Settore vinicolo - Contratto di consulenza aziendale - Interpretazione delle clausole contrattuali - Distinzione tra consulenza enologica (principale) e consulenza viticola (eventuale) - Mancato ampliamento dell'accordo ai vigneti di proprietà - Produzione vinicolo - Prestazioni professionali dell'enologo - Prova dell'adempimento - Analisi di laboratorio, esame organolettico (assaggio) e classificazione dei campioni - Istruzioni per vendemmia, fermentazione, tagli, affinamento e imbottigliamento - Obbligazionie e crediti aziendali - Cantina vinicola - Corrispettivo per l'assistenza all'iter vinicolo - Accordi di riduzione del compenso e piani di rientro finanziario - Rinuncia al credito per le prestazioni enologiche - Esclusione.
SENTENZA
n. 1955/2026 pubbl. 18/05/2026
(Presidente: dott.ssa Carla Santese - Relatore: dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli)
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1000/2024 promossa da:
Parte_1 (...), con il patrocinio dell’avv. BIASIA ANDREA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
CP_1 (...), con il patrocinio dell’avv. LISINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 1157/2024 del tribunale di Firenze pubblicata in data 9.4.2024 e notificata in pari data;
trattenuta in decisione in data 8.4.2026 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda disattesa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, terza sezione civile, giudice Dott. Carlo Carvisiglia, n. 1157/2024 Sent. del 9/4/2024, Repert. n. 2016/2024 del 09/04/2024, pubblicata e notificata allo scrivente procuratore in data 9/4/2024, emessa a conclusione del procedimento n. 8141/2023 R.G. Tribunale di Firenze, così giudicare:
1. In via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado
2. Nel merito, in via principale: in accoglimento della dispiegata opposizione, dichiarare nullo e/o illegittimo e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze – Dott. Minniti- n. 1949/2023 Ing. del 19/05/2023 – n. 6010/2023 R.G., per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi, accertando e dichiarando - senza alcuna inversione dell’onere probatorio - la nullità, l’insussistenza e/o l’infondatezza e/o l’inesigibilità del credito ex adverso azionato, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3. In via subordinata, rigettare ogni domanda avversaria finalizzata ad ottenere la condanna di Controparte_2 al pagamento a favore di Controparte_1 della somma azionata in via monitoria e/o alla diversa somma ritenuta provata dall’intestato Tribunale, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
4. In via ulteriormente subordinata, ridurre secondo giustizia ed equità, per le ragioni tutte esposte in narrativa e in particolare alla luce dell’inadempimento di controparte nell’esecuzione dell’attività dedotta in contratto, sensibilmente l’ammontare della somma richiesta da CP_1 ad [...]Controparte_2 ;
5. In via istruttoria, ammettersi le prove testimoniali dirette di cui alla propria memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 e, nello specifico, i seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) Nel corso dell’anno 2020 e nello specifico durante i periodi pre- vendemmia, vendemmia, post vendemmia, maturazione del prodotto, vinificazione e tagli, alcun dipendente e/o incaricato di CP_1 effettuava accessi, visite o incontri, nel numero maggiore o inferiore a 6 all’anno, presso l’azienda agricola CP_2
2) Nel corso dell’anno 2021 e nello specifico durante i periodi pre- vendemmia, vendemmia, post vendemmia, maturazione del prodotto, vinificazione e tagli, alcun dipendente e/o incaricato di CP_1 effettuava accessi, visite o incontri, nel numero maggiore o inferiore a 6 all’anno, presso l’azienda agricola CP_2
3) Nel corso dell’anno 2022 e nello specifico durante i periodi pre- vendemmia, vendemmia, post vendemmia, maturazione del prodotto, vinificazione e tagli, alcun dipendente e/o incaricato di CP_1 effettuava accessi, visite o incontri, nel numero maggiore o inferiore a 6 all’anno, presso l’azienda agricola CP_2
4) Nel corso dell’anno 2020, alcun dipendente e/o incaricato di CP_2 riceveva indicazioni, istruzioni e direttive da parte di personale dipendente e/o altro incaricato di CP_1 in merito alla scelta delle materie prime da destinare al ciclo produttivo, quali uve, mosti e prodotti necessari al ciclo produttivo vinicolo, con caratteristiche maggiormente performanti?
5) Nel corso dell’anno 2021, alcun dipendente e/o incaricato di CP_2 riceveva indicazioni, istruzioni e direttive da parte di personale dipendente e/o altro incaricato di CP_1 in merito alla scelta delle materie prime da destinare al ciclo produttivo, quali uve, mosti e prodotti necessari al ciclo produttivo vinicolo, con caratteristiche maggiormente performanti?
6) Nel corso dell’anno 2022, alcun dipendente e/o incaricato di CP_2 riceveva indicazioni, istruzioni e direttive da parte di personale dipendente e/o altro incaricato di CP_1 in merito alla scelta delle materie prime da destinare al ciclo produttivo, quali uve, mosti e prodotti necessari al ciclo produttivo vinicolo, con caratteristiche maggiormente performanti?
7) Nel corso dell’anno 2020, alcun dipendente e/o incaricato di CP_2 riceveva indicazioni, istruzioni e direttive da parte di personale dipendente e/o altro incaricato di CP_1 in merito a tecniche di fermentazione, conservazione, trattamento, affinamento ed imbottigliamento dei vini?
8) Nel corso dell’anno 2021, alcun dipendente e/o incaricato di CP_2 riceveva indicazioni, istruzioni e direttive da parte di personale dipendente e/o altro incaricato di CP_1 in merito a tecniche di fermentazione, conservazione, trattamento, affinamento ed imbottigliamento dei vini?
9) Nel corso dell’anno 2022, alcun dipendente e/o incaricato di CP_2 riceveva indicazioni, istruzioni e direttive da parte di personale dipendente e/o altro incaricato di CP_1 in merito a tecniche di fermentazione, conservazione, trattamento, affinamento ed imbottigliamento dei vini?
10) Nel corso dell’anno 2020, alcun dipendente e/o incaricato di CP_2 riceveva indicazioni, istruzioni e direttive da parte di personale dipendente e/o altro incaricato di CP_1 in merito alla scelta delle attrezzature e all’eventuale acquisto di nuove attrezzature presso l’azienda agricola, necessarie alla fermentazione, conservazione, trattamento, affinamento ed imbottigliamento dei vini?
11) Nel corso dell’anno 2021, alcun dipendente e/o incaricato di CP_2 riceveva indicazioni, istruzioni e direttive da parte di personale dipendente e/o altro incaricato di CP_1 in merito alla scelta delle attrezzature e all’eventuale acquisto di nuove attrezzature presso l’azienda agricola, necessarie alla fermentazione, conservazione, trattamento, affinamento ed imbottigliamento dei vini?
12) Nel corso dell’anno 2022, alcun dipendente e/o incaricato di CP_2 riceveva indicazioni, istruzioni e direttive da parte di personale dipendente e/o altro incaricato di CP_1 in merito alla scelta delle attrezzature e all’eventuale acquisto di nuove attrezzature presso l’azienda agricola, necessarie alla fermentazione, conservazione, trattamento, affinamento ed imbottigliamento dei vini?
13) Nel corso dell’anno 2020, alcun dipendente e/o incaricato di CP_2 riceveva indicazioni, istruzioni e direttive da parte di personale dipendente e/o altro incaricato di CP_1 in merito a nuovi impianti di vigneti, scelta di cloni, strutture degli impianti, assistenza fitosanitaria, concimazione, potatura?
14) Nel corso dell’anno 2021, alcun dipendente e/o incaricato di CP_2 riceveva indicazioni, istruzioni e direttive da parte di personale dipendente e/o altro incaricato di CP_1 in merito a nuovi impianti di vigneti, scelta di cloni, strutture degli impianti, assistenza fitosanitaria, concimazione, potatura?
15) Nel corso dell’anno 2022, alcun dipendente e/o incaricato di CP_2 riceveva indicazioni, istruzioni e direttive da parte di personale dipendente e/o altro incaricato di CP_1 in merito a nuovi impianti di vigneti, scelta di cloni, strutture degli impianti, assistenza fitosanitaria, concimazione, potatura?
16) Lei era presente alla cena del 20/2/2020 come export manager di CP_2 unitamente ai
titolari di quest’ultima, sig.ra CP_3 e sig. Controparte_4 , e anche al sig. [...]CP_5
17) Lei era presente anche all’incontro del 12/6/2020 unitamente ai sig.ri CP_3 , Controparte_5 Controparte_6 Persona_1 ?
18) Durante la cena del 20/2/2020 e la riunione del 12/6/2020 tra i presenti venivano discusse questioni ed aspetti di esclusivo rilievo commerciale, finalizzate all’incremento e alla diffusione del marchio Parte_2 , estranee al contratto di consulenza tecnica-enologica che si rammostra al teste (doc. 1 di controparte)?
19) Nelle conversazioni di cui al capitolo 18, avvenute in sua presenza, il sig. CP_5 faceva riferimento anche alla possibilità, al fine di incrementare i mercati di vendita dei prodotti di CP_2 di affiancare quest’ultima in attività di marketing e brandizzazione mediante la società Riolite Vini e soggetti quali Persona_2 e Persona_1 ?
20) I rapporti tra CP_1 e CP_2 entravano irrimediabilmente in crisi nel corso del 2022 per il mancato adempimento da parte del sig. Controparte_5 negli ultimi due anni, dell’attività di consulenza tecnica-enologica dettagliatamente indicata nel documento che si rammostra al teste (doc. 1 di controparte)?
Si indicano a testi i sig.ri Testimone_1 Testimone_2 Persona_3 Testimone_3, Testimone_4 e Testimone_5 Sempre in via istruttoria, ammettersi il capitolo a prova contraria di cui alla propria memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 3, con gli stessi testi indicati a prova diretta, preceduto dalla locuzione “vero che”:
21) Nel corso degli anni 2020 e 2021 CP_2 ha consegnato i campioni del proprio vino da sottoporre ad analisi di laboratorio a mezzo di un delegato di CP_1 presso il casello autostradale e senza accesso diretto in cantina a Montepulciano?
Infine, alla luce di tutta la documentazione versata in atti, si chiede che venga disposta una consulenza tecnica d’ufficio in ordine al contenuto, alle modalità esecutive e alla congruità del corrispettivo pattuito nel contratto intercorso tra le parti, relativo all’attività di consulenza e assistenza tecnica-enologica per la produzione, vinificazione, maturazione e predisposizione all’imbottigliamento del vino prodotto da CP_2 con particolare riferimento alle eventuali attività in concreto adempiute da CP_1 ed indicate all’art. 3 del contratto e al loro effettivo valore rispetto al sinallagma contrattuale.
Spese e competenze di causa interamente rifuse, sia per il primo che per il presente grado di giudizio.”
Per parte appellata: “Nel merito, per la reiezione della proposta impugnazione e per la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di competenze e spese; in via istruttoria eventuale, per l’ammissione delle prove tutte chieste nel giudizio di primo grado e nell’opposizione, per i motivi indicati nelle memorie istruttorie, all’ammissione dei capitoli di prova avversari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parte_1 d’ora in poi solo CP_2 ” ) aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1949/2023, con il quale il Tribunale di Firenze le aveva ordinato il pagamento, in favore di CP_1[...] (d’ora in poi solo CP_1 , della somma di euro 75.640,00 (oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria), a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza tecnica enologica svolte negli anni 2020, 2021 e 2022 (per l’importo complessivo di euro 60.000,00) e ad analisi eseguite nel 2022 (per l’importo di euro 2.000,00), in esecuzione del contratto di consulenza e assistenza tecnica-enologica per la produzione, vinificazione, maturazione e predisposizione all’imbottigliamento del vino prodotto dalla committente, stipulato dalle parti in data 10/12/2019 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
L’opponente aveva eccepito a) l’ inadempimento della società ricorrente deducendo che alcuna delle attività dettagliatamente indicate nel contratto di consulenza tecnica-enologa era stata svolta dalla CP_1 e che per tale ragione vi era stata la risoluzione del rapporto con le reciproche comunicazioni intercorse a far data dal 31/12/2022; b) la ricorrente aveva rinunciato al credito come dimostrato dalla disponibilità dalla stessa manifestata all’emissione di nota di credito a seguito della fattura n. 12/2023 con messaggio del 13 febbraio 2023 e la mancata iscrizione del credito medesimo nei bilanci depositati; c) in ogni caso, il compenso richiesto da CP_1 doveva essere ridotto a causa dei vizi e difformità della consulenza prestata. L’opponente aveva quindi chiesto il rigetto della avversa domanda di pagamento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Parte opposta, ritualmente costituitasi, aveva contestato integralmente l’opposizione proposta, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del provvedimento monitorio.
Il Tribunale, respinte le istanze istruttorie delle part, ha rigettato l’opposizione e condannato l’attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta.
La società CP_2 ha interposto appello avverso siffatta decisione fondato su tre motivi:
- errore di diritto del Tribunale per avere escluso che con il contratto di consulenza inter partes CP_1 si fosse obbligata anche a fornire consulenza in materia viticola;
- errore per travisamento dei fatti nell’aver ritenuto adempiute da CP_1 le prestazioni di consulenza enologica;
- omessa valutazione di una circostanza decisiva, ovvero dell’ accordo tra Pt_1ed CP_1 per stornare la fattura emessa da quest’ultima costtuente manifestazione della volontà di rinunciare al proprio credito.
Si è costituita parte appellata, contestando la fondatezza dell’impugnazione di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 10.10.2024 è stata respinta l’istanza di inibitoria di parte appellante. La causa che segue il rito cd “ Cartabia” è stata riservata al Collegio per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del Consigliere istruttore emessa in data 8 aprile 2026, e decisa nella camera di consiglio del 13 maggio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine va dichiarata l’inammissibilità delle istanze di prova orale reiterate dall’ appellante nel presente giudizio, formulate nella seconda memoria ex art. 171 ter n. 2, c.p.c. in primo grado e non ammesse dal tribunale, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l’ammissione di una istanza istruttoria, la parte ha l’onere di censurare tale statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che essa si limiti a reiterare le istanze istruttorie non ammesse, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle stesse (cfr., (cfr. ad es. Cass. 8/2/2019 n. 3724; 22/01/2018 n. 1532; 27/10/2017 n. 25652; 20/10/2016 n. 21230; 27/02/2014 n. 4717).
Parte appellante si è limitata a riproporre le istanze istruttorie della memoria n. 171 ter n. 2 c.p.c, senza formulare uno specifico motivo di gravame avverso la statuizione di rigetto, omettendo di indicare le ragioni in base alle quali il Tribunale avrebbe dovuto invece ritenerle ammissibili, né tantomeno ha esposto in che misura la conferma dei capitoli esclusi da parte dei testi potrebbe condurre ad un sovvertimento della decisione impugnata.
1.Il contenuto del contratto di consulenza del 10.12 2019 ( primo motivo di appello)
Il titolo su cui la CP_1 ha fondato la domanda di adempimento proposta con il ricorso monitorio è rappresentato dal contratto di consulenza e assistenza tecnica-enologica per la produzione, vinificazione, maturazione e predisposizione all’imbottigliamento del vino prodotto dalla CP_2 , stipulato dalle parti in data 10/12/2019 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), originariamente previsto con durata quinquennale (dal 2020 al 2024), risolto di comune accordo alla data del 31-12-2022 (cfr. docc. 7, 7°, 7b fascicolo monitorio). L’art. 3 del predetto contratto prevedeva che la consulenza si doveva estrinsecare nelle seguenti attività:
a) scelta della materia prima (uve, mosti e prodotti necessari al ciclo produttivo dall’uva al vino);
b) scelta delle tecniche di fermentazione, conservazione, trattamento, affinamento ed imbottigliamento dei vini;
c) scelta delle attrezzature necessarie per l’attuazione delle tecniche di cui al punto
b), tenendo in considerazione quelle già in possesso della committente ed indicandone altre di opportune in base alle potenzialità di investimento della committente;
d) supervisione periodica del buon andamento delle tecniche impostate mediante analisi effettuate nei laboratori delle CP_1 o presso laboratori esterni.
Al successivo punto e) si prevedeva “poiché ai fini di valorizzare un Marchio si conferma sempre più a livello internazionale che una azienda vinicola e viti-vinicola , tragga le uve da Vigneti propri, la collaborazione implicherà anche le indicazioni fondamentali per la impostazione dei vigneti di proprietà; se sarà necessario, questo aspetto potrà costituire oggetto di un ampliamento del presente accordo a mezzo di altri tecnici specializzati incaricati dal sig. [...]CP_5 previo preventivo per l’intervento o gli interventi tecnici necessari.”
Il Tribunale, nel rigettare l’eccezione di inadempimento sollevata dalla CP_2 per non aver parte opposta svolto attività di consulenza viticola di cui alla lett.e) del contratto in esame, ha ritenuto che l’accordo prevedesse l’espletamento della consulenza enologica e che quella vitivinicola, relativa all’impostazione di vigneti di proprietà della committente, avesse natura eventuale nel senso che avrebbe costituito un ampliamento dell’oggetto del contratto, poi non verificatosi.
L’appellante ha censurato siffatta interpretazione della volontà contrattuale delle parti, sostenendo che la possibilità di ampliamento dell’accordo prevista alla lette.
e) concernesse unicamente l’eventuale affidamento dell’incarico anche a tecnici specializzati, pertanto la consulenza viticola era ricompresa nell’oggetto del contratto, rientrando l’espletamento della stessa fra le prestazioni a cui la CP_1 si era obbligata.
Il motivo è infondato.
All’articolo 1 del contratto si legge: “la CP_2 affida alla CP_1 l’incarico di consulenza e assistenza tecnico-enologica per la vinificazione, maturazione e predisposizione all’imbottigliamento del vino prodotto dalla committente CP_2 o dei mosti e vini destinati alla produzione e alla commercializzazione con i marchi di proprietà della committente Controparte_7 ”. Dunque oggetto del contratto era rappresentato dalla consulenza enologica che a sua volta si sostanziava nelle attività indicate alle lett. da a) a d) del successivo art. 3 , mentre quella vitivinicola di cui alla lett. e) aveva carattere eventuale, come emerge dalla successiva precisazione contenuta nel medesimo articolo, secondo cui essa sarebbe stata nell’eventualità affidata a persona incaricata dal Signor Controparte_5 di comune accordo con la proprietà, ovvero di CP_2 , che mai ha allegato di aver prestato siffatto consenso. Inoltre dalla corrispondenza intercorsa fra le parti versata in atti, non vi è mai riferimento ad attività di consulenza viticola (mai vengono nominate le viti, o viene richiesto o fornito un consiglio in merito alla coltivazione, all’uso di fitofarmaci o concimi particolari, a consigli sull’acquisto di cloni o barbatelle), ad ulteriore dimostrazione che essa costituiva una prestazione ulteriore ed eventuale, poi non richiesta dalla committente.
2. La prova dell’esecuzione dell’attività di consulenza enologica(secondo motivo di appello)
Con il secondo motivo l’appellante contesta la valutazione delle prove documentali contenuta nella sentenza impugnata lamentando che , contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, esse non dimostrerebbero l’esecuzione delle prestazioni di consulenza enologica di cui CP_1 ha chiesto il pagamento del corrispettivo pattuito, trattandosi invece di mere valutazioni automatizzate fornite dal laboratorio di CP_1 con l’aggiunta di qualche nota a margine, quindi sostanzialmente sarebbero state svolte soltanto le attività descritte alla lett.d) dell’art. 3 del contratto.
Anche tale doglianza è infondata.
Invero, l’analisi della copiosa documentazione prodotta da parte opposta ed espressamente richiamata nella sentenza impugnata, dimostra come accanto ai risultati dell’esame delle uve, segua l’indicazione di procedere alla vendemmia per i vitigni di Syrah, Merlot e Sangiovese NI e di attendere e ricampionare per le uve di sangiovese ( doc. 24) ; unitamente agli esiti delle analisi di num.13 campioni di mosto appena fermentato, viene riportato per ciascun di essi il risultato dell’assaggio e dell’esame visivo, fornite indicazioni sullo stato della fermentazione alcoolica, date istruzioni per la futura evoluzione del vino ( doc.14) ; nel documento 15 è contenuta una “classifica” dei campioni dei vini prodotti nel 2020 in base alla qualità, ed al contenuto di antociani e polifenoli, e nel doc. 17E, per ciascuno degli stessi num.13 campioni, viene riportato il risultato dell’esame organolettico e vengono date istruzioni a seconda dell’evoluzione del vino ed indicazioni per eventuali correzioni; vi sono poi risultati dell’esame organolettico di 62 diversi campioni di vino con suggerimenti dei trattamenti e delle integrazioni da osservare prima dell’imbottigliamento. Nella sostanza si tratta proprio delle attività descritte alle lettere a) b) c) e d) dell’art. 3 del contratto di consulenza rispetto alle quali, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, le analisi di laboratorio costituiscono “ il concreto, i documenti sopra elencati, formati sulla base delle citate analisi, per ogni campione rechino, poi, l’articolata indicazione delle caratteristiche chimico fisiche, degli eventuali rimedi da adottare, delle “aggiunte ed integrazioni varie” da compiere, oltre che del risultato dell’esame organolettico svolto. presupposto necessario per l’espletamento della consulenza, fornendo gli elementi per comprendere le qualità e gli eventuali difetti di ogni singola partita di vino, nonché le sue potenzialità di invecchiamento ed i suoi limiti; dall’altro, come, in con le note e le indicazioni” .
Con riferimento alla contestazione da parte di CP_2 dell’effettivo espletamento da parte della CP_1 delle sei visite contrattualmente stabilite presso la sua sede per la verifica dell’iter vinicolo, il tribunale ha affermato che ai sensi dell’art.3 dell’accordo, gli incontri in questione potevano tenersi anche presso la sede di CP_1 che l’esistenza di visite presso l’azienda era dimostrata dalla documentazione in atti, ( docc. 21 e 31) e che in ogni caso, “anche a voler ritenere che l’opposta non abbia eseguito ogni anno tutti i sei incontri/visite contemplati dal contratto inter partes, valutato nel complesso lo svolgimento del rapporto contrattuale inter partes, si tratterebbe di un inadempimento insuscettibile di neutralizzare la pretesa creditoria azionata in via monitoria, essendo stati negozialmente previsti detti incontri quali momenti di confronto comunque strumentali all’espletamento della consulenza (cfr. art. 3 pag.3 “Al fine di espletare le sopra richiamate attività di consulenza ed assistenza enologica”), consulenza che, come sopra evidenziato, alla stregua delle risultanze di causa è stata comunque senz’altro eseguita. “.
Anche tale valutazione deve essere condivisa, una volta ritenuta corretta la disamina del compendio probatorio da parte del primo giudice, che lo ha condotto al positivo accertamento dell’ effettiva esecuzione della consulenza enologica da parte della CP_1 Come ancora rilevato dal tribunale, l’ accordo inter partes del 18-7-2022 con cui fu ridotto il corrispettivo per la consulenza per l’anno 2022, da euro 25.000,00 ad euro 20.000,00 “ non avrebbe avuto alcuna logica nell’ottica di CP_2 se realmente la convenuta non avesse svolto nessuna consulenza nei trenta mesi precedenti”.
Si osserva infine che in risposta alla email del 23 settembre 2022 di [...]CP_5 legale rappresentante della società creditrice ( doc. 6 fascicolo opposta), in cui questi scriveva : “attendiamo pianificazione di rientro, mi creda / ci creda, non possiamo disattendere, siamo anche noi un investimento per la Sua azienda, visto il trattamento di favore”, la signora CP_3 , amministratrice di CP_2 (doc. 21 fascicolo opposta) con email del 25 settembre proponeva nella sostanza un piano di rientro così articolato: “per quanto riguarda i pagamenti le scrivo le nostre possibilità/disponibilità alla data attuale e riferendoci a 2 anni di accordo: 5.720 oltre all’iva pagati 1/3/22, 6.000 bonifico su emissione fattura diretta entro il 10 ottobre 22, 28.280 entro rendicontazione ocm 28.02.23 ma pagati in azioni mensili che documenteremo a far data dal mese di ottobre, novembre e dicembre 22 (america, svizzera, UK)” senza nulla contestare circa la mancata esecuzione delle prestazioni da parte di CP_1 nonostante a distanza di due mesi il contratto sia stato poi consensualmente risolto con anticipo (cfr. docc.7, 7A e 7B fascicolo parte opposta), comportamento che smentisce ulteriormente le tesi difensive di parte appellante.
3. La rinuncia al credito ( terzo motivo di appello)
Con l’ultimo motivo parte appellante ha impugnato il capo della sentenza in cui il primo giudice ha disatteso la sua eccezione di avvenuta rinuncia al credito per facta concludentia da parte di CP_1 dopo l’emissione della fattura del 13.2. 2023, azionata in sede monitoria, per mancata apposizione in bilancio della stessa, osservando che la società creditrice “ ha richiesto più volte il pagamento del corrispettivo per la consulenza espletata, come si evince dall’esame dei docc.2, 5, 6 e 6a, conservando durante lo svolgimento del rapporto un atteggiamento collaborativo sotto molteplici profili (non facendo pagare ad CP_2 le Pt_3 emettendo un’unica fattura al termine del rapporto di consulenza ecc..), cercando in tal modo di venire incontro, anche nel periodo (notoriamente critico) post Covid, alle esigenze ed alle difficoltà di un’azienda agricola che si è autodefinita “start-up senza un’autonomia finanziaria pregressa” (v. doc.21 fasc. parte convenuta sopra menzionato). In ogni caso, l’affermazione secondo la quale il credito de quo vantato da CP_1 non sarebbe riportato nei bilanci della stessa non trova riscontro nei bilancio 2021 prodotto (cfr. doc.7), nel quale i crediti in attesa di riscossione sono indicati cumulativamente, sotto la voce “crediti esigibili entro l’esercizio successivo”, ciò fermo restando che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, la rinuncia al credito”.
Lamenta CP_2 che il tribunale abbia omesso di considerare uno scambio di messaggi whatsapp (doc. 5 fs. di parte opponente) fra il marito della propria amministratrice signora CP_3 e Controparte_5 in cui questi rassicurava il primo scrivendogli che la fattura emessa quel medesimo giorno sarebbe stata stornata mediante nota di credito.
Il motivo è infondato.
In verità la semplice lettura della conversazione tramite applicativo whatsapp sconfessa la tesi dell’appellante, in quanto nel primo messaggio il marito della CP_3 si lamentava dell’emissione della fattura” per l’intero” chiedendo una nota di credito. Evidentemente il CP_5 nel rispondere che sarebbe stata fatta, avendo dato ordine al commercialista di emettere la fattura, come dallo stesso ammesso nel messaggio, ha creduto che fosse stato un errore contabile, considerato che le parti con il precedente accordo del luglio 2022 avevano pattuito una riduzione del corrispettivo originariamente previsto nell’accordo del 2019. Nessuna volontà di rinunciare al diritto di credito emerge dunque dalla conversazione esaminata.
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni esposte l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna di parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia ( scaglione fra euro 52.000 ed euro 260.000), con applicazione dei parametri medi, ad eccezione della fase di trattazione, per la quale va considerato uno sforzo difensivo minimo, attesa l’assenza di attività istruttoria, e con aumento ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 nella misura del 10%
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.
1157/2024 del tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 13.369,40 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell’appellante dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.
Il Consigliere estensore
Ada Raffaella Mazzarelli
Il Presidente
Carla Santese