Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 28-05-2026
Numero provvedimento: 1154
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 29-05-2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1154 della Commissione, del 28 maggio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la soppressione di metossifenozide, penthiopyrad e terpenoid blend QRD 460 dall’elenco delle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(Regolamento (UE) 28/05/2026, n. 2026/1154, pubblicato in G.U.U.E. 29 maggio 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) Le sostanze attive metossifenozide, penthiopyrad e terpenoid blend QRD 460 sono attualmente elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Per tali sostanze attive non sono state presentate domande di rinnovo, o sono state presentate ma successivamente ritirate. A seguito della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, tali sostanze attive non sono più approvate.

(3) È pertanto opportuno sopprimere tali sostanze attive dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

L’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato come segue:

1. Nella parte B sono soppresse le voci seguenti:

(a) voce 57, penthiopyrad;

(b) voce 84, terpenoid blend QRD 460.

2. Nella parte E la voce 11, metossifenozide, è soppressa.