Settore vinicolo - Procedimento di opposizione - Conflitto tra segni - Marchio richiesto denominativo "RECIOJITO" contro marchi collettivi anteriori (nazionali ed europei) e denominazioni di origine protetta "RECIOTO DI SOAVE" e "RECIOTO DELLA VALPOLICELLA" e menzione tradizionale protetta "RECIOTO" - Rischio di confusione e sulla tutela dei marchi che godono di notorietà - Ritiro dell'opposizione - Estinzione del giudizio.
DECISIONE
della Seconda Commissione di ricorso del 30 aprile 2026
Nel procedimento R 400/2018-2
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona
Italia Opponente / Ricorrente
rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A., Stradone San Fermo, 21/B, 37121 Verona,
Italia
contro
M.A. S.p.A.
(...)
Italia Richiedente / Resistente
rappresentata da APTA S.r.l., Via Ca' di Cozzi, 41, 37124 Verona, Italia
RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 049 792 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 735 439)
LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da C. Negro in qualità di membro unico ai sensi dell’articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell’articolo 36 RDMUE e dell’articolo 7 della decisione del Presidium sull’organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore.
Cancelliera ad interim: K. Zajfert
ha pronunciato la seguente decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 16 marzo 2012, Masi Agricola S.p.A. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio denominativo
RECIOJITO
per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 33: Bevande a base di vino recioto; cocktails a base di vino recioto.
Classe 43: Servizi di ristorazione e bar specializzati in particolare in bevande e cocktail a base di vino recioto.
2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 18 aprile 2012.
3 In data 18 luglio 2012, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (“l’opponente”) presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti e servizi.
4 L’opposizione si fondava sui motivi previsti dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE e dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.
5 L’opponente basava l’opposizione sui seguenti diritti anteriori:
a) Marchio collettivo italiano n. 943 227, RECIOTO, depositato il 9 aprile 2004registrato il 3 novembre 2004 per i seguenti prodotti:
Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre), in particolare vini.
b) Marchio collettivo italiano n. 943 223, RECIOTO DELLA VALPOLICELLA, depositato il 7 aprile 2004 e registrato il 3 novembre 2004 per i seguenti prodotti:
Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre), in particolare vini.
c) Marchio collettivo italiano n. 943 225, RECIOTO DI SOAVE depositato il 7 aprile 2004 e registrato il 3 novembre 2004 per i seguenti prodotti:
Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre), in particolare vini.
d) Marchio collettivo dell’Unione europea n. 3 774 536, RECIOTO DELLA VALPOLICELLA, depositato il 29 aprile 2004 e registrato il 20 febbraio 2006 per i seguenti prodotti:
Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre), in particolare vini della Valpolicella. 30/04/2026, R 400/2018-2, RECIOJITO / RECIOTO DI SOAVE et al.
e) Marchio collettivo dell’Unione europea n. 3 774 411, RECIOTO DI SOAVE, depositato il 29 aprile 2004 e registrato il 19 ottobre 2005 per i seguenti prodotti:
Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre), in particolare vini provenienti dalla regione del Soave.
f) Denominazione di origine protetta dell’Unione europea RECIOTO DI SOAVE per vini.
g) Menzione tradizionale protetta dell’Unione europea RECIOTO per vini.
h) Denominazione di origine protetta italiana RECIOTO DELLA VALPOLICELLA per vini.
6 Con decisione del 21 dicembre 2017 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Opposizione respingeva l’opposizione per tutti prodotti e servizi in contestazione.
7 In data 20 febbraio 2018, l’opponente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, contestandone ogni punto e chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 23 aprile 2018.
8 Con la sua risposta, ricevuta dall’Ufficio in data 9 luglio 2018, la richiedente chiedeva il rigetto del ricorso.
9 In data 24 giugno 2019, la Commissione di ricorso sospendeva il procedimento di ricorso conformemente a quanto previsto dall’articolo 30, paragrafo 2, RDMUE e rinviava la domanda contestata all’esaminatore competente, conraccomandazione di riaprire l’esame dei motivi assoluti alla registrazione e in particolare dei motivi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE in relazione alla totalità dei prodotti e servizi elencati nella domanda.
10 In data 19 agosto 2019, la richiedente domandava la limitazione della specificazione dei prodotti e servizi, come segue:
Classe 33: Bevande a base di vino conforme al disciplinare della DOP “Recioto di Soave” e/o “Recioto di Gambellara” e/o “Recioto della Valpolicella”; cocktails a base di vino conforme al disciplinare della DOP “Recioto di Soave” e/o “Recioto di Gambellara” e/o “Recioto della Valpolicella”.
Classe 43: Servizi di ristorazione e bar specializzati in particolare in bevande e cocktail a base di vino conforme al disciplinare della DOP “Recioto di Soave” e/o “Recioto di Gambellara” e/o “Recioto della Valpolicella”.
11 A seguito della suddetta limitazione, considerata sufficiente a consentire di superare una possibile obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, l’esaminatore non ha proceduto alla riapertura dell’esame dei motivi assoluti alla registrazione di cui a tale norma e il procedimento di ricorso è stato riassunto.
12 Con decisione del 22 giugno 2020, la seconda Commissione di ricorso ha rinviato il caso alla Commissione allargata.
13 Su richiesta di entrambe le parti, il procedimento è stato sospeso a partire del 30 aprile 2022 al fine di permettere alle parti di trovare una soluzione stragiudiziale della vertenza.
14 La riassunzione del procedimento è stata notificata in data 14 febbraio 2023.
15 Con decisione provvisoria del 18 dicembre 2023, la Commissione di ricorso allargata, ritenendo non sussistere le condizioni per il rinvio ad essa, deferiva la causa alla Seconda Commissione di ricorso.
16 Con comunicazione del 10 aprile 2026, l’opponente ritirava l’opposizione.
Motivazione
17 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 e all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
ammissibile.
18 L’articolo 66 RMUE, stabilisce che la presentazione del ricorso dinanzi alla Commissione
ha un effetto sospensivo. Ne consegue che la parte può ritirare l’opposizione in qualsiasi
momento prima che la decisione sul ricorso sia definitiva.
19 La Commissione prende nota del ritiro dell’opposizione.
20 Di conseguenza, la decisione impugnata è divenuta priva di oggetto e i procedimenti di
opposizione e di ricorso vanno dichiarati estinti.
Spese
21 In mancanza di un accordo tra le parti secondo l’articolo 109, paragrafo 6, RMUE, la Commissione prende una decisione sulle spese conformemente a quanto previsto dall’articolo 109, paragrafo 5, RMUE.
22 Conformemente all’articolo 109, paragrafo 4, RMUE, la parte che pone fine a una procedura con il ritiro dell’opposizione sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ne deriva che l’opponente dovrà rimborsare alla richiedente le spese sostenute per i procedimenti di opposizione e di ricorso.
23 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, l’opponente è tenuta a rimborsare le spese per la rappresentanza professionale della richiedente, pari a 300 EUR.
24 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, l’opponente è tenuta a rimborsare le spese di rappresentanza professionale della richiedente, pari a 550 EUR.
25 L’importo totale è fissato in 850 EUR. 30/04/2026, R 400/2018-2, RECIOJITO / RECIOTO DI SOAVE et al.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:
1 Si prende atto del ritiro dell’opposizione e si dichiarano conclusi i procedimenti di opposizione e di ricorso.
2 L’opponente sopporterà le spese sostenute dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e ricorso, per un importo totale di 850 EUR.
Firmato
C. Negro
Cancelliere:
Firmato
p.o. N. Granado Carpenter