Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Dichiarazioni (vendemmia, produzione, giacenza), Registri
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 30-10-1985
Numero provvedimento: 13896
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Sostituti dei registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli (ex scheda di produzione).

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, lettera a) del D.m. 22 maggio 1975 (ora D.m. 768, 19/12/94), è considerato registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli anche il verso della dichiarazione di raccolta e di produzione: ciò, limitatamente ai viticoltori che vinificano esclusivamente uve di propria produzione, senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli ed a condizione che non effettuino elaborazione di vini spumanti, di vini frizzanti, non procedano al taglio di vini, ad imbottigliamento ecc.

Finalità di tale disposizione è quella di venire incontro alle esigenze dei piccoli viticoltori, i quali producono limitati quantitativi di vino che, successivamente, commercializzano sciolto, in una o più partite.

In pratica, però, si è verificato che anche viticoltori che hanno una ragguardevole produzione e, di conseguenza un notevole movimento di prodotti, si sono avvalsi di tale facoltà e, non trovando sufficiente per i loro movimento il foglio del registro di cui al retro della dichiarazione, hanno utilizzato fogli aggiuntivi (intercalari), non sempre regolarmente vidimati dal Comune.

Tale situazione ha creato non poche difficoltà agli organi di vigilanza, i quali, alle volte, si sono trovati a dover esaminare una documentazione poco chiara e di difficile interpretazione.

Al fine di ovviare all’inconveniente sopra illustrato, con il D.m. 30 settembre 1985 (G. u. n. 245 del 176 ottobre c.a.) non viene fatto alcun cenno alla possibilità di ricorrere, nel caso in esame, all’uso di «intercalari» e, pertanto, il loro impiego deve ritenersi non più consentito.

In conclusione, i viticoltori che effettuano operazioni tali da non poter essere contabilizzate sul foglio-registro riportato sul retro dichiarazione di raccolta e di produzione devono munirsi di un normale registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dagli istituti di vigilanza competenti per territorio.