Settore vinicolo - Agevolazioni - Finanziamenti e contributi comunitari - Politica Agricola Comune (PAC) - Organismo pagatore nazionale (AGEA) - Ripetizione di indebito - Richiesta di restituzione di aiuti erogati - Riconversione vitivinicola - Somma erogata a titolo di contributo per la riconversione di una varietà vitivinicola - Legittimazione passiva - Obbligo di rendicontazione e documentazione delle spese - Lavori eseguiti in economia - Autocertificazione - Inammissibilità - Revoca del contributo - Giudizio promosso dal privato per contestare la legittimità della richiesta di restituzione di aiuti già concessi, anche laddove fondato sulla contestazione degli accertamenti di fatto compiuti dagli organi regionali competenti, proponibile esclusivamente nei confronti dell'AGEA che riveste la qualifica di "organismo pagatore" nazionale ai sensi della normativa eurounitaria ed interna - Legittimazione passiva spettante ad AGEA rispetto alla contestazione dell'obbligo restitutorio salvo il caso in cui tali funzioni non siano state espressamente devolute ad un autonomo organismo pagatore istituito dalla singola Regione - Obbligo di rendicontazione delle spese non costituente un mero adempimento formale, bensì un requisito funzionale alla verifica dell'effettiva sussistenza del diritto all'aiuto.
ORDINANZA
(Presidente: dott. Guido Mercolino - Relatore: dott. Federico Vincenzo Amedeo Rolfi)
sul ricorso iscritto al n. 26676/2024 R.G. proposto da:
R.L.C., rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Lovelli;
- ricorrente -
contro
AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicolò Nono Dachille;
- controricorrente -
nonché contro
BCC ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 403/2024 depositata il 03/05/2024;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del giorno 10/02/2026 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 403/2024, pubblicata in data 3 maggio 2024, la Corte d’appello di Lecce, nella regolare costituzione dell’appellata AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (di seguito, per brevità, "AGEA") e nella contumacia dell’altra appellata BCC ASSICURAZIONI SPA, ha respinto il gravame proposto da R.L.C. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1504/2022, pubblicata il 21 aprile 2022.
2. R.L.C. aveva agito nei confronti di A.G.E.A. con ricorso ex artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., chiedendo di dichiarare la illegittimità della richiesta di rimborso della somma di Euro 10.950,52, erogata all’odierno ricorrente a titolo di contributo per la riconversione di una varietà vitivinicola, da operarsi su un fondo agricolo dell’odierno ricorrente.
La richiesta era stata formulata dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Servizio Territoriale di Taranto, in ragione della parziale mancata documentazione, da parte dell’odierno ricorrente, dei costi dell’operazione di riconversione, e ad attivarsi successivamente per l’escussione della polizza fideiussoria rilasciata in sede di erogazione del contributo era stata A.G.E.A.
Il Tribunale di Lecce aveva respinto la domanda, da un lato accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di AGEA, in quanto l’intera pratica di erogazione dei contributi risultava di competenza della Regione Puglia, e, dall’altro lato, ritenendo infondata la domanda anche nel merito, non avendo l’odierno ricorrente adeguatamente documentato spese equivalenti all’intero ammontare del contributo.
3. La Corte d’appello ha respinto il gravame di R.L.C., osservando in particolare che:
- la richiesta di rimborso era stata formulata dalla Regione Puglia, mentre AGEA - che rivestiva un mero ruolo di esecuzione dei pagamenti per i contributi riconosciuti e di recupero delle somme risultate a posteriori non dovute - si era limitata ad eseguire quanto disposto dalla stessa Regione;
- le contestazioni dell’odierno ricorrente risultavano infondate anche nel merito, alla luce delle previsioni del Bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 2 dell’8 gennaio 2015, dalle quali risultava l’obbligo di documentazione dei lavori eseguiti dall’imprenditore in economia, laddove l’odierno ricorrente - che, accettando e sottoscrivendo il modello di presentazione della domanda di aiuto, aveva aderito a quanto indicato dal Bando Regionale - aveva omesso tale rendicontazione, "limitandosi ad esibire una autocertificazione delle opere realizzate in proprio e con l’aiuto dei propri familiari, non accoglibile in sede di controllo, in quanto in contrasto con le Disposizioni Regionali di Attuazione "OCM vino campagna 2014 2015"".
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre R.L.C..
Resiste con controricorso AG.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA.
È rimasta intimata BCC ASSICURAZIONI SPA.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato:
"Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione delle norme dettate dall’art. 2033 del Codice Civile, dagli articoli 2 (primo comma) e 4 (primo comma, lettera a) del Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n°74r e dall’art. 7 (Paragrafo 2, secondo comma) del Regolamento (UE) n°1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune), anche in relazione alla norma contenuta nell’art. 100 del Codice di Procedura Civile, ed alla norma contenuta nell’art. 16 delle "Disposizioni Regionali di Attuazione" pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 2 del giorno 8 gennaio 2015".
Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva dell’odierna controricorrente.
Richiamate le previsioni eurounitarie e nazionali che disciplinano le erogazioni per il finanziamento delle opere in agricoltura, il ricorrente evidenzia che è AGEA - in quanto "Ente pagatore", deputato alla materiale erogazione degli aiuti - ad essere titolare della pretesa restitutoria ex art. 2033 c.c. nell’ipotesi di revoca totale o parziale degli aiuti medesimi, mentre eguale titolarità non può essere riconosciuta all’Ente - nella specie la Regione Puglia - cui siano attribuiti unicamente poteri istruttori ai fini del riconoscimento del finanziamento e della successiva verifica del suo regolare impiego.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è rubricato "Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione delle norme dettate:
- dall’art. 9 (quarto comma) del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 15.938 del 20 dicembre 2013;
- dall’art. 22 delle "Disposizioni Regionali di Attuazione" pubblicate (quale Allegato A alla Determina del Dirigente del Servizio Agricoltura della Regione Puglia n. 541 del 30 dicembre 2014) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 2 del giorno 8 gennaio 2015;
- e dall’art. 19 delle "Istruzioni Operative" diramate dalla "Ag.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura" n. 13 del 27 febbraio 2015; anche in relazione alle norme contenute nell’art. 113 del Codice di Procedura Civile, e negli articoli 1 e 4 delle "Disposizioni sulla Legge in Generale" (il Regio-Decreto 16 marzo 1942 n. 262)".
Si censura ulteriormente la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto legittima la richiesta di restituzione di parte del finanziamento sulla scorta dell’omesso invio, da parte del ricorrente, della documentazione in ordine ai lavori effettuati.
Il ricorrente argomenta che la restituzione del finanziamento risulta normativamente prevista unicamente nelle ipotesi di mancata o parziale attuazione del piano di riconversione varietale e di accertamento della insussistenza del diritto del richiedente all’erogazione dell’aiuto, mentre contesta che la revoca del finanziamento possa essere disposta per ragioni meramente formali connesse al mancato invio di documentazione.
Deduce, quindi, che "Non è legittimo disporre la parziale restituzione della misura di sostegno (restituzione i cui presupposti sono espressamente indicati nei provvedimenti regolatori della materia, ed attengono alla mancata o parziale realizzazione dell’opera di riconversione varietale, ovvero a rinunce successive al pagamento, a superficie non realizzata o realizzata con opere non conformi alla D.R.A., a fatture non eleggibili, a sanzioni derivanti da mancata rendicontazione annuale delle spese sostenute) per la semplice mancanza di un documento funzionale al compimento delle operazioni di collaudo."
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati unitariamente, considerata la reciproca interrelazione, in quanto gli stessi vengono a censurare le due radones decidendi sulle quali viene a fondarsi la sentenza impugnata: da un lato, la carenza di legittimazione passiva di AGEA in relazione alla domanda con la quale viene impugnato il provvedimento di revoca (parziale) degli aiuti comunitari e la richiesta di restituzione degli stessi; dall’altro, l’infondatezza delle deduzioni svolte in merito dall’odierno ricorrente per sostenere la illegittimità del provvedimento di revoca.
2.2. Ebbene, si deve rilevare che questa Corte ha avuto modo di occuparsi recentemente della prima questione, chiarendo che il giudizio avente ad oggetto la legittimità della pretesa di AGEA alla restituzione di aiuti già concessi, anche quando si fondi sull’illegittimità o erroneità degli accertamenti di fatto compiuti dagli organi regionali competenti, va proposto unicamente nei confronti di AGEA, in quanto quest’ultima svolge per l’Italia i compiti di "organismo pagatore" di cui all’art. 7 del Reg. UE n. 1306 del 2013 ed è, pertanto, l’unico soggetto attivamente legittimato a domandare la restituzione di contributi comunitari indebitamente versati, nonché passivamente legittimato rispetto alla contestazione dell’obbligo restitutorio - a meno che le funzioni di recupero dei contributi indebitamente pagati non siano state devolute con apposito provvedimento ad un organismo pagatore regionale (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 11309 del 29/04/2025).
A tale conclusione questa Corte è pervenuta evidenziando che il sistema comunitario di Politica Agricola Comune (PAC) prevede che ogni Stato membro designi un "organismo pagatore", incaricato di gestire e controllare tutte le erogazioni comunitarie destinate a sostenere il mercato agricolo o i singoli agricoltori (art. 7 del Regolamento (UE) 17.12.2013 n. 1306 poi abrogato e trasfuso nell’art. 9 del Regolamento (UE) 2.12.2021 n. 2021/2116) e quindi rivestito del compito di provvedere a domandare la restituzione di qualsiasi pagamento che risultasse indebito, per irregolarità o negligenza (art. 54, Reg. 1306/2013), a tal fine avviando, se necessario, anche procedimenti giudiziari.
Questa Corte ha anche rammentato che l’art. 7 del Regolamento 1306/2013 ha imposto agli Stati membri di istituire un solo Organismo Pagatore con competenze nazionali, consentendo tuttavia, di affiancare all’unico Organismo Pagatore di livello nazionale altri Organismi Pagatori nella misura di uno per ciascuna regione, facoltà, quest’ultima, di cui la Repubblica italiana si era avvalsa con il D. Lgs. n. 165/1999 -in seguito abrogato dall’art. 21, comma 1, lettera (a), D. Lgs. n. 74/ 2018), il quale concesse alle Regioni la facoltà di dotarsi di un proprio organismo pagatore.
A questo punto, tuttavia, si deve rilevare che non risulta in alcun modo che la Regione Puglia si sia mai dotata di un autonomo Ente pagatore - ed anzi la dinamica dei fatti all’origine del presente ricorso con l’intervento diretto di AGEA evidenzia l’esatto contrario - con la conseguenza che, intendendo questa Corte dare continuità all’orientamento appena enunciato, deve ritenersi che AGEA sia il soggetto munito di legittimazione passiva sostanziale in relazione alla domanda azionata dall’odierno ricorrente.
2.3. Se, quindi, si deve constatare che la prima ratio decidendi espressa dal provvedimento impugnato risulta inidonea a sorreggere la sentenza della Corte d’appello di Lecce, a ben diverse conclusioni si deve pervenire in relazione al secondo motivo di ricorso, il quale, per contro, risulta inammissibile.
Il motivo, infatti, fallisce nel censurare in modo efficace la ratio effettiva espressa dalla Corte territoriale, nel momento in cui la stessa ha ritenuto comunque infondato anche nel merito l’appello proposto dall’odierno ricorrente.
La Corte d’appello, infatti, ha rilevato che, con la sottoscrizione del modello di presentazione della domanda di aiuto, il ricorrente aveva direttamente accettato le previsioni del Bando Regionale, assumendo, in tal modo, uno specifico impegno, dalla cui osservanza veniva conseguentemente a dipendere la piena regolarità e conferma dell’erogazione degli aiuti.
A fronte di questa puntuale affermazione, le deduzioni del ricorrente si limitano invece ad invocare genericamente il contenuto delle previsioni - anche amministrative - in tema di modalità di erogazione e di eventuale revoca degli aiuti, senza tuttavia in alcun modo motivatamente dimostrare che l’argomentazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata - e cioè, si ripete, l’esistenza di un impegno diretto assunto dal ricorrente con l’adesione al Bando - debba ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016), non senza rilevare, per completezza, sia che la pacifica revocabilità degli aiuti in ipotesi di accertata insussistenza del diritto ai medesimi deve ritenersi operante anche nel caso in cui la rendicontazione offerta ex post risulti inidonea a confermare la sussistenza del diritto medesimo - essendo l’obbligo di rendicontazione funzionale proprio all’accertamento dell’effettiva sussistenza del diritto all’aiuto e della verifica della completa attuazione del piano in relazione al quale è avvenuta l’erogazione - sia che il già affermato ruolo di "Ente pagatore" in capo ad AGEA attribuisce a quest’ultima un ruolo di controllo che le consente anche di procedere alla revisione dell’autorizzazione regionale e quindi all’accertamento del carattere indebito dei contributi percepiti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22689 del 2025).
L’inammissibilità delle censure sviluppate con il secondo motivo, quindi, vale a lasciare immune la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, ratio che da sola vale a sorreggere il provvedimento della Corte d’appello (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).
3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2026.
Depositato in cancelleria, il 23 maggio 2026