Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Fara].
(Comunicazione 29/05/2026, pubblicata in G.U.U.E. 29 maggio 2026, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Fara»
Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1178-AM03 — 2.3.2026
1. Nome del prodotto
«Fara»
2. Tipo di indicazione geografica
☑ DOP
☐ IGP
☐ IG
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☑ Vini
☐ Bevande spiritose
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Italia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA I
6. Qualifica come modifica ordinaria
Si attesta che l’approvazione e la comunicazione della presente modifica ordinaria soddisfano le condizioni per l’approvazione di una modifica ordinaria ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate a norma dello stesso.
Si dichiara che la presente modifica rientra nella definizione di «modifica ordinaria» di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, perché:
— non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;
— non rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico;
— non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
Correzione dei titoli degli articoli
Descrizione
Nel disciplinare di produzione sono stati corretti alcuni titoli degli articoli per adeguarli al disciplinare standard.
La modifica riguarda gli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 9 del disciplinare di produzione
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Percentuale base ampelografica e vitigni complementari
Descrizione
La base ampelografica è stata modificata con la specifica che il Nebbiolo, precedentemente previsto in percentuale variabile dal 50 al 70 %, deve essere previsto per un minimo del 60 %. Conseguentemente l'utilizzo dei vitigni complementari è consentito fino ad un massimo del 40 %. I vitigni complementari utilizzabili non sono più tutti quelli idonei alla coltivazione nella regione Piemonte ma solo il Vespolina e l'Uva Rara.
La modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare di produzione
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Altitudine dei vigneti
Descrizione
Il limite minimo di altitudine dei vigneti è stato alzato da 180 a 200 s.l.m.
La modifica riguarda l'articolo 4 del disciplinare di produzione
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Rese massime
Descrizione
L'intero articolo relativo alle norme per la viticoltura, le rese e le caratteristiche qualitative delle uve è stato riformulato per una maggiore chiarezza. Inoltre si è provveduto ad abbassare le rese; nello specifico la resa massima di uva ad ettaro in coltura specializzata della tipologia base è stata abbassata da 10,00 a 9,00 t/ha, mentre quella della tipologia con menzione riserva è stata abbassata da 9,00 a 8,10 t/ha.
La modifica riguarda l'articolo 4 del disciplinare di produzione e la sezione 7.2 «Rese massime» del documento unico
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Descrizione
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo della tipologia base è stato aumentato da 11,50 % a 12,00 % Vol e quello della tipologia con menzione riserva è stato aumentato da 12,00 % a 12,50 % vol.
La modifica riguarda l'articolo 4 del disciplinare di produzione
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Anno di impianto del vigneto per la tipologia con menzione vigna
Descrizione
L'età minima di impianto per le tipologie con menzione vigna è stato abbassato da 5 a 3.
La modifica riguarda l'articolo 4 del disciplinare di produzione.
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Resa massima dell'uva in vino finito
Descrizione
La resa massima dell'uva in vino finito è stata abbassata come conseguenza dell'abbassamento della resa massima di uva per ettaro, da 7 000 a 6 300 litri per la tipologia base e da 6 300 a 5 670 litri per la tipologia con menzione riserva.
La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione.
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Resa massima uva/vino al termine del periodo di invecchiamento
Descrizione
E' stato fissato un limite massimo di resa dell'uva in vino al termine del periodo obbligatorio di invecchiamento, che non dovrà essere superiore al 68 %, con conseguente determinazione della produzione massima di vino in l/ha, sia per la tipologia base che per la tipologia con menzione riserva
La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Colmatura
Descrizione
Relativamente al periodo di invecchiamento è stato specificato che è ammessa la colmatura con uguale vino conservato anche in altre tipologie di recipienti, fino al raggiungimento della percentuale di resa indicata.
La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione.
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Indicazioni consentite in etichetta
Descrizione
Relativamente alle indicazioni consentite in etichetta, il paragrafo 2 dell'articolo 7:
«2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Fara”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiamo significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore»
è stato riformulato con il seguente testo:
«E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e idonei a non trarre in inganno il consumatore»
La modifica riguarda l'articolo 7 del disciplinare di produzione
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Legame con l'ambiente geografico
Descrizione
L'articolo relativo al legame con l'ambiente geografico è stato aggiornato e riformulato per maggior chiarezza. Conseguentemente la nuova formulazione è stata inserita anche nel documento unico.
La modifica riguarda l'articolo 9 del disciplinare di produzione e la sezione 10 «Legame con la zona geografica» del documento unico.
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Eliminazione riferimento all'Organismo di Controllo
Descrizione
L’articolo del disciplinare in cui erano previsti i riferimenti all’organismo di controllo è stato modificato, sostituendo tali informazioni con un rinvio alla pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Autorità competente dello Stato membro.
La modifica riguarda l'articolo 10 del disciplinare di produzione
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Correzioni formali
Descrizione
All'interno del disciplinare sono state effettuate correzioni formali finalizzate a migliorare la chiarezza del testo ed eliminare refusi. Nello specifico le modifiche riguardano:
— integrazione dell'espressione «i vini Fara» con «i vini a denominazione di origine controllata Fara e Fara riserva» all'articolo 2;
— eliminazione del termine errato «Bonarda novarese» come sinonimo di «Uva rara» al secondo paragrafo dell'articolo 2;
— sostituzione di «nell'ambito aziendale dalle uve provenienti dai seguenti vitigni» con «da uve provenienti dai vitigni composti nell'ambito aziendale dal vitigno»;
— eliminazione di riferimenti normativi superati e sostituzione del riferimento con «normativa vigente» agli articoli 5 e 7;
— sostituzione del termine «prodotto» con il più corretto «partita» all'articolo 5;
— inserimento della specifica «anche con menzione vigna» ed eliminazione del termine «profumo» al paragrafo 2 dell'articolo 6;
— sostituzione di «Fara e Fara riserva» con «Fara in tutte le sue tipologie» agli articoli 7 e 8;
— all'articolo 7 l'espressione «qualificazione diversa da riserva» è stata sostituita con «qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione»
Le modifiche riguardano gli articoli 2, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Eliminazione paragrafi superati
Descrizione
I paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 4, e il paragrafo 3 dell'articolo 6, sono stati eliminati in quanto superflui.
La modifica riguarda gli articoli 4 e 6 del disciplinare di produzione
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Confezionamento e capacità consentite
Descrizione
L'articolo relativo al confezionamento viene riformulato specificando quali sono le forme delle bottiglie e i dispositivi di chiusura ammessi ed aumentando la capacità consentita per le bottiglie.
La modifica riguarda l'articolo 8 del disciplinare di produzione e la sezione 11 «Ulteriori requisiti applicabili» del documento unico
☑ La modifica interessa il documento unico.
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino
«Fara»
Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1178-AM03 — 2.3.2026
1. Denominazione/denominazioni
«Fara»
2. Tipo di indicazione geografica
☑ DOP
☐ IGP
☐ IG
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Italia
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
1. Vino
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
Fara, anche con menzione vigna
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
colore: rosso rubino;
Aroma
odore: profumo fine e piacevolmente gradevole;
Sapore
sapore: asciutto, sapido, armonico;
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
— Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
— |
|
Acidità totale minima: |
4,5 |
|
Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00 % Vol.;
«Fara»:
— estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Fara» con indicazione di «vigna»:
— estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.
Prodotto vitivinicolo
Fara Riserva, anche con menzione vigna
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;
Aroma
odore: caratteristico, fine, gradevole;
Sapore
sapore: asciutto, sapido, armonico;
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
— |
|
Acidità totale minima: |
5,0 |
|
Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
— titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50 % Vol;
— estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
—
Non applicabile
7.2. Rese massime
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Fara
Resa massima
|
Resa massima: |
9 000 |
|
Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Fara riserva
Resa massima
|
Resa massima: |
8 100 |
|
Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
— Nebbiolo N. — Spanna
— Uva rara N.
— Vespolina N. — Ughetta
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
Le uve destinate alla produzione dei vini «Fara» devono essere prodotte nei territori amministrativi comunali di Fara e Briona.
10. Legame con la zona geografica
Categoria di prodotto vitivinicolo
1. Vino
Sintesi del legame
A) Informazioni sulla zona geografica
Risalendo lungo il Fiume Sesia, Fara è la prima delle denominazioni «comunali» del Novarese. Si trova ai confini con la Valsesia, nelle vicinanze del Monte Rosa, con il Monte Fenera a Nord ed i laghi Maggiore e Cusio a Nord Ovest. Due i comuni interessati: Briona e Fara Novarese. Il territorio della DOC Fara si trova parte in altopiani morenici e parte su versanti collinari. Tra i prodotti del territorio, il primo posto spetta all'uva e la coltivazione della vite vanta più di un millennio di esperienza che con il passare degli anni si è affinata in base alle conformazioni territoriali e climatiche.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
La viticoltura di Fara si sviluppa sul versante orientale della valle del Sesia, una lunga e regolare collina morenica che si sviluppa su un asse nord-sud: un altopiano prevalentemente argilloso diviso in due strisce collinari. Dal punto di vista geologico, si tratta di depositi fluvioglaciali che si originano nelle fasi di fusione dei fronti glaciali e sono costituiti da materiali inizialmente trasportati dai ghiacciai e successivamente ripresi e risedimentati da corsi d’acqua alimentati dallo scioglimento dei ghiacciai stessi. Per queste ragioni hanno le caratteristiche tipiche dei depositi alluvionali (selezione granulometrica, arrotondamento dei clasti e un grado di alterazione) che dipende dall'età del deposito. Nello specifico, il deposito di Fara e Briona è costituito da ghiaie e ciottoli rosso-bruni ricoperti da un paleosuolo argilloso rosso-bruno talora con inclusioni di ciottoli silicatici alterati. I ciottoli provengono dall'edificio alpino che costituisce il massiccio del Monte Rosa e i rilievi della Valle del Sesia in generale, che sono stati erosi e trascinati durante le centinaia di migliaia di anni dall'impetuosità delle acque del fiume Sesia. Peculiarità dei territori della denominazione è di possedere suoli a reazione da sub-acida a molto acida, per la scarsissima presenza di calcare. I venti freddi che scendono dal Monte Rosa e dalle Alpi determinano inoltre forti escursioni termiche tra il giorno e la notte, favorendo lo sviluppo di profili aromatici singolari, che spaziano dalle erbe officinali alle spezie, conferendo ai vini del territorio una struttura complessa e molto minerale. Le caratteristiche sensoriali descritte sono ben riconoscibili e riconducibili esclusivamente a questa zona di produzione.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Fin dai tempi più remoti a Fara si è coltivata la vite per fare il vino già menzionato dallo e lo scrittore Plinio il Vecchio nel I° secolo dopo Cristo.
A Fara Novarese è conservato un Sarcofago romano, databile al II° Secolo d.C. che riporta un’iscrizione nella quale si legge che il proprietario negoziava in generi agricoli e in vino. Testimonianze preziose derivano anche da antichi diari di viticoltori.
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito / della deroga
Disposizioni per il confezionamento dei vini
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione unionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Fara», in tutte le sue tipologie, devono essere dei formati bordolese o borgognotta, di vetro scuro, munite di tappo di sughero raso bocca.
2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, comunque non inferiore a 0,375 litri e non superiore a 5 litri, con l'esclusione del contenitore da 2 litri. Sono inoltre consentiti i formati da 6, 9 e 12 litri.
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24147