Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 26-05-2026
Numero provvedimento: 1120
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 27-05-2026

Regolamento (UE) 2026/1120 della Commissione, del 26 maggio 2026, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio aggiungendovi 12 coformulanti la cui inclusione nei prodotti fitosanitari non è accettata.

(Regolamento (UE) 26/05/2026, n. 2026/1120, pubblicato in G.U.U.E. 28 maggio 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) All’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009 i coformulanti sono definiti come sostanze o preparati che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti.

(2) Conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’inclusione di un coformulante in un prodotto fitosanitario non è accettabile se i suoi residui, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’impiego, hanno un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee oppure un effetto inaccettabile sull’ambiente, o se il suo impiego, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’impiego, ha un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali oppure un effetto inaccettabile sui vegetali, sui prodotti vegetali o sull’ambiente. I coformulanti inaccettabili sono elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3) Conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione può riesaminare i coformulanti in qualunque momento e può tenere conto delle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri. In particolare, essa può tenere conto delle notifiche trasmesse dagli Stati membri conformemente alle norme per l’identificazione dei coformulanti inaccettabili di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 della Commissione.

(4) Conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/574, gli Stati membri hanno identificato 12 nuove sostanze risultate inaccettabili ai fini dell’impiego come coformulanti nei prodotti fitosanitari autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto soddisfano almeno uno dei criteri di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/574.

(5) Tra tali coformulanti figurano sostanze oggetto di una classificazione armonizzata come cancerogene di categoria 1 A o 1B, mutagene di categoria 1 A o 1B o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B conformemente all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, sostanze identificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o come molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) conformemente all’articolo 57, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sostanze elencate come inquinanti organici persistenti (POP) a norma del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio e sostanze non approvate per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio) a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6) Conformemente all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/574, la Commissione ha pubblicato l’elenco di tali coformulanti inaccettabili sul proprio sito web.

(7) È pertanto opportuno modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 per includervi le ulteriori sostanze che gli Stati membri hanno identificato come inaccettabili ai fini del loro impiego come coformulanti nei prodotti fitosanitari o nei coadiuvanti.

(8) I coformulanti che devono essere inclusi nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 possono anche essere contenuti in coadiuvanti immessi sul mercato. Poiché non sono ancora state stabilite disposizioni dettagliate per l’autorizzazione dei coadiuvanti, gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali per quanto riguarda i coadiuvanti conformemente all’articolo 81, paragrafo 3, del suddetto regolamento. Poiché il suddetto regolamento intende impedire l’immissione sul mercato o l’uso di coadiuvanti contenenti coformulanti vietati, è necessario garantire che anche i coadiuvanti che devono essere miscelati con prodotti fitosanitari non contengano tali coformulanti inaccettabili.

(9) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo per riesaminare la composizione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti attualmente autorizzati sul loro territorio al fine di valutare se contengano i coformulanti che il presente regolamento include nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 e di revocare o modificare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti contenenti tali coformulanti.

(10) Per consentire l’eliminazione graduale e ordinata dei prodotti e ridurre al minimo le possibili perturbazioni per gli utilizzatori e le catene di approvvigionamento, nel caso di prodotti fitosanitari o coadiuvanti contenenti un coformulante che il presente regolamento include nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri possono concedere un periodo di tolleranza, se del caso e conformemente all’articolo 46, primo comma, del suddetto regolamento o, ove applicabile, a norma delle disposizioni nazionali che disciplinano l’autorizzazione dei coadiuvanti.

(11) I coformulanti che il presente regolamento include nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 possono essere presenti sotto forma di impurezze non intenzionali in altri coformulanti, che sono pertanto accettabili per l’impiego nei prodotti fitosanitari o nei coadiuvanti. Di conseguenza, per essere considerata un’impurezza non intenzionale accettabile, la concentrazione individuale dei coformulanti inaccettabili nel prodotto fitosanitario o nel coadiuvante finito dovrebbe essere inferiore allo 0,1 % peso/peso (p/p) o inferiore a un limite di concentrazione specifico relativo alle proprietà CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), se stabilito nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per il coformulante inaccettabile a un livello inferiore allo 0,1 % peso/peso (p/p), a meno che non sia previsto un limite differente a causa delle limitazioni tecniche dei pertinenti metodi analitici.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno concesso autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti i coformulanti che il presente regolamento include nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 modificano o revocano tali autorizzazioni appena possibile e comunque entro il 16 giugno 2028.

 

Articolo 3

Gli Stati membri non autorizzano l’immissione sul mercato o l’uso di coadiuvanti contenenti i coformulanti inclusi nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal presente regolamento.

Gli Stati membri che hanno autorizzato coadiuvanti contenenti i coformulanti che il presente regolamento include nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 modificano o revocano tali autorizzazioni appena possibile e comunque entro il 16 giugno 2028.

 

Articolo 4

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 o alle disposizioni nazionali relative all’autorizzazione dei coadiuvanti è il più breve possibile e scade, per la vendita e la distribuzione, al più tardi 3 mesi dopo la data di modifica o di revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. L’eventuale periodo di tolleranza per lo smaltimento, l’immagazzinamento e l’uso scade al più tardi 12 mesi dopo la data di modifica o di revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3.

 

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO


L’allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 è così modificato:

dopo la riga 144 sono aggiunte le righe seguenti:

«145.

Acetaldeide

Etanale

75-07-0

200-836-8

Sostanza cancerogena, categoria 1B

146.

Ossido di propilene

1,2-epossipropano;

metilossirano

75-56-9

200-879-2

Sostanza cancerogena, categoria 1B/

Sostanza mutagena, categoria 1B

147.

Cumene

(1-Metiletil)benzene

98-82-8

202-704-5

Sostanza cancerogena, categoria 1B

148.

Dodecametilcicloesasilossano; (D6)

540-97-6

208-762-8

Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (articolo 57, lettera d), REACH);

sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile (articolo 57, lettera e), REACH)

149.

Decametilciclopentasilossano; (D5)

541-02-6

208-764-9

Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (articolo 57, lettera d), REACH);

sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile (articolo 57, lettera e), REACH)

150.

Ottametilciclotetrasilossano; (D4)

556-67-2

209-136-7

Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (articolo 57, lettera d), REACH);

sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile (articolo 57, lettera e), REACH)

151.

2-(2’-idrossi-3’-terz-butil-5’-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo

Bumetrizolo

3896-11-5

223-445-4

Sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile (articolo 57, lettera e), REACH)

152.

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri decerati con solvente, con contenuto ≥ 3,0 % di estratto di DMSO (secondo la misurazione IP 346)

64742-56-9

265-159-2

Sostanza cancerogena, categoria 1B

153.

3,5,7-Triaza-1-azoniatriciclo[3.3.1.1 3,7] decano,1-(3-cloro-2-propen-1-il)-, cloruro

3-cloroallilocloruro

di metenamina

(CTAC)

4080-31-3

223-805-0

Non approvato per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio)

154.

Acido fosfinico, bis(perfluoro-C6-12-alchil) derivati

68412-69-1

270-206-5

Inquinante organico persistente (POP)

155.

1,4-diossano

123-91-1

204-661-8

Sostanza cancerogena, categoria 1B

156.

2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide

80-54-6

201-289-8

Sostanza tossica per la riproduzione, categoria 1B»