Aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite.
(D.M. 19/05/2026, pubblicato in G.U. 26 maggio 2026, n. 120)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 25 maggio 1970, recante «Iscrizione nel registro delle varietà di viti istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto di duecentoventuno vitigni ad uve da vino» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 149 del 17 giugno 1970;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 giugno del 2003, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 30 luglio 2003;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante con compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti le sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie ed in particolare l'art. 1, comma 1;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto in particolare l'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione;
Visto in particolare l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone l'iscrizione di una varietà di vite nel registro nazionale con provvedimento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste previo parere del gruppo di lavoro permanente;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;
Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2024, n. 316697, recante le modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2025, n. 0675899, inerente l'iscrizione delle varietà e dei cloni di vite al registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2026, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), con cui sono state iscritte, tra le altre cose, le varietà di vite identificate dai codici A44 e A49;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;
Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà di vite nel registro nazionale indicate nel presente dispositivo;
Vista l'istanza protocollo n. 0051029 del 3 febbraio 2026 con la quale, tra le altre cose, è stata avanzata la richiesta di cancellazione del sinonimo «Berzamino» associato alla varietà Marzemino, già ufficialmente iscritta, con decreto ministeriale 5 giugno del 2003;
Considerato necessario, ai fini dell'iscrizione al registro della varietà denominata «Berzamino» di cui al presente provvedimento, rimuovere la stessa denominazione dai sinonimi della varietà storica «Marzemino», già iscritta nel registro nazionale delle varietà di Vite con decreto del 25 maggio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - il 17 giugno 1970, in quanto tale sinonimo risulta erroneamente attribuito;
Considerata la necessità di modificare la denominazione delle varietà, identificate dai codici registro A44 e A49, iscritte al registro nazionale delle varietà e cloni di vite con decreto del 15 dicembre 2025, prot. n. 0675899, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - il 5 gennaio 2026, in quanto erroneamente denominate, per un mero refuso materiale, rispettivamente «Cjavaljan», anzichè «Cjavalgjan», e «Croa», anzichè «Croà»;
Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 25 marzo 2026;
Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite alla luce delle istanze sopra richiamate;
Decreta:
Art. 1
1. Il registro nazionale delle varietà di vite, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è aggiornato come di seguito riportato:
a) Per la categoria dei vitigni ad uve da vino, sono iscritte le seguenti nuove varietà:
|
Codice registro |
Denominazione |
|
A56 |
Boggione |
| A57 |
Berzamino |
| A58 |
Molinelli |
|
A59 |
Sprigno |
b) Per la categoria dei vitigni da portainnesto, sono iscritte le seguenti nuove varietà:
|
Codice registro |
Denominazione |
|
A60 |
Libero |
| A61 |
Vinto |
Art. 2
1. Nell'allegato 1 del decreto ministeriale 5 giugno 2003, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 30 luglio 2003, è cancellato il sinonimo «Berzamino» associato alla varietà identificata come «Marzemino N».
Art. 3
1. Il decreto ministeriale 15 dicembre 2025, n. 0675899, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2026, all'art. 1, comma 1, lettera a), per quanto concerne le varietà di cui ai codici Registro A44 e A49, è modificato come di seguito riportato:
| Codice registro |
Varietà |
Nuova denominazione |
|
A44 |
Cjavaljan |
Cjavalgjan |
| A49 |
Croa |
Croà |
Art. 4
1. Il registro nazionale della vite, aggiornato con i dati di cui all'art. 1, è consultabile alla pagina web
https://www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varieta -di-vite
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2026
Il Ministro: Lollobrigida
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Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.