Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Documenti di accompagnamento
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 22-07-1987
Numero provvedimento: 8343
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 8 novembre 1986: nuove prescrizioni in materia di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli.

L’art. 7, comma 4 del D.l. 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462, prevede che, con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, vengano stabilite nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, con particolare riguardo ai dati in essi contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che i documenti medesimi non restino in esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore ed acquirente delle singole partite di vino.

In applicazione di tale disposizione è stato emanato il D.m. 8 novembre 1986 (G. u. n. 269, del 19 novembre 1986), successivamente modificato e integrato con D.m. 26 gennaio 1987 (G. u. n. 32, del 9 febbraio 1987).

L’art. 2 del predetto decreto ministeriale che «all’atto della spedizione dei prodotti per i quali è necessario compilare il documento di accompagnamento...», il responsabile della cantina deve procedere a determinati adempimenti, come pure ai sensi del successivo art. 3, comma 4.

Ciò premesso, da parte di alcuni operatori interessati è stato chiesto se l’espressione «prodotti per i quali è necessario compilare il documento di accompagnamento...», debba essere circoscritta al solo vino, come espressamente previsto dal citato art. 7, comma 4, della legge 462/86, oppure debba ricomprendere anche le uve, i mosti, i succhi d’uva, le vinacce, le fecce ecc., per i quali, ai sensi dell’art. 1 del reg. n. 1153/75 (ora reg. 436/09) ed art. 1 del D.m. 22 maggio 1975 (ora D.m. 768, 19/12/94), è obbligatorio compilare il documento di accompagnamento, allorché vengono posti in circolazione.

A riguardo, questo ispettorato centrale fa presente di essere dell’avviso che l’espressione «prodotti per i quali è necessario compilare il documento di accompagnamento...» deve intendersi riferita, in coerenza con il disposto dell’art. 1 del citato decreto ministeriale, non già al solo vino, ma anche all’uva, al mosto, al succo d’uva, alla feccia di vino, alla vinaccia ecc., a tutti i prodotti, cioè elencati nell’art. 1 del D.m. 22 maggio 1975.