Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 22-05-2026
Numero provvedimento: 1101
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 26-05-2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1101 della Commissione, del 22 maggio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 per quanto riguarda le frequenze minime per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione.

(Regolamento (UE) 22/05/2026, n. 2026/1101, pubblicato in G.U.U.E. 26 maggio 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione stabilisce norme per l’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e che sono soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione. L’allegato I di tale regolamento di esecuzione stabilisce l’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti che sono soggetti a controlli di identità e a controlli fisici con frequenze specifiche.

(2) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 le frequenze di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione devono essere modificate tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii), iv), v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625, dei criteri di cui all’allegato II e, se del caso, per quanto riguarda le informazioni di cui all’allegato III di tale regolamento di esecuzione. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione, le frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, devono essere riesaminate almeno annualmente, al fine di tenere conto delle nuove informazioni raccolte mediante il sistema per il trattamento delle informazioni IMSOC o fornite dagli Stati membri, e modificate di conseguenza.

(3) La Commissione ha istituito un gruppo di lavoro che ha esaminato la situazione delle importazioni nel 2022, nel 2023, nel 2024 e nei primi mesi del 2025 di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. Sulla base dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389, il gruppo di lavoro ha raccomandato le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici che ha ritenuto opportune per le partite di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da determinati paesi terzi di origine.

(4) Sulla base dei risultati ottenuti in seguito all’applicazione di tali criteri, e a causa di un numero inferiore di intercettazioni di partite colpite da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e di un numero più elevato di partite che entrano nell’Unione negli ultimi tre anni, le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici per alcune piante dovrebbero essere ridotte al fine di garantire il mantenimento di un livello adeguato di controlli.

(5) In particolare, tali frequenze dovrebbero essere ridotte per l’importazione delle piante seguenti: fiori recisi di Aster originari dello Zimbabwe, di Dianthus originari della Turchia, di Gypsophila originari del Kenya e di Rosa originari dello Zambia, frutti di Actinidia originari di tutti i paesi terzi, di Carica papaya originari di tutti i paesi terzi, di Rubus originari di tutti i paesi terzi, di Malus originari di paesi terzi europei, di Pyrus originari di paesi terzi europei, di Vaccinium originari di paesi terzi europei, di Citrus originari di Israele eccetto Citrus sinensis, di Citrus originari della Turchia, di Malus originari del Sud Africa, di Mangifera originari del Brasile, di Passiflora originari del Sud Africa e del Vietnam, di Prunus originari dell’Argentina, del Cile e della Turchia, di Psidium originari del Brasile, di Pyrus originari dell’Argentina e della Cina, e di Vaccinium originari dell’Argentina e del Cile.

(6) Le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici per alcune piante, stabilite nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389, dovrebbero inoltre essere aumentate al fine di raggiungere il numero minimo di almeno 600 partite di piante da controllare nell’arco di tre anni a norma dell’allegato II, punto 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389. In particolare, dovrebbero essere aumentate per l’importazione delle piante seguenti: frutti di Prunus originari di paesi terzi europei, di Citrus originari del Messico, e radici e tubercoli di Curcuma longa originari di tutti i paesi terzi.

(7) A causa delle intercettazioni di partite colpite da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione è inoltre opportuno aumentare le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici stabilite nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 per i fiori recisi di Gypsophila originari dell’Ecuador e di Rosa originari della Colombia, i frutti di Persea americana originari di tutti i paesi terzi, le radici e i tubercoli di Curcuma longa originari della Thailandia e del Perù, e le radici e i tubercoli di Zingiber officinale originari del Perù.

(8) Sebbene siano state precedentemente stabilite frequenze minime specifiche dei controlli di identità e dei controlli fisici per le partite di Prunus originarie della Turchia, dati recenti sulle intercettazioni indicano che il rischio associato a tali partite non differisce più in modo significativo dal rischio associato alle partite di Prunus originarie di altri paesi terzi europei. È pertanto opportuno applicare alle partite di Prunus originarie della Turchia le stesse frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici applicate alle partite di Prunus originarie di tutti gli altri paesi terzi europei.

(9) Inoltre, poiché negli ultimi tre anni il numero medio di partite che entrano nell’Unione è stato inferiore alle cifre di cui all’allegato II, punto 1, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389, le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici dovrebbero essere aumentate al 100 % per i frutti di Citrus originari degli Stati Uniti ed è pertanto opportuno sopprimere tali frutti dall’allegato I di tale regolamento di esecuzione.

(10) Conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione deve fissare le prescrizioni equivalenti su richiesta di un determinato paese terzo, mediante atti di esecuzione, se il paese terzo in questione garantisce, con l’applicazione sotto il proprio controllo ufficiale di una o più misure specificate, un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello ottenuto grazie alle prescrizioni particolari dell’Unione in relazione all’introduzione o agli spostamenti nel territorio dell’Unione delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti interessati provenienti da altri paesi terzi e se il paese terzo in questione dimostra alla Commissione che le misure specificate consentono di ottenere lo stesso livello di protezione fitosanitaria dell’Unione.

(11) I controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti importati alle prescrizioni stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 hanno dimostrato che è necessario e opportuno monitorare tale conformità attraverso controlli all’importazione specificamente mirati su tali prodotti. Pertanto, nell’applicare il metodo per decidere le frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite, tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, dovrebbero essere valutati come un’unica categoria e non dovrebbero essere combinati con altre categorie di piante, prodotti vegetali o altri oggetti. Il numero di tali partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, o loro categorie, che entrano nell’Unione sulle quali sono stati effettuati controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici nel corso dei tre anni precedenti dovrebbe essere almeno pari a 600. Per lo stesso motivo, il numero di tali partite che sono risultate infestate da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione dovrebbe essere, ogni anno, inferiore all’1 % del numero totale delle partite di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, importate nell’Unione.

(12) È inoltre opportuno ottenere il massimo livello possibile di confidenza per quanto riguarda l’accettabilità del rischio fitosanitario di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, o loro categorie. Per questo motivo è necessario sottoporre il maggior numero possibile di partite di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, a controlli di identità e a controlli fisici. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di applicazione dell’atto di esecuzione relativo a tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, o loro categorie, adottato a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e fino al 31 dicembre del terzo anno consecutivo, la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, o loro categorie, dovrebbe pertanto essere del 100 %.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 è così modificato:

1) all’articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le frequenze di cui al paragrafo 3 non si applicano:

a) alle piante destinate alla piantagione;

b) a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, o loro categorie, che sia soggetto a una misura prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; e

c) a piante, prodotti vegetali o altri oggetti, o loro categorie, per i quali sono state stabilite prescrizioni equivalenti riguardanti paesi terzi nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 fino al 31 dicembre del terzo anno consecutivo a decorrere dalla data di applicazione di tale atto di esecuzione.»;

2) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento;

3) all’allegato II, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Può essere stabilita una nuova frequenza se:

a) il numero medio delle partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, o loro categorie, che entrano nell’Unione nei tre anni precedenti è almeno pari a 200 l’anno;

b) il numero delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, oppure, dopo il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), il numero di tali partite soggette a un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 che entrano nell’Unione, sulle quali sono stati effettuati controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici nel corso dei tre anni precedenti, è almeno pari a 600;

c) il numero delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, oppure il numero di tali partite soggette a un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, che sono risultate infestate da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione è, ogni anno, inferiore all’1 % del numero totale delle partite di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, importate nell’Unione.».

 

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO
 

« ALLEGATO I

Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, di cui all’articolo 4, paragrafo 3

Pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, o una loro categoria

Paese d’origine

Frequenza minima dei controlli di identità e dei controlli fisici (%)

Fiori recisi

Aster

Zimbabwe

75

Dianthus

Colombia

3

Dianthus

Ecuador

10

Dianthus

Kenya

5

Dianthus

Turchia

10

Gypsophila

Ecuador

5

Gypsophila

Kenya

3

Phoenix

Costa Rica

50

Rosa

Colombia

5

Rosa

Ecuador

1

Rosa

Etiopia

25

Rosa

Kenya

25

Rosa

Zambia

75

Frutti

Actinidia

Tutti i paesi terzi

5

Carica papaya

Tutti i paesi terzi

5

Fragaria

Tutti i paesi terzi, eccetto l’Egitto

5

Persea americana

Tutti i paesi terzi, eccetto il Camerun

3

Rubus

Tutti i paesi terzi

3

Vitis

Tutti i paesi terzi

1

Malus

Paesi terzi europei (1)

5

Prunus

Paesi terzi europei (1)

5

Pyrus

Paesi terzi europei (1)

5

Vaccinium

Paesi terzi europei (1)

25

Citrus

Egitto

50

Citrus, eccetto Citrus sinensis

Israele

5

Citrus

Messico

50

Citrus

Marocco

5

Citrus

Perù

10

Citrus

Turchia

3

Malus

Argentina

75

Malus

Cile

5

Malus

Nuova Zelanda

15

Malus

Sud Africa

10

Mangifera

Brasile

50

Passiflora

Colombia

5

Passiflora

Riunione

10

Passiflora

Sud Africa

50

Passiflora

Vietnam

10

Prunus

Argentina

50

Prunus

Cile

15

Prunus

Sud Africa

10

Psidium

Brasile

75

Pyrus

Argentina

15

Pyrus

Cile

15

Pyrus

Cina

25

Pyrus

Sud Africa

10

Vaccinium

Argentina

35

Vaccinium

Cile

10

Vaccinium

Perù

5

Ortaggi

Solanum lycopersicum

Isole Canarie

15

Solanum lycopersicum

Marocco

1

Ortaggi a radice e tubercoli, eccetto tuberi di Solanum tuberosum, Curcuma longa e Zingiber officinale

Tutti i paesi terzi, eccetto il Camerun

5

Radici e tubercoli di Curcuma longa

Tutti i paesi terzi, eccetto la Thailandia, il Perù e il Camerun

15

Radici e tubercoli di Zingiber officinale

Tutti i paesi terzi, eccetto il Perù e il Camerun

5

Macchine usate

Macchine e veicoli che sono stati utilizzati per fini agricoli o forestali

Tutti i paesi terzi

5

(1)  Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (solo le parti seguenti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina (*).

(*)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)], in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

».