Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Penedès].
(Comunicazione 19/05/2026, pubblicata in G.U.U.E. 19 maggio 2026, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Penedès»
Numero di riferimento UE: PDO-ES-A1551-AM06 — 20.2.2026
1. Nome del prodotto
«Penedès»
2. Tipo di indicazione geografica
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☑ |
DOP |
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☐ |
IGP |
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☐ |
IG |
3. Settore
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☐ |
Prodotti agricoli |
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☑ |
Vini |
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☐ |
Bevande spiritose |
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Spagna
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Dirección general de Alimentación. Subdirección general de Control de la calidad alimentaria y laboratorios agroalimentarios.
6. Qualifica come modifica ordinaria
L'autorità competente ritiene che tutti i cambiamenti apportati con la modifica del disciplinare della DOP «Penedès» costituiscano una modifica ordinaria dello stesso; infatti non può trattarsi di una modifica dell'Unione in quanto non corrisponde a nessuno dei casi contemplati all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche, ossia: non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica; non rischia di annullare il legame con la zona geografica; non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
Modifica del limite minimo del titolo alcolometrico effettivo
Descrizione
È diminuito il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini rossi, che passa da 11,5 a 11 % vol.
La modifica interessa il punto 2.1.1 del disciplinare e il punto 6 del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Vini biologici
Descrizione
È introdotto l'obbligo per cui tutti i vini delle categorie 1, 3, 8 e 16 (vino, vino liquoroso, vino frizzante e vino di uve stramature) prodotti a partire dalla vendemmia del 2025 siano certificati come biologici.
È introdotto l'obbligo per cui le uve delle vendemmie a partire dal 2025 siano certificate come biologiche.
I vini spumanti di qualità (categoria 5) erano già soggetti a tali obblighi.
La modifica interessa i punti 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 5.1 del disciplinare e il punto 7.1 del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Introduzione di un nuovo tipo di vino liquoroso
Descrizione
È introdotto il vino dolce Malvasia de Sitges, che è un nuovo tipo di vino liquoroso.
La modifica interessa il punto 2.1.4 del disciplinare e non interessa il documento unico.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Modifica dell'acidità volatile
Descrizione
È introdotto il limite massimo di 1,08 g/l di acidità volatile reale per i vini bianchi e rosati prodotti in botti di legno nello stesso anno, mediante fermentazione e/o invecchiamento.
Inoltre è introdotto, per i vini prodotti con quantità totali inferiori a 40 mg/l di anidride solforosa, il limite massimo di 1,08 g/l di acidità volatile reale per i vini bianchi e rosati e di 1,2 g/l per i rossi.
La modifica interessa il punto 2.1.6 del disciplinare e il punto 6 del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Modifiche della descrizione organolettica
Descrizione
È migliorata la descrizione organolettica di alcuni tipi di vini.
La modifica interessa il punto 2.2 del disciplinare e il punto 6 del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Soppressione di alcune eccezioni per le varietà Forcada e Moneu
Descrizione
Le varietà Forcada e Moneu, grazie al loro rendimento produttivo degli ultimi anni, sono equiparabili alle altre varietà in termini di allevamento in vigneto, resa e tipo di vendemmia.
Sono eliminati l'obbligo che queste varietà piantate a partire dal 1o agosto 2019 possano essere coltivate solo con l'allevamento tradizionale ad alberello o ad alberello semi-allevato e l'obbligo che le uve siano certificate come biologiche, dato che tale requisito è stato introdotto per tutte le varietà nella presente modifica del disciplinare. Sono eliminati l'obbligo di vendemmia manuale e alcune rese per ettaro inferiori a quelle delle altre varietà.
La modifica interessa i punti 3.1, 3.2 e 5.1 del disciplinare e il punto 7 del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Delimitazione delle unità geografiche più piccole
Descrizione
Il legame tra le parcelle che compongono ciascuna delle precedenti unità geografiche più piccole è cambiato in seguito alla lieve modifica del confine tra le unità geografiche più piccole di Alts d'Ancosa e Costers del Montmell e tra le unità geografiche più piccole di Marina del Garraf e Massís del Garraf, a seguito di uno studio tecnico.
La modifica interessa il punto 4.2 del disciplinare e il punto 9 del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Modifiche delle norme di etichettatura
Descrizione
Per quanto riguarda l'indicazione «Denominación de Origen», la specifica dell'altezza dei caratteri passa da «inferiore a 1,2 mm» a «superiore a 1,2 mm».
Si aggiunge che, per i prodotti delle categorie vino, vino liquoroso e vino di uve stramature che presentano torbidità, tale condizione deve essere indicata sull'etichetta.
Sull'etichettatura principale dei vini spumanti di qualità possono figurare soltanto le seguenti varietà: Macabeo, Xarel·lo, Parellada, Subirat Parent, Garnacha blanca, Moscatel de Alejandría, Moscatel de grano menudo, Malvasia de Sitges, Chardonnay, Garnacha tinta, Sumoi tinto, Cariñena, Pinot noir, e Xarel·lo rosado. Non è più possibile indicare le altre varietà sulla controetichetta.
È soppresso l'obbligo di inserire il riferimento all'unità geografica più piccola accanto al nome «Penedès».
Le seguenti varietà sono ora considerate proprie o principali (e possono pertanto figurare sull'etichetta principale del vino di un'unità geografica più piccola): Sumoll Blanco, Xarel·lo rosado, Forcada e Moneu.
Sono aggiunti nuovi requisiti per l'uso della menzione «Gran Vino de Mas», per quanto riguarda le varietà che possono essere utilizzate.
La modifica interessa i punti 8.7.1, 8.7.2 e 8.7.3 del disciplinare e il punto 11 del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini
«Penedès»
Numero di riferimento UE: PDO-ES-A1551-AM06 — 20.2.2026
1. Nome
«Penedès»
2. Tipo di indicazione geografica
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☑ |
DOP |
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☐ |
IGP |
|
☐ |
IG |
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Spagna
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
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1. |
Vino |
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3. |
Vino liquoroso |
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5. |
Vino spumante di qualità |
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8. |
Vino frizzante |
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16. |
Vino di uve stramature |
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
VINO - Vino bianco e rosato
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
BIANCO
Colore da giallo pallido a giallo scuro. Se presente, l'eventuale torbidità deve essere indicata sull'etichetta. Nel caso del vino prodotto con il metodo «dulce de frío» (un tipo di crioestrazione): colore ambrato, dorato o tostato.
ROSATO
Colore rosso dal rosa pallido al rosso ciliegia. Se presente, l'eventuale torbidità deve essere indicata sull'etichetta. Quando non ha un aspetto torbido, è limpido e brillante.
Odore
BIANCO
Aromi primari di frutta bianca, tropicale. Nel caso di invecchiamento in botte presenterà aromi di frutta matura e aromi terziari.
Note di invecchiamento in botte. Senza cattivi odori né difetti.
ROSATO
Aroma di frutta, di frutti rossi. Senza cattivi odori né difetti.
Sapore
BIANCO
Fruttato. Acidulo, tatto morbido e fresco, con note di invecchiamento, se del caso. Senza difetti.
ROSATO
Fruttato, acidulo, tatto morbido e fresco. Senza difetti.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
|
Acidità totale minima |
— |
|
Unità di acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,67 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico effettivo del vino prodotto con il metodo «dulce de frío»: > 9,5 % vol.
Acidità volatile:
per i vini invecchiati per più di un anno e quelli prodotti in botti di legno nel corso dello stesso anno, mediante fermentazione o invecchiamento: < 18 mEq/l;
per i vini prodotti in quantità inferiori a 40 mg/l di anidride solforosa totale: < 18 mEq/l;
nel caso del vino prodotto con il metodo «dulce de frío»: < 33,33 mEq/l.
|
☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
VINO — Vino rosso
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Colore granata per i vini giovani. Colore rosso tostato per i vini invecchiati. Se presente, l'eventuale torbidità deve essere indicata sull'etichetta. Nel caso del vino prodotto con il metodo «dulce de frío»: colore rosso.
Odore
Aroma di frutti rossi e/o di bosco. Senza cattivi odori né difetti.
Sapore
Fruttato, acidulo, tatto morbido, con note di invecchiamento, se del caso. Senza difetti.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
|
Acidità totale minima |
— |
|
Unità di acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,67 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico effettivo del vino prodotto con il metodo «dulce de frío»: > 9,5 % vol.
Acidità volatile:
per i vini invecchiati per più di un anno e quelli prodotti in botti di legno nel corso dello stesso anno, mediante fermentazione o invecchiamento: < 20 mEq/l;
per i vini prodotti in quantità inferiori a 40 mg/l di anidride solforosa totale: < 20 mEq/l;
nel caso del vino prodotto con il metodo «dulce de frío»: < 33,33 mEq/l.
|
☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
VINO LIQUOROSO
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Giallo, ambrato, dorato, rosso, tostato. Se presente, l'eventuale torbidità deve essere indicata sull'etichetta.
Odore
Aromi di frutta candita propri della varietà. Note di invecchiamento, se del caso, e di botte. Senza cattivi odori né difetti.
Sapore
Fruttato, acidulo, tatto untuoso, caldo.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
15 |
|
Acidità totale minima |
— |
|
Unità di acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
33,33 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
—
|
☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
VINO SPUMANTE DI QUALITÀ
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Colore giallo o rosa pallido, senza raggiungere il color ambra o rosso ciliegia. Con spuma continua e non tumultuoso. Quando non ha un aspetto torbido, è limpido e brillante.
Odore
Aromi primari, di frutta bianca o tropicale. Senza cattivi odori né difetti.
Sapore
Fruttato, acidulo, tatto morbido, con note di invecchiamento, se del caso. Senza difetti.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
|
Acidità totale minima |
5 |
|
Unità di acidità totale minima |
in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
185 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
—
|
☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
VINO FRIZZANTE
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Giallo pallido o rosa pallido, con spuma continua e non tumultuoso. Quando non ha un aspetto torbido, è limpido e brillante.
Odore
Aromi primari, di frutta bianca o tropicale. Senza cattivi odori né difetti.
Sapore
Fruttato, acidulo, tatto morbido, con note di invecchiamento, se del caso. Senza difetti.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
|
Acidità totale minima |
— |
|
Unità di acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
— |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
—
|
☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
VINO DI UVE STRAMATURE
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Giallo, ambrato, dorato, rosso, o tostato. Quando non ha un aspetto torbido, è limpido e brillante. Se presente, l'eventuale torbidità deve essere indicata sull'etichetta.
Odore
Aromi di frutta matura o candita propri della varietà. Senza cattivi odori né difetti.
Sapore
Fruttato, acidulo, tatto untuoso, caldo e senza difetti.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
|
Acidità totale minima |
— |
|
Unità di acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
33,33 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
—
|
☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile. |
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
Pratica di vinificazione
—
Tipo di pratica enologica
Limitazione pertinente alla vinificazione
Descrizione
La pratica dell'irrigazione potrà essere realizzata unicamente con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'uva in circostanze in cui il regime idrico delle parcelle e le condizioni ecologiche della vigna non consentano di ottenere il miglior livello qualitativo; sarà pertanto necessario accertare che le produzioni e le rese ottenute si adeguino a quanto disposto nel disciplinare. L'organismo di gestione di questa denominazione di origine potrà vietare tale pratica in una parcella specifica se considera che potrebbe compromettere la qualità o determinare un'infrazione della normativa. Le superfici vitate potranno essere riequilibrate dal punto di vista idrico rispettando sia le condizioni idriche del suolo sia le condizioni ecologiche della vigna. In nessun caso sarà possibile autorizzare l'irrigazione dopo l'invaiatura delle uve.
Le uve delle vendemmie a partire dal 2025 devono essere certificate come biologiche.
Pratica di vinificazione
—
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
La resa di estrazione non può superare 66,6 litri di vino per le varietà bianche e 70 litri di vino per le varietà rosse per ogni 100 kg di vendemmia.
Tutti i vini prodotti a partire dalla vendemmia del 2025 devono essere certificati come biologici.
7.2. Rese massime
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà bianche e vino spumante di qualità
Resa massima
|
Resa massima |
12 000 |
|
Unità di resa massima |
kg di uva per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà bianche e vino spumante di qualità
Resa massima
|
Resa massima |
79,92 |
|
Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
«Vino de Mas» e «Gran Vino de Mas» ottenuti da varietà bianche e vino spumante di qualità
Resa massima
|
Resa massima |
10 200 |
|
Unità di resa massima |
kg di uva per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
«Vino de Mas» e «Gran Vino de Mas» ottenuti da varietà bianche e vino spumante di qualità
Resa massima
|
Resa massima |
67,93 |
|
Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà rosse
Resa massima
|
Resa massima |
9 000 |
|
Unità di resa massima |
kg di uva per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà rosse
Resa massima
|
Resa massima |
63 |
|
Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
«Vino de Mas» e «Gran Vino de Mas» ottenuti da varietà rosse
Resa massima
|
Resa massima |
7 650 |
|
Unità di resa massima |
kg di uva per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
«Vino de Mas» e «Gran Vino de Mas» ottenuti da varietà rosse
Resa massima
|
Resa massima |
53,55 |
|
Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
|
— |
AGUDELO — CHENIN BLANC |
|
— |
ALARIJE — SUBIRANT PARENT |
|
— |
CABERNET FRANC |
|
— |
CABERNET SAUVIGNON |
|
— |
CHARDONNAY |
|
— |
FORCADA |
|
— |
GARNACHA BLANCA |
|
— |
GARNACHA TINTA |
|
— |
GEWÜRZTRAMINER |
|
— |
MACABEO - VIURA |
|
— |
MALVASIA AROMÁTICA - MALVASÍA SITGES |
|
— |
MAZUELA - SAMSÓ |
|
— |
MERLOT |
|
— |
MERSEGUERA - SUMOLL BLANCO |
|
— |
MONASTRELL |
|
— |
MONEU |
|
— |
MOSCATEL DE ALEJANDRÍA |
|
— |
MOSCATEL DE GRANO MENUDO |
|
— |
PARELLADA |
|
— |
PETIT VERDOT |
|
— |
PINOT NOIR |
|
— |
RIESLING |
|
— |
SAUVIGNON BLANC |
|
— |
SUMOLL TINTO |
|
— |
SYRAH |
|
— |
TEMPRANILLO - ULL DE LLEBRE |
|
— |
VIOGNIER |
|
— |
XARELLO |
|
— |
XARELLO ROSADO |
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
Zona di produzione costituita dai seguenti comuni della provincia di Barcellona o di Tarragona (secondo quanto indicato di seguito):
|
|
-Abrera (1) |
|
|
-Aiguamúrcia (2) |
|
|
-Albinyana (2) |
|
|
-L'Arboç (2) |
|
|
-Avinyonet del Penedès (1) |
|
|
-Banyeres del Penedès (2) |
|
|
-Begues (1) |
|
|
-Bellvei (2) |
|
|
-La Bisbal del Penedès (2) |
|
|
-Bonastre (2) |
|
|
-Les Cabanyes (1) |
|
|
-Calafell (2) |
|
|
-Canyelles (1) |
|
|
-Cabrera d'Igualada (1) |
|
|
-Castellet i la Gornal (1) |
|
|
-Castellví de la Marca (1) |
|
|
-Castellví de Rosanes (1) |
|
|
-Cervelló (1) |
|
|
-Corbera de Llobregat (1) |
|
|
-Cubelles (1) |
|
|
-Cunit (2) |
|
|
-Font-rubí (1) |
|
|
-Gelida (1) |
|
|
-La Granada (1) |
|
|
-Els Hostalets de Pierola (1) |
|
|
-La Llacuna (1) |
|
|
-Llorenç del Penedès (2) |
|
|
-Martorell (1) |
|
|
-Masquefa (1) |
|
|
-Mediona (1) |
|
|
-Montmell (2) |
|
|
-Olèrdola (1) |
|
|
-Olesa de Bonesvalls (1) |
|
|
-Olivella (1) |
|
|
-Pacs del Penedès (1) |
|
|
-Piera (1) |
|
|
-El Pla del Penedès (1) |
|
|
-Pontons (1) |
|
|
-Puigdàlber (1) |
|
|
-Sant Cugat Sesgarrigues (1) |
|
|
-Sant Esteve Sesrovires (1) |
|
|
-Sant Jaume dels Domenys (2) |
|
|
-Sant Llorenç d'Hortons (1) |
|
|
-Sant Martí Sarroca (1) |
|
|
-Sant Pere de Ribes (1) |
|
|
-Sant Pere de Riudebitlles (1) |
|
|
-Sant Quintí de Mediona (1) |
|
|
-Sant Sadurní d'Anoia (1) |
|
|
-Santa Fe del Penedès (1) |
|
|
-Santa Margarida i els Monjos (1) |
|
|
-Santa Maria de Miralles (1) |
|
|
-Santa Oliva (2) |
|
|
-Sitges (1) |
|
|
-Subirats (1) |
|
|
-Torrelavit (1) |
|
|
-Torrelles de Foix (1) |
|
|
-Vallirana (1) |
|
|
-El Vendrell (2) |
|
|
-Vilafranca del Penedès (1) |
|
|
-Vilanova i la Geltrú (1) |
|
|
-Vilobí del Penedès (1) |
|
(1) |
Provincia di Barcellona |
|
(2) |
Provincia di Tarragona |
Di seguito sono indicati i nomi delle unità geografiche più piccole che è possibile aggiungere come menzione facoltativa nell'etichettatura in base all'origine delle uve:
|
|
Alts d'Ancosa |
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Conca del Foix |
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Costers de l'Anoia |
|
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Costers de Lavernó |
|
|
Costers del Montmell |
|
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Marina del Garraf |
|
|
Massís del Garraf |
|
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Muntanyes d'Ordal |
|
|
Turons de Vilafrana |
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|
Vall Bitlles-Anoia |
Al link seguente sono elencate le parcelle che formano ciascuna delle unità geografiche più piccole summenzionate:
https://incavi.gencat.cat/ca/normativa/plecs-condicions-do-catalanes/do-penedes/
10. Legame con la zona geografica
Categoria di prodotto vitivinicolo
|
1. |
Vino |
Sintesi del legame
I vini bianchi del Penedès si riconoscono per la freschezza, l'acidità e l'aroma di frutta dovuti al tipo di suolo e al clima unico. Il fattore umano costituito dai vignaioli locali rende impossibile produrre vini uguali con le stesse varietà in altre zone. Le varietà di uva bianca del Penedès possono raggiungere il punto ottimale di maturazione per produrre questi vini solo nella zona del Penedès. La combinazione di suolo, clima e lavoro è unica del Penedès. Nel caso dei rosati, i vini del Penedès si riconoscono per la colorazione e l'aroma di frutta propri delle varietà che questi vini possono presentare grazie al suolo e al clima. Inoltre, il lavoro umano sia nelle vigne sia nelle cantine rende uniche le caratteristiche dei vini rosati del Penedès. I vini rossi del Penedès si caratterizzano per la struttura, il corpo, gli antociani, i tannini morbidi e soprattutto per l'aroma intenso, il sapore e il finale lungo. La combinazione di clima e suolo del Penedès consente un buon processo di maturazione, dovuto anche all'escursione termica tra giorno e notte nei mesi di luglio e agosto, e fa sì che, una volta mature, le uve a bacca rossa nel Penedès contengano molti antociani e tannini e siano inoltre ricche di aromi di frutti rossi. Non è pertanto possibile replicare i vini rossi del Penedès in altre zone.
Categoria di prodotto vitivinicolo
|
5. |
Vino spumante di qualità |
Sintesi del legame
I vini spumanti di qualità della DOP «Penedès» sono unici e molto diversi da quelli prodotti in altre zone. Questa differenza deriva dalle varietà e soprattutto dal clima, dal sole e dal metodo di lavorazione nella prima e seconda fermentazione. Non è possibile produrre questi spumanti in altre zone.
Categoria di prodotto vitivinicolo
|
8. |
Vino frizzante |
Sintesi del legame
I vini frizzanti del Penedès sono prodotti in modo tradizionale. Sono vini fortemente adattati alle varietà del Penedès, nonché al clima e al suolo della zona.
Categoria di prodotto vitivinicolo
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3. |
Vino liquoroso |
Sintesi del legame
Il clima del Penedès, combinato con il tipo di suolo e le varietà, consente di produrre vini liquorosi a partire dai mosti maturi. L'invecchiamento proprio del metodo di produzione e il clima della cantina consentono di ottenere vini invecchiati, dolci e morbidi, conservando gli aromi di frutta matura e quelli tipici dell'invecchiamento.
Categoria di prodotto vitivinicolo
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16. |
Vino di uve stramature |
Sintesi del legame
Il clima del Penedès, combinato con il tipo di suolo e le varietà, nonché con il lavoro dell'uomo, permette che le uve possano stramaturare e produrre vini unici, con caratteristiche esclusive.
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito o della deroga
CONFEZIONAMENTO AL DI FUORI DELLA ZONA DELIMITATA
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di requisito o deroga ulteriore
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione del requisito o della deroga
Dovrà essere realizzato esclusivamente nella zona di produzione della DOP «Penedès». Tale condizione si deve al fatto che i vini sfusi non possono essere trasportati su lunghe distanze garantendo al contempo che siano mantenute la qualità e le caratteristiche esclusive dei vini della DOP. Tali qualità e caratteristiche si mantengono dopo l'imbottigliamento; affinché possano essere apprezzate dal consumatore è pertanto necessario che i vini siano imbottigliati in condizioni adeguate.
Titolo del requisito o della deroga
ETICHETTATURA
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di requisito o deroga ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito o della deroga
La dimensione dei caratteri utilizzati per indicare «Penedès» andrà da un minimo di 3 mm a un massimo di 7 mm di altezza; l'indicazione «Denominación de Origen» avrà una dimensione superiore a 1,2 mm.
In via generale, quando le menzioni obbligatorie tra cui «PENEDÈS Denominación de Origen» si trovano sul retro della bottiglia (controetichetta), sull'etichetta principale in cui è riportato il marchio dovrà figurare obbligatoriamente «PENEDÈS» con un'altezza compresa tra 3 e 7 mm.
Non è necessario rispettare l'obbligo di riportare il nome «Penedès» sull'etichetta principale nel caso in cui nell'etichettatura sia utilizzato il contrassegno di controllo rettangolare con dimensioni di 60 x 13 mm in cui figura la dicitura «Penedès Denominación de Origen» di dimensioni regolamentari. Questi contrassegni di controllo saranno diversi per il «Vino de Mas» e il «Gran Vino de Mas».
Nel caso in cui le menzioni obbligatorie siano raggruppate sull'etichetta, insieme al marchio e alla dicitura «PENEDÈS Denominación de Origen», il nome «Penedès» non dovrà obbligatoriamente figurare anche nella controetichetta.
Analogamente, nelle etichette potranno figurare: le varietà (nel caso dei vini spumanti di qualità, solo alcune possono essere riportate sull'etichetta principale), l'annata e la menzione «Vino de Finca» a determinate condizioni.
Dovranno inoltre essere presenti: i dati dell'imbottigliatore/esportatore, il titolo alcolometrico effettivo, la presenza di solfiti, il numero di registrazione dell'imbottigliatore, l'annata e la data di sboccatura dei vini spumanti di qualità, il numero di lotto, «Vino de Mas» o «Gran Vino de Mas» (sempre nella parte anteriore dell'etichettatura e insieme all'indicazione dell'annata), «Clàssic Penedès» (in base alle relative condizioni d'uso) e la menzione «No degollado» (nel caso dei vini spumanti di qualità prodotti con il metodo ancestrale che soddisfino determinate condizioni). Per i prodotti delle categorie vino, vino liquoroso e vino di uve stramature che presentano torbidità, tale condizione deve essere indicata sull'etichetta.
Le condizioni d'uso delle unità geografiche più piccole e delle menzioni «Vino de Mas» e «Gran Vino de Mas» sono disciplinate in modo dettagliato.
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://incavi.gencat.cat/.content/005-normativa/plecs-condicions-do-catalanes/Arxius-plecs/01.-Plec-de-condicions-ctrol-canvis_penedes.pdf