Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 14-05-2026
Numero provvedimento: 229865
Tipo gazzetta: Nessuna

Designazione all’organismo denominato “Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari” quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Uva di Puglia”, registrata in ambito Unione europea.

(Decreto 14/05/2026, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI




IL DIRETTORE GENERALE



 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuovenorme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché allespecialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il
regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 680 della Commissione del 24 luglio 2012 con il quale l’Unione europeaha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Uva di Puglia”;

Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivantidall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art.14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette deiprodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delleautorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismidi controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura,della sovranità alimentare e delle foreste”; 

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministerodell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione delMinistero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2,del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74”;

Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali nongenerali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024al n. 288;

Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con ilquale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generaledella prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimentodell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visto il decreto n. 251817 del 15 maggio 2023, pubblicato sul sito internet del Ministerodell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la “Camera di Commercioindustria artigianato agricoltura di Bari” è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare icontrolli per la indicazione geografica protetta “Uva di Puglia”;

Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 16 maggio 2023, comedisposto dal decreto sopra citato; 

Vista la nota del 12 maggio 2026, con la quale il “Consorzio per la Valorizzazione e la Tuteladell’Uva di Puglia IGP” ha confermato la “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura diBari” quale struttura di controllodella indicazione geografica protetta “Uva di Puglia”;

Considerato che il Piano dei controlli e il tariffario predisposti dalla “Camera di Commercio industriaartigianato agricoltura di Bari”, approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degliorganismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare lefunzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per laindicazione geografica protetta “Uva di Puglia”;



DECRETA



Articolo 1

(Designazione)

La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Bari”, con sede in Bari, Corso Cavour n.2, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Uva di Puglia”, registratain ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 680 della Commissione del 24 luglio 2012.


Articolo 2

(Obblighi del soggetto designato)

1. La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari”, per tutta la durata delperiodo di validità della designazione è tenuta a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizionicomplementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

2. La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari”, sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.

3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita notasenza modifica del presente decreto. 


Articolo 3

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 16 maggio 2026.

2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensidell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare la “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Bari” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.


Articolo 4

(Vigilanza)

La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Bari” è sottoposta alla vigilanzaesercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla RegionePuglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5

(Obblighi di comunicazione)

1. La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Bari” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza
annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

2. La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Bari” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

3. La “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Bari.” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L’inosservanza, da parte della “Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Bari”, delledisposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.



Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore Generale

Stefano Vaccari

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)