Settore vinicolo - Trasporto internazionale - Trasporto di merci su strada - Perdita del carico - Partite di vino in bottiglia - Bottiglie di vino di ingente valore - Consegna a destinatario errato - Sub-trasporto - Qualifica di vettore - Spedizioniere - Fattura per nolo e ordini di trasporto - Prova della qualità di vettore - Responsabilità ex recepto - Colpa grave - Inosservanza delle istruzioni del mittente - Omessa custodia - Limite risarcitorio - Inapplicabilità - Assicurazione - Obbligo di salvaguardia della rivalsa - Prescrizione del diritto verso i sub-vettori - Perdita dell'indennizzo - Nell'ambito di un contratto di sub-trasporto primo vettore responsabile della regolarità dell'intero tragitto nei confronti del mittente rimanendo obbligato per la perdita della merce imputabile all'operato dei sub-vettori di cui si è avvalso ai sensi dell'art. 3 della Convenzione CMR e dell'art. 1228 cod. civ..
SENTENZA
n. 999/2026 pubbl. 08/05/2026
(Giudice: dott. Nicolò Roberto Pavoni)
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 1131/2022 promossa con atto di citazione da
Parte_1 (...) con l’avv. Silvia Morelli
ATTRICE
contro
Controparte_1 (...) con gli avv.ti Enrico Tenerani ed Enrico Mazzi
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
Controparte_2
(...) con l'avv. Francesca d'Orsi
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
PER PARTE ATTRICE: «Voglia l’Ill.mo Tribunale -ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta- i) accertare e dichiarare la convenuta Controparte_1 (...) in persona del suo legale rappresentante pro tempore (ia) responsabile per la perdita delle merci oggetto del trasporto dall’CP_2 alla Francia delle partite di vino di cui ai Documenti Di Trasporto n.ro 277 del 19 ottobre 2019 e n.ro 278 del 19 ottobre 2018 emessi dalla Controparte_3 (...) nonché, per l’effetto e comunque, (ib) obbligata a manlevare e tenere indenne la [...]Parte_1 da ogni e qualsivoglia domanda formulata dalla Controparte_3[...] con riferimento a tale trasporto, ii) per l’effetto e comunque, e previo accertamento del relativo obbligo, condannare la convenuta Controparte_1 (cod. fisc. P.IVA_4 ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rimborsare alla Parte_1[...] ogni e qualsivoglia somma che quest’ultima fosse tenuta a corrispondere alla Controparte_3 in dipendenza di tale trasporto e/o della sentenza (“Urteil”) resa dalla Corte d’Appello di Hamm (“Oberlandesgericht Hamm”, Germania) in data 21.08.2025 a definizione del giudizio nr. I-18 U 101/20. Vinti spese ed onorari del giudizio».
PER PARTE CONVENUTA: in via preliminare ed assorbente: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo all’attrice per quanto esposto in narrativa; in via preliminare seconda: accertarsi e dichiararsi l’intervenuta prescrizione dell’azione in capo all’attrice per mancata reiterazione dell’interruzione del termine annuale verso la convenuta; in via preliminare terza: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo all’attrice ex art.37 Conv. CMR per mancata corresponsione di alcuna indennità al danneggiato; in via preliminare quarta: accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo all’attrice ex art.39 Conv.CMR per mancata opponibilità alla convenuta del giudizio tedesco di cui in atti; in via preliminare quinta:
accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta per non aver la stessa mai assunto la posizione di vettore nei trasporti di cui è causa, non avendo emesso alcun documento vettoriale; in via principale di merito: rigettarsi le domande attoree, in quanto infondate e comunque non riferibili alla convenuta CP_1 quanto piuttosto al vettore ungherese GTC, o al vettore francese CP_4 o al vettore di fatto lettone WIG, e condannarsi tali soggetti, in via tra loro alternativa o solidale, a rifondere i danni di cui l’attrice dovesse essere chiamata a rispondere; in via subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi la responsabilità della convenuta CP_1 in ordine all’ammanco di cui trattasi, ammettersi la stessa al beneficio della limitazione del debito ai sensi della normativa (internazionale ovvero nazionale) ritenuta applicabile e ricomputarsi le pretese attoree secondo i limiti a peso conseguenti, con diritto di essere manlevata dai summenzionati vettori da quanto risultasse dovuto all’attrice nonché dall’assicuratrice della propria responsabilità vettoriale CP_2 chiamata in manleva, laddove sussistano gli estremi per la copertura assicurativa. In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e 15% rimborso spese gen.
PER LA TERZA CHIAMATA IN CAUSA: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza delle condizioni dell’azione di Neptum verso CP_1 con conseguente assorbimento ovvero rigetto della domanda di manleva proposta verso CP_2 ; In via principale: - Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l’improcedibilità ed inammissibilità della domanda di CP_1 nei confronti di CP_2 ; - Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l’inoperatività della copertura assicurativa stipulata e per l’effetto rigettare la domanda proposta da CP_1 contro CP_2 ; -
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l’improcedibilità ed inammissibilità della domanda di Neptum nei confronti di CP_1 con conseguente assorbimento ovvero rigetto della domanda di manleva proposta verso CP_2 ;
Accertare e dichiarare l’insussistenza della responsabilità vettoriale della CP_1 con conseguente insussistenza dell’obbligo di garanzia e di manleva di CP_2 ; - Accertare e dichiarare l’insussistenza della responsabilità per colpa grave di CP_1 con conseguente assorbimento e /o rigetto della domanda di manleva proposta da CP_1 verso CP_2 - Rigettare perché infondata la domanda di CP_1 nei confronti di CP_2 ; - Dichiarare CP_1 decaduta dal diritto all’indennizzo in ragione del pregiudizio all’azione di rivalsa da questa cagionato ad CP_2 . in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo
Giudicante ritenga di dovere accogliere, in toto o in parte, le domande di Neptum verso CP_1 in relazione al danno occorso ad CP_3 , accertare e dichiarare la partecipazione, totale ovvero parziale, colposa di CP_3 stessa e, quindi, di Neptum nella causazione degli asseriti danni lamentati ex 1227 c.c. e, per l’effetto, anche per quanto detto in narrativa, rigettare totalmente o parzialmente la domanda di manleva proposta, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1225 c.c.; 5 nella denegata e non concessa ipotesi in cui si riconoscesse implicata una responsabilità civile vettoriale di CP_1 limitare l’obbligazione di CP_2 entro e non oltre il massimale di polizza ed applicate le franchigie e gli scoperti come da articoli 32, 34 di polizza e dalla scheda di polizza tenuto conto dell’applicazione dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 1225 c.c. Con vittoria di spese competenze ed onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 11.2.2022, la Parte_1 di Bielefeld (Germania) conveniva in giudizio Controparte_1 esponendo: che, nell’ottobre 2018, la Controparte_5 aveva incaricato l’attrice di organizzare la spedizione di due partite di vino in bottiglia da Montepulciano (SI) a Goussainville (Francia); che, a propria volta, la [...]Parte_1 aveva incaricato la Controparte_1 di provvedere al ritiro, al trasporto ed alla riconsegna di tali merci, trasferendole le istruzioni impartite da CP_3 a tal fine;
che, tuttavia, tale merce non giungeva mai a destino dal momento che sarebbe stata consegnata ad un destinatario diverso da quello previsto, nulla più essendosi saputo quanto alla sua sorte; che apparendo evidente la responsabilità della CP_1 per la perdita, la Pt_1 , con propria lettera del 22.11.2018, aveva comunicato di ritenere la CP_1 responsabile della perdita della merce; che, nel riscontrare tale comunicazione, la CP_1 aveva negato ogni propria responsabilità, limitandosi ad evidenziare di aver a propria volta trasferito a terzi le istruzioni di consegna «indicate dal committente CP_3 »; che, stante le perdita del carico, la CP_3 aveva evocato in giudizio la Pt_1 davanti il Tribunale di Bielefeld – Germania, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 195.000,00 quale controvalore della merce perduta, oltre tasse, dazi, interessi e spese nonché al risarcimento dei danni tutti patiti in dipendenza di tale perdita. Costituitasi in detto giudizio, la Pt_1 chiedeva il rigetto delle domande attoree; che, pur resa edotta della pendenza di tale giudizio, la CP_1 non era in esso intervenuta; che, con sentenza parziale del 30.6.2020, il Tribunale di Bielefeld (Germania) aveva dichiarato esistente il diritto azionato dalla CP_3 nei confronti della Pt_1 rimettendo al prosieguo la determinazione del danno risarcibile, statuendo, in particolare:
“La perdita dei beni oggetto di trasporto, affidati dalla Parte attrice alla Parte convenuta, è avvenuta infatti sotto la custodia di quest’ultima, e segnatamente del subvettore da essa incaricato”; che tale decisione era stata successivamente impugnata dalla Pt_1 davanti la Corte d’Appello di Hamm - Germania e il giudizio di appello risultava pendente. L’attrice rilevava: che la perdita di tale merce si era verificata allorquando la medesima si trovava nella custodia della CP_1 (o di suoi ausiliari), la Pt_1 essendo imasta totalmente estranea all’esecuzione del trasporto; che la convenuta CP_1 nella sua qualità di vettore, era responsabile per la perdita ex art. 1693 cod. civ. e/o ex art. 17 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR), avendo essa omesso di riconsegnare le stesse a destino e non avendo adempiuto l’obbligo accessorio e strumentale di conservarle e custodirle in modo adeguato fino alla riconsegna al destinatario; che, inoltre, la CP_1 era tenuta anche a rispondere dell’operato -doloso o colposo - di propri ausiliari e/o sub-vettori ai sensi degli artt. 1228 e 1696, comma quarto, cod. civ. nonché artt. 3 e 29 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR); che, peraltro, la CP_1 non poteva beneficiare di alcun limite di responsabilità in quanto la condotta tenuta dalla stessa (e/o dai propri ausiliari e/o sub vettori) era senz’altro connotata da colpa grave che si sostanziava nel non aver fornito alcuna spiegazione in merito alle circostanze in cui sarebbe avvenuta la perdita delle merci e, in secondo luogo, nel non aver - quale vettore professionalmente qualificato - adeguatamente organizzato ed eseguito (direttamente e/o per il tramite di propri ausiliari) ogni fase del trasporto in piena sicurezza, omettendo di assicurarsi che la merce affidatale (bottiglie di vino di ingente valore) fosse adeguatamente custodita fino alla consegna al suo effettivo destinatario; che, pertanto, nella denegata ipotesi in cui la Corte d’Appello di Hamm (Germania) avesse ritenuto - in totale o parziale accoglimento delle domande della CP_3 di confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Bielefeld e, conseguentemente, condannato la Pt_1 ad un risarcimento per qualsivoglia titolo ed in qualsiasi misura per la perdita delle merci in questione, l’attrice avrebbe avuto diritto, ai sensi degli artt. 1693, 1228 e 1696, comma quarto, cod. civ. nonché artt. 17, 3 e 29 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 CMR, a vedersi integralmente garantita e tenuta indenne dalla convenuta, unico soggetto realmente responsabile per tale perdita.
Parte attrice concludeva nei seguenti termini: «Voglia l’Ill.mo Tribunale - ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta - i) accertare e dichiarare la convenuta Controparte_1(cod. fisc. P.IVA_4 ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore (ia) responsabile per la perdita delle merci oggetto del trasporto dall’CP_2 alla Francia delle partite di vino di cui ai Documenti Di Trasporto n.ro 277 del 19 ottobre 2019 e n.ro 278 del 19 ottobre 2018 emessi dalla Controparte_3 nonché, per l’effetto e comunque, (ib) obbligata a manlevare e tenere indenne la Parte_1 da ogni e qualsivoglia domanda formulata dalla Controparte_3 con riferimento a tale trasporto, ii) per l’effetto e comunque, e previo accertamento del relativo obbligo, condannare la convenuta Controparte_1 (cod. fisc. P.IVA_4 ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rimborsare alla [...]Parte_1 ogni e qualsivoglia somma che quest’ultima fosse tenuta a corrispondere alla Controparte_3 in dipendenza di tale trasporto. Vinti spese ed onorari del giudizio».
Si costituiva la Controparte_1 esponendo: di aver ordinato – in qualità di mandatario della committente Pt_1 – l’effettuazione dei due trasporti di cui si trattava a vettori stradali terzi, uno alla società ungherese GTC General Transport Company e l’altro alla società francese GEFCO FRANCE s.a.s.; che, mentre la società ungherese GTC eseguiva il trasporto direttamente come da relativa lettera di vettura CMR, la società francese CP_4 aveva affidato l’esecuzione del trasporto al vettore di fatto lettone WIGTRANSPORTS s.i.a. di Riga; che i due trasporti erano avvenuti con automezzi gestiti e operati da vettori terzi e la convenuta CP_1 non aveva mai preso materialmente in consegna la merce, non avendo mai avuto la materiale detenzione degli automezzi, né la custodia della merce in essi contenuta; che l’ evento che aveva portato alla pretesa errata consegna della merce era avvenuto durante il periodo in cui la custodia della merce era stata affidata non alla convenuta, bensì ai due vettori incaricati per l’esecuzione del trasporto. La convenuta eccepiva: la carenza d’interesse ad agire dell’attrice non essendo accertato, al tempo della citazione, il quantum debeatur nel giudizio definito con sentenza 30.06.2020 dal Tribunale tedesco; la carenza di legittimazione passiva per non avere la convenuta rivestito il ruolo di vettore nei trasporti in questione; l’assenza di propria responsabilità in ordine alla causazione del danno, in ogni caso domandando di essere manlevata dai vettori contrattuali e di fatto che avevano eseguito i trasporti nonché dalla propria compagnia di assicurazioni. Parte convenuta concludeva nei seguenti termini: “in via preliminare: accertarsi la carenza di legittimazione attiva in capo all’attrice opponente per quanto esposto in narrativa; in via principale di merito: rigettarsi le domande attoree, in quanto infondate e comunque non riferibili alla convenuta CP_1 quanto piuttosto al vettore ungherese GTC, o al vettore francese CP_4 o al vettore di fatto lettone WIG, e condannarsi tali soggetti, in via tra loro alternativa o solidale, a rifondere i danni di cui l’attrice dovesse essere chiamata a rispondere. in via subordinata: nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi la responsabilità della convenuta CP_1 in ordine all’ammanco di cui trattasi, ammettersi la stessa al beneficio della limitazione del debito ai sensi della normativa ritenuta applicabile e ricomputarsi le pretese attoree secondo i limiti a peso conseguenti, con diritto di essere manlevata dai summenzionati vettori da quanto risultasse dovuto all’attrice nonché dall’assicuratrice della propria responsabilità vettoriale CP_2 chiamata in manleva, laddove sussistano gli estremi per la copertura assicurativa. In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e 15% rimborso spese gen”.
Chiamata in causa la sola Controparte_2 (avendo la convenuta rinunciato alla chiamata in causa dei propri sub-vettori con dichiarazione resa a verbale di udienza del 9.3.2023), l’Assicurazione si costituiva in giudizio con comparsa del 17.2.2023, formulando nei seguenti termini le proprie conclusioni: “In via pregiudiziale in rito, accertare e dichiarare l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, con ogni conseguente pronuncia in rito; In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la prescrizione dell’azione promossa da Neptum nei confronti di CP_1 Sempre in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza delle condizioni dell’azione di Neptum verso CP_1 con conseguente assorbimento ovvero rigetto della domanda di manleva proposta verso CP_2 ; Nel merito: -
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l’improcedibilità ed inammissibilità della domanda di CP_1 nei confronti di CP_2 ; - Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l’inoperatività della copertura assicurativa stipulata e per l’effetto rigettare la domanda proposta da CP_1 contro CP_2 ; - Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l’improcedibilità ed inammissibilità della domanda di Neptum nei confronti di CP_1 , con conseguenteassorbimento ovvero rigetto della domanda di manleva proposta verso CP_2 ; -
Accertare e dichiarare l’insussistenza della responsabilità vettoriale della CP_1 con conseguente insussistenza dell’obbligo di garanzia e di manleva di CP_2 ; - Accertare e dichiarare l’insussistenza della responsabilità per colpa grave di CP_1 con conseguente assorbimento e /o rigetto della domanda di manleva proposta da CP_1 verso CP_2 - Rigettare perché infondata la domanda di CP_1 nei confronti di CP_2 ; in subordine, - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenga di dovere accogliere, in toto o in parte, le domande di Neptum verso CP_1 in relazione al danno occorso ad CP_3 , accertare e dichiarare la partecipazione, totale ovvero parziale, colposa di CP_3 stessa e, quindi, di Neptum nella causazione degli asseriti danni lamentati ex 1227 c.c. e, per l’effetto, anche per quanto detto in narrativa, rigettare totalmente o parzialmente la domanda di manleva proposta, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1225 c.c.; - nella denegata e non concessa ipotesi in cui si riconoscesse implicata una responsabilità civile vettoriale di CP_1 limitare l’obbligazione di CP_2 entro e non oltre il limite di polizza ed applicati gli scoperti come da articoli 32, 34 di polizza e dalla scheda di polizza tenuto conto dell’applicazione dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 1225 c.c. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Sulla richiesta della terza chiamata in causa, all’udienza del 9.3.2023, il G.I. assegnava termine per la presentazione di domanda di mediazione in ragione del contratto di assicurazione e il relativo procedimento veniva esperito infruttuosamente. All’udienza del 6.7.2023, il giudice concedeva termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.. Ammesse parzialmente le prove orali per testimoni, all’udienza del 19.4.2024 veniva escusso il perito assicurativo sig. Persona_1 Il giudice rinviava quindi per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 21.5.2025, poi differita al 27.11.2015. Sulle note scritte depositate dalle parti, il sottoscritto giudice, nuovo assegnatario del procedimento, con ordinanza in data 9.12.2025, tratteneva la causa in decisione e concedeva termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di difetto di interesse ad agire sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata in causa. Alla luce della sopravvenuta la pronuncia della Corte di Appello tedesca che ha definitivamente determinato l’entità delle somme che l’attrice dovrà corrispondere alla CP_3 , non può essere utilmente speso l’argomento secondo cui la sentenza del Tribunale tedesco non conteneva che una statuizione sull’ an debeatur e non sul quantum con conseguente difetto di interesse alla base dell’azione di accertamento promossa dalla Pt_1 nei confronti di CP_1
Peraltro, l’interesse dell’attrice era indubbiamente concreto ed attuale anche nel momento in cui è stata promossa l’azione in giudizio: azione che presenta i connotati tipici della domanda di manleva in quanto volta a tenere indenne la convenuta nel giudizio innanzi ai giudici tedeschi da eventuali danni che essa fosse stata condannata a rifondere alla mittente attrice. Peraltro, tale interesse sussiste sin da quando è stata promossa l’azione pur nell’assenza di condanne al pagamento di somme di denaro dal momento che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'interesse ad agire con una azione di mero accertamento, pur non implicando necessariamente l'attuale verificarsi della lesione del diritto, presuppone comunque uno stato di incertezza sull'esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. 14.11.2002 n. 16022; Cass. 26.7.2006 n. 17026; Cass. 26.8.2008 n. 13556).
Del pari infondate sono le eccezioni di improcedibilità della domanda sollevate sulla base dei disposti di cui agli artt. 36, 37 e 39 CMR, norme che non si attagliano alla fattispecie in esame in quanto volte a disciplinare il trasporto effettuato da vettori successivi e non il sub-trasporto, quale viene in considerazione nel caso in esame in cui CP_1 ha assunto l’obbligo di eseguire l’intero trasporto avvalendosi di altri vettori.
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale dall’Assicurazione, è irrimediabilmente tardiva, atteso che l'eccezione ai sensi dell’art. 3 D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014, doveva essere sollevata, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. Parte attrice ha prodotto i messaggi PEC interruttivi della prescrizione inviati alla CP_1 (con in copia il legale incaricato dagli Assicuratori CP_2 ) in data 20.9 2019, 11.8.2020 e 5.7.2021 (doc.ti 11-19 di parte attrice). Anche con riferimento a tale produzione documentale dell’attrice, nulla è stato specificamente allegato e dedotto dalla convenuta e dalla terza chiamata.
La convenuta sostiene di non poter essere chiamata a rispondere della perdita del carico avvenuta durante il trasporto, non essendo mai stata in grado di esercitare alcuna custodia verso la merce contenuta sugli automezzi utilizzati; rileva, in particolare, di aver assunto la qualità di spedizioniere per organizzare il traporto delle partite di merce.
Anche tale eccezione non ha pregio.
Che CP_1 fosse vettore e non spedizioniere risulta provato documentalmente dalla fattura per il nolo (doc. n. 8 di parte attrice) e dagli ordini di trasporto (doc.ti n.ri 9 e 10 di parte attrice) dai quali emerge inequivocabilmente la qualità di “vettore” della convenuta. Inoltre, nel documento in atti sub doc. 5, la CP_1 fa riferimento al “trasporto di cui agli ordini in oggetto”, dichiarando di avere trasmesso “ai vettori finali” l’ordine di consegna, così confermando di avere assunto il trasporto delle merci in qualità di vettore (e non di mero spedizioniere). A fronte della produzione documentale di parte attrice, la convenuta non ha indicato circostanze altrettanto concrete che possano smentire la sua qualifica. Anche l’Assicurazione rileva che “ Pt_1 ha conferito a CP_1 un ordine di trasporto dei beni poi trasportati nel rispetto delle CMR emesse”. Si osserva, peraltro, come, alla luce delle pronunce del giudice tedesco, neppure Pt_1 possa qualificarsi spedizioniere, essendo stato statuito che “La perdita dei beni oggetto di trasporto, affidati dalla Parte attrice alla Parte convenuta, è avvenuta infatti sotto la custodia di quest’ultima, e segnatamente del sub-vettore da essa incaricato” (sentenza del Tribunale di Bielefeld - doc.ti 7 e 7-bis di parte attrice), laddove parte attrice, nel detto giudizio, era CP_3 e parte convenuta Pt_1 . Non diversamente ha concluso la Corte di Appello tedesca che, con sentenza divenuta definitiva, ha condannato Pt_1 in quanto vettore, qualificando il contratto tra CP_3 e Pt_1 come “contratto di trasporto” in cui la convenuta ha agito come “vettore a costo fisso”. Va peraltro precisato che non vi è incompatibilità tra figura negoziale del trasporto e quella del contratto di spedizione di cui all’art. 1737 c.c., tale essendo “il mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome o per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie”; l’art. 1741 c.c. disciplina, infatti, la figura del c.d. spedizioniere vettore, descritto come “lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte” e che pertanto “ha gli obblighi e i diritti del vettore”, assumendo su di sé anche la responsabilità per la perdita o l’avaria della merce. Spetta dunque al giudice del merito, sulla scorta del materiale probatorio versato in atti, accertare se lo spedizioniere abbia assunto su di sé, oltre al compito di stipulare contratti di trasporto per conto del mittente, anche il ruolo di vettore, obbligandosi all’esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui (cfr. Cass., sez. III, 20 giugno 2014, n. 14089). A ciò deve aggiungersi che, nel costituirsi in giudizio, CP_1 ha dedotto di aver ordinato “in qualità di mandatario della committente Pt_1 “, l’effettuazione dei due trasporti di cui si tratta a vettori terzi, uno alla società ungherese GTC e l’altro alla società francese GEFCO FRANCE s.a.s., “provvedendo direttamente a incaricarli dell’esecuzione del trasporto, come da comunicazioni che ivi si producono (docc.01-02)”. Richiesta l’autorizzazione a chiamare in causa gli indicati sub-vettori, all’udienza del 9.3.2023, la convenuta ha rinunciato alla loro evocazione in giudizio. Ne consegue che se Pt_1 è vettore e committente della CP_1 e CP_1 in esecuzione di quanto convenuto con la committente, ha provveduto a incaricare terzi per l’esecuzione del trasporto, deve trovare applicazione il disposto dell’art. 3 della CMR secondo cui il vettore risponde, “come se fossero propri – degli atti e delle omissioni dei suoi dipendenti e di tutte le altre persone dei servizi delle quali egli si avvale per l’esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti, o tali persone agiscono nell’esercizio delle loro funzioni”. In definitiva, necessariamente esclusa la qualifica di spedizioniere della CP_1 questa società, alla luce della documentazione prodotta dall’attrice, delle circostanze inequivocabilmente emerse nel corso dei giudizi definiti in Germania e dell’istruttoria svolta nel corso del presente processo, non può che essere qualificata come soggetto dei cui servizi parte attrice si è avvalsa per l’esecuzione del trasporto della merce.
Ciò detto, non controversa è la perdita dei due lotti di vino. Una volta ritirati presso la mittente CP_3 per il loro trasporto in Francia, i due lotti di vino sono stati riconsegnati dai sub- vettori incaricati da CP_1 in luogo diverso da quello previsto. Dalla consegna in luogo diverso è derivata la perdita della merce.
L’art. 1693 c.c. dispone: "Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario." La norma pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto, che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, le quali, ad esempio per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o con minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (Cass. 23 marzo 2001 n. 4236, 21 dicembre 1999 n. 14397). In altre parole, spetta al creditore (a seconda dei casi, mittente o destinatario), che agisca in responsabilità, provare l'esistenza del contratto e l'inadempimento, mentre il debitore-vettore dovrà fornire la prova dell’evento che ha reso impossibile la prestazione (“dalla responsabilità ex recepto di cui all'art. 1693 cod. civ. il vettore può liberarsi solo con la specifica prova positiva che il danno è dovuto ad un evento non solo sicuramente individuato, ma a lui estraneo e tale da non potergli essere imputato, in quanto non ricollegabile al suo inadempimento o, comunque, alla sua negligenza. Pertanto, l'incendio doloso delle cose trasportate provocate da persone rimaste sconosciute non esonera il vettore da responsabilità se costui non prova l'inevitabilità dell'evento da parte sua per essere stata l'azione compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze di tempo e di luogo tali da non potere essere comunque impedita” - Cass. 5708/1981).
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte che, in ambito di sub-trasporto, il primo vettore risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria che siano imputabili al sub-vettore. Giova al riguardo, richiamare la costante giurisprudenza della Suprema Corte, in base alla quale il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e primo mittente della merce, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al sub-vettore (v. Cass., Sez. 3, n. 13374 del 29/05/2018; Sez. 3, n. 19050 del 12/12/2003). Si configura una responsabilità di tipo oggettivo destinata ad operare in tutti i casi in cui si verifichi la perdita o l’avaria del bene affidato per il trasporto, senza che sia necessario muovere al vettore primario una “culpa in eligendo” (principio desumibile da Cass.Civ. Sez. III 4 aprile 2003 n. 5329: “Il vettore risponde, in forza dell’art.1228 c.c., della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli derivanti da dolo o colpa dei dipendenti di cui si avvalga per eseguire il trasporto, senza la necessità di configurare una sua culpa in eligendo, trattandosi di una sorta di responsabilità oggettiva, in cui il comportamento dell’ausiliario che lo ha sostituito nell’adempimento è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell’obbligazione da parte del debitore”).
Poiché, peraltro, nell'ambito del contratto di sub-trasporto, il vettore assume la qualità di sub-mittente, in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del sub-vettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti, e senza quindi dover dimostrare di avere risarcito il danno al mittente (Cfr. Cass., sez. III, 29/5/2018, n. 13374; Cass., sez. III, 30/1/2009, n. 2483; Cass., sez. III, 4/6/2007, n. 12963; Cass., sez. III, 7/2/2006, n. 2529; Cass., sez. III, 12/12/2003, n. 19050; Cass., sez. III, 17/4/1992, n. 4728; Cass., sez. III, 8/10/1991, n. 10533; Cass., sez. III, 27/6/1991, n. 7217).
Nella specie, la responsabilità dell’attrice quale vettore della mittente CP_3 è stata accertata con la sentenza della Corte di Appello tedesca che ha provveduto, inoltre, a liquidare l’ammontare del danno in: € 97.500,00 per la perdita della prima spedizione ed € 65.000,00 per la perdita della seconda (per un totale di € 162.500,00), oltre interessi al tasso del 5% annuo a decorrere dal 10 aprile 2019; € 2.411,90 per spese legali stragiudiziali oltre interessi nella medesima misura; i 5/6 di ogni danno derivante da tale perdita e fino a concorrenza della somma di euro 294.133,30. Nel promuovere la presente azione in giudizio, Pt_1 ha chiesto di essere tenuta indenne e manlevata da ogni e qualunque esborso che la stessa fosse eventualmente condannata a corrispondere per i danni lamentati dalla mittente. Come detto, deve ritenersi che la società attrice abbia operato quale vettore della merce per la mittente CP_3 e la convenuta CP_1 quale sub-vettore.
Sostiene la convenuta di aver operato con la massima diligenza nell’espletamento della spedizione della merce senza mai essere stata in grado di esercitare alcuna custodia della stessa, non potendo quindi essere chiamata a rispondere dell’eventuale inadempimento.
Ferma la circostanza che CP_1 ha incaricato della consegna “vettori finali” terzi, del loro operato essa deve essa rispondere, nel momento in cui la merce risulta essere stata consegnata ad un destinatario e in luogo diversi da quello previsti. La perdita consiste nella totale impossibilità di rintracciare i beni. La responsabilità dei sub-vettori trova conferma nel fatto che la consegna è avvenuta a destinatario e in luogo diverso, su istruzione di tale Parte_2 cui non poteva essere evidentemente riconosciuto alcun potere di impartire disposizioni. Acclarato è, pertanto, che, nella fattispecie in esame, si è verificata una consegna a destinatario e recapito errato, proprio per via di un’inosservanza delle disposizioni del mittente. Ciò è avvenuto quando i beni erano in consegna al sub-vettore, non emergendo che Pt_1 sia coinvolta nelle dette operazioni di errata consegna.
Nella sentenza della Corte di Appello tedesca viene rilevato che “..già in occasione della prima consegna erano presenti numerosi elementi univoci che lasciavano presumere che la spedizione non fosse destinata a giungere a LIDL, bensì a “scomparire”. Tra l’altro, mancava qualsiasi professionalità e legittimazione nella procedura di scarico: secondo il testimone, si erano presentate persone a bordo di un’autovettura, prive di qualsiasi collegamento riconoscibile con LIDL, che gli avevano impartito l’ordine di recarsi su un terreno “dietro la recinzione” per effettuare lì lo scarico; anche il luogo indicato, così come le persone addette allo scarico, non lasciavano ravvisare alcun legame con un “Deposito LIDL”. Circostanze che avrebbero dovuto indurre l’ausiliario della convenuta a chiedere più precise informazioni in ordine al luogo e destinatario della merce. Pertanto, CP_1 è comunque tenuta a rispondere dell’operato dei propri ausiliari e/o sub-vettori ai sensi degli artt. 1228 cod. civ.. L’eventuale furto non può integrare un’ipotesi di caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del vettore a norma dell’art. 1693 c.c.; infatti, “in tema di trasporto di cose, la presunzione dinresponsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall’art. 1693 c.c., può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore che, nell’ipotesi di furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione sia stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile” (cfr. Cass., sez. III, 17 giugno 2013, n. 15107; Cass., sez. III, 14 novembre 2006, n. 24209; Cass., sez. III, 14 luglio 2003, n. 10980; Cass., sez. III, 22 gennaio 1990, n. 317). È dunque onere del vettore dimostrare che l’evento si sia prodotto con modalità talmente atipiche o abnormi, da renderlo del tutto imprevedibile ed inevitabile, anche adottando le misure di prevenzione adeguate (cfr. Cass., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17398): prova che, alla luce degli eventi descritti nelle menzionate pronunce dei giudici tedeschi, non può dirsi in alcun modo fornita. Ne alcunché è emerso in tal senso nel corso del presente processo all’esito dell’istruttoria svolta. Non vi è dunque prova che la perdita della merce sia avvenuta con modalità talmente imprevedibili o eccezionali, tali da vincere ogni possibile misura impeditiva.
Va detto, infine, che non può venire in rilievo la limitazione della responsabilità di cui all’art. 1696, secondo comma, c.c., ai sensi del quale “il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri”, giacché la stessa non opera laddove la perdita o l’avaria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni. Occorre ribadire che l’attrice è stata condannata al risarcimento del danno con sentenza definitiva e che dagli atti è emerso che il mancato recapito della merce secondo quanto contrattualmente previsto è, nei fatti, riconducibile a responsabilità dei sub-vettori incaricati dalla convenuta, in ogni caso dovendosi escludere un diretto coinvolgimento dell’attrice nelle operazioni di trasporto e consegna che hanno portato alla perdita del carico.
Ne consegue che la convenuta deve esser condannata a tener indenne l’attrice dei danni che questa è tenuta a risarcire a CP_3 come determinati nella sentenza della Corte d’Appello di Hamm (Germania) del 21.08.2025 in atti e sopra indicati.
In merito alla domanda di garanzia proposta nei confronti della terza chiamata, si osserva che l’Assicurazione ha tempestivamente rilevato come, all’udienza del 9.3.2023, CP_1 abbia dichiarato di rinunciare alla chiamata in causa dei due veri vettori che hanno curato il trasporto e che la convenuta non ha prodotto le lettere interruttive della prescrizione inviate annualmente a questi. A seguito delle produzioni di lettere interruttive della prescrizione di parte convenuta ai terzi sub- vettori, l’Assicurazione ha evidenziato che “non avendo CP_1 trasmesso né per l’anno 2022, né per l’anno 2023 ai sub sub vettori intervenuti le lettere interruttive del termine prescrizionale, l’azione di CP_1 verso i suddetti sub sub vettori è prescritta (motivo vero per cui essi non sono stati chiamati in giudizio) ed il pregiudizio alla rivalsa di CP_2 diviene palese”. A fronte dell’eccezione, ribadita dalla terza chiamata negli atti conclusivi, CP_1 ha replicato che i (sub)vettori stranieri sono stati tempestivamente responsabilizzati da CP_1 anche con atti interruttivi successivi a quelli versati in atti, “atti stragiudiziali che saranno resi disponibili all’assicuratore nel (non creduto) caso in cui CP_1 dovesse essere dichiarata vettore e dovesse essere tenuta a rifondere Pt_1 di quanto la stessa dovrà risarcire a CP_3 per i trasporti di cui è causa”, con ciò effettivamente palesandosi che, nel presente giudizio, non vi è prova della interruzione del decorso della prescrizione come eccepita dalla Assicurazione, laddove l’onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione ritualmente introdotto nel processo grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione (Cass. n. 5413/2021).
Deve dunque ritenersi fondata la contestazione mossa dall’Assicurazione secondo cui CP_1 non aveva compiuto gli atti necessari per salvaguardare l’azione di rivalsa dell’assicuratore, tenuto conto
dei termini legali e contrattuali. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato (Cass. n. 4347/2009). L’inerzia dell’assicurato a coltivare le proprie ragioni nei confronti del sub - vettore, indicato come soggetto a cui addebitarsi la responsabilità della perdita del carico, comporta che l’eccezione di prescrizione potrebbe essere opposta all’assicuratore che dopo il pagamento agisse in surroga verso il terzo, trattandosi di successione particolare nel diritto (Cass. n. 27040/2023).
Considerato il richiamo presente nelle condizioni di polizza alle norme del codice civile, tra cui necessariamente i disposti degli artt. 1915 e 1916 c.c., nonché l’inosservanza degli obblighi specificamente posti dall’art 26 lettera e) delle medesime condizioni di polizza, dovendosi qualificare la condotta di CP_1 in termini di colpa, può concludersi che l’inerzia dell’assicurato risulta avere determinato un integrale pregiudizio per l’Assicurazione delle proprie ragioni verso i terzi.
La domanda di manleva va quindi respinta per il detto assorbente motivo che rende superfluo l’esame di altre questioni in applicazione del principio della ragione più liquida e nella prospettiva maggiormente aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; SS.UU. n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Le spese processuali sostenute dall’attrice seguono la soccombenza della convenuta. Parte convenuta è inoltre tenuta a rifondere le spese sostenute dall’Assicurazione da essa chiamata in causa.
Tenuto conto dell’esito del giudizio e della complessità delle questioni affrontate, le spese di lite vanno dunque liquidate in conformità ai parametri previsti dal DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022 e in applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi con riferimento alla fase di istruttoria/trattazione considerata la contenuta attività
istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne Parte_1 di quanto quest’ultima sia tenuta a corrispondere alla Controparte_3 in dipendenza del trasporto di cui in motivazione e in esecuzione della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Hamm (“Oberlandesgericht Hamm”, Germania) in data 21.8.2025 a definizione del giudizio nr. I-18 U 101/20;
rigetta la domanda manleva di Controparte_1 nei confronti di [...]Controparte_2 ;
condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di lite, spese che liquida in favore dell’attrice e della terza chiamata in causa nella misura di € 11.268,00 per ciascuna delle dette parti, oltre al 15 % delle spese generali C.A. e IVA come per legge.
Verona, 5.5.2026
Il giudice
dott. Nicolò Roberto Pavoni