Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 11-05-2026
Numero provvedimento: 3125
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Organizzazione Comune dei Mercati - Misure di sostegno - Distillazione di crisi - Bando regionale - Determinazione del premio - Rettifica in diminuzione dell’importo ammesso - Mancanza di motivazione e comunicazione - Legittimo affidamento - Aspettativa qualificata del privato - Principio di certezza del diritto - Obblighi di trasparenza e buona fede della Pubblica Amministrazione - Aiuti comunitari nel settore vitivinicolo - Violazione del principio del legittimo affidamento e dei canoni di trasparenza e buona fede (ex art. 1, L. n. 241/1990) nel caso in cui la Pubblica Amministrazione provveda a decurtare d'ufficio l'importo di un premio già ammesso a finanziamento nell'ambito di un bando per la "distillazione di crisi" (Reg. UE 1308/2013) senza fornire adeguata motivazione o preventiva comunicazione al beneficiario - Diritto del produttore vinicolo alla percezione dell'intero importo originariamente concesso non sacrificabile in ragione di rettifiche derivanti da interlocuzioni interne tra enti o rilievi della Commissione Europea che non siano stati resi noti agli interessati.




SENTENZA 

n. 3125/2026 pubbl. 11/05/2026

(Giudice: dott.ssa Marta Mascellino)


 

nella causa iscritta al n.r.g. 4610/2024 pendente 

TRA 

Parte_1 (...) in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_2 , con sede in San Cipirello via Leone n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Orsola Carmela Gennuso, (...) , con studio in Palermo via M. Stabile n. 151 

- attore - 
 

CONTRO 

 

Controparte_2 , (...), in persona dell’Assessore pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, (...); (...), presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, domiciliano ex lege 

- convenuto - 


E NEI CONFRONTI DI  

Controparte_3 , (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, C.F. P.IVA_3 ; pec: Email_1  presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, domiciliano ex lege 

- convenuto - 




CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d’udienza a trattazione scritta 
del 14.04.2026. 




FATTO 




Con atto di citazione le Parte_1 evocavano in giudizio, in data 
11.04.2024, la Controparte_4  nonché la Controparte_3 per chiederne la condanna al pagamento della somma di € 18.215,80 illegittimamente decurtata dal premio per la partecipazione al bando “OCM VINO – Bando Parte_3  di Crisi - Reg. UE 1308/2013 attivata dal regolamento delegato (UE) 2023/1225 Pt_42022/2023. 

Parte attrice deduceva di avere partecipato al bando regionale sopra citato e di essere stata ammessa, con D.D.G. n. 3821 del 2023, al relativo premio per l’importo complessivo di € 136.812,80; rappresentava tuttavia l’istante che in data 16.10.2023 CP_3  a fronte dell’importo richiesto ed ammesso pari a € 136.812,80, corrispondeva la somma di € 118.597,00, decurtando l’importo di € 18.215,80, senza addurre alcuna motivazione al riguardo. 

Pertanto l’odierna istante adiva il Tribunale per ottenere la condanna al pagamento della differenza tra l’importo ammesso al premio e quello effettivamente versato chiedendo, altresì, la condanna delle convenute al pagamento delle spese del giudizio. 

Si costituivano in giudizio, entrambe le convenute Controparte_2  ed CP_3 tramite il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e, contestate nel merito le ragioni della citazione, concludevano chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi. 

All’udienza di prima comparizione le parti venivano invitate dal g.i. ad esperire la procedura di negoziazione assistita necessaria ex art. 3 del D.L. 132/2014, pertanto il giudizio era rinviato per consentire tale adempimento. 

Nelle more dello svolgimento della procedura di negoziazione assistita il giudizio era assegnato allo scrivente G.o.p. che  provvedeva alla trattazione all’udienza del 4.11.2025 nella quale la controversia, matura per la decisione, era rinviata per la discussione orale e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. alla data del 14.04.2026 disponendone la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. . 

Alla prefata udienza cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta chiedendo che la causa fosse decisa. 



RAGIONI DELLA DECISIONE 


Orbene petium dell’odierna azione è la condanna da parte della Controparte_2  e di 
CP_3 al pagamento della somma di €18.215,80 illegittimamente decurtata, da parte degli enti convenuti, in sede di erogazione del saldo del premio concesso alle [...]Parte_1  per la partecipazione al Bando “OCM VINO – Bando Parte_5[...] - Reg. UE 1308/2013 attivata dal regolamento delegato (UE) 2023/1225 Pt_4 2022/2023 per l’importo complessivo di € 136.812,80. Parte attrice ha censurato l’operato degli enti convenuti ritenuto contrario ai principi informatori l’attività della pubblica amministrazione, laddove gli stessi hanno arbitrariamente erogato un premio inferiore rispetto alla somma concessa quale premio per la partecipazione al bando di gara sopra menzionato. 

La doglianza della attrice è fondata ed ha trovato pieno riscontro in corso di istruttoria documentale. 

Va anzitutto ricordato che l’attività della pubblica amministrazione deve essere improntata al rispetto dei principi normativamente posti dalla L.241/1990 ove, all’art. 1, espressamente si legge “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario”. 

Tutto l’agire amministrativo deve dunque fondarsi sul rispetto di tali principi di tal che il mancato rispetto dei canoni posti dal legislatore configura un comportamento illegittimo, suscettibile anche di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.. 

E’ ormai noto come il principio del legittimo affidamento -rilevante nella fattispecie in esame- ancorché non pienamente esplicitato dal legislatore del 1990 rappresenti comunque uno dei cardini dell’attività delle P.A. trovando piena legittimazione nel diritto dell’Unione Europea - ove è stato peraltro elaborato ad opera della Corte di Giustizia dell’Unione Europea- volto come è ad assicurare la stabilità e la certezza del diritto. 

In ragione di tale principio si limita il potere di autotutela della P.A. la quale, se annulla un atto, deve valutare gli interessi del destinatario. Più chiaramente: la pubblica amministrazione non può rimuovere un atto favorevole già emanato, dopo un lasso di tempo, se ciò sacrifica l'interesse del privato, a meno che non vi sia un interesse pubblico prevalente e attuale ed, anche in tali circostanze, potrebbe dover riconoscere un indennizzo nei confronti del cittadino. 

La tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce, dunque, un limite all’azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall’art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento. 

Sul punto appare condivisibile, oltre a rappresentare una circostanza dirimenti ai fini dell’odierno decidere, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea laddove ha affermato: “per quanto riguarda il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, esso si estende, quale corollario del principio della certezza del diritto, ad ogni singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione ha fatto sorgere in lui fondate aspettative. Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 3 giugno 2021, in causa C-39/20). 

Orbene nella fattispecie per cui è causa è emerso dalla istruttoria documentale – ed è stato confermato dalle stesse convenute - che la riduzione dell’importo del premio erogato alla Parte_1 è stata diretta conseguenza delle richieste effettuate da parte di CP_3 e dal Pt_6 via e-mail in data 4.10.2023, in esito alla consultazione con CP_5 . 

Le convenute hanno rappresentato di avere provveduto a rettificare gli importi originariamente ammessi al finanziamento adeguandoli in riferimento alle osservazioni ed ai rilievi della Commissione Europea, fornendo una ulteriore tabella trasmessa ad CP_3 tramite corrispondenza e-mail. 

Tuttavia le convenute non hanno dimostrato di avere informato i vincitori del bando di tale rettifica ed in tale arbitraria azione risiede la violazione dei principi di diritto sopra richiamati, prima fra tutto, quello del legittimo affidamento. 

Non può revocarsi in dubbio che il bando al quale le Parte_1  nell’agosto del 2023, hanno partecipato prevedeva espressamente al punto 6 - rubricato “definizione del sostegno”-  che “è stato fissato al 80% del prezzo medio mensile più basso rilevato nella campagna 2022/2023” e lo stesso Dirigente Generale della Controparte_2 , nella nota prot. n. 163098 del 18.0.2023, confermava che l’erogazione del premio sarebbe avvenuta nella modalità così come fissata dal bando (vedasi allegato n. 4 della comparsa di costituzione). 

La corrispondenza privata intercorsa tra le odierne convenute ed il Pt_6 on è stata resa nota alla Parte_1 che, correttamente, hanno confidato di ricevere l’erogazione del premio nella misura dichiarata in bando e successivamente confermata dallo stesso Dirigente Generale dell’ente convenuto. 

Tali circostanze di fatto, promananti da fonti autorizzate ed affidabili della P.A., costituiscono un chiaro esempio di quelle che la Corte di Giustizia Europea qualifica come “assicurazioni idonee a far nascere nel privato cittadino fondate aspettative” in ossequio al principio giurisprudenziale del buon affidamento. 

Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va integralmente accolto. 

Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno poste ex art. 97 c.p.c. solidalmente a carico delle convenute Controparte_2[...] , in persona dell’Assessore pro-tempore ed Controparte_3 , in persona del legale rappresentante pro-tempore. Vanno liquidate, in favore della Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 , in € 3.397,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA. Sono determinate, secondo i valori medi di cui al DM 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (in considerazione del petitum), applicando una riduzione in ragione della contenuta attività istruttoria (meramente documentale), e sono così meglio specificate: € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie 15%, I.V.A., C.P.A. e sono distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. Orsola Gennuso procuratore costituito dichiaratosi antistatario. 



P.Q.M 


Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e 
deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede: 

- Accoglie il ricorso e dichiara il diritto delle Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 al pagamento della “Domanda di distillazione di crisi” 35180000420 campagna 2023/2024 per l’importo complessivo ammesso di € 136.812,80, in virtù del D.D.G. n. 3821 del 16.08.2023; 

- Condanna le convenute Controparte_6[...] , in persona in persona dell’Assessore pro-tempore ed [...]Controparte_3 , in persona del legale rappresentante pro-tempore, ciascuno secondo le rispettive competenze, al pagamento in favore delle Parte_1  in persona legale rappresentante p.t., Parte_2  della somma di € 18.215,80, quale differenza tra l’importo ammesso pari € 136.812,80 e l’importo liquidato di € 118.597,00, oltre interessi legali e moratori dalla data della domanda amministrativa e fino al soddisfo; 

- Condanna in via solidale ex art. 97 c.p.c. le convenute [...]Controparte_2 , in persona dell’Assessore pro-tempore ed Controparte_3  in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Parte_1  in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2[...]  liquidandole come in motivazione in € € 3.397,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA e ne dispone la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. Orsola Gennuso, procuratore costituito dichiaratosi antistatario. 



Così deciso in Palermo il 11.05.2026 

Il G.o.p  

dott.ssa Marta Mascellino