Proroga del termine per l’adeguamento alle norme di cui all’art. 33, par. 2, del regolamento (UE) 2024/1143 dei consorzi di tutela riconosciuti per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini e dei prodotti agricoli, ai sensi dell’art. 33, par. 7, del regolamento (UE) 2024/1143.
(Decreto 12/05/2026, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA I
VISTI gli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell’organizzazione delGoverno, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1995-1997,e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 aprile 2000, prot. n. 61413, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2000, concernente disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 aprile 2000, prot. n. 61414, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2000, concernente individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410, recante l’adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoroalle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, avente ad oggetto disposizioni sanzionatorie inapplicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 232 del 5 ottobre 2018, recantedisposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri d, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunquepresenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, come modificato dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, registrato dallaCorte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
VISTA la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti al n. 170 in data 13 febbraio 2026, recantegli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;
VISTA la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla “Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026” del 23 gennaio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del D.P.C.M. 178/2023, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la direttiva del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla Direttiva dipartimentale, sopra citate;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periododi tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del D. lgs. n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8,
del citato decreto legislativo;
VISTO il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, «[o]ltre a quanto disposto dall’articolo 32, gli Stati membri possono applicare un sistema di riconoscimento dei gruppi di produttori […]» e che, ai sensi del successivo paragrafo 2, «[g]li Stati membri che applicano il sistema di cui al paragrafo 1 prevedono i criteri seguenti per il riconoscimento di un gruppo di produttori: a) una determinata forma giuridica; e b) il rispetto di una delle condizioni seguenti: i) una quota minima di oltre il 50 % dei produttori del prodotto ha lo status di membro; o ii) ne fanno parte una quota minima di membri tra i produttori del prodotto e una quota minima di oltre il 50 % del volume o del valore della produzione commerciabile. Gli Stati membri possono prevedere criteri supplementari, quali: a) accesso ai necessari contributi finanziari dei propri membri; b) norme relative all’ammissione dei membri, alla cessazione dell’adesione e alla
violazione degli obblighi di adesione; c) statuto scritto. […]»;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1143, «gli Stati membri possono decidere che i gruppi di produttori riconosciuti a norma del diritto nazionale prima del 13 maggio 2024 siano riconosciuti conformemente al paragrafo 1. Se non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2, tale gruppo di produttori riconosciuto si adegua alle norme pertinenti entro il14 maggio 2026. Se la conformità non è conseguita entro tale data, lo Stato membro interessato proroga tale termine una volta per un periodo massimo di un anno o revoca il riconoscimento»;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1143, «[s]e uno Stato membro applica il sistema dei gruppi di produttori riconosciuti di cui al paragrafo 1, esso notifica alla Commissione, mediante un sistema digitale, il nome e l’indirizzo del gruppo di produttori riconosciuto per ciascuna indicazione geografica registrata e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamento. La Commissione rende pubbliche tali informazioni e aggiorna di conseguenza il registro delle indicazioni geografiche dell’Unione»;
CONSIDERATO che, con comunicazione del 5 dicembre 2024, sono stati notificati alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero dell’agricoltura,della sovranità alimentare e delle foreste e che la Commissione ha pubblicato tali informazioni nel Registro delle indicazioni geografiche dell’Unione;
CONSIDERATO che sono tuttora in corso le consultazioni con i portatori d’interesse in merito agli schemi di decreti ministeriali da emanare ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale, sopra richiamata, alle norme di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143;
CONSIDERATO che, con nota congiunta acquisita al protocollo d’ingresso n. 0219478 dell’11 maggio 2026, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale hanno evidenziato la necessità di un’adeguata discussione in materia di riconoscimento, funzionamento e poteri dei consorzi di tutela, con una tempistica congrua;
RITENUTO pertanto, di dover prorogare fino al 14 maggio 2027 il termine sopra richiamato per l’adeguamento alle norme di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 dei consorzi di tutela riconosciuti per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini e dei prodotti agricoli, ai sensi dell’art. 33, par. 7, del regolamento (UE) 2024/1143;
DECRETA
Art. 1
1. Il termine previsto dall’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1143 per l’adeguamento alle norme di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 dei consorzi di tutela riconosciuti per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini e dei prodotti agricoli è prorogato fino al 14 maggio 2027.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
IL DIRETTORE GENERALE
Eleonora Iacovoni
ILDIRIGENTE
Pietro Gasparri