Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 20-04-2026
Numero provvedimento: 10341
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Commercializzazione di prodotti vitivinicoli - Alterazione del prodotto - Vino adulterato - Trasporto marittimo - Campionamento e analisi - Verbali di prelevamento campioni - Certificati di analisi enologica - Querela di falso - Disconoscimento della conformità dei campioni - Prova civile - Documenti - Produzione in appello - Divieto di nova - Art. 345 c.p.c. - Regime ratione temporis - Indispensabilità della prova - Inapplicabilità - Controversia avente ad oggetto la presunta falsità di verbali di prelevamento campioni di vino e dei relativi certificati di analisi volti ad accertare l'eventuale adulterazione o alterazione di carichi vinicoli destinati alla commercializzazione - Preclusa in secondo grado la produzione di nuova documentazione tecnica volta a confutare l'autenticità dei documenti originari (nella specie, perizie grafiche o tipografiche), non potendo più il giudice del gravame ricorrere al criterio della "indispensabilità" della prova previsto dal regime previgente.

 


 

ORDINANZA

(Presidente: dott.ssa Lina Rubino - Relatore: dott. Gabriele Positano)


 

sul ricorso iscritto al n. 30485/2022 R.G. proposto da:

V.L., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bonaccorsi Di Patti unitamente all’avvocato Daniele Papa

- ricorrente -

contro


P.A., P.C., rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Catalano

- controricorrenti -


Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale Dello Stato.

- controricorrente -


contro

G.A., M.F.M., M.R., M.E., rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Ziino

- controricorrenti -


nonché contro

P.G. e S.V.

- intimati -


avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2072/2021 depositata il 24/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dal Consigliere Gabriele Positano.




SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


V.L. convenne innanzi al Tribunale di Palermo l'Agenzia delle Dogane, P.F., G.A., M.S. e S.V., affinché fosse accertata e dichiarata la falsità di due verbali di prelevamento campioni a firma di P.F., per l'UTIF e di M.S. per la Società Enodistil Spa, di due avvisi di spedizione campioni e di due certificati di analisi.

L'attore sostenne che mediante tali documenti era stato costruito un alibi, che aveva consentito di scagionare il suo ex socio nella società Enodistil S.p.A., M.S., dalle accuse di aver adulterato, con la complicità di terzi, un carico di vino della società SPAI S.r.l. della quale egli era socio, amministratore unico e fideiussore verso le banche, stivato a bordo di un mercantile e giunto a destinazione in stato di alterazione e non più commerciabile.

Dedusse che l'obiettivo del M. e della G. sarebbe stato quello di provocare il dissesto della SPAI, della quale egli era socio di maggioranza, e la conseguente vendita delle quote di sua proprietà della Enodistil Spa alla moglie (G.), attività necessaria per far fronte alle perdite. Da tale vicenda era nato un procedimento penale, conclusosi con assoluzione innanzi alla Corte d'Assise di Lecce.

Il Tribunale di Palermo con sentenza parziale n. 248 del 2012 rigettò le eccezioni pregiudiziali e preliminari spiegate dai convenuti e rimise la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruzione, disponendo CTU in merito alla falsità dei documenti impugnati.

Con sentenza del 16 ottobre 2015 il Tribunale respinse la querela di falso e condannò l'attore al pagamento della pena pecuniaria.

Avverso tale decisione proponeva appello V.L. e si costituivano con separati atti l’Agenzia delle Entrale, che spiegava appello incidentale e le altre parti ad eccezione di S.V., che veniva dichiarato contumace.La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 24 dicembre 2021 rigettava le impugnazioni.

V.L. propone ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e, con unico atto, G.A., in proprio e nella qualità di vedova ed erede di M.S. e M.F.M., M.R. e M.E. e con separato atto P.A. e P.C..

Il ricorrente e i controricorrenti M. depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.

S.V. e P.G. non svolgono attività processuale in questa sede.



MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. (348 c.p.c.) che la Corte avrebbe negato l'ingresso alla perizia di parte depositata dall'odierno ricorrente, sul presupposto che configurasse una violazione del divieto di nova in appello. In secondo grado aveva sostenuto che la perizia di parte non incontrasse tale preclusione.

Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto ammettere il deposito dei nuovi documenti in fase appello in quanto non troverebbe applicazione ratione temporis la preclusione al deposito di nuovi documenti in appello, introdotta a suo dire solo dal D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 di modificazione dell’art. 345 c.p.c. In virtù del testo previgente di detta norma, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ammettere il deposito dei nuovi documenti, in quanto indispensabili per la decisione.Il motivo è infondato.

È noto come l'art. 345 c.p.c., disciplinante i c.d. nova in appello, abbia subito nel tempo due modifiche di rilievo. Con la prima, ex art. 46 c. 18 legge 69/2009 (in vigore dal 4/7/2009 ed applicabile ai giudizi pendenti a tale data - si ricorda che il giudizio di primo grado della presente controversia è stato introdotto con citazione del 14/5/2007-) sono state introdotte le parole e non possono essere prodotti nuovi documenti e, più avanti, è stato aggiunto l'inciso o produrli.

Nel 2012, poi, l'articolo 345 c.p.c. ha subito una ulteriore modifica essendo stato soppresso l'inciso salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.........ovvero.

Con riferimento alla applicabilità delle modifiche sul tema introdotte dal D.L. n. 83/2012, questa Corte ha affermato che la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell'art. 345, comma 3, c.p.c., operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio "tempus regit actum", solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. civ. Sez. II Sent., 14/03/2017, n. 6590; Cass. civ. Sez. II Ord., 28/07/2021, n. 21606).

Tale ultima ordinanza puntualizza che anche di recente questa Corte (Cass. n. 9241/2020) ha ribadito che, quanto all'individuazione del testo dell'art. 345 c.p.c., nella specie ratione temporis applicabile, deve farsi riferimento al principio secondo cui, non recando la L. n. 134 del 2012, che ha appunto provveduto alla novellazione dell'art. 345 c.p.c. (a differenza della precedente L. n. 69 del 2009) una disciplina transitoria e in assenza di esplicite previsioni contrarie, trova applicazione il principio dell'immediata applicabilità della legge processuale (in linea con quanto affermato anche da Corte Cost. n. 155 del 1990), che in base alla regola generale posta all'art. 11 preleggi, ha riguardo non solo ai processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche a singoli atti di processi iniziati anteriormente ma compiuti posteriormente a tale momento (v. Cass. n. 3688/2011), non incidendo su quelli anteriormente compiuti i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere, sicché l'appello è disciplinato, quanto ai documenti nuovi producibili, dalla legge temporalmente in vigore all'epoca della proposizione dell'impugnazione (v. Cass. n. 26654/2014; Cass. n. 6099/2000; Cass. n. 6293/2021).Ne discende quindi che (Cass. n. 26522/2017) la nuova previsione dell'art. 345 c.p.c. è applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi, il che esclude che, in relazione ad impugnazioni in appello di tale sentenza possa invocarsi, per l'ammissibilità della nuova produzione documentale, il carattere di indispensabilità della prova che invece - costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, essendo infatti necessario che la parte dimostri di non aver potuto produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (conf. Cass. n. 6590/2017; Cass. n. 6148/2020).

Poiché la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 15 ottobre 2015 opera il più restrittivo regime posto dalla riforma dell'art. 345 c.p.c. che rende incensurabile la conclusione del giudice di merito, che ha escluso dalla propria valutazione la documentazione versata in atti dal ricorrente solo in appello.

Ulteriore conseguenza è quella dell'assorbimento delle censure con le quali si intende contestare la valutazione di non indispensabilità della prova (e ciò sul presupposto invocato da parte appellante che dovrebbe farsi invece richiamo ai criteri dettati da Cass. S.U. n. 10790/2017 circa la corretta interpretazione della previgente formulazione dell'art. 345 c.p.c.), avendo portata decisiva la ratio decidendi fondata appunto sulla necessità che la mancata produzione sia non imputabile alla parte, in ragione della regola processuale applicabile ratione temporis.

Per potere ammettere nuovi documenti sarebbe stato necessario che la parte dimostrasse di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile, residuando, pertanto, i casi di caso fortuito e forza maggiore. Onere che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, a pag. 28 della sentenza gravata, con valutazione non sindacabile in questa sede, non è stato assolto.

Quanto al riferimento ad una nuova perizia di parte, la stessa non costituisce documentazione e le deduzioni del consulente di parte sono state utilizzate dal V. nelle sue difese in appello e valutate dalla Corte territoriale e ritenute insufficienti nel merito con valutazione, anche questa, non sindacabile in questa sede, per quanto si dirà con riferimento al secondo motivo.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. (115, co. 1, c.p.c.) che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto infondate le censure in ordine alla falsità dei documenti oggetto di querela.La Corte avrebbe sostanzialmente eluso l'applicazione dei criteri che regolano la materia, omettendo di valutare nel loro complesso le risultanze istruttorie acquisite, sì da diluire la valenza del materiale probatorio in atti.In particolare, il ricorrente svolge tre censure: in primo luogo, ritiene errata la decisione nella parte in cui la Corte d'appello non prende in esame il principio di non contestazione riferito specificamente alla circostanza che i documenti in esame, censurati di falso, sarebbero stati redatti con il carattere tipografico Garamond pro. In sostanza la Corte territoriale non avrebbe potuto ritenere inutile la prova attraverso consulenza tecnica su tale profilo, poiché da parte dei convenuti non vi sarebbe stata contestazione specifica sul punto.

In secondo luogo, il ricorrente ritiene che la Corte avrebbe ritenuto insufficienti gli elementi probatori della falsità dei documenti e comunque non viziata la consulenza d'ufficio che avrebbe escluso il profilo della falsità.Infine, la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in considerazione una serie di elementi fattuali e probatori con ciò incorrendo nel vizio di cui all'articolo 360, numero 5 c.p.c.

Il motivo è inammissibile.

Quanto al primo aspetto, il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che avrebbero dovuto essere oggetto di contestazione, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. (Cass. n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 - 01).

Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017, Rv. 644383 - 01).Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, richiede l’allegazione di due elementi: i fatti che dovrebbero essere contestati e ciò attiene alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti e la prova dell’assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza attraverso la specifica indicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto.

Nel caso di specie la deduzione contenuta nel secondo periodo di pagina 28 del ricorso per Cassazione è assolutamente insufficiente e generica giacché si fa riferimento alla circostanza che nessuna delle parti avrebbe contestato che i documenti avessero quella specifica caratterizzazione grafica senza trascrivere gli atti di costituzione o le memorie successive delle controparti e, prima ancora, le deduzioni contenute nell'atto di appello o in eventuali scritti difensivi precedenti di parte attrice.

Quanto al secondo profilo, parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Quanto alle censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. le stesse sono inammissibili ricorrendo l'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., per cui il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3, 28/02/2023, n. 5947, Rv. 667202 - 01).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).



P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore dei controricorrenti Agenzia delle Entrate e P.A. e P.C. in Euro 5.000,00 ciascuno ed in favore dei controricorrenti G.A., in proprio e nella qualità di erede di M.S. e M.F.M., M.R. ed M.E. in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.



Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 23 aprile 2026.

Depositato in cancelleria il 20 aprile 2026