Modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 per quanto concerne la definizione di prato permanente
(D.M. 07/05/2026, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in G.U. 4 giugno 2026, n. 127)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
VISTO il regolamento (UE) 2025/2649 (regolamento Omnibus III) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni, e in particolare l’articolo 1, punto 1, ove si prevede che “Gli Stati membri possono decidere che un terreno classificato come seminativo al 1° gennaio 2026 rimanga classificato come seminativo e non sia classificato come prato permanente anche se il periodo di cui al primo comma è scaduto e il terreno non è stato arato, lavorato o riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale successivamente emendato e approvato da ultimo con la decisione di approvazione C(2026)745 dell’11 febbraio 2026;
VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, concernente la “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese»;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;
CONSIDERATO che, ai fini della dichiarazione della superficie agricola, la conversione automatica dei seminativi in prati permanenti, prevista, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 e dell’articolo 3, comma 1, lettera d), punto 3, del citato decreto 23 dicembre 2022, dopo un periodo di cinque anni durante i quali il terreno è escluso dalla rotazione e non arato, può creare pressioni per gli agricoltori che desiderano che i loro terreni continuino a essere classificati come seminativi;
CONSIDERATO che l’articolo 1, punto 1, del regolamento Omnibus III consente agli Stati membri di decidere che i terreni classificabili come seminativi al 1° gennaio 2026 rimangano tali, anche se il periodo per la conversione automatica in prato permanente è scaduto;
RITENUTO di dovere garantire agli agricoltori, in coerenza con il considerando 6 del regolamento (UE) 2025/2649, una maggiore flessibilità nella gestione agronomica e, di conseguenza, la possibilità di continuare ad applicare la norma di conversione dei loro seminativi in prato permanente dopo la scadenza del periodo di cinque anni e assicurare che la suddetta decisione non incida sugli impegni ambientali pluriennali in corso assunti a norma dell’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, e che i beneficiari abbiano la possibilità di modificare o ritirare di conseguenza la domanda di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 nell’anno successivo alla decisione notificata alla Commissione europea tramite portale SFC2021;
CONSIDERATO che, con nota prot. MASAF n. 0091568 del 24 febbraio 2026 è stata avviata la procedura scritta d’urgenza di consultazione del Comitato di Monitoraggio del Piano Strategico della politica agricola comune 2023-2027 (PSP), per acquisire il parere sulla proposta di modifica non strategica relativa alla definizione di superficie agricola - prato permanente e che tale procedura si è conclusa con nota prot. MASAF n. 0105480 del 03 marzo 2026;
CONSIDERATA la modifica non strategica al Piano strategico PAC 2023-2027, con la quale, in data 4 marzo 2026, tramite il portale SFC2021, è stata notificata alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 come sostituito dal Regolamento (UE) 2025/2649, la decisione di considerare seminativi, al 1° gennaio 2026, i prati temporanei classificabili come seminativi anche se è decorso il periodo di cinque anni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
RAVVISATA la necessità di modificare di conseguenza l’articolo 3, comma 1, lettera d), punto 3), del citato decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 47 del 24 febbraio 2023;
VISTA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 aprile 2026;
DECRETA
Art. 1
(Modifica dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087)
1. A partire dall’anno di domanda 2026, l’articolo 3, comma 1, lettera d), punto 3), del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, 660087, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023, è sostituito dal seguente: “3) «prato permanente e pascolo permanente», congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l’alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. A partire dal 1° gennaio 2026 tutti i prati temporanei che sono ancora classificabili come seminativo rimangono classificati come seminativo e non sono classificati come prato permanente, anche se il periodo di cinque anni per la conversione automatica da seminativo a prato permanente è decorso e il terreno non è stato arato, salvo che il beneficiario non dichiari la superficie interessata come prato permanente”.
2. Rimangono validi e applicabili i paragrafi da 3.1.) a 3.3.5.) della medesima lettera d).
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Francesco Lollobrigida
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPCM 14.11.2012, n. 252
Modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, per quanto concerne la definizione di prato permanente.
ONERI ELIMINATI
Il presente decreto non elimina oneri
ONERI INTRODOTTI
Il presente decreto non introduce oneri