Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 08-05-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 08-05-2026

 Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Cheverny].

(Comunicazione 08/05/2026, pubblicata in G.U.U.E. 8 maggio 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Cheverny»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0164-AM04 — 9.2.2026

1.   Nome del prodotto

«Cheverny»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.   Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.

Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di modifica della DOP «Cheverny» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in quanto essa:

a)

non comprende un cambiamento, del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica;

b)

non rischia di annullare il legame con l'ambiente geografico;

c)

non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Etichettatura

Descrizione

Il gruppo di produttori della denominazione «Cheverny» ha deciso di designare i vini con un'unità geografica più ampia, adottando la menzione «Vin de Loire» invece di «Val de Loire».

Questa evoluzione è frutto della direzione intrapresa dai produttori dei vini della Loira in materia di comunicazione.

L'obiettivo è rendere l'identità dei vini più trasparente e meglio allineata alla realtà dei vini prodotti dagli operatori del bacino della Loira.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Cheverny»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0164-AM04 — 9.2.2026

1.   Nome

«Cheverny»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Francia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini bianchi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

La denominazione di origine controllata «Cheverny» è riservata ai vini bianchi fermi.

Odore

I vini bianchi presentano sentori dominati spesso da aromi di agrumi, di frutta esotica o di fiori bianchi, con talvolta un accenno di bosso.

Sapore

Al palato la loro vivacità naturale è equilibrata da una buona rotondità.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

12,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

I vini bianchi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %. Ciascuna partita di vino è conforme, dopo il confezionamento, alle norme analitiche seguenti. Tenore di zuccheri fermentescibili: vini bianchi e rosati, inferiore o uguale a 4 grammi per litro di glucosio e fruttosio; vini bianchi e rosati con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,5 %, inferiore o uguale a 6 grammi per litro di glucosio e fruttosio. Salvo diversa indicazione, gli altri valori analitici sono conformi a quanto stabilito dalla legislazione europea.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vini rossi e rosati

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

La denominazione di origine controllata «Cheverny» è riservata ai vini rossi e rosati fermi.

Odore

Solitamente i vini rosati presentano una gamma aromatica espressiva, con note di frutti rosi e speziate.

Molti dei vini rossi, da giovani, presentano aromi dominati dai frutti rossi e neri, con talvolta un tocco speziato.

Sapore

Al palato i vini rosati presentano un equilibrio che combina le caratteristiche di un vino nervoso a una certa sensazione di grasso.

I vini rossi presentano una struttura tannica delicata che li rende vini sottili, sebbene alcuni, un po' più strutturati, possano essere conservati per qualche anno, sviluppando di frequente sentori di selvaggina.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

I vini rossi hanno un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,3 grammi per litro e un tenore di zuccheri fermentescibili inferiore o uguale a 2 grammi per litro. I vini rosati presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %. Ciascuna partita di vino è conforme, dopo il confezionamento, alle norme analitiche seguenti. Tenore di zuccheri fermentescibili: vini rosati, inferiore o uguale a 4 grammi per litro di glucosio e fruttosio; vini rosati con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,5 %, inferiore o uguale a 6 grammi per litro di glucosio e fruttosio.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Arricchimento

Tipo di pratica enologica:

Pratica enologica specifica

Descrizione:

I vini bianchi e rosati che presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore a 4 grammi per litro sono prodotti senza arricchimento.

Pratica di vinificazione

Elaborazione dei vini rosati

Tipo di pratica enologica:

Restrizioni applicabili all'elaborazione

Descrizione:

Per l'elaborazione dei vini rosati è vietato l'impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

Pratica di vinificazione

Modo di coltivazione dei vigneti

Tipo di pratica enologica:

Pratica colturale

Descrizione:

I vigneti presentano una densità minima all'impianto di 4 500 ceppi per ettaro, con una distanza massima tra i filari di 2,10 m. La distanza tra i ceppi di uno stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,20 m. Le viti sono potate con un massimo di 13 gemme franche per ceppo in base alle seguenti tecniche: - potatura a Guyot con un solo capo a frutto e al massimo due speroni; - potatura a due tralci; - potatura a sperone (allevamento a ventaglio o in cordone di Royat).

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini bianchi

Resa massima

Resa massima

72

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini rossi e rosati

Resa massima

Resa massima

66

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Chardonnay B

Chenin B

Gamay N

Orbois B

Pinot noir N

Sauvignon B - Sauvignon blanc

Sauvignon gris G - Fié gris

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione e l'elaborazione dei vini hanno luogo nel territorio dei comuni seguenti del dipartimento di Loir-et-Cher (elenco stabilito sulla base del codice geografico ufficiale del 2024 e del catasto modificato nel 2023): Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chambord, Cheverny, Chitenay, Le Controis-en-Sologne (solo per il territorio dei comuni delegati di Feings, Fougères-sur-Bièvre et Ouchamps), Cormeray, Cour-Cheverny, Fresnes, Huisseau-sur-Cosson, Maslives, Monthou-sur-Bièvre (per le sezioni catastali E e ZB del territorio comunale), Les Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, Muides-sur-Loire, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Sambin, Seur, Tour-en-Sologne, Vineuil.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

Sintesi del legame

La presenza di suoli poveri, difficili da lavorare e con basse rese cerealicole, ma favorevoli alla viticoltura, è stata un fattore determinante per l'impianto dei vigneti.

Fortemente segnata dall'azione della Loira (erosione e formazione di terrazze), la geo-pedologia della superficie parcellare delimitata, suddivisa in suoli viticoli prevalentemente sabbiosi e suoli sviluppati su un substrato calcareo, è originale rispetto a quella delle altre denominazioni di origine controllata della Loira.

La Loira, via di comunicazione storica di primaria importanza, rappresenta sin dall'antichità un asse di rilievo per scambi e commerci. Il fiume ha contribuito alla diffusione dei vitigni e al loro uso locale, ma ha svolto soprattutto un ruolo determinante per l'esportazione del vino e lo sviluppo della zona vitivinicola.

Detto ruolo si rafforzò sul finire del XVI secolo con la promulgazione dell'editto delle venti leghe e in seguito nel XVII secolo con il collegamento tra la Loira e la Senna grazie al canale di Orléans.

La presenza di boschi è un fattore fondamentale della zona vitivinicola della denominazione di origine controllata «Cheverny» e rende il clima più fresco.

La comunità umana ha saputo adattarsi a questi elementi, scegliendo il vitigno adeguato al luogo e le pratiche di assemblaggio che rendono possibile ottenere vini originali. La presenza del Pinot noir N come vitigno principale dei vini rossi e rosati è giustificata dal buon adattamento di questa varietà precoce al clima difficile per la vite e apporta delicatezza alla struttura dei vini. I vitigni Sauvignon B et Sauvignon gris G esprimono la finezza aromatica, mentre lo Chardonnay B, vitigno analogamente precoce, conferisce un senso di grassezza e rotondità ai vini bianchi.

La denominazione di origine controllata «Cheverny», riconosciuta nel 1993, è oggi uno dei fiori all'occhiello dei vini della Valle della Loira. I viticoltori hanno istituito un'originale Maison des Vins nel castello di Cheverny che ogni anno attira più di 300 000 visitatori.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito/della deroga

Disposizioni in materia di etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito/deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito/della deroga

Le dimensioni dei caratteri del nome geografico «Vin de Loire», che può completare il nome della denominazione, non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Titolo del requisito/della deroga

Nome di una unità geografica più piccola

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito/deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito/della deroga

L'etichettatura dei vini può precisare il nome di un'unità geografica più piccola a condizione che si tratti di una località accatastata e che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Titolo del requisito/della deroga

Indicazione del tenore di zuccheri

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito/deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito/della deroga

I vini bianchi e rosati con un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore a 9 grammi per litro sono presentati con la menzione corrispondente al tenore presente nel vino, quale definito dalla legislazione dell'UE.

Titolo del requisito/della deroga

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito/deroga

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito/della deroga

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti del dipartimento di Loir-et-Cher: Bracieux, Chailles, Chambord, Chaumont-sur-Loire, Contres, Fontaines-en-Sologne, Monthou-sur-Bièvre, Oisly, Pontlevoy, Saint-Gervais-la-Forêt, Soings-en-Sologne, Thenay, Valaire.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, la zona di prossimità immediata equivale a una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-5a98c628-fbe2-40ec-ab35-62f86a6e5867