Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 08-05-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 08-05-2026

 Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Duché d'Uzès].

(Comunicazione 08/05/2026, pubblicata in G.U.U.E. 8 maggio 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Duché d'Uzès»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A1165-AM02 — 9.2.2026

1.   Nome del prodotto

«Duché d'Uzès»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.   Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt - Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises - Bureau du vin et des autres boissons

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.

Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

Tali modifiche non sono infatti considerate modifiche dell'Unione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143. Più precisamente:

a)

non comprendono un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica;

b)

non rischiano di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico;

c)

non comportano ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Zona geografica

Descrizione

Il punto IV - 1o, «Zona geografica», del capitolo I del disciplinare è modificato per eliminare il comune «Saint-Jean-du-Pin» del dipartimento del Gard e aggiungere dieci comuni dello stesso dipartimento contigui al perimetro attuale: «Argilliers, Collias, Domessargues, Euzet, Mauressargues, Montagnac, Quissac, Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-Just-et-Vacquières, Vers-Pont-du-Gard».

La revisione della zona geografica è stata eseguita su richiesta dell'organismo di tutela e di gestione per tenere conto delle pratiche antiche presenti in tali comuni e sulla base di criteri di delimitazione iniziali che si sono imposti nella definizione del perimetro della zona geografica della DOP. I comuni rientrano nel vecchio perimetro del vin de pays «Duché d'Uzès» con appezzamenti isolati sufficientemente estesi che soddisfano i criteri di delimitazione della DOP e presentano un assortimento varietale conforme.

Il comune di Saint-Jean-du-Pin, sul confine a nord della zona, è eliminato in quanto non utilizzato per attività viticole e privo di impianti.

La zona di prossimità immediata non è modificata.

Il documento unico è modificato al punto relativo alla zona geografica.

Cogliendo l'opportunità della revisione della zona geografica, è aggiunto il riferimento al codice geografico ufficiale del 2024. Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione del codice geografico ufficiale vigente nel 2024, pubblicato dall'INSEE, e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

Il documento unico è completato con questo riferimento al punto relativo alla zona geografica.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Zona di prossimità immediata

Descrizione

Il punto IV - 3o, «Zona di prossimità immediata», del capitolo I del disciplinare è completato per aggiungere, senza variazioni, il riferimento al codice geografico ufficiale del 2024. Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione del codice geografico ufficiale vigente nel 2024, pubblicato dall'INSEE, e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

Il documento unico è completato con questo riferimento al punto «Ulteriori requisiti applicabili - Zona di prossimità immediata».

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Norme relative all'assortimento varietale e all'assemblaggio dei vitigni

Descrizione

Il punto V, «Assortimento varietale», del capitolo I del disciplinare è modificato per semplificare le norme relative all'assortimento varietale dei vini rosati e bianchi, pur mantenendo una componente maggioritaria dei vitigni tipici della DOP (Viognier e Grenache blanc B per i bianchi, Grenache noir N e Syrah N per i rossi e i rosati). È applicata una riduzione globale del 10 % nelle proporzioni di determinati vitigni principali nelle norme relative all'assortimento (Grenache blanc B per i bianchi e Grenache noir N per i rosati), mantenendo inalterata l'identità dei vini.

Il Clairette B per i vini bianchi passa da vitigno accessorio a complementare e deve obbligatoriamente rientrare nell'assortimento come le varietà Marsanne, Roussanne e Vermentino B. L'Ugni blanc rimane l'unico vitigno accessorio, non obbligatorio nell'assortimento varietale.

È introdotta un'esenzione alle norme sulle proporzioni per le piccole aziende che non si occupano della vinificazione.

È introdotto un termine di cinque anni per l'adeguamento alle norme relative all'assortimento varietale in caso di modifica della struttura.

Anche il punto IX, «Trasformazione, elaborazione», del capitolo I del disciplinare è modificato per adeguare le norme di assemblaggio in funzione delle norme relative all'assortimento varietale al fine di garantire che i vitigni principali rimangano prevalenti negli assemblaggi.

Le modifiche delle norme relative all'assemblaggio e all'assortimento varietale non interessano il documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Norme in materia di potatura

Descrizione

Il punto 1ob), «Norme di potatura», del punto VI, «Conduzione del vigneto», del capitolo I del disciplinare è modificato per estendere la possibilità di praticare la potatura lunga al vitigno Viognier, poco produttivo, e permetterne così l'adattamento al riscaldamento climatico.

La modifica è riportata al punto «Pratiche di vinificazione» del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Conduzione del vigneto - Disposizioni agroambientali

Descrizione

Il punto VI, «Conduzione del vigneto», del capitolo I del disciplinare è completato per inserire le pratiche agroambientali che permettono di preservare le caratteristiche dell'ambiente fisico e biologico, che costituisce un elemento fondamentale del terroir.

Le disposizioni aggiunte sono le seguenti:

è vietato il diserbo chimico delle parcelle e delle capezzagne;

è vietata la pacciamatura con film plastico al momento dell'impianto.

Tali disposizioni sono riportate nel documento unico al punto «Pratiche di vinificazione».

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Disposizione relativa alla circolazione dei prodotti prima della data di commercializzazione al consumatore

Descrizione

Il punto IX, «Trasformazione, elaborazione, affinamento, confezionamento, immagazzinamento», del capitolo I del disciplinare è modificato per eliminare la data a partire da cui i vini possono circolare tra ditte e commercianti, prima della data di commercializzazione dei vini al consumatore. Tale data è soppressa al fine di permettere la circolazione dei vini tra tutti gli operatori e scongiurare rischi di concorrenza sleale.

La soppressione della disposizione non incide sul documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Menzione supplementare in materia di etichettatura

Descrizione

Il punto XII, «Norme in materia di presentazione ed etichettatura», del capitolo I del disciplinare è completato per aggiungere le condizioni di etichettatura dell'unità geografica più ampia «Vignoble de la Vallée du Rhône». Questa menzione deve figurare nello stesso campo visivo di tutte le menzioni obbligatorie e con caratteri dello stesso aspetto grafico e colore di quelli che compongono il nome della denominazione, senza che le dimensioni del nome dell'unità geografica più ampia superino i due terzi di quelle della denominazione.

Queste condizioni supplementari figurano al punto «Ulteriori requisiti applicabili - Disposizioni supplementari in materia di etichettatura» del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiornamento delle cifre dei dati nel legame con la zona geografica

Descrizione

Il punto X, «Legame con la zona geografica», del capitolo I del disciplinare è modificato per aggiornare i dati di produzione, sostituendo la vendemmia del 2023 a quella del 2010.

I dati aggiornati sono riportati nel punto «Legame con la zona geografica» del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Soppressione di una misura transitoria obsoleta

Descrizione

Il punto XI, «Misure transitorie», del capitolo I del disciplinare è modificato per sopprimere una misura transitoria ormai obsoleta riguardante la proporzione dei vitigni bianchi Marsanne, Roussanne et Vermentino fino alla vendemmia del 2022.

La disposizione non interessa il documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Obblighi di dichiarazione

Descrizione

Il capitolo II, «Obblighi di dichiarazione», del disciplinare è semplificato e uniformato al piano di controllo. Le disposizioni sono state modificate per essere adeguate alle modalità di controllo della denominazione.

Le disposizioni non interessano il documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Duché d'Uzès»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A1165-AM02 — 9.2.2026

1.   Nome

«Duché d'Uzès»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Francia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini rossi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Il colore dei vini rossi varia dal rubino al granata e può acquisire sfumature mattone durante l'invecchiamento. Presentano peraltro tonalità cromatiche tra l'acceso e l'intenso. Sono vini limpidi.

Odore

Le espressioni aromatiche ricordano la frutta matura o candita, spesso accompagnate da note di liquirizia, riflesso dell'espressione particolare del Syrah su tale territorio.

Sapore

La loro struttura tannica, rotonda ed equilibrata, è garanzia di una buona attitudine all'invecchiamento.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

I vini rossi sono ottenuti con un assemblaggio composto per la maggior parte da Syrah N e Grenache N e possono essere integrati dai vitigni Carignan N, Cinsault N e Mourvèdre N.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

-

Acidità totale minima

-

Unità di acidità totale minima

-

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

-

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.

I vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o pari al 14 % hanno, dopo la fermentazione, un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) di 3 g/l.

I vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 % hanno, dopo la fermentazione, un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) di 4 g/l.

I lotti di vini rossi pronti per essere commercializzati sfusi o confezionati presentano un tenore di acido malico inferiore o pari a 0,4 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vini rosati

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Hanno un colore che va dal rosato litchi al corallo. Sono scintillanti, luminosi e limpidi.

Odore

La loro gamma aromatica ricorda i frutti rossi.

Sapore

Sono armoniosi, freschi e potenti. La loro freschezza è determinata dal contesto della zona geografica ai piedi dei primi rilievi delle Cevenne.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

I vini rosati sono vini assemblati, in cui è dominante il Grenache N.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

-

Acidità totale minima

-

Unità di acidità totale minima

-

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

-

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.

I vini hanno, dopo la fermentazione, un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) pari a 4 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vini bianchi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

I vini bianchi sono caratterizzati da un colore oro pallido dai riflessi verdi.

Odore

Questi vini esprimono note intense di frutti freschi quali la pesca o l'albicocca.

Sapore

Di notevole freschezza, esprimono al palato note intense di frutti freschi quali la pesca o l'albicocca. Beneficiano inoltre del clima mediterraneo di transizione che rallenta la maturazione e preserva l'acidità e l'equilibrio dei vini.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

I vini bianchi sono ottenuti da un assemblaggio principale di Grenache blanc B e Viognier B.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

-

Acidità totale minima

-

Unità di acidità totale minima

-

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

-

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.

I vini hanno, dopo la fermentazione, un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) pari a 4 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Densità

Tipo di pratica enologica

Restrizioni applicabili all'elaborazione

Descrizione

La densità minima di impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 m.

Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare.

Pratica di vinificazione

Potatura

Tipo di pratica enologica

Restrizioni applicabili all'elaborazione

Descrizione

La potatura è effettuata entro il 30 aprile dell'anno di raccolta.

Le viti sono potate corte, a sperone, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo e ogni sperone reca al massimo due gemme franche.

I vitigni Syrah N e Viognier B possono essere allevati a potatura lunga con un massimo di dieci gemme per ceppo di cui sei al massimo sul capo a frutto e due speroni con al massimo due gemme franche.

Pratica di vinificazione

Pratiche colturali

Tipo di pratica enologica

Restrizioni applicabili all'elaborazione

Descrizione

L'irrigazione può essere autorizzata.

Al fine di preservare le caratteristiche dell'ambiente fisico e biologico, che costituisce un elemento fondamentale del terroir, sono vietati:

qualsiasi modifica sostanziale della morfologia del rilievo e della sequenza pedologica naturale delle parcelle destinate alla produzione della denominazione di origine controllata;

il diserbo chimico delle capezzagne;

il diserbo chimico totale della parcella;

la pacciamatura con film plastico al momento dell'impianto.

Pratica di vinificazione

-

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

Sono vietati i trattamenti termici delle uve vendemmiate con ricorso a temperature superiori a 40 °C.

Per l'elaborazione dei vini bianchi e rosati è vietato l'impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

È vietato l'uso di scaglie di legno.

I vini rosati sono elaborati con pressatura diretta.

È vietato l'uso di presse continue.

I vini rossi sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 1o febbraio dell'anno successivo a quello di raccolta. Tali vini sono commercializzati al consumatore al termine del periodo di affinamento, vale a dire a partire dal 15 febbraio dell'anno successivo a quello di raccolta.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini rossi

Resa massima

Resa massima

53

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini rosati e bianchi

Resa massima

Resa massima

60

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Carignan N

Cinsaut N - Cinsault

Clairette B

Grenache N

Grenache blanc B

Marsanne B

Mourvèdre N - Monastrell

Roussanne B

Syrah N - Shiraz

Ugni blanc B

Vermentino B - Rolle

Viognier B

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei comuni seguenti del dipartimento del Gard, sulla base del codice geografico ufficiale del 2024:

Aigaliers, Aigremont, Argilliers, Arpaillargues-et-Aureillac, Aubussargues, Bagard, Baron, La Bastide-d'Engras, Belvézet, Blauzac, Bourdic, Bragassargues, Brignon, La Bruguière, La Calmette, Canaules-et-Argentières, La Capelle-et-Masmolène, Cardet, Cassagnoles, Castelnau-Valence, Collias, Collorgues, Cruviers-Lascours, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Euzet, Flaux, Foissac, Fons, Fontarèches, Fressac, Gajan, Garrigues-Sainte-Eulalie, Goudargues, Lédignan, Lézan, Logrian-Florian, Martignargues, Maruéjols-lès-Gardon, Massanes, Massillargues-Attuech, Mauressargues, Monoblet, Montagnac, Montaren-et-Saint-Médiers, Moussac, Ners, Puechredon, Quissac, Ribaute-les-Tavernes, La Rouvière, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Bauzély, Saint-Bénézet, Saint-Césaire-de-Gauzignan, Saint-Chaptes, Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Dézéry, Saint-Félix-de-Pallières, Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Jean-de-Ceyrargues, Saint-Jean-de-Crieulon, Saint-Jean-de-Serres, Saint-Just-et-Vacquières, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Maurice-de-Cazevieille, Saint-Maximin, Saint-Nazaire-des-Gardies, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret, Saint-Théodorit, Saint-Victor-des-Oules, Sainte-Anastasie, Sanilhac-Sagriès, Sauve, Savignargues, Serviers-et-Labaume, Seynes, Tornac, Uzès, Vallabrix, Verfeuil, Vers-Pont-du-Gard, Vézénobres.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

Sintesi del legame

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona della DOP «Duché d'Uzès» si estende tra Nîmes e Alès su 86 comuni del dipartimento del Gard, nella cui parte orientale si trova la città di Uzès. È composta da due bacini contigui:

a ovest, quello di Lédignan si sviluppa intorno a un duomo anticlinale del Cretaceo superiore (Valanginiano) il cui centro, marnoso, è stato scavato dall'erosione;

a est, il bacino di Uzès corrisponde a una sinclinale con orientamento est-ovest, su rocce del Terziario (Eocene) che passano progressivamente a depositi marini (Miocene).

La zona è delimitata, a ovest dai primi rilievi delle Cevenne, a nord dal massiccio calcareo di Lussan che culmina nel Mont Bouquet (630 m), a est e a sud da vasti altopiani calcarei, spesso boscosi, che la separano da Nîmes e Sommières come pure dalla valle del Rodano. Infine il Gardon, elemento di importanza primaria della rete idrografica locale, attraversa la zona da nord-ovest a sud-est. La zona geografica si trova su substrati in gran parte calcarei e i vigneti sorgono generalmente su suoli di versanti collinari sassosi e di profondità limitata. Dal punto di vista climatico, l'area presenta un carattere mediterraneo ma attenuato dalla lontananza del litorale e dalla presenza dei rilievi che limitano gli influssi del mare. Si osservano pertanto contrasti sotto il profilo delle temperature maggiori rispetto alla costa e una diminuzione della temperatura annua media da uno a due gradi tra il sud-est e il nord-est dell'area. Tale clima di transizione si traduce segnatamente in una siccità estiva attenuata. La pluviometria annua dell'ordine di 700 mm può subire variazioni considerevoli nel corso degli anni a seconda delle precipitazioni autunnali talvolta di entità molto significativa (fenomeno Cevenol).

La zona geografica si estende così al centro di un paesaggio caratterizzato da colture miste, in cui i vigneti sorgono dappertutto sui versanti collinari e in cui la vegetazione naturale è composta in particolare di lecci e querce lanuginose, riflesso di tale zona di transizione climatica.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Nel corso dei secoli, i vigneti hanno accompagnato la storia e la vita agricola della regione di Uzès e su tale territorio si trovano numerose prove della coltivazione della vite fin dall'epoca romana.

Successivamente, nel Medioevo, i vigneti sono sempre stati presenti e hanno acquisito un forte significato simbolico agli occhi del clero cristiano ed è così che i primi vescovi si sono trasformati in viticoltori. Si fa menzione della presenza di vigneti di qualità e di vini nobili sul territorio del ducato di Uzès fin dal XV secolo. Da tale epoca e nonostante le crisi successive, i vigneti sui versanti collinari sono rimasti una costante, associati nel paesaggio all'ulivo e adiacenti a pianure più ricche coltivate a cereali. La struttura fondiaria dominata dalle piccole aziende con policoltura favorirà la valorizzazione dei vigneti sui versanti collinari, fenomeno accentuato nel XVIII secolo dalla pratica della doppia attività consistente nel fatto che gli operai dell'industria tessile coltivavano anche piccole parcelle vitate. A partire dal 1981 i vini sono riconosciuti come vin de pays dell'«Uzège» e nel 1992 diventeranno vin de pays «Duché d'Uzès» con condizioni di produzione maggiormente restrittive e la definizione di un assortimento varietale mediterraneo. Prendendo in considerazione le specificità climatiche e pedologiche della zona, l'associazione ha avviato un'attività di individuazione dei terroir che ha permesso ai produttori di valorizzare l'adattamento migliore tra contesto viticolo e vitigni, in favore dell'autenticità dei vini.

La ristrutturazione dei vigneti sarà realizzata con i vitigni mediterranei più nobili, Syrah N e Grenache N per i vini rossi e rosati, Grenache blanc B e Viognier B per i vini bianchi. Nel 2023, la produzione di circa 10 500 ettolitri è attribuita a 40 cantine private e 6 cantine cooperative. I vini rossi rappresentano il 54 % della produzione, i vini rosati il 17 % e i vini bianchi il 29 %.

Legami causali

Il contesto geografico particolare della DOP «Duché d'Uzès», punto di incontro tra le Cevenne, la Linguadoca e la Provenza con il suo clima mediterraneo di transizione, permette una maturazione lenta dei vitigni mediterranei e un'espressione originale dei vini che si distinguono per l'eleganza, le note fruttate e la freschezza.

Le competenze dei viticoltori, la scelta di soli vitigni mediterranei e gli studi sui terroir hanno così permesso l'impianto di vari vitigni in condizioni che permettono loro di esprimersi in modo ottimale. In effetti sono sempre privilegiate le parcelle ben esposte nonché caratterizzate da suoli poco profondi, sassosi e ben drenati. Inoltre, grazie alla presenza dei primi contrafforti delle Cevenne, si osserva un'oscillazione marcata delle temperature tra il giorno e la notte. È tale escursione termica, in particolare le notti fresche, che permette la lenta maturazione delle uve, favorisce il colore e preserva l'acidità e l'espressione aromatica dell'uva, caratteristiche degne di nota dei vini della DOP «Duché d'Uzès» che si esprimono con freschezza e note fruttate.

Il vitigno Grenache N apporta untuosità, ampiezza e note fruttate intense di notevole eleganza.

Il vitigno Syrah N apporta dal canto suo finezza, struttura e complessità aromatica.

L'assemblaggio di questi due vitigni, sia per i vini rossi che per i vini rosati, è obbligatorio e assicura l'originalità dei vini del «Duché d'Uzès».

Le competenze dei produttori trovano espressione nella gestione della pianta attraverso il controllo del vigore e del potenziale produttivo, attraverso pratiche di resa moderata legate a precise norme di potatura e di altezza del fogliame. Tali competenze si esprimono altresì nell'adattamento delle tecniche di vinificazione e segnatamente nella necessità di un periodo di affinamento per i vini rossi.

Per una migliore identificazione della denominazione, nel 2003 l'associazione ha creato un'apposita bottiglia ornata con lo stemma del ducato di Uzès. Rapidamente adottata dai produttori, privati o membri di cooperative, attualmente riveste quasi il 70 % dei vini «Duché d'Uzès». A garanzia di una perfetta gestione del prodotto, il 95 % dei volumi è imbottigliato nell'area di produzione.

I viticoltori del ducato di Uzès mantengono così intatto un equilibrio agricolo basato su una coltura mista di tipo mediterraneo in cui le terre ricche sono coltivate con colture cerealicole o alberi da frutto mentre i vitigni mediterranei sono impiantati sui versanti collinari più favorevoli, che generalmente si estendono in modo limitato sul comune.

Benché i vini siano citati fin dal XV secolo, la loro fama risale agli anni '70-'80 grazie a un imbottigliamento quasi esclusivo nella zona e all'arrivo di numerosi turisti che giungono per scoprire la città di Uzès, il suo ducato e il centro urbano caratterizzato da abitazioni medievali.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei comuni del dipartimento del Gard sulla base del codice geografico ufficiale del 2024:

Cornillon, Orsan, Pougnadoresse, Pouzilhac, Vabres.

Titolo del requisito / della deroga

Etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

L'etichettatura dei vini che beneficiano di questa denominazione di origine controllata può specificare l'unità geografica più ampia «Vignoble de la Vallée du Rhône» in base alle condizioni precisate nella convenzione sottoscritta tra i vari organismi di tutela e di gestione interessati. Questa menzione deve figurare nello stesso campo visivo di tutte le menzioni obbligatorie e con caratteri dello stesso aspetto grafico e colore di quelli che compongono il nome della denominazione, senza che le dimensioni del nome dell'unità geografica più ampia superino i due terzi di quelle della denominazione.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-b2da2023-1541-41ad-a6cd-7fec96b2fdee