Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Coteaux de l'Aubance].
(Comunicazione 08/05/2026, pubblicata in G.U.U.E. 8 maggio 2026, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Coteaux de l'Aubance»
Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0149-AM05 — 9.2.2026
1. Nome del prodotto
«Coteaux de l'Aubance»
2. Tipo di indicazione geografica
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DOP |
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☐ |
IGP |
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☐ |
IG |
3. Settore
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☐ |
Prodotti agricoli |
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☑ |
Vini |
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☐ |
Bevande spiritose |
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Francia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises
6. Qualifica come modifica ordinaria
Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.
Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.
La domanda di modifica della DOP «Coteaux de l'Aubance» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in quanto essa:
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a) |
non comprende un cambiamento, del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica; |
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b) |
non rischia di annullare il legame con l'ambiente geografico; |
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c) |
non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. |
Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
Etichettatura
Descrizione
Il gruppo di produttori della denominazione «Coteaux de l'Aubance» ha deciso di designare i vini con un'unità geografica più ampia, adottando la menzione «Vin de Loire» invece di «Val de Loire».
Questa evoluzione è frutto della direzione intrapresa dai produttori dei vini della Loira in materia di comunicazione.
L'obiettivo è rendere l'identità dei vini più trasparente e meglio allineata alla realtà dei vini prodotti dagli operatori del bacino della Loira.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini
«Coteaux de l'Aubance»
Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0149-AM05 — 9.2.2026
1. Nome
«Coteaux de l'Aubance»
2. Tipo di indicazione geografica
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☑ |
DOP |
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☐ |
IGP |
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☐ |
IG |
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Francia
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
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1. |
Vino |
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
Vini bianchi
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Si tratta di vini bianchi tranquilli con zuccheri fermentescibili.
Odore
Sono vini di grande armonia: a livello olfattivo, molto spesso con aromi di frutta bianca e di agrumi, uniti a sentori floreali che si fondono con aromi di sovramaturazione come frutta secca o candita.
Sapore
Armonia anche al palato tra ricchezza di zuccheri, acidità e struttura.
Il loro invecchiamento, che può protrarsi per diversi decenni, ne esalta la finezza e la complessità.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
— |
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Acidità totale minima |
— |
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Unità di acidità totale minima |
— |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
25 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Questi vini presentano: un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14 %; un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 19 % per beneficiare della menzione «Sélection de grains nobles»; un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione superiore o pari a 34 g/l. I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla legislazione europea. Dopo la fermentazione, i vini con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 18 % hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo dell'11 %.
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile. |
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
Pratica di vinificazione
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Tipo di pratica enologica:
Pratica enologica specifica
Descrizione:
L'arricchimento è consentito in base alle norme stabilite dal disciplinare. È vietato l'uso di scaglie di legno. L'affinamento dei vini è effettuato in base alle condizioni specificate nel disciplinare. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime.
Pratica di vinificazione
Densità
Tipo di pratica enologica:
Pratica colturale
Descrizione:
La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m. Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata. Le parcelle vitate con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o pari a 3 300 ceppi per ettaro hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.
Pratica di vinificazione
Potatura e palizzamento della vite
Tipo di pratica enologica:
Pratica colturale
Descrizione:
Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, è inferiore o pari a 12. L'altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l'altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 m dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 m sopra il filo superiore di palizzamento. Le parcelle vitate con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o pari a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l'altezza minima dei pali fuori terra è di 1,90 m; il palizzamento è costituito da quattro livelli di fili; l'altezza minima del filo superiore è di 1,85 m dal suolo.
Pratica di vinificazione
Irrigazione
Tipo di pratica enologica:
Pratica colturale
Descrizione:
È vietata l'irrigazione.
Pratica di vinificazione
Raccolta
Tipo di pratica enologica:
Pratica colturale
Descrizione:
I vini sono ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione. I vini che possono beneficiare della menzione «Sélection de grains nobles» presentano inoltre una concentrazione sulla pianta, frutto dell'azione della muffa nobile. L'uva è raccolta manualmente mediante cernite successive.
7.2. Rese massime
Tutti i vini/categoria/varietà/tipo
Vini bianchi
Resa massima
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Resa massima |
40 |
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Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
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— |
Chenin B |
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2023: Brissac Loire Aubance (solo per il territorio dei comuni delegati di Brissac-Quincé, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Denée, Les Garennes sur Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.
10. Legame con la zona geografica
Categoria di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
Sintesi del legame
1 Informazioni sulla zona geografica
a) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica è caratterizzata da un paesaggio costituito da numerose collinette non molto scoscese con diversa esposizione, la cui altitudine è compresa tra 50 e 90 m a sud-ovest della città di Angers. Nel 2021 la zona geografica copriva il territorio di sette comuni. È delimitata, a ovest, dal punto in cui il fiume Aubance si getta nella Loira, a est, da un altopiano del Cretaceo ai margini del bacino parigino, a nord, dal corso della Loira e, a sud, dai boschi di Brissac e Beaulieu. L'Aubance è un piccolo affluente della Loira emblematico di questa zona geografica, che dalla sorgente scorre verso nord fino al comune di Brissac-Quincé, famoso per il suo castello del XVI secolo. Prende poi direzione nord-ovest fino al comune di Mûrs-Erigné e il suo corso diventa poi parallelo a quello della Loira a sud-ovest della città di Angers. I suoli, sviluppati su substrato scistoso o scisto-arenaceo del massiccio armoricano che forma un altopiano dolcemente diradante verso la Loira, sono per lo più poco profondi, con un buon comportamento termico e caratterizzati da scarse riserve idriche. La parte occidentale della zona geografica è caratterizzata da puntuali affioramenti di filoni derivanti da formazioni eruttive acide (riolite) o basiche (spilite) all'origine di suoli molto sassosi. I comuni situati a nord della zona geografica hanno la particolarità di poggiare su formazioni scistose tipo ardesia. Per secoli questi materiali sono stati utilizzati per costruire muri di case, tetti, pavimenti e persino oggetti di arredo come lavelli, tavoli o scale, affermando così la singolarità di questo territorio. Si tratta di elementi molto presenti nel paesaggio e che contribuiscono all'identità dei vigneti. La zona geografica è un'enclave a bassa pluviometria che beneficia dell'effetto del Föhn al riparo dall'umidità oceanica, grazie ai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. Le precipitazioni annue si aggirano sui 585 mm, mentre nello Choletais arrivano a quasi 800 mm. I valori registrati a Brissac-Quincé sono i più bassi tra le stazioni meteorologiche del dipartimento di Maine-et-Loire. Vi si registra inoltre una differenza di pluviometria di circa 100 mm durante il ciclo vegetativo rispetto al resto del dipartimento. Le temperature medie annue sono relativamente elevate (circa 12 °C) e superiori di 1 °C a quelle dell'intero dipartimento di Maine-et-Loire. Il particolare mesoclima di questa zona è evidenziato dalla tendenza meridionale della flora, caratterizzata tra gli altri dalla presenza di lecci e pini domestici.
b) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Alcune proprietà emblematiche dei vigneti dei «Coteaux de l'Aubance» hanno un'origine antichissima risalente alla fine del XVI secolo. L'identità della zona vitivinicola si sviluppa alla fine del XIX secolo, subito dopo la crisi della fillossera, quando andarono distrutti oltre tre quarti dei vigneti dell'Anjou. I viticoltori vicini della regione del Layon cercarono allora parcelle indenni lontano dai loro vigneti, dove piantarono il tradizionale vitigno Chenin B. Il nome «Coteaux de l'Aubance» è menzionato per la prima volta nel 1922 in una dichiarazione di raccolta, mentre nel 1925 viene fondato il Syndicat des viticulteurs des Coteaux de l'Aubance. Lo statuto di questa associazione precisa che lo scopo è «far conoscere al mondo intero i vini pregiati del suo territorio, ancora sconosciuti fuori di esso». La vicinanza della città di Angers svolge un ruolo importante nello sviluppo dei vigneti, con la regione dell'Aubance diventata fonte di approvvigionamento di tutti i venditori di bevande dei comuni circostanti, in particolare dei comuni di Mûrs-Erigné e di Saint-Mélaine-sur-Aubance. Se storicamente le uve raccolte a maturazione sono vinificate in vini secchi o semi-secchi, ben presto vengono adottate le pratiche vicine della regione del Layon basate sul fatto di raccogliere in sovramaturazione e con cernite successive uve concentrate per ottenere un vino amabile. La denominazione di origine controllata «Coteaux de l'Aubance» è stata riconosciuta con decreto del 18 febbraio 1950 in riferimento a un vino bianco ottenuto da uve raccolte in sovramaturazione e con cernite successive. Nel 2009 i vigneti si estendevano su 200 ettari.
2 Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto
Si tratta di vini bianchi fermi con zuccheri fermentescibili. Sono vini di grande armonia: a livello olfattivo, molto spesso con aromi di frutta bianca e di agrumi, uniti a sentori floreali che si fondono con aromi di sovramaturazione come frutta secca o candita, ma anche al palato tra ricchezza di zuccheri, acidità e struttura. Il loro invecchiamento, che può protrarsi per diversi decenni, ne esalta la finezza e la complessità.
3 Legami causali
L'effetto congiunto dell'ubicazione dei vigneti su parcelle precisamente delimitate che riflettono le pratiche di coltivazione e con terreni poco profondi e sassosi, e di una topografia collinare con pendenze molto dolci e la vicinanza dei fiumi Loira e Aubance, che contribuiscono a mantenere un livello di umidità favorevole alla muffa nobile, conferisce alla zona geografica condizioni propizie alla raccolta dell'uva in sovramaturazione con concentrazione naturale sulla pianta, con o senza presenza di muffa nobile. Questi fattori spiegano le caratteristiche di un prodotto per il quale i viticoltori hanno saputo adattare le loro tecniche. La raccolta mediante cernite manuali successive di uve in sovramaturazione dimostra questo interesse per la qualità.
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito / della deroga
Etichettatura: menzione tradizionale «Sélection de grains nobles»
Quadro normativo
Nella legislazione dell'UE
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
La denominazione di origine controllata «Coteaux de l'Aubance» può essere integrata dalla menzione tradizionale «Sélection de grains nobles» conformemente alle disposizioni del disciplinare. I vini che beneficiano di tale menzione devono necessariamente essere presentati con l'indicazione dell'annata.
Titolo del requisito / della deroga
Etichettatura: menzioni facoltative
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
Tutte le menzioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Titolo del requisito / della deroga
Etichettatura: nome geografico «Vin de Loire»
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dal nome geografico «Vin de Loire» in base alle norme del disciplinare per l'utilizzo di tale nome. Le dimensioni dei caratteri del nome geografico «Vin de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Titolo del requisito / della deroga
Etichettatura: precisazione di un'unità geografica più piccola
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione: — che si tratti di una località accatastata; — che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Titolo del requisito / della deroga
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo
Nella legislazione dell'UE
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione del requisito / della deroga
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti del dipartimento di Maine-et-Loire, sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Blaison-Saint-Sulpice, Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (solo per il territorio dei comuni delegati di Alleuds, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne e Saulgé-l'Hôpital), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (solo per il territorio dei comuni delegati di Chanzeaux e Valanjou), Doué-en-Anjou (solo per il territorio del comune delegato di Brigné), Gennes-Val-de-Loire (solo per il territorio dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Lys-Haut-Layon (solo per il territorio del comune delegato di Tigné), Parnay, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Savennières, Terranjou, Tuffalun, Val-du-Layon.
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, la zona di prossimità immediata equivale a una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi.
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-852ea5c9-1fb2-4f58-9c32-e5171af70cdb