Settore vinicolo - Tutela delle denominazioni di origine - Rapporto tra denominazione di origine protetta (DOP) e marchio commerciale anteriore notorio - Conflitto tra segni distintivi nel settore vitivinicolo - Disciplina transitoria applicabile - Prevalenza della DOP - Condizioni di coesistenza - Principio di non decettività - Completezza della normativa eurounitaria di settore - Tutela dei prodotti vitivinicoli - Conflitto tra una denominazione di origine (nella specie, DOC Salaparuta) riconosciuta a livello nazionale sotto la vigenza del Reg. (CE) n. 1493/1999 ed un marchio anteriore notorio contenente termini identici deve essere risolto sulla base della disciplina prevista dall'Allegato VII, sezione F, paragrafo 2, di detto regolamento - Disciplina avente carattere di completezza esaurendo le ipotesi di coesistenza tra i segni, stabilendo un criterio di prevalenza della denominazione d’origine rispetto al marchio, anche se anteriore e notorio - Non dichiarabile la nullità o la cancellazione di una DOP (già riconosciuta come VQPRD) per il solo fatto che essa possa indurre in errore il consumatore circa l’identità del vino a causa della reputazione del marchio preesistente.
ORDINANZA
(Presidente: dott. Enrico Scoditti - Relatore: dott. Massimo Falabella)
sul ricorso iscritto al n. 13259 R.G. anno 2023 proposto da:
Duca di Salaparuta s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Romano Vaccarella, Stefano de Bosio e Giulio Vecchione, domiciliata presso il primo;
ricorrente
contro
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
controricorrente
nonché contro
Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta, Baglio Gibellina s.r.l., Cantina G. s.c. coop. agricola, Madonna del Piraino società cooperativa agricola, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Pacciani, Paolo Marzano e Stefano Parlatore;
controricorrenti
nonché contro
Botte di vino di C.A. & C. s.n.c., Baglio San Vito s.r.l. in liquidazione, R. vini di R.A. & C. s.a.s.;
intimati
avverso la sentenza n. 1453/2023 della Corte di appello di Milano, depositata il 5 maggio 2023.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 marzo 2026 dal consigliere relatore Massimo Falabella.
FATTI DI CAUSA
1. - Il Tribunale di Milano ha reso, in data 16 febbraio 2021, sentenza in un giudizio promosso da Duca di Salaparuta s.p.a. nei confronti delle società Baglio Gibellina s.r.l., Baglio San Vito s.r.l., Botte di vino di C.A. & C. s.n.c., Cantina G. s.c. coop. agricola, R. vini di R.A. & C. s.a.s., Madonna del Piraino società cooperativa agricola, nonché del Consorzio volontario di tutela vini DOC Salaparuta e del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
2. - L’attrice aveva agito anzitutto al fine di sentire dichiarare la nullità o l’invalidità della registrazione europea della DOP «Salaparuta PDO-IT-A0795» dell’8 agosto 2009 e del suo riconoscimento, come DOC, a livello nazionale: riconoscimento conseguito col decreto dell’8 febbraio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2006 (su domanda proposta nel febbraio 2003, ai sensi dell’art.1 della L. n. 164 del 10 febbraio 1992); aveva dedotto che le dette denominazioni di origine erano decettive o domandate in mala fede e, in ogni caso, interferenti con il marchio «Salaparuta» e con gli altri marchi dell’attrice contenenti l’espressione «Salaparuta»: marchi registrati nel luglio 1989 e notori nel mondo (essendo la relativa casa vinicola stata fondata nell’Ottocento dalla famiglia A., insignita del titolo di «Duca di Salaparuta», con diffusione, sin da allora, sul mercato anche del «Continente», di vini rossi e bianchi, commercializzati con i nomi «Corvo» e «Salaparuta»; l’azienda era poi passata in proprietà di una società partecipata dalla Regione Sicilia ed era stata infine acquistata dall’odierna attrice). Aveva inoltre allegato che i convenuti Madonna del Piraino, Botte di vino di C.A. & C., Consorzio volontario di tutela vini DOC Salaparuta, Cantina G. e R. vini di R.A. & C. avevano concretamente utilizzato la DOP «Salaparuta» in modo non conforme ai criteri della correttezza professionale e per questo aveva domandato una pronuncia di inibitoria e di condanna al risarcimento dei danni.
3. - Duca di Salaparuta ha proposto appello avverso la statuizione reiettiva della domanda di accertamento della nullità della DOP «Salaparuta».
Nella resistenza del Ministero, di Baglio Gibellina, di Botte di vino, di Cantina G., di Madonna del Piraino e del Consorzio, la Corte di appello di Milano ha pronunciato in data 5 maggio 2023 sentenza con cui ha respinto l’impugnazione.
In breve, il Giudice distrettuale ha affermato che: in conformità a quanto deciso dal Tribunale e dalle Sezioni Unite con ordinanza del 2017, alla fattispecie in esame doveva essere applicata la norma transitoria contenuta dall’art. 51 reg. n. 479/2008, in forza della quale le denominazioni d’origine già protette in base alla precedente normativa di cui all’art. 54 reg. n. 1493/1999 godevano di automatica protezione, mediante iscrizione nel registro europeo, salva la possibilità della Commissione di disporre la cancellazione della protezione entro il 31 dicembre 2014, evenienza - questa - non verificatasi; il riconoscimento della DOC «Salaparuta» era stato disposto con decreto ministeriale dell’8 febbraio 2006, onde la relativa procedura si era svolta sotto la vigenza del reg. n. 1493/1999, che, alla lett. b) del paragrafo 2 della Sezione F dell’Allegato VII, prevedeva un criterio di prevalenza della denominazione d’origine rispetto al marchio anteriore contenente termini identici (salva la possibilità, da parte del titolare del marchio, di continuare a fare uso di esso, in presenza di alcuni presupposti); era pertanto infondato il motivo di appello dedotto da Duca di Salaparuta, secondo cui il conflitto tra le denominazioni d’origine e il marchio anteriore si sarebbe dovuto risolvere in base all’art. 43, comma 2, del reg. n. 479/2008 («Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino»), contenendo tale norma una previsione normativa non in vigore, e non applicabile, quando si era concluso il riconoscimento della denominazione «Salaparuta»; le previsioni contenute negli artt. 14, paragrafo 3, reg. n. 2081/92 e 48 reg. n. 1493 del 1999 non avevano attinenza alla fattispecie oggetto di lite ed era decisivo che nell’Allegato VII, Sez. F, par. 2, lett. b), del reg. n. 493 del 1999 fosse «fissato un criterio di prevalenza per la denominazione d’origine rispetto al marchio, anche se anteriore»; risultava infondata anche la censura sull’invocata nullità della DOP «Salaparuta» per presunta mala fede, non essendo, da un lato, conferenti le norme richiamate a supporto della deduzione difensiva (l’art. 48 reg. n. 1493/1999, l’art. 14, paragrafo 3, del reg. n. 2081/1992 e art. 19 c.p.i.) e non risultando, dall’altro, prova di una condotta segnata dalla mala fede; con riferimento, poi, al giudizio sul «terroir o legame tra la DOP e il territorio», non era possibile al giudice sostituirsi alla Pubblica Amministrazione e, una volta assunto il provvedimento finale sulla DOP in sede europea, da parte della Commissione, era precluso l’esame del primo segmento del procedimento, da considerarsi in senso unitario, che aveva portato al riconoscimento della DOC da parte del Ministero (procedimento cui l’appellante aveva del resto partecipato senza poi impugnare, nella competente sede, il provvedimento conclusivo, adottato con decreto ministeriale dell’8 febbraio 2006); in ogni caso, nel procedimento amministrativo era stato accertato che il territorio del Comune di Salaparuta era dotato di terroir, tenuto conto che, come risultava dalla relazione agronomica prodotta dalla stessa Duca di Salaparuta, all’epoca del riconoscimento della DOC tale territorio presentava una superficie «vitata» pari al 36% dell’intera superficie comunale, corrispondente ad oltre il 52% della superficie agraria utilizzabile.
4. - Avverso la suddetta pronuncia, Duca di Salaparuta ha proposto un ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resistono il Ministero, il Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta, Baglio Gibellina, Cantina G. e Madonna del Piraino; non hanno svolto difese Botte di vino, Baglio San Vito e R. vini.
5. - Con ordinanza interlocutoria n. 12563 dell’8 maggio 2024, è stato operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla disciplina unionale regolante il rapporto tra la DOP «Salaparuta» e il marchio notorio di cui è titolare la ricorrente per cassazione. La Corte si è pronunciata al riguardo con sentenza dell’11 settembre 2025 nella causa C-341/25.
6. - In vista della trattazione camerale odierna sono state depositate memorie, salvo che dal Ministero. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - La ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione o falsa applicazione dell’art. 118-duodecies, paragrafo 2, reg. n. 1234/2007 successivamente trasfuso nell’art. 107 reg. n. 1308/2013.
Rammenta la società Duca di Salaparuta che in epoca anteriore all’entrata in vigore del reg. n. 479/2008, il reg. n. 1493/1999 prevedeva solo un riconoscimento nazionale ed una semplice comunicazione alle istituzioni comunitarie del detto riconoscimento: gli Stati membri erano chiamati a trasmettere l’elenco dei VQPRD (vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate), da loro riconosciuti, alla Commissione europea, la quale si limitava a raccogliere le informazioni sulla normativa nazionale concernente la realizzazione ed elaborazione del prodotto, nonché a pubblicare tale elenco nella Gazzetta Ufficiale.
Le successive norme - è precisato - hanno invece contemplato un procedimento di registrazione dei vini DOP e IGP caratterizzato da un’impostazione «accentrata». È stata infatti rimessa alla Commissione la decisione finale circa il riconoscimento come DOP e IGP per i vini che soddisfano le condizioni prescritte, mentre a livello nazionale è svolta una procedura preliminare di valutazione. In particolare, il nuovo sistema delle DOP per vini, che, a partire dal 1 agosto 2009, ha abrogato e sostituito il precedente, è preceduto da una fase istruttoria nazionale (subprocedimento nazionale), ma è interamente attuato nella sede già comunitaria, ora eurounitaria, e si conclude con una registrazione DOP a seguito di decisione assunta «secondo la procedura di cui all’articolo 113, paragrafo 2» e «in base alle informazioni a disposizione della Commissione» (art. 41 reg. n. 479/2008). Solo nel caso delle denominazioni già protette prima del 2009, l’art. 51 reg. 479/2008 (o 118-v/c/es reg. n. 1234/2007, ora art. 107 reg. n. 1308/2013) ha previsto che l’adozione della relativa decisione da parte della Commissione si attui con una procedura semplificata: in mancanza di rifiuto amministrativo entro il 31 dicembre 2014, le denominazioni oggetto dei precedenti riconoscimenti nazionali che hanno goduto di questa procedura semplificata, «restano registrate, ai sensi e per gli effetti del nuovo regime». Sottolinea la ricorrente - ed è questo un punto centrale dello svolgimento argomentativo della proposta impugnazione - che solo la registrazione iniziale è prevista come «automatica» nel relativo procedimento: il permanere della registrazione è difatti «subordinato alla presentazione, entro il 31 dicembre 2011, da parte degli Stati membri, di tutta la documentazione necessaria secondo le nuove norme e al positivo esame da parte della Commissione europea entro il 31 dicembre 2014, sempre secondo le nuove norme e dalla sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla nuova normativa». Spiega la società istante che la disciplina transitoria, dettata dall’art. 118-vicies reg. n. 1234/2007, prevede, dunque, che il precedente riconoscimento nazionale della DOC fungesse, per le denominazioni preesistenti, da «mero presupposto (iniziale, necessario ma non sufficiente) della nuova registrazione comunitaria-eurounitaria, sostitutiva della precedente registrazione nazionale».
Il fatto che le denominazioni preesistenti siano poi protette, a partire dal 2009, in forza della disciplina del nuovo regolamento (come previsto dall’art. 51, paragrafo 1, reg. n. 479/2008, recte art. 118-vicies, paragrafo 1, reg. n. 1234/2007, poi art. 107, paragrafo 1, reg. n. 1308/2013) implicherebbe che esse non possano esserlo anche quando in forza di questa nuova normativa sussistano motivi di rigetto della protezione, a norma dell’art. 43, paragrafo 2, del reg. 479/2008 (ossia dell’art. 118-duodecies, paragrafo 2, reg. n. 1234/2007, poi art. 101, paragrafo 2, del reg. n. 1308/2013, il quale esclude la protezione per quelle denominazioni per le quali «a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino». La conclusione si basa sul rilievo per cui le nuove registrazioni di denominazioni già riconosciute a livello nazionale ai sensi del reg. n. 1493/1999, secondo la norma transitoria, non continuano a sopravvivere in base a quel regolamento, che non prevedeva alcun sistema di registrazione comunitario, ma sono appunto registrazioni eurounitarie «protette in virtù (e dunque anche nei limiti) del nuovo regolamento».
La ricorrente sottolinea che questa ricostruzione sarebbe avvalorata dal combinato disposto degli artt. 118-novodecies e 118-vicies, quarto paragrafo, del reg. n. 1234 del 2007 (ora rispettivamente 106 e 107, paragrafo 4, reg. n. 1308 del 2013): infatti, la previsione, nella nuova disciplina, della cancellazione di una denominazione d’origine o di una indicazione geografica non più rispondente al relativo disciplinare è stata espressamente esclusa per le registrazioni europee già beneficiate di protezione nazionale prima del 2007. Si rileva che della norma prevedente tale eccezione (precisamente l’art. 118-vicies, paragrafo 4, reg. n. 1234/2007, ora art. 107, paragrafo 4, reg. n. 1308/2013) non vi sarebbe stata necessità alcuna se, come ritenuto dalla Corte di appello, la cancellazione delle vecchie registrazioni si fosse dovuta disporre nella sola ipotesi in cui la Commissione avesse riscontrato, entro la data del 31 dicembre 2014, il mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 reg. n. 479 del 2008 per il riconoscimento delle denominazioni di origine. In sostanza, secondo la società istante, ove il legislatore europeo ha inteso escludere, per le DOP e le IGP registrate nel 2009, già beneficiarie di una precedente forma di protezione, l’applicazione di un rifiuto amministrativo non previsto dalla legislazione abrogata, lo ha fatto espressamente. La norma che vieta la registrazione di segni decettivi - segnatamente di denominazioni di origine o indicazioni geografiche che, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, potrebbero indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino, giusta l’art. 43, paragrafo 2, reg. n. 479 del 2008, corrispondente all’art. 118-duodecies, paragrafo 2, reg. n. 1234/2007, ora art. 101, paragrafo 2, reg. n. 1318/2013 - troverebbe, dunque, una precisa conferma alla luce del dato normativo sopra indicato.
In definitiva, secondo chi impugna, al conflitto tra il marchio preesistente e la DOP per cui è causa, registrata l’8 agosto 2009, non potrebbe applicarsi il reg. n. 1493 del 1999, abrogato a far data dal 2008: la denominazione di origine in discorso risulterebbe sottoposta al regime giuridico concernente «la DOP in sede europea» previsto dal reg. n. 1234/2007 e, per tale ragione, resterebbe sottoposta all’art. 118-duodecies, secondo paragrafo, di detto testo normativo.
2. - Il motivo è infondato alla luce di quanto chiarito dalla Corte di giustizia a seguito del rinvio pregiudiziale disposto con l’ordinanza interlocutoria.
3. - Il nodo interpretativo di cui qui si dibatte, e che è stato sottoposto alla nominata Corte, è in sintesi il seguente: se alla DOP «Salaparuta» sia applicabile l’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, terzo comma del reg. n. 1493/1999 oppure l’art. 43, paragrafo 2, reg. n. 479/2009, coincidente con l’art. 118-duodecies reg. n. 1234/2007 e con l’art. 101, paragrafo 2, reg. n. 1308/2013.
Il regolamento del 1999 prevede, al secondo comma del paragrafo 2, della lettera F dell’allegato VII, che il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un vino o un mosto di uve che contenga termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un’unità geografica più piccola di una regione determinata possa - anche se non abbia diritto a questo nome in base alla specifica regolamentazione che delimita la designazione, la presentazione e la pubblicità dei prodotti completate da marchi interferenti, a norma del paragrafo 1 dello stesso allegato VII, lett. F, con le denominazioni protette -«continuare ad usare tale marchio se corrisponde all’identità del suo titolare originario o dei prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno venticinque anni prima dei riconoscimento ufficiale dei nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma delle disposizioni comunitarie pertinenti per quanto riguarda i VQPRD e il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione». Il terzo comma aggiunge che i marchi conformi a tali condizioni «non possono essere opposti all’utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un VQPRD o di un vino da tavola».
Regola opposta è stata stabilita dall’art. 43, paragrafo 2, del reg. n. 479/2008, il quale (al pari delle diverse disposizioni che vi si sono sovrapposte) ha disposto: «Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciate, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino».
4. - In grande sintesi, la Corte di giustizia ha rilevato che l’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del reg. n. 1493/1999 sanciva la preminenza di una denominazione di vini protetta su marchi anteriori notori, contenenti termini identici a tale denominazione, autorizzando, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste da tale disposizione, la continuazione dell’uso di tali marchi: nel caso di specie, poiché, come risultava dalla decisione di rinvio, la DOC «Salaparuta» era stata riconosciuta l’8 febbraio 2006, vale a dire sotto la vigenza del reg. n. 1493/1999, e poiché tale denominazione di vini protetta corrispondeva a taluni VQPRD ai sensi dell’art. 54, paragrafo 1, di tale regolamento, un conflitto tra una siffatta denominazione e marchi anteriori notori registrati per vini, contenenti termini identici a tale denominazione, doveva «essere risolto sulla base delle disposizioni di detto regolamento e, in particolare, sulla base del suo allegato VII, sezione F, paragrafo 2» (Corte giust. 11 settembre 2025, C-341/24, cit., punti 68 e 69).
La Corte individua una soluzione che è coerente con la disciplina transitoria dettata col reg. n. 479 del 2008 e, in particolare, con l’art. 51, paragrafo 1, di tale testo normativo, secondo cui le denominazioni di vini tutelate in virtù degli artt. 51 e 54 del reg. n. 1493/1999 erano «automaticamente protette» in ragione della nuova normativa: un regime, questo, che aveva lo scopo di esentare dall’applicazione della nuova procedura di esame le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche già esistenti nell’Unione, nonché di limitare le possibilità di cancellazione di tali denominazioni e indicazioni, ai fini della certezza del diritto (sent. cit., punto 76). In tal senso - è spiegato nella sentenza - «una denominazione come la DOP ‘Salaparuta’, notificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, con un riferimento espresso all’articolo 54, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1493/1999, deve essere considerata l’estensione della denominazione di vini protetta a livello nazionale, e non il risultato di una nuova registrazione» (sent. cit., punto 79).
D’altro canto - soggiunge la Corte - l’art. 43, paragrafo 2, del reg. n. 479/2008, l’art. 11 B-duodecies del reg. n. 1234/2007 e l’art. 101, paragrafo 2, del reg. n. 1308/2013, come risulta dal titolo degli articoli contenenti tali disposizioni, «prevedono solo un’ipotesi di diniego di registrazione di una nuova denominazione a causa di un conflitto con un marchio anteriore notorio, e non la cancellazione di una denominazione che era già stata registrata in forza dell’art. 54, paragrafi 4 e 5, del reg. n. 1493/1999» (sent. cit., punto 85): cancellazione che infatti l’art. 51, paragrafo 4, del reg. 479/2008 disponeva potesse essere disposta fino al 31 dicembre 2014, su iniziativa della Commissione, nella sola ipotesi in cui non fossero rispettate le condizioni stabilite dall’art. 34 del detto regolamento (sent. cit., punto 83).
5. - Il conflitto tra la denominazione di vini protetta ex art. 54 del reg. n. 1493/1999 a livello nazionale, protezione estesa successivamente, in modo automatico, a livello dell’Unione, e marchio anteriore notorio registrato per vini, contenente termini identici a tale denominazione, trova dunque la sua regolamentazione, secondo la Corte di giustizia, nell’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, del detto regolamento.
6. - Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione, degli artt. 2, lett. b) dell’Allegato VII, Sezione F, del reg. n. 1493/1999, 14, paragrafo 3, reg. n. 2081/1992, 3, paragrafo 4, reg. n. 510/2006, 48 reg. n. 1493 del 1999, 1, comma 1, L. n. 164 del 1992, 29 c.p.i., 517 c.p., 22 dell’Accordo TRIPS (ratificato in Italia con L. n. 747 del 1994), 10-bis della Convenzione di Parigi (ratificata in Italia con L. n. 676 del 1967), 3-bis dell’Accordo di Madrid sulle indicazioni di provenienza false o fallaci (ratificato in Italia sempre con L. n. 676 del 1967), 2 dir. n. 2000/13/CE e 2 D.Lgs. n. 181/2003, oltre che dell’art. 17 Carta dei diritti fondamentali della UE, dell’art. 1, protocollo 1, CEDU e dell’art. 14, lett. b), c.p.i..
Il motivo è subordinato al primo.
Viene esposto che anche il sistema previgente escludeva la possibilità di proteggere denominazioni il cui riconoscimento, «per notorietà e reputazione di un marchio anteriore, potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino». Non sarebbe decisiva, al riguardo, l’assenza di una norma di diritto espressa circa una causa di nullità della denominazione decettiva nel reg. n. 1439/1999: da tale circostanza non potrebbe inferirsi la gravissima conseguenza che ne ha tratto la sentenza impugnata, secondo la quale, appunto, il diritto comunitario del 1999 avrebbe permesso il riconoscimento e la circolazione di denominazioni geografiche che, in considerazione della reputazione di un marchio anteriore, si mostrassero in grado di ingannare il consumatore circa la vera identità del vino. Tale silenzio, lungi dal far ritenere valide le denominazioni generiche o addirittura decettive, implicherebbe, semplicemente, che la disciplina applicabile sia «quella ricavabile dalle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe e dai principi generali; disposizioni e principi dai quali si ricava sempre la stessa soluzione e cioè che una DOP decettiva non può ricevere alcuna protezione».
Si sostiene che l’esistenza, nel sistema, del divieto di indicazione geografica decettiva risulta anzitutto dall’art. 48 del reg. n. 1493/1999, a mente del quale la designazione e la presentazione dei prodotti di cui al detto regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa a detti prodotti, «non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte». Espressione del divieto assoluto di una denominazione geografica decettiva (quale diritto di proprietà industriale) risulterebbe essere, inoltre, il previgente art. 1, comma 1, L. n. 164 del 1992; la validità di una indicazione geografica decettiva contrasterebbe, poi, con l’art. 517 c.p..; si invocano pure le previsioni contenute nell’art. 22 dell’Accordo TRIPS, nell’art. 10-bis della Convenzione di Parigi nell’art. 3-bis dell’Accordo di Madrid sulle indicazioni di provenienza false o fallaci, l’art. 2 dir. n. 2000/13/CE e l’art. 14, paragrafo 3, del reg. n. 2081/1992, sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, che dispone: «Una denominazione d’origine o un’indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto».
7. - Il motivo è infondato.
8. - È stato oggetto di un secondo quesito sottoposto alla Corte di giustizia il problema della portata della disciplina di cui all’Allegato VII, sezione F, del reg. n. 1493/1999 rispetto alle diverse ipotesi di coesistenza tra marchio registrato e denominazione di origine protetta o indicazione geografica di un vino; la Corte è stata interpellata, in particolare su se la nominata regolamentazione «esaurisca tutte le ipotesi di coesistenza tra i diversi segni e di proteggibilità delle denominazioni per vini ovvero residui comunque un’ipotesi di invalidità o non proteggibilità delle DOP o IGP posteriori, nel caso in cui l’indicazione geografica possa ingannare il pubblico circa la vera identità del vino a causa della reputazione di un marchio anteriore, in forza del principio generale di non decettività dei segni distintivi».
9. - Secondo la ricorrente, la nominata Corte non avrebbe risposto al detto quesito, con cui si chiedeva, in sintesi, di precisare se una denominazione di origine ingannevole, come tale insuscettibile di assolvere alla propria funzione, fosse da considerare valida. La società istante esclude, d’altro canto, che la disciplina sulla prevalenza della DOP rispetto al marchio notorio possa assorbire il tema della decettività: deduce non esservi alcuna automaticità tra notorietà del marchio preesistente e ingannevolezza della denominazione geografica, «per quanto la notorietà del marchio possa assurgere ad uno degli elementi rilevanti nel giudizio di ingannevolezza».
10. - È da credere, in realtà, che nel settore vitivinicolo una DOP o una IGP coincidenti con un preesistente marchio risulti tendenzialmente idonea a indurre nel pubblico il convincimento che i vini destinatari di quella denominazione o indicazione siano riconducibili al produttore titolare del marchio, tanto più se lo stesso sia notorio: la preoccupazione di questo rischio confusorio anima del resto la stessa società ricorrente che, diversamente, non avrebbe ragione di temere alcunché dal riconoscimento della DOP «Salaparuta». In tal senso, pare al Collegio che ogni scelta legislativa consistente nell’ammettere il riconoscimento di denominazioni di origine o indicazioni geografiche coincidenti con marchi preesistenti implichi la volontà di estromettere la decettività dalla regolamentazione del conflitto tra i titoli di proprietà industriale; proprio in quanto la registrazione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica che sia sovrapponibile al marchio anteriore è in grado di ingenerare un errore nel consumatore quanto alla provenienza del prodotto, può credersi che, ove sia dato di riscontrare l’adozione, sul piano normativo, di un tale criterio di disciplina del conflitto, il legislatore abbia inteso escludere che il titolare del marchio possa dolersi della decettività che derivi dall’uso della DOP o dell’IGP: a prevalere, in tal caso, è la volontà legislativa di fornire al consumatore quelle informazioni che sono veicolate dall’assegnazione della denominazione di origine o dall’indicazione geografica.
11. - Ciò detto, dalla sentenza resa sulle questioni pregiudiziali emerge che, in effetti, secondo la Corte di giustizia, il conflitto tra i segni che qui viene in esame è interamente governato dall’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, del reg. n. 1493 del 1999.
La Corte ha anzitutto espressamente affermato volersi occupare di entrambe le questioni ad essa sottoposte, proclamando di doverle «esaminare congiuntamente» (punto 61 della sentenza).
Ha poi preso specificamente in considerazione le diverse disposizioni internazionali che l’ordinanza interlocutoria ha evocato (al punto 13) nel quadro della formulazione del secondo quesito, vertente sull’operatività, nell’ambito proprio delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche del settore vitivinicolo, del principio di non decettività dei segni: anche in tal modo la Corte di giustizia ha dato evidenza al proprio proposito di trattare la relativa questione, percome prospettata dal Giudice del rinvio.
In esito a tale scrutinio, che ha riguardato, in particolare, l’art. 22 dell’Accordo TRIPS, l’art. 10-bis della Convenzione di Parigi e l’art. 3-bis dell’Accordo di Madrid, la Corte ha poi rilevato che le norme suddette sono prive di effetto diretto negli Stati membri onde non possono essere invocate direttamente avanti al giudice in forza del diritto dell’Unione (punto 93). Ma, soprattutto, ha chiarito che «tali disposizioni di diritto internazionale non inficiano la conclusione secondo la quale il regime previsto all’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1493/1999 ha carattere di completezza» (punto 94): con ciò la Corte di Lussemburgo ha chiaramente escluso che l’interferenza tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche, da un lato, e marchi, dall’altro, sia governata da una regola diversa da quella appena indicata, la quale assume pertanto valore assorbente, esaurendo la disciplina del conflitto tra i titoli in parola.
12. - Il fatto che nella sentenza non sia stato preso specificamente in considerazione l’art. 48 del reg. n. 1493 del 1999, che parte ricorrente individua come la norma, interna al detto testo normativo, fondante il divieto assoluto dell’assegnazione decettiva di una DOP o di una IGP, non implica che la Corte di giustizia abbia trascurato il tema della possibile ingannevolezza della denominazione di origine e dell’indicazione geografica che siano sovrapponibili al marchio preesistente. Come si è visto, il cit. art. 48 prevede che la designazione, la presentazione e qualsiasi forma di pubblicità relativa ai prodotti vitivinicoli «non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte».
Ebbene, se la disciplina contenuta nel cit. allegato VII, sezione F, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1493/1999 ha, come ritenuto dalla Corte di giustizia, «carattere di completezza», deve dedursi che essa, per usare le parole dell’ordinanza interlocutoria, «esaurisca tutte le Ipotesi di coesistenza tra i diversi segni e di proteggibilità delle denominazioni per vini», senza che residui «un’Ipotesi di invalidità o non proteggibilità delle DOP o IGP posteriori, nel caso in cui l’indicazione geografica possa ingannare il pubblico circa la vera identità del vino a causa della reputazione di un marchio anteriore».
13. - Una conferma di tale conclusione si ricava dalla generale disciplina contenuta nel reg. n. 2081/1992 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. L’art. 14, paragrafo 3, del citato regolamento detta una regola specifica con cui si è inteso escludere l’effetto decettivo discendente dalla coincidenza del marchio con la denominazione di origine o l’indicazione geografica: la norma prevede, infatti, che «[u]na denominazione d’origine o un’indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto». La disposizione, come già rilevato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, «non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose» (art. 1, paragrafo 1, reg. cit.).
Ora, l’art. 14, paragrafo 3, del reg. n. 2081/1992 è stato preso in esame dalla Corte di giustizia nella pronuncia resa in sede di rinvio pregiudiziale ed è decisivo, ai fini del presente giudizio, il rilievo che risulta espresso al punto 87 della sentenza: la Corte ha infatti ivi osservato che «il legislatore dell’Unione ha deliberatamente scelto di non riprodurre disposizioni analoghe nel regolamento n. 1493/1999».
Emerge, così, che all’art. 48 del reg. n. 1493 del 1999 non è possibile attribuire il significato che vorrebbe annettergli l’odierna parte ricorrente: proprio in quanto il legislatore dell’Unione non ha inteso replicare la regola di cui al cit. 14 all’interno del regolamento del 1999, l’art. 48 non può essere interpretato alla stregua di una norma che regoli, sul piano della decettività, il conflitto tra marchi e denominazioni di origine o indicazioni geografiche coincidenti.
Al successivo punto 88 della sentenza la Corte di giustizia precisa, poi, che «un conflitto tra una denominazione di vini protetta a livello nazionale, protezione estesa successivamente, in modo automatico, a livello dell’Unione, e marchi anteriori notori registrati per vini, contenenti termini identici a tale denominazione, deve essere risolto applicando le disposizioni dell’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, del regolamento n. 1493/1999, in quanto il legislatore dell’Unione ha inteso far prevalere una siffatta denominazione su detti marchi, prevedendo al contempo un regime di coesistenza tra denominazione e marchi in parola». E ciò dimostra una volta di più che al cit. art. 48 vada riservato uno spazio applicativo diverso da quello presidiato dalla prescrizione contenuta nell’allegato VII cit.: il divieto, contenuto nello stesso art. 48, di designazioni e presentazioni erronee e tali da creare confusione o risultare ingannevoli per il pubblico non deve dunque raccordarsi alla fattispecie, qui in esame, del marchio notorio che evochi una località coincidente con quella pure presente in una denominazione di origine o in una indicazione geografica successiva.
14. - Non occorre nemmeno scomodare il «carattere di completezza» che assume, nella materia che interessa, l’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, del reg. n. 1493/1999 per collocare al di fuori del perimetro regolatolo del conflitto tra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche, l’art. 2 dir. 2000/13/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura, la presentazione dei prodotti alimentari, e la relativa pubblicità: a parte ogni ulteriore considerazione sul rapporto di specialità esistente tra il reg. n. 1493/1999 e la detta direttiva, è facile osservare che il cit. art. 2 si limita a fissare le modalità dell’etichettatura dei prodotti, senza occuparsi dell’interferenza di cui qui si discorre.
Sono infine privi della valenza precettiva che qui rileva - risultando perciò inidonei a integrare la specifica disciplina contenuta nel reg. n. 1493 del 1999 - sia l’abrogato art. 1, comma 1, L. n. 164 del 1992 (che definiva le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini), sia l’art. 517 c.p. (che prevede come reato la «[v]endita di prodotti industriali con segni mendaci»), sia l’art. 14, lett. a) e lett. b), c.p.i. (che ha riguardo ai limiti di registrazione dei marchi di impresa).
15. - In conclusione, nella materia dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo di cui al reg. n. 1493/1999, la disciplina dall’allegato VII, sezione F, paragrafo 2, del detto regolamento ha carattere di completezza, sicché il conflitto tra un marchio registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico a denominazioni d’origine o indicazioni geografiche protette risulta integralmente disciplinato da esso, senza che assumano rilievo ipotetici profili di decettività dipendenti dalla notorietà del marchio anteriore.
16. - Il terzo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 Cost., 14 CEDU, 1, protocollo 1, CEDU, 41, comma 2, e 42, commi 2 e 3, Cost..
La ricorrente Duca di Salaparuta deduce che, ove si dovesse ritenere che la sezione F dell’allegato VII, paragrafo 2, del reg. n. 1493/1999 effettivamente escludesse il rifiuto di protezione di una indicazione geografica che, per la reputazione del marchio anteriore, fosse tale da poter indurre in errore il pubblico circa la vera identità del vino, con conseguente «confisca ed esproprio del diritto di marchio anteriore», si porrebbe una questione di legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non consenta il rifiuto di protezione dell’indicazione geografica decettiva per l’irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni identiche, nonché per la consentita ablazione del marchio in assenza di pubblica utilità e senza indennizzo.
L’irragionevole disparità di trattamento, che involge l’art. 3 Cost., è dedotta rispetto alla identica situazione, nel rapporto tra anteriore marchio dotato di alta reputazione e DOP o IGP successivamente registrata, che è presa in considerazione dal reg. n. 2081/1992, - testo normativo - questo - avente ad oggetto tutte le indicazioni geografiche di prodotti agricoli od alimentari, con la sola eccezione, appunto, dei vini: viene in discorso il già cit. art. 14, paragrafo 3, di tale regolamento, secondo cui, come si è visto, la denominazione d’origine o l’indicazione geografica non è registrata qualora la registrazione sia tale da indurre in errore il consumatore quanto all’identità del prodotto, stante la fama di un marchio, la notorietà e la durata di utilizzazione dello stesso.
L’altro profilo di incostituzionalità è prospettato avendo riguardo all’art. 42, comma 3, Cost., oltre che delle disposizioni sovranazionali indicate in rubrica: si osserva che se è ammissibile un eccezionale sacrificio del diritto di marchio in caso di riconoscimento di una indicazione geografica non decettiva, «è chiaro che detto sacrificio sarebbe del tutto irragionevole ed inconcepibile se l’indicazione geografica, a causa della reputazione del marchio anteriore, fosse (come nel caso di specie è) tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto».
17. - Le due questioni di costituzionalità appaiono manifestamente infondate e il motivo che le veicola va in conseguenza disatteso.
18. - Occorre premettere che le questioni di costituzionalità sono sollevate con riguardo a una norma comunitaria. Ora, il giudice nazionale è vincolato all’osservanza del diritto unionale e alla garanzia dei diritti che lo stesso ha generato, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona (per tutte: Corte cost. sent. n. 111 del 2017; Corte cost. ord. n. 48 del 2017). In particolare, i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona operano quali «controlimiti» all’ingresso delle norme dell’Unione europea (Corte cost. sent. n. 238 del 2014).
Nel caso in esame la norma sospettata di incostituzionalità non dà evidenza ad alcuna violazione che possa interessare principi fondamentali e diritti inviolabili rispettivamente affermati e tutelati dalla nostra Costituzione. Per certo, la disposizione contenuta nella sezione F dell’allegato VII, paragrafo 2, del reg. 1493/1999 non viola il principio di eguaglianza, generando una immotivata disparità di trattamento con la disciplina contenuta nell’art. 14, paragrafo 3, reg. 2081/1992; essa non entra nemmeno in conflitto coi c.d. diritti personalissimi che definiscono l’identità e la dignità della persona.
19. - Sotto il primo profilo, occorre considerare la ragionevolezza della differenziazione del trattamento normativo riservato al mercato vitivinicolo e a quello degli altri prodotti agroalimentari. Come ha osservato la Corte di giustizia, la legislazione dell’Unione, che prevede un sistema di riconoscimento e di protezione delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, è stata adottata in fasi successive e la Commissione europea ha sottolineato che il regolamento 1493/1999 «conteneva norme di base non dettagliate, che non erano allineate al sistema delle indicazioni geografiche già in vigore nel settore alimentare, poiché tali norme rientravano in una fase transitoria tra la protezione concessa dagli Stati membri e quella concessa a livello dell’Unione» (Corte giust. 11 settembre 2025, C-341/24, cit., punto 80). Se quindi il legislatore europeo ha «deliberatamente scelto» (sent. cit., punto 87: cfr. § 12) di non riprodurre all’interno del reg. n. 1493/1999 la disposizione di cui all’art. 14, paragrafo 3, reg. 2081/92, ciò è dipeso da una precisa strategia regolatoria legata alla peculiarità del settore di interesse e, quindi, in definitiva, dall’esercizio di quella tipica e insindacabile discrezionalità che inerisce alla potestà legislativa.
20. - Venendo alla seconda questione, reputa il Collegio che la disciplina dell’interferenza tra le denominazioni protette e i marchi di impresa nulla abbia a che vedere coi diritti inalienabili della persona.
Mette conto di aggiungere, ai fini di completezza, come tale regolamentazione non realizzi comunque una ipotesi di espropriazione del diritto di proprietà (intellettuale) senza indennizzo. In termini generali, la disciplina del conflitto tra più diritti di proprietà intellettuale riversa effetti economici negativi in capo all’uno o all’altro dei titolari delle contrapposte posizioni giuridiche (a seconda di come il conflitto sia risolto in sede legislativa). Si deve tuttavia escludere che nel caso in esame la disciplina adottata ponga l’odierna ricorrente nella situazione in cui versa chi sia sottoposto a un esproprio senza indennizzo.
L’interferenza tra i titoli sopra indicati pone al legislatore il problema di dover coordinare, per via normativa, gli interessi che vi sono coinvolti; nel caso in esame si trattava di reperire una soluzione che tenesse conto del diritto di sfruttamento esclusivo del titolare del marchio e dell’interesse sotteso alla designazione, alla denominazione e alla presentazione dei prodotti vitivinicoli: interesse che doveva trovare espressione nell’uso obbligatorio di termini che consentissero di identificare il prodotto fornendo ai consumatori un dato corredo informativo (cfr. il considerando 50 del reg. 1493/1999). In tale prospettiva, l’opzione di non precludere la registrazione della denominazione protetta recante termini coincidenti col preesistente marchio notorio, ma aderenti all’origine geografica del prodotto, e, allo stesso tempo, di consentire al titolare del marchio, in presenza di precise condizioni, di continuare a farne uso, realizza uno dei possibili bilanciamenti normativi dei contrapposti interessi. La disciplina introdotta altro non è, dunque, che il risultato della mediazione e del contemperamento dei contrastanti interessi in gioco: un risultato che preserva, in presenza di alcuni presupposti ed entro precisi limiti, il diritto di sfruttamento del marchio, assicurandone la coesistenza con la denominazione protetta.
21. - Col quarto motivo si prospetta la nullità della sentenza o del procedimento e la violazione o falsa applicazione del giudicato interno sulla giurisdizione, dell’art. 2909 c.c. dell’art. 382 c.p.c. nonché, in ogni caso, la violazione dell’art. 117 c.p.i. e dell’art. 118-ter reg. n. 1234 del 2007 (poi art. 93 reg. n. 1308/2013).
La ricorrente rileva di avere eccepito, sin dal primo grado del giudizio, la nullità della registrazione «Salaparuta» PDO-IT-A0795 dell’8 agosto 2009 anche per la assenza del requisito di «irriproducibilità altrove» del vino (cioè fuori dal Comune di Salaparuta, ambito territoriale della DOP in contestazione), in forza della previsione contenuta nell’art. 118-ter reg. n. 1234/2007, poi divenuto art. 93 reg. n. 1308/2013. Deduce che con tale disposizione si intende per «denominazione di origine» il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118-bis, paragrafo 1, che sia conforme ai seguenti requisiti: «i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica; Hi) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie litis vinifera». La ricorrente precisa che il requisito di validità è comunemente definito «milieu géographique» o più semplicemente «milieu», con tali termini intendendosi la dipendenza esclusiva o essenziale della qualità o caratteristiche dall’ambiente geografico definito dalla denominazione di origine, nella specie riferita a un territorio comunale, il Comune di Salaparuta.
Assume la società ricorrente che la Corte d’appello ha fatto propria la valutazione del Tribunale secondo cui la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti del milieu era il frutto di una scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione, ispirata a criteri di salvaguardia dell’interesse pubblico, onde il giudice non avrebbe potuto sostituirvisi, rinnovando e riformulando la valutazione che aveva portato al riconoscimento della DOC e successivamente al riconoscimento europeo: «Invero, come evidenziato dal Ministero appellato, dalla stessa ordinanza della Suprema Corte, che si è pronunciata sulla vicenda per cui è causa in sede di regolamento di giurisdizione, si evince che, una volta assunto il provvedimento finale da parte della Commissione, sia precluso l’autonomo esame del primo segmento procedimentale conclusosi con il riconoscimento della DOC da parte del Ministero e nell’ambito del quale, nelle sedi competenti ed alla presenza di tecnici qualificati, venne a lungo dibattuta la questione della sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento della DOC» (così la Corte di appello nella sentenza impugnata).
Il rifiuto di un autonomo giudizio su tale causa di invalidità - vale a dire sull’insussistenza del requisito di qualità derivante essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico del Comune di Salaparuta -, rifiuto basato sul dato della precedente valutazione amministrativa di sussistenza del requisito sostanziale in discorso, equivarrebbe, secondo la ricorrente, a trasformare la presunzione relativa di validità in presunzione assoluta, di fatto negando la giurisdizione che era stata invece affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza n. 21191 del 12 settembre 2017, in sede di regolamento di giurisdizione, con cui si era rilevato che «la verifica in sede europea non presenta [...] profili di diversità in ordine all’incisività dell’accertamento che conducano a dubitare della sindacabilità della validità della registrazione della DOP da parte del giudice italiano, dovendosi ritenere la registrazione della denominazione di origine protetta sostenuta da una presunzione di legittimità non vincolante in sede giurisdizionale». Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata si rivelerebbe erronea laddove ha ritenuto essere intervenuta una previa valutazione amministrativa preclusiva di un nuovo giudizio: ciò in quanto il riconoscimento del Ministero delle Politiche agricole del 2006 era venuto meno e la nuova DOP (DOP A795 dell’8 agosto 2009 «Salaparuta»), oggetto del giudizio, era soggetta ad altri requisiti di validità, mai vagliati dall’autorità nazionale, mentre la Commissione europea avrebbe potuto e dovuto verificare detti requisiti di validità, ai sensi dell’art. 118-vicies reg. n. 1234/2007 (e poi dell’art. 107 reg. n. 1308/2013) entro il 31 dicembre 2014: ciò che non sarebbe di contro accaduto.
22. - Il motivo non ha fondamento.
23. - Secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, «la giurisdizione del giudice amministrativo è limitata ai procedimento ed al provvedimento conclusivo del subprocedimento interno di riconoscimento della DOP», sicché, «una volta assunto il provvedimento finale da parte della Commissione, deve ritenersi del tutto precluso l’autonomo esame ed impugnazione del primo segmento procedimentale».
La Corte d’appello si è attenuta a tale dictum e la violazione del giudicato interno in punto di giurisdizione deve conseguentemente escludersi.
24. - Con il quinto motivo, si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti, in punto di «insussistenza del requisito di qualità irriproducibile altrove» di cui all’articolo 118-ter reg. n. 1234/1999 e all’art. 93 reg. n. 1308/2013.
Alla base della censura si pongono le seguenti circostanze: l’assenza di prova circa l’esistenza di una positiva valutazione da parte di un organo amministrativo quanto alla sussistenza del requisito di «qualità» richiesto dalla normativa eurounitaria (reg. n. 1234/2007), diversa e più stringente di quella anteriore nazionale; la prova della circostanza che «il Comitato vini nazionale abbia svolto la valutazione senza tenere conto degli elementi dedotti dalla ricorrente nella lettera alla Regione Sicilia e che la Regione Sicilia ha mandato a Roma solo in un secondo tempo», onde non sarebbe vero quanto osserva la sentenza impugnata circa il fatto che le valutazioni dell’autorità amministrativa avessero tenuto conto di quanto scritto dalla ricorrente; l’ammissione presente nella relazione storica circa la non esistenza di tradizione vitivinicola significativa nel Comune di Salaparuta e circa il fatto che lo scopo del riconoscimento sarebbe stato di aiutare le popolazioni terremotate. Assume la società istante che «la coltivazione della vite e l’allevamento dell’uva nel Comune di Salaparuta «non gode di pregio alcuno, se non quello generico esistente in tutta la Sicilia (e forse neppure quello, per la verità)» e che l’unica ragione della DOP sarebbe data dalla «volontà di agganciarsi parassitariamente alla reputazione dello storico marchio ‘Salaparuta’»: e ciò «al fine (comunque illecito e che non giustifica l’esproprio del marchio) di aiutare lo sviluppo economico di una zona terremotata e disagiata, sfortunata anche per quanto riguarda la scarsa vocazione vitivinicola».
25. - Il motivo è infondato.
26. - La censura investe la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha disatteso il quinto e il sesto motivo di appello. Con tali motivi - ha spiegato il Giudice distrettuale - l’appellante aveva dedotto che la sentenza di primo grado «avrebbe dovuto entrare nel merito anche del profilo di nullità derivante dalla (totale) mancanza di terroir», sostenendo «che il mancato ricorso all’opposizione amministrativa avrebbe lasciato impregiudicato il diritto al ricorso alla tutela giurisdizionale per far valere l’invalidità della registrazione del titolo di proprietà intellettuale».
Sul punto, la Corte di appello, come si è detto trattando del quarto motivo, ha condiviso la decisione di primo grado, secondo cui l’accertamento circa la sussistenza dei presupposti del milieu sfuggiva al sindacato giurisdizionale, inquadrandosi nell’ambito della discrezionalità amministrativa, e ha sul punto richiamato quanto ritenuto, al riguardo, dalle Sezioni Unite, investite del regolamento di giurisdizione.
La Corte di merito, dopo aver rilevato che Duca di Salaparuta ebbe a partecipare al procedimento amministrativo senza tuttavia impugnare il provvedimento conclusivo del subprocedimento interno conclusosi con il decreto ministeriale dell’8 febbraio 2006, ha aggiunto: «Pacifico essendo che, alla luce delle valutazioni di carattere tecnico acquisite in detto procedimento amministrativo e tenuto conto degli interessi di carattere pubblico coinvolti nella decisione, ebbe a giungersi al riconoscimento della DOC ‘Salaparuta’ con la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione dei vini, è solo il caso di dire che non pare certo condivisibile l’affermazione della parte appellante secondo cui il territorio del Comune di Salaparuta fosse del tutto privo di terroir, ove si consideri che dalla relazione tecnica agronomica (prodotta dalla stessa appellante e) predisposta in vista del procedimento di riconoscimento della DOC risulta che il territorio comunale di Salaparuta, avente un’estensione di 4.162 ettari, presentava all’epoca una superficie vitata pari a quasi il 36% dell’intera superficie comunale e pari ad oltre il 52% della SAU (superficie agraria utilizzabile)».
Come è del tutto evidente, i rilievi formulati dalla Corte di appello sui presupposti del riconoscimento della DOC legati alle caratteristiche dall’ambiente geografico definito dalla denominazione di origine esulano dalla ratio decidendi e sono da ritenersi alla stregua di una enunciazione ad abundantiam, come tale non impugnabile (Cass. 8 giugno 2022, n. 18429; Cass. 10 aprile 2018, n. 8755): infatti, le dette considerazioni risultano espresse dopo aver chiarito essere precluso un autonomo esame del segmento procedi mentale conclusosi col riconoscimento della DOC da parte del Ministero, il cui provvedimento non era stato nemmeno impugnato (avanti al giudice amministrativo).
In tal senso, i fatti dedotti a corredo della censura non possiedono l’attributo della decisività.
Tale rilievo è assorbente rispetto ad altra considerazione: quella per cui nell’ipotesi di «doppia conforme» di cui all’abrogato art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ipotesi ora prevista dall’art. 360, comma 4, c.p.c., che qui ricorre, avendo la Corte di appello confermato la pronuncia del Tribunale), è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 28 febbraio 2023 n. 5947).
27. - In conclusione, il ricorso è respinto.
28. - Le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi, visto che il ricorso poneva una questione interpretativa che ha reso necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 Sezione Civile, il 27 marzo 2026.
Depositato in cancelleria il 1° maggio 2026