Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 05-05-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 05-05-2026

 Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Anjou Villages].

(Comunicazione 05/05/2026, pubblicata in G.U.U.E. 5 maggio 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Anjou Villages»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0493-AM04 — 9.2.2026

1.   Nome del prodotto

«Anjou Villages»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.   Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.

Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di modifica della DOP «Anjou Villages» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in quanto essa:

a)

non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica;

b)

non rischia di annullare il legame con l'ambiente geografico;

c)

non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Etichettatura

Descrizione

Il gruppo di produttori della denominazione «Anjou Villages» ha deciso di designare i vini con un'unità geografica più ampia, adottando la menzione «Vin de Loire» invece di «Val de Loire».

Questa evoluzione è frutto della direzione intrapresa dai produttori dei vini della Loira in materia di comunicazione.

L'obiettivo è rendere l'identità dei vini più trasparente e meglio allineata alla realtà dei vini prodotti dagli operatori del bacino della Loira.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Anjou Villages»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0493-AM04 — 9.2.2026

1.   Nome

«Anjou Villages»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Francia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini rossi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

I vini presentano normalmente un colore rubino intenso e sostenuto.

Odore

Al naso evocano spesso note delicate di frutti rossi e floreali (iris, violetta ecc.) che evolvono verso aromi più complessi combinando frutti neri e aromi speziati, selvaggina e sottobosco.

Sapore

Al palato si presentano pieni e carnosi, pur conservando la loro ricchezza aromatica.

I tannini sono presenti ma ben amalgamati e il finale è persistente. Prima di essere degustato, questo vino generoso va fatto invecchiare qualche anno.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Si tratta di vini rossi fermi aventi le seguenti caratteristiche analitiche principali.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è dell'11 %.

I vini hanno, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 3 grammi per litro.

La fermentazione malolattica viene obbligatoriamente portata a compimento. I vini pronti per essere immessi in commercio sfusi o in fase di confezionamento presentano un contenuto di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro.

Il titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non è superiore al 12,5 %.

I tenori di acidità volatile, acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla legislazione europea.

☑Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Densità d'impianto — Distanza

Tipo di pratica enologica:

Pratica colturale

Descrizione:

La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza interfilare non può essere superiore a 2,50 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m. Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata. Le parcelle vitate con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.

Pratica di vinificazione

Norme in materia di potatura e di palizzamento della vite

Tipo di pratica enologica:

Pratica colturale

Descrizione:

Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Le viti possono essere potate con due gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 12. L'altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l'altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 m dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 m sopra il filo superiore di palizzamento. Le parcelle vitate con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l'altezza minima dei pali fuori terra è di 1,90 m; il palizzamento è costituito da quattro livelli di fili; l'altezza minima del filo superiore è di 1,85 m dal suolo.

Pratica di vinificazione

Irrigazione

Tipo di pratica enologica:

Pratica colturale

Descrizione:

È vietata l'irrigazione.

Pratica di vinificazione

Tipo di pratica enologica:

Pratica enologica specifica

Descrizione:

Sono autorizzate le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale rispetto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %. È vietato l'uso di scaglie di legno. Il titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non è superiore al 12,5 %. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini rossi

Resa massima:

Resa massima:

60

Unità di resa massima:

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

1o - Zona geografica

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2023:

dipartimento Deux-Sèvres: Loretz-d'Argenton (solo per il territorio del comune delegato di Bouillé-Loretz), Val en Vignes (solo per il territorio dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul, Cersay e Saint-Pierre-à-Champ);

dipartimento Maine-et-Loire: Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Blaison-Saint-Sulpice (solo per il territorio del comune delegato di Blaison-Gohier), Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (solo per il territorio dei comuni delegati di Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance e Coutures), Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (solo per il territorio dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cléré-sur-Layon, Doué-en-Anjou (solo per il territorio dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon e Les Verchers-sur-Layon), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (solo per il territorio dell'ex comune di Ingrandes), Lys-Haut-Layon (solo per il territorio dei comuni delegati di La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné e Trémont), Mauges-sur-Loire (solo per il territorio dei comuni delegati di Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire e La Pommeraye), Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Rochefort-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Savennières, Terranjou, Tuffalun (solo per il territorio del comune delegato di Ambillou-Château), Val-du-Layon.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

Sintesi del legame

La presenza dei vigneti nell'Anjou è ben nota sin dal primo secolo d.C. e, nel tempo, è sempre stata costante. In queste terre la vite prospera, come testimoniano i seguenti versi di una poesia di Apollonio (VI secolo): «Non lontano dalla Bretagna v'è una città appollaiata su una roccia, ricca dei doni di Cerere e Bacco, la cui denominazione di Andégave (Angers) deriva da un nome greco». Se i vigneti angioini si sviluppano durante tutto il Medioevo grazie ai monasteri sorti lungo le rive della Loira e nei dintorni di Angers, è soprattutto dal XII e XIII secolo che questi vigneti vedono crescere la loro notorietà. È grazie all'influenza del regno di Enrico II e di Eleonora d'Aquitania che il «vin d'Anjou» raggiunge le tavole più prestigiose.

La produzione si sviluppa fortemente a partire dal XVI secolo, grazie all'arrivo dei mediatori olandesi alla ricerca di vini per il loro paese e per le colonie. Gli Olandesi ne fanno incetta e nel XVIII secolo il commercio è così fiorente che, per favorire i trasporti, il fiume Layon che attraversa la zona geografica viene canalizzato.

L'Anjou deve la sua notorietà soprattutto alla produzione di vini bianchi ottenuti dal vitigno Chenin B. Tuttavia l'impianto del vitigno Cabernet franc N o «Plant Breton» (vitigno che deve il suo nome al fatto di essere giunto in barca attraverso l'estuario della Loira situato all'epoca nella regione bretone), e successivamente del vitigno Cabernet-Sauvignon N, registra un rapido sviluppo dopo la crisi della fillossera, a partire dal 1865.

All'inizio del XX secolo la vinificazione è principalmente orientata all'elaborazione del «rouget», denominazione locale di un vino leggero consumato nei caffè, che segna la prima fase di trasformazione della regione vitivinicola angioina, con lo sviluppo di un'importante produzione di vini rosati particolarmente significativi. La seconda fase di trasformazione della regione fa leva sull'esperienza acquisita dai produttori nella gestione di questa gamma varietale. L'osservazione e l'analisi del miglior rapporto tra vitigno e siti d'impianto, la valutazione delle potenzialità del raccolto e la padronanza delle tecniche di vinificazione portano allo sviluppo della produzione di vini rossi sin dagli anni Sessanta.

A un certo punto i professionisti della regione si sono resi conto di disporre di un territorio e di competenze capaci di esprimere appieno l'originalità della loro produzione di vini rossi e il 14 novembre 1991 si è così giunti al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Anjou Villages». Nel 2010 la produzione è opera di 130 cantine private e di due cantine cooperative.

La combinazione tra suoli poco profondi, oggetto di una delimitazione delle parcelle ben precisa in linea con gli usi, e una topografia che garantisce un'ottima esposizione e favorisce un regolare approvvigionamento idrico ha permesso ai vitigni Cabernet franc N e Cabernet-Sauvignon N di esprimere tutta la loro pienezza e originalità. Queste condizioni viticole richiedono una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale produttivo, che si riflette nella particolare conduzione della vigna e nelle rigide norme di potatura.

L'osservazione e l'analisi che i viticoltori effettuano sul comportamento delle proprie vigne li mette nella condizione di definire un corretto impianto del vigneto tenendo conto della buona adeguatezza dei due vitigni alle potenzialità dei suoli bruni sviluppatisi su scisto e dei suoli argilloso-calcarei sviluppatisi su formazioni del Cenomaniano. Per ottenere un vino rosso strutturato, i produttori hanno definito rigide norme di produzione basate su una specifica delimitazione delle parcelle, un preciso adeguamento delle tecniche di potatura e di conduzione della vigna, la raccolta a maturazione ottimale e l'introduzione di miglioramenti tecnici relativamente al controllo delle temperature e ai tempi di macerazione. La competenza degli operatori garantisce che l'uva sia raccolta al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo di 189 grammi per litro e a uno stadio ottimale di maturazione fenolica.

Nel corso delle generazioni gli operatori hanno saputo trarre il meglio dalle uve adattando le proprie tecniche di vinificazione. Per ricavare un vino dagli aromi complessi, ma soprattutto per ottenere tannini rotondi e setosi, è stato presto introdotto, dopo la fermentazione, un periodo di affinamento in tino. Per raggiungere questi obiettivi, il disciplinare definisce un periodo minimo di affinamento fino al 15 giugno dell'anno successivo a quello di raccolta.

La denominazione di origine controllata «Anjou Villages» è uno dei fiori all'occhiello dei vini dell'Anjou.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Nella legislazione dell'UE

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

dipartimento Deux-Sèvres: Brion-près-Thouet, Loretz-d'Argenton (solo per il territorio del comune delegato di Argenton-l'Église), Louzy, Plaine-et-Vallées (solo per il territorio del comune delegato di Oiron), Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars (solo per il territorio dei comuni delegati di Mauzé-Thouarsais, Sainte-Radegonde e dell'ex comune di Thouars), Tourtenay;

dipartimento Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

dipartimento Loire-Atlantique: Ancenis-Saint-Géréon (solo per il territorio dell'ex comune di Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (solo per il territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;

dipartimento Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Bellevigne-les-Châteaux, Blaison-Saint-Sulpice (solo per il territorio del comune delegato di Saint-Sulpice), Brain-sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (solo per il territorio dei comuni delegati di Alleuds, Brissac-Quincé, Chemellier, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (solo per il territorio dei comuni delegati di Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné et Montfort), Épieds, Fontevraud-l'Abbaye, Les Garennes sur Loire, Gennes-Val-de-Loire (solo per il territorio dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé-Lézigné (solo per il territorio del comune delegato di Huillé), Jarzé Villages (solo per il territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (solo per il territorio dei comuni delegati di Cerqueux-sous-Passavant e Vihiers), Mauges-sur-Loire (solo per il territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (solo per il territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d'Anjou (solo per il territorio dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Laurent-des-Autels e La Varenne), Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rives-de-Loir-en-Anjou, Rou-Marson, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Sigismond, Saumur, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tuffalun (solo per il territorio dei comuni delegati di Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Verrie, Verrières-en-Anjou;

dipartimento Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, la zona di prossimità immediata equivale a una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi.

Titolo del requisito / della deroga

Etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Tutte le menzioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dal nome geografico «Vin de Loire» in base alle norme del disciplinare. Le dimensioni dei caratteri del nome geografico «Vin de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione che si tratti di una località accatastata e che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-2f9a0325-8ae7-43f2-9a76-f3e4f6921a30