Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di determinati contingenti tariffari a seguito dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra.
(Regolamento (UE) 29/04/2026, n. 2026/996, pubblicato in G.U.U.E. 30 aprile 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 187,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio, in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).
(3) L’accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra (di seguito denominato «EMPA») è soggetto a ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell’UE. L’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra (di seguito denominato «ITA») riguarda le parti dell’accordo di partenariato che sono di competenza esclusiva dell’UE, da adottare attraverso il processo di ratifica da parte della sola UE. L’ITA cesserà di avere effetto al momento dell’entrata in vigore dell’EMPA.
(4) Conformemente alla decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, l’UE ha firmato l’ITA il 17 gennaio 2026. Il Consiglio ha inoltre deciso di applicarlo a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla ratifica da parte degli Stati del Mercosur. La conclusione dell’ITA da parte dell’UE richiede l’approvazione del Parlamento europeo. L’ITA deve essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° maggio 2026.
(5) Le modifiche derivanti dall’ITA dovrebbero riflettersi negli allegati I, II, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e XVI e nel nuovo allegato XII bis del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Le modifiche derivanti dall’ITA dovrebbero inoltre riflettersi anche negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.
(6) L’allegato 2-A dell’ITA contiene disposizioni sulla tabella di soppressione dei dazi. A norma della sezione D, punti 4 e 5, di detto allegato, gli Stati del Mercosur possono ripartire tra loro i quantitativi dei contingenti tariffari aperti dall’Unione europea. In tal caso il Mercosur dovrebbe comunicare, almeno 90 giorni prima dell’inizio del periodo contingentale, i dettagli dell’assegnazione ai fini della sua attuazione da parte dell’Unione europea. Inoltre, nei casi in cui i quantitativi assegnati non siano interamente utilizzati nel corso del periodo contingentale, entro la fine dell’ottavo mese del periodo contingentale la parte esportatrice può notificare alla parte importatrice una riassegnazione dei quantitativi inutilizzati per l’ultimo trimestre del periodo contingentale. La parte importatrice dovrebbe attuare tale riassegnazione. Poiché l’ITA dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° maggio 2026 e gli Stati del Mercosur non hanno ancora comunicato all’UE alcuna ripartizione tra loro, né la ripartizione né la riassegnazione sono possibili nel 2026. La possibilità di ripartizione tra gli Stati del Mercosur e di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati per l’ultimo trimestre del periodo contingentale a partire dal 2027 sarà disciplinata da un futuro regolamento di esecuzione nel corso del 2026.
(7) Sono necessarie disposizioni transitorie per chiarire i quantitativi da applicare nell’ambito dei contingenti tariffari nel primo anno di applicazione provvisoria dell’ITA, in quanto l’ITA deve essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° maggio 2026 e i quantitativi dovrebbero essere calcolati proporzionalmente per il 2026. Occorrono inoltre disposizioni transitorie per chiarire le situazioni che possono presentarsi a seguito delle modifiche dei contingenti tariffari esistenti introdotte dall’ITA nel periodo contingentale in corso. È inoltre opportuno chiarire che l’obbligo degli operatori di essere registrati nella banca dati LORI per le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4920, 09.4925, 09.4960 e 09.4965 deve essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2027 al fine di garantire una transizione agevole verso tale obbligo.
(8) L’ITA deve essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° maggio 2026. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e avere effetto a decorrere dal 1° maggio 2026.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, sono aperti i contingenti tariffari per l’importazione stabiliti negli allegati del presente regolamento di esecuzione.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
1. è inserito il seguente articolo 15 ter:
«Articolo 15 ter
Documento rilasciato dagli Stati del Mercosur
Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4910, 09.4920, 09.4925, 09.4930, 09.4935, 09.4940, 09.4945, 09.4950, 09.4955, 09.4960, 09.4965, 09.4970 e 09.4975, aperti in conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay. Tali prodotti sono corredati da un documento ufficiale rilasciato dagli Stati del Mercosur, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874] (*).
Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso, durante il periodo transitorio, si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies.
(*) Avviso della Commissione europea [2026/874] (GU L, 2026/874, 17.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/874/oj).»;"
2. all’articolo 18 è aggiunto il penultimo comma seguente:
«In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio (*), è aperto un contingente tariffario per le importazioni nell’Unione di granturco e sorgo provenienti dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.;
(*) Decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra (GU L, 2026/183, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj)»;"
3. all’articolo 30 è aggiunto il penultimo comma seguente:
«In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti e modificati contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di zucchero proveniente dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»;
4. l’articolo 34 è così modificato:
(a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Con riguardo ai contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330 si applicano tutti i requisiti seguenti:»;
(b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 e 09.4330, nella sezione intitolata «Condizioni particolari/note particolari» del titolo figurano le diciture elencate nelle schede pertinenti dell’allegato IV.»;
5. all’articolo 42 è aggiunto il penultimo comma seguente:
«In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, sono aperti e modificati contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di carni bovine provenienti dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»;
6. all’articolo 48 è aggiunto il penultimo comma seguente:
«In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di latte in polvere e formaggi provenienti dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»;
7. all’articolo 65 è aggiunto il secondo comma seguente:
«In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di carni suine proveniente dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»;
8. all’articolo 67 è aggiunto il secondo comma seguente:
«In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di uova e ovoalbumine provenienti dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»;
9. all’articolo 69 è aggiunto il penultimo comma seguente:
«In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di carni di pollame proveniente dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»;
10. al titolo III è aggiunto il capo 10 bis seguente:
«CAPO 10 bis
ALCOLE ETILICO
Articolo 69 bis
Contingenti tariffari
In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di etanolo proveniente dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo e i sottoperiodi contingentali sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.»;
11. gli allegati I, II, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e XVI sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento. L’allegato XII bis è aggiunto conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
1. all’articolo 4 è inserito il paragrafo 4 bis seguente:
«4 bis Il presente paragrafo si applica ai contingenti tariffari aperti in conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay. I prodotti importati nell’ambito di tali contingenti tariffari sono corredati da un documento ufficiale rilasciato dagli Stati del Mercosur, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874] (*).
Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso, durante il periodo transitorio, si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies.
(*) Avviso della Commissione europea [2026/874] (GU L, 2026/874, 17.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/874/oj).»;"
2. al capo II, è aggiunta la sezione 2 bis seguente:
«SEZIONE 2 bis
ZUCCHERO
Articolo 13 bis
Con riguardo al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0879 si applicano tutti i requisiti seguenti:
a) l’immissione in libera pratica nell’Unione è soggetta al regime di uso finale per la raffinazione di cui all’articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013;
b) in deroga all’articolo 239 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*), l’obbligo di raffinazione non può essere trasferito a un’altra persona fisica o giuridica;
c) la raffinazione è effettuata entro un periodo di 180 giorni dall’immissione dello zucchero in libera pratica nell’Unione.;
(*) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343, 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj)»"
3. gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento di esecuzione.
Articolo 4
Disposizioni transitorie
1. Per il periodo contingentale 2026, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4910, 09.4915, 09.4920, 09.4925, 09.4930, 09.4935, 09.4940, 09.4945, 09.4950, 09.4955, 09.4960, 09.4965, 09.4970 e 09.4975 sono quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra la data di applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
2. Il quantitativo del contingente tariffario OMC con il numero d’ordine 09.4318 per il periodo contingentale 2025/2026 è detratto dal quantitativo complessivo proporzionale per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4915.
3. Per il periodo contingentale 2026, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.0878, 09.0879, 09.0880, 09.0881, 09.0882, 09.0883, 09.0884 e 09.0885 sono quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra la data di applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2026. L’obbligo degli operatori di essere registrati nella banca dati LORI per le importazioni nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4920, 09.4925, 09.4960 e 09.4965 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN