Settore vinicolo - Schedario viticolo - Schedario grafico e schedario alfanumerico - Estirpazione di vigneti - Autorizzazione preventiva - Necessità - Reimpianto - Diritto al reimpianto - Condizioni - Allineamento dei dati aziendali - Sazioni amministrative - Natura della cancellazione dal registro - Misura ripristinatoria e di controllo - Organizzazione comune dei mercati agricoli - Procedura per l’ottenimento dell'autorizzazione all'estirpazione di un vigneto in vista del reimpianto (ai sensi del Regolamento UE n. 1308/2013 e del D.M. 19 dicembre 2022) - Invio della comunicazione preventiva e rilascio di un'espressa autorizzazione da parte dell'organismo pagatore regionale (nella specie, AVEPA) - Operazioni di allineamento tra il fascicolo aziendale e lo schedario viticolo grafico - Estirpazione eseguita in assenza di titolo legittimante precludente il sorgere del diritto al reimpianto per la superficie interessata - Cancellazione delle unità vitate dallo schedario non avente natura sanzionatoria in senso stretto ma configurante una misura di carattere tecnico-ripristinatorio finalizzata ad assicurare la necessaria corrispondenza tra la realtà fattuale del campo ed il potenziale vitivinicolo registrato.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2025, proposto da Società agricola Spagnol di Orazio Spagnol & C. s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Mazzero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto e Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Giacomo Quarneti, Antonella Cusin, Tito Munari e Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A) del provvedimento di AVEPA in data 7 aprile 2025 prot. 64696, con cui è stato disposto nei confronti della società agricola ricorrente: (i) il diniego rispetto all’istanza dalla stessa presentata in data 17 marzo 2025 per l’estirpo dei vitigni in vista del reimpianto e (ii) la cancellazione dallo schedario viticolo aziendale di una superficie produttiva pari a 420 mq;
B) di ogni atto, presupposto, connesso e conseguente, tra cui il verbale del sopralluogo eseguito dai funzionari di AVEPA in data 20 marzo 2025 e l’atto in data 24 marzo 2025 recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Avepa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Alla ricorrente società agricola Spagnol di Orazio Spagnol & C. s.s. fanno capo alcuni vigneti della zona di produzione del Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore.
In data 17 marzo 2025 essa ha presentato ad AVEPA due istanze aventi a oggetto un vigneto da essa condotto nel territorio di San Pietro in Feletto: l’una per l’aggiornamento dello schedario viticolo (documento di cui infra si dirà), e l’altra per conseguire l’autorizzazione all’estirpo di una superficie vitata pari a 7.603 mq in vista del reimpianto.
Nel corso dell’istruttoria aperta sulla base di questa seconda istanza, AVEPA ha svolto in data 20 marzo 2025 un sopralluogo e ha così ha accertato che una porzione del vigneto era già stata estirpata in assenza di autorizzazione per realizzare una strada sterrata, ragion per cui rispetto al vigneto nel suo complesso non era possibile individuare l’anno né il sesto di impianto (cioè la disposizione geometrica delle viti) di tutte le piante di cui lo stesso si componeva.
Secondo la misurazione eseguita da AVEPA tramite strumentazione GPS l’area già estirpata aveva un’estensione pari a 420 mq.
Sulla base di tali rilievi fattuali AVEPA, con provvedimento in data 7 aprile 2025 prot. 64696, ha disposto nei confronti della ricorrente (i) il diniego rispetto all’istanza relativa all’estirpo dei vitigni e (ii) la «cancellazione parziale delle relative unità vitate dallo Schedario viticolo aziendale di cui alla domanda in oggetto» nella misura di 420 mq.
Nella motivazione del provvedimento AVEPA ha evidenziato che, ai sensi del capitolo 8 dell’Allegato B, di cui al punto 14 della D.G.R. 25 luglio 2003 n. 2257 («Settore vitivinicolo - Disposizioni per l’attuazione: - Reg. (CE) 1493/99 e Reg. (CE) n. 1227/2000; - DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002»), «Per ciascun vigneto oggetto di estirpazione, Avepa deve riscontrare la superficie vitata presente nello Schedario, rilevare la resa di produzione in uva, verificare la regolarità dell’impianto e se del caso, l’applicazione delle disposizioni recate dalla DGR 633/02, nonché gli altri elementi indicati dalla normativa comunitaria e nazionale… L’estirpazione del vigneto può avere luogo solo dopo l’espressa autorizzazione di Avepa, in caso contrario, per la superficie in questione non potrà essere concesso alcun diritto e la stessa sarà attribuita alla Riserva regionale».
2. Di tale provvedimento la società agricola ricorrente ha chiesto l’annullamento con ricorso notificato in data 4 giugno 2025 e depositato in data 18 giugno 2025, cui accede un’istanza cautelare deducendo:
«PRIMO MOTIVO - Violazione di legge - art. 66 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del consiglio”, anche con riferimento all’art. 13, comma 5 del Decreto ministeriale MASF 649010 del
19/12/2022».
La società ricorrente deduce che: A) il divieto di provvedere all’estirpo prima che AVEPA abbia emesso espressa autorizzazione e, in caso di violazione, la perdita del relativo diritto e l’attribuzione della superficie estirpata anzitempo alla «Riserva regionale», previsti dalla D.G.R. n. 2257 del 2003, sono da ritenersi implicitamente abrogati per il sopravvenire della normativa europea e nazionale di settore o, comunque, per la stessa ragione andrebbero disapplicati; B) infatti, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, l’autorizzazione al reimpianto, a seguito di estirpo, è automaticamente concessa per una superficie equivalente alla superficie estirpata; C) l’art. 13 del D.M. 19 dicembre 2022 n. 649010 («Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli») del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) prevede ai commi 4 e 5 che, nella procedura di autorizzazione all’estirpo in vista del reimpianto, le regioni non richiedono più la comunicazione preventiva per la verifica delle superfici una volta concluse le operazioni di allineamento allo schedario grafico; D) essa ricorrente, in data 17 marzo 2025, ha presentato una domanda di modifica dello schedario grafico riguardante il vigneto in questione, rappresentandolo in tutte le sue caratteristiche, ragion per cui AVEPA disponeva di una fedele schedatura del vigneto stesso; E) la Circolare AGEA in data 17 marzo 2023 n. 0020042 «Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio» prevede che «La registrazione dell’estirpo è
requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.
Ai fini dell’iscrizione in tale Registro, le superfici estirpate devono essere in regola con la normativa dell’Unione Europea e nazionale, regolarmente registrate allo Schedario senza anomalie», ragion per cui il vigneto va inserito nel «Registro delle superfici estirpate»
«SECONDO MOTIVO - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento del fatto», perché la società in data 14 marzo 2025 aveva aggiornato la sezione «Schedario» del fascicolo aziendale con una fedele rappresentazione grafica del vigneto, ragion per cui era possibile ricavarne i tratti fondamentali, anche per il sesto e per l’anno di impianto della parte in cui è stata realizzata la capezzagna;
«TERZO MOTIVO - Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione del principio di legalità in materia sanzionatoria – art. 1, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689».
La società ricorrente deduce che: A) la cancellazione dei diritti di impianto prevista dalla D.G.R. n. 2257 del 2003 è funzionale ad assicurare il controllo del potenziale vitivinicolo regionale; B) nel caso di specie, la cancellazione relativamente a 420 mq di vigneto non risponde a tale finalità, atteso che l’aggiornamento del fascicolo aziendale e dello Schedario viticolo regionale rendono un quadro fedele delle caratteristiche del vigneto stesso; C) è peraltro pacifico, anche per AVEPA, che sull’area ora occupata dalla capezzagna insistevano dei vitigni; D) è quindi evidente che, nel caso concreto, la cancellazione ha esclusivamente una finalità sanzionatoria; E) da questo punto di vista il provvedimento è illegittimo perché sproporzionato, non ragionevole e contrastante con il principio di tassatività del sistema sanzionatorio amministrativo;
«QUARTO MOTIVO - Violazione di legge - carente e/o insufficiente motivazione - violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990», perché AVEPA non ha dato riscontro alle osservazioni procedimentali presentate dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990;
«QUINTO MOTIVO - Ulteriore violazione di legge - carente e/o insufficiente motivazione – eccesso di potere per travisamento del fatto».
La società ricorrente deduce che: A) secondo l’art. 42 del Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 “la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari”; B) nel caso di specie è stato estirpato solo un filare lungo 62 metri e distante 7 metri da quelli adiacenti, ragion per cui la superficie vitata si ricava dal calcolo 62x7/2, che rende il risultato di 217 mq; C) AVEPA ha errato nel quantificare l’estensione del filare in 420 mq.
3. Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso AVEPA e la Regione Veneto, difese unitariamente dall’Avvocatura regionale.
4. Il Tribunale, con l’ordinanza n. 312 del 2025 assunta all’esito della camera di consiglio del 10 luglio 2025 fissata per decisione sull’istanza cautelare, ha fissato ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025, poi aggiornata al 12 marzo 2026, stante l’applicazione temporanea del relatore ad altra Sezione.
5. In vista dell’udienza pubblica, le parti si sono scambiate memorie e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
6. All’udienza pubblica del 12 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione, come da separato verbale.
DIRITTO
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. Non è fondato il primo motivo di ricorso, a mezzo del quale la ricorrente deduce che avendo essa aggiornato in data 17 marzo 2025 in tutte le sue caratteristiche lo schedario viticolo regionale (alias «schedario grafico»), l’estirpo delle superfici vitate non presupponeva la previa autorizzazione di AVEPA.
2.1. Il motivo di ricorso si regge sul presupposto secondo cui rispetto all’impresa impresa agricola ricorrente risultavano tra loro allineati: A) i dati del fascicolo aziendale, che contiene i dettagli anagrafici, l’elenco di tutti i terreni agricoli in
conduzione, le colture e l’eventuale consistenza zootecnica; B) i dati dello schedario viticolo regionale, previsto dall’art. 8 della L. 12 dicembre 2016 n. 238 («Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»), che riepiloga le superfici vitate condotte dall’azienda, indicandone l’estensione, le varietà, l’anno di impianto, la forma di allevamento.
2.2. Preliminarmente va osservato che: A) l’art. 43 del D.L. n. 76 del 2020, conv. con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, prevede l’istituzione di un sistema unico di identificazione delle parcelle agricole mediante l’utilizzo di applicazioni grafiche e geospaziali da aggiornare annualmente in sostituzione del sistema che prende a riferimento i dati catastali, ragion per cui ora lo schedario viticolo regionale è denominato anche «schedario grafico»; B) tale nuovo sistema è finalizzato ad agevolare sia gli adempimenti previsti in capo ai produttori, sia l’esecuzione, da parte delle amministrazioni, delle attività di gestione e di controllo; C) per consentire il passaggio dal sistema di rilevazione delle parcelle allo schedario grafico è stato emanato il D.M. 28 febbraio 2022 n. 93849 del MASAF); D) l’art. 4 di tale decreto prevede l’anzidetto allineamento (per quanto qui di interesse, tale articolo così dispone: “1. A decorrere dalla campagna 2023-2024, le superfici afferenti lo schedario, di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, sono identificate e collocate territorialmente in base alla parcella di riferimento, unità elementare e univocamente identificata del SIPA, così come definita all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 99707 del 1 marzo 2021. 2. Le superfici afferenti lo schedario sono allineate, secondo le modalità stabilite nel presente articolo, con quelle presenti nel
Fascicolo aziendale grafico aggiornato e validato dal produttore. 3. L’aggiornamento dello schedario viticolo si basa sui dati contenuti nel Fascicolo aziendale grafico e comporta il superamento del riferimento catastale. Il fascicolo aziendale e gli strumenti geospaziali ad esso associati, forniscono, pertanto, la localizzazione della parcella viticola, la superficie vitata e il titolo di possesso, e forniscono altresì le ulteriori informazioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d). 4. La parcella viticola è identificata graficamente dal produttore in coerenza con l’articolo 17, comma 1, del regolamento (UE) n. 809/2014 ed in coerenza con gli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto ministeriale n. 99707 del 1 marzo 2021, che stabiliscono che per ciascuna parcella viticola è determinata la superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell’Unione, nonché per ogni dichiarazione, comunicazione ed ogni altro procedimento amministrativo basato sulle superfici. Le informazioni desunte dalle dichiarazioni sono intersecate con le informazioni del SIPA, ai fini dello svolgimento dei controlli amministrativi nonché ai fini dell’aggiornamento del sistema. 5. La misurazione della superficie vitata, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. l), è effettuata con modalità univoca su tutto il territorio nazionale. 6. Al fine di disporre di uno schedario viticolo grafico completo e aggiornato, le aziende completano lo schedario viticolo con le informazioni e le caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d) nella fase di allineamento con il Fascicolo Aziendale Grafico…”.
2.3. Dalla conclusione delle operazioni di allineamento dipende l’entrata a pieno regime del sistema previsto dall’art. 13 («Procedura per le domande di autorizzazioni per reimpianti da estirpo») del D.M. 19 dicembre 2022 n. 649010 del MASAF, ai sensi del quale “1. Le domande di autorizzazioni per reimpianto di superfici estirpate dopo il 1° gennaio 2016 sono presentate alle Regioni in qualunque momento dell’anno, entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale ha avuto luogo l’estirpazione. Il mancato rispetto del termine non consente alle Regioni di concedere l’autorizzazione per il reimpianto. 2. Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse anche a seguito delle operazioni di allineamento delle superfici vitate nello Schedario, ai sensi dell’articolo 4, comma 8 del decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022. 3. Se le Regioni non hanno deciso restrizioni a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione 2018/274 e se il richiedente non ha assunto nessuno degli impegni riportati all’articolo 9, comma 1, secondo capoverso del medesimo regolamento, è possibile esentare i richiedenti dall’obbligo di indicare nella domanda l’ubicazione specifica della o delle superfici da reimpiantare per le quali l’autorizzazione deve essere concessa. 4. Le Regioni hanno facoltà di richiedere al conduttore, che intende effettuare una estirpazione per l’ottenimento dell’autorizzazione di reimpianto, una comunicazione preventiva per la verifica delle superfici. Tale comunicazione è effettuata utilizzando le apposite funzionalità del sistema informatico di gestione dello Schedario viticolo. 5. La comunicazione preventiva eventualmente prevista dalle Regioni, ai sensi del precedente comma, non è più richiesta a conclusione delle operazioni di allineamento allo schedario grafico, le cui modalità sono definite con successivo provvedimento. 6. Il conduttore procede all’estirpazione dichiarandone l’effettuazione utilizzando le apposite funzionalità del sistema informatico di gestione dello Schedario viticolo. Tale dichiarazione aggiorna lo Schedario viticolo. 7. Le Regioni svolgono l’istruttoria e verificano i requisiti.”
In particolare, come pur correttamente evidenziato nel ricorso, una volta allineati tra loro i dati del fascicolo aziendale e quelli dello schedario viticolo, la Regione non deve più svolgere un procedimento di verifica delle superfici a seguito dell’istanza - denominata «comunicazione preventiva» - da parte del coltivatore che intende procedere all’estirpo di superfici vitate in vista del reimpianto (cfr. i commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.M. 19 dicembre 2022 del MASAF).
2.4. Tuttavia, è pacifico che nella Regione Veneto le operazioni di allineamento non sono ancora state completate, il che incide anche sulla posizione della società ricorrente, rispetto alla quale non può sostenersi che al momento della conclusione del procedimento di autorizzazione all’estirpo il contenuto del fascicolo aziendale della stessa era allineato allo schedario viticolo nella versione, per così dire «evoluta», di «schedario grafico».
Infatti AVEPA e la Regione hanno eccepito che: A) ai sensi dell’art. 1 («Allineamento dello schedario al piano colturale grafico») del D.M. 24 ottobre 2024 n. 563749 del MASAF “1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 2022, n. 93849, le superfici afferenti allo schedario sono identificate e collocate territorialmente in base alla parcella di riferimento, unità elementare e univocamente identificata del SIPA a decorrere dalla campagna 2025/2026. 2. L’allineamento delle superfici afferenti allo schedario con quelle presenti nel Fascicolo aziendale grafico è completato entro il 31 luglio 2025. 3. I produttori che accedono all’intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella campagna 2025/2026 presentano la domanda sulla base dello schedario alfanumerico ovvero sulla base dello schedario grafico, se completato nella Regione di pertinenza alla data di apertura dell’avviso pubblico regionale. 4. Per la campagna 2024/2025 le dichiarazioni obbligatorie di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701 sono presentate sulla base dello schedario alfanumerico ovvero sulla base dello schedario grafico, se completato. 5. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 28 febbraio 2022, n. 93849…”; B) l’art. 1 del D.M. 16 luglio 2025 n. 330249 ha ulteriormente prorogato al 31 luglio 2026 del MASAF il termine per la conclusione delle operazioni di allineamento; C) nel frattempo, l’art. 1 del D.M. 29 aprile 2025 n. 189647 del MASAF ha inserito all’articolo 4, del D.M. 28 febbraio 2022 n. 93849 il
seguente comma: “9. Le attività necessarie per l’allineamento delle superfici, secondo le modalità stabilite nel presente articolo, sono affidate all’AGEA, che le dettaglia con apposita Circolare. Il Ministero, con successivo provvedimento, procede alla definizione delle modalità di riparto dei fondi stanziati, per le operazioni di allineamento allo schedario grafico o per il suo aggiornamento.”
2.5. In tale contesto, trova applicazione il menzionato art. 13, comma 4, del D.M. 19 dicembre 2022, nella parte in cui consente alle Regioni di richiedere al conduttore di presentare la «comunicazione preventiva per la verifica delle superfici» in vista della successiva estirpazione funzionale al reimpianto. Detta «verifica delle superfici» è un’operazione che logicamente precede l’attività di estirpo e si svolge nell’ambito del procedimento regionale, a conclusione del quale l’autorizzazione per tale lavorazione in campo viene rilasciata o, in difetto dei presupposti, negata.
2.6. Da questo punto di vista, sono ancora attuali le disposizioni contenute nel capitolo 8 («Estirpazione (di varietà di viti per uva da vino)») dell’Allegato B) alla DGR 25 luglio 2003 n. 2257, ai sensi delle quali «Per ciascun vigneto oggetto di estirpazione, Avepa deve riscontrare la superficie vitata presente nello Schedario, rilevare la resa di produzione in uva, verificare la regolarità dell’impianto e se del caso, l’applicazione delle disposizioni recate dalla DGR 633/02, nonché gli altri elementi indicati dalla normativa comunitaria e nazionale… L’estirpazione del vigneto può avere luogo solo dopo l’espressa autorizzazione di Avepa, in caso contrario, per la superficie in questione non potrà essere concesso alcun diritto e la stessa sarà attribuita alla Riserva regionale…».
2.7. Ad avviso del Collegio, nelle more dell’entrata a regime della procedura delineata dall’art. 13, comma 5, del D.M. 19 dicembre 2022 (che, una volta completato l’allineamento tra fascicolo aziendale e schedario grafico non richiede più la comunicazione preventiva in vista dell’estirpo), l’anzidetta «verifica delle superfici» non può che avvenire sulla base dello schedario alfanumerico, avuto riguardo a quanto prevede il sopra richiamato art. 1, comma 3, del D.M. 24 ottobre2024 «per le domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti» ossia per interventi che comprendono anche l’estirpo (identica previsione è contenuta nell’art. 1, comma 3, del D.M. 16 luglio 2025).
2.8. A tanto va aggiunto che la ricorrente, nella comunicazione di inizio dei lavori di estirpo presentata in data 17 marzo 2025, aveva espressamente dichiarato di impegnarsi «ad iniziare i lavori di estirpazione successivamenteall’autorizzazione della presente istanza».
2.9. Non giova alla ricorrente dedurre che, ai sensi dell’art. 66 («Reimpianti»), paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, «1. Gli Stati membri concedono automaticamente un’autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1o gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta.» Si tratta infatti una disposizione che, sebbene direttamente applicabile, per essere attuata in concreto necessita a valle di ulteriori norme operative da adottarsi in ciascuno Stato membro.
A tale scopo, in Italia è stato adottato l’anzidetto D.M. 19 dicembre 2022 n. 649010 del MASAF, per l’appunto intitolato «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli», il cui art. 13, comma 5, prevede il rilascio automatico dell’autorizzazione all’estirpo una volta che sianostate completate le operazioni di allineamento tra il fascicolo aziendale e lo schedario grafico.
3. Così dimostrata l’infondatezza del primo motivo di ricorso, va disatteso anche il secondo mezzo di censura, a mezzo del quale la ricorrente deduce di avere presentato in data 17 marzo 2025 l’istanza di aggiornamento dello schedario viticolo corredata da documentazione recante la fedele rappresentazione grafica del vigneto, sulla cui base AVEPA avrebbe potuto e dovuto ricostruirne le caratteristiche, anche per quanto riguarda l’area oggetto dell’estirpo.
Osserva al riguardo il Collegio che l’istanza di aggiornamento dello schedario viticolo non poteva essere utilmente impiegata nel procedimento di autorizzazione all’estirpo né poteva intendersi funzionale all’allineamento di cui al D.M. 24 ottobre 2024 perché: A) come si evince dal tenore letterale dell’art. 1 del D.M. 29 aprile 2025 (posteriore alla data di adozione del provvedimento qui impugnato) all’epoca dei fanon erano ancora state dettagliate le attività necessarie per l’allineamento delle superfici, previsto dall’art. 4 del D.M. 28 febbraio 2022; B) in data 7 aprile 2025, quando è stato adottato il provvedimento di diniego all’estirpo, non si era ancora concluso il procedimento di aggiornamento dello schedario dell’azienda agricola, avviato da AVEPA solo in data 12 maggio 2025 (doc. 14 della Regione); C) all’epoca dei fatti, nella Regione Veneto non risultavano ancora completate le operazioni di aggiornamento dello schedario grafico, ragion per cui non poteva trovare applicazione il regime dell’autorizzazione, per così dire, «automatica», delineato dall’art. 13, comma 5, del D.M. 19 dicembre 2022; D) per tali ragioni, come anticipato, l’art. 1, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2024, applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevedeva che le domande di autorizzazione all’estirpo dovevano essere presentate «sulla base dello schedario alfanumerico», rispetto alle risultanze del quale AVEPA doveva svolgere le verifiche per accertare la corrispondenza tra quanto ivi rappresentato e la situazione di fatto; E) nel corso di tale istruttoria, in data 20 marzo 2025 AVEPA ha effettuato un sopralluogo, all’esito del quale è risultato che l’istanza di modifica dello schedario riguardava una porzione del vigneto marginale diversa e distinta da quella oggetto dell’estirpo pur ricadendo all’interno dello stesso mappale ed è, altresì, emersa l’esistenza di una superficie parzialmente coperta da una strada sterrata, alla quale non corrispondeva nessuna delle rappresentazioni grafiche annesse (i) allo schedario viticolo elaborato sulla scorta dei dati alfanumerici, (ii) alla proposta grafica contenuta nella domanda del 17 marzo 2025 di modifica di tale schedario, (iii) alla proposta grafica contenuta nella coeva domanda di autorizzazione all’estirpo.
4. Non può essere positivamente apprezzato nemmeno il terzo motivo di ricorso, a mezzo del quale la società ricorrente deduce che la Regione, nel disporre la cancellazione dei diritti di impianto per una superficie pari a quella già estirpata, ha esercitato una potestà sanzionatoria in contrasto con il principio di tassatività di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981 e in violazione del principio di proporzionalità. Infatti è convincente l’eccezione opposta dalle Amministrazioni resistenti secondo cui la cancellazione delle unità vitate dallo schedario integra una mera presa d’atto del riallineamento tra realtà di campo e potenziale vitivinicolo rappresentato nel suddetto schedario e non ha un fine sanzionatorio (cfr. TAR Veneto, Sez. II, 30 ottobre 2014, n. 1356, che ha ravvisato un evidente legame tra la comunicazione di estirpazione e la conseguente acquisizione del diritto al reimpianto «in quanto solo a fronte di un’estirpazione debitamente comunicata entro i termini previsti, può sorgere in capo al soggetto il diritto a reimpiantare, per le successive otto campagne, nuovi vigneti. Detto rapporto di stretta presupposizione, così come configurato dalla procedura indicata dalle disposizioni comunitarie e dalle norme interne, giustifica quindi le conseguenze negative derivanti proprio dalla mancata comunicazione dell’intenzione di procedere all’estirpazione: diversamente opinando, risulterebbe depotenziato lo stesso sistema di controllo del potenziale vitivinicolo, che non risulterebbe all’evidenza gestibile se non fosse assicurata la corrispondenza fra estirpazioni e attribuzione del diritto al reimpianto. Nel ribadire quindi l’irrilevanza della necessità di ricondurre le conseguenze della mancata comunicazione ad una espressa sanzione, è chiaro come sia lo stesso procedimento dettato dalla normativa comunitaria e statale a giustificare le conseguenze della mancata osservanza della sequenza procedimentale prevista. Il che, peraltro, consente di prescindere dalla colpa o dal dolo della mancata comunicazione, trattandosi di conseguenze positivamente previste al fine, lo si ripete, di assicurare il controllo del potenziale vitivinicolo regionale: solo attraverso la piena conoscenza di tutte le operazioni (di estirpazione e di nuovo impianto) effettuate è invero possibile esercitare in modo efficiente detto controllo. Diversamente, laddove assumesse irrilevanza l’omissione della preventiva comunicazione dell’intenzione di effettuare l’estirpazione, nessuna correlazione verrebbe mantenuta tra i vigneti estirpati e quelli da reimpiantare, in rapporto alla situazione complessiva delle colture esistenti.») La fondatezza degli argomenti difensivi delle Amministrazioni convenute è altresì confermata dal tenore letterale dell’Allegato B) alla DGR 25 luglio 2003 n. 225 del 2023, che per quanto qui interesse prevede: A) al capitolo 12, che, avvenuta l’estirpazione così come autorizzata e datane comunicazione ad AVEPA, quest’ultima «provvede a rilasciare l’attestato del diritto al reimpianto» e che «Conseguentemente al rilascio dell’attestato del diritto di reimpianto, Avepa provvede d’ufficio alla cancellazione della superficie dallo schedario vitivinicolo, nonché dagli albi e dagli elenchi. Il conduttore dell’azienda a cui è stato assegnato il diritto, può, nell’arco di validità del medesimo, esercitare tale diritto nell’ambito della propria azienda o cederlo ad altri»; B) al capitolo 14 («Disposizioni per l’aggiornamento schedario vitivinicolo»), che “Sulla base dell’esito dei diversi procedimenti amministrativi disciplinati dal presente provvedimento Avepa provvede ad aggiornare le informazioni contenute nello Schedario secondo il seguente schema: 1. cancella dalla base grafica e dall’archivio alfa-numerico le superfici vitate estirpate, (procedure: estirpazione e reimpianto anticipato); 2. inserisce invece nell’archivio alfa-numerico e nella base grafica le superfici impiantate, (procedure: reimpianto con diritto proprio, reimpianto anticipato, reimpianto a seguito dell’acquisizione del diritto, impianto con diritto della Riserva, impianto per la produzione per marze, impianto per ricomposizione ed esproprio, impianto per la sperimentazione)…”.
5. Va disatteso anche il quarto motivo di ricorso, a mezzo del quale è stata dedotta la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa «L’obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell’interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990» (Consiglio di Stato, Sez. II, 18 novembre 2025, n. 9018). Nel caso di specie, rileva il Collegio che: A) AVEPA, a mezzo del preavviso di diniego in data 24 marzo 2025, ha ampiamente dato conto dei motivi ostativi all’istanza di accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’estirpo; B) a mezzo della memoria procedimentale in data 4 aprile 2025 la ricorrente (i) ha ammesso di avere proceduto all’estirpo prima di essere stata a ciò autorizzata (ossia in assenza di un titolo legittimante), (ii) ha sostenuto che l’autorizzazione all’estirpo non era condizionata dall’invio della comunicazione preventiva stante la presentazione in data 17 marzo 2025 dell’aggiornamento dello schedario grafico, (iii) ha allegato che «la superficie oggetto di riduzione sia stata erroneamente calcolata in quanto si tratta di un filare della lunghezza di m 62 che data l’interfila di m 3,5 determina una superficie di mq 217»; C) nel provvedimento finale, AVEPA (i) ha ampiamente argomentato in ordine alla ragioni sottese al diniego e (ii) ha dato atto di avere valutato tali osservazioni ma di non poterle accogliere «in quanto le operazioni di estirpazione sono state avviate e concluse senza previa autorizzazione». Osserva peraltro il Collegio che, per quanto sopra esposto ai paragrafi da 2.1 a 2.9 in diritto, l’autorizzazione non può essere rilasciata a posteriori (cioè a estirpo avvenuto), il che rileva anche ai fini di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990. Lo stesso vale, in considerazione di quanto si dirà infra, in merito alla quantificazione in 420 mq della superficie oggetto di riduzione, fermo restando che l’assoluta genericità delle osservazioni presentate dalla ricorrente (che in sede procedimentale non ha spiegato per quale ragione l’interfila dovrebbe calcolarsi in m 3,5) esonerava AVEPA dal confutare l’allegazione di parte.
6. È infondato anche il quinto motivo di ricorso, a mezzo del quale la ricorrente deduce che, ai fini della «cancellazione parziale delle relative unità vitate» non è corretto il metodo impiegato da AVEPA, che ha stimato in 420 mq l’estensione della superficie oggetto di cancellazione, tale essendo la superficie, misurata con strumentazione GPS, della strada sterrata realizzata all’esito dell’estirpo. Infatti, non giova alla ricorrente dedurre che alla fattispecie sarebbero applicabili i criteri previsti dall’art. 42 del Regolamento (UE) 2022/126 impiegando i quali si arriverebbe al risultato di 217 mq atteso che: A) il criterio di calcolo della superficie vitata dettato dall’art. 42 del Regolamento (UE) 2022/126 è stato espressamente previsto «Ai fini dell’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2021/2115»; B) l’art. 58 del Regolamento (UE) 2021/2115 riguarda i «Tipi di intervento nel settore vitivinicolo» scelti dagli Stati membri «nei propri piani strategici della PAC» e, alla lett. a), comprende le «azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti» e, alla lett. c), la «vendemmia verde», ossia - in entrambi i casi - fattispecie legittimate dall’amministrazione competente; C) nel caso di specie, si verte in tutt’altra fattispecie, consistente nella realizzazione di un intervento senza titolo. Piuttosto, è convincente l’argomento difensivo opposto dalle Amministrazioni resistenti secondo cui la fattispecie ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 30, par. 1, del Regolamento (CE) n. 796/2004 ai sensi del quale “La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali…”. In ogni caso, avuto riguardo al contesto procedimentale, la scelta del metodo di calcolo della superficie oggetto di cancellazione impiegato da AVEPA è espressione di discrezionalità tecnica, che come noto è sindacabile solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità o travisamento del fatto, nella fattispecie non ricorrenti.
7. In conclusione, il ricorso va respinto perché i motivi ai quali si affida sono infondati. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione delle novità delle questioni e della complessità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
IL SEGRETARIO