Vidimazione preventiva dei registri di carico e scarico da parte degli Uffici repressione frodi.
Pervengono a questo Ispettorato centrale richieste di chiarimenti in ordine alla documentazione da far presentare agli operatori interessati ed agli adempimenti da adottare da parte degli Uffici repressione frodi che procedono alla vidimazione preventiva dei registri di carico e scarico, previsti dalla normativa vigente per alcuni settori merceologici [ad esempio, I’art. 10 del D.m. 22 maggio 1975 (ora D.m. 768, 19/12/94) per il settore vitivinicolo: I’art. 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138 per il settore latte in polvere; I’art. 7 del D.m. 16 aprile 1987 per il settore burro ecc].
Le norme sopra elencate non specificano quali siano gli accertamenti da eseguire e quali adempimenti possano essere posti a carico degli operatori interessati da parte degli Uffici repressione frodi, ma si limitano a prevedere sic et simpliciter, I’obbligo della vidimazione preventiva.
A riguardo, questo Ispettorato centrale è dell’avviso che sia opportuno predisporre una linea di condotta uniforme, che consenta il corretto esercizio dei predetti compiti demandati.
In particolare, dovrà porsi a carico del richiedente l’onere di presentare apposita domanda diretta a ottenere la suddetta vidimazione del registro, contenente le generalità, la ragione sociale e la natura dell’attività svolta.
Tale domanda andrà presentata o direttamente dal responsabile legale della ditta al cui nome viene rilasciato il registro o da altro delegato con atto firmato dal responsabile legale medesimo e autenticato dalle autorità competenti.
Al momento del rilascio dell’atto vidimato, I’ufficio competente avrà cura di annotare su apposito registro gli estremi del documento di identificazione personale esibito e farà firmare l’interessato per attestare l’avvenuta consegna: ciò consentirà la corretta identificazione del richiedente e dell’operatore a cui nome viene rilasciato il registro, se diverso, al fine di evitare che i registri medesimi vengano rilasciati a soggetti altrimenti non identificati, i quali potrebbero utilizzarli per scopi fraudolenti.
Inoltre, la procedura suesposta metterà I’Ufficio repressione frodi nella condizione di poter espletare gli opportuni controlli del caso presso gli operatori richiedenti, escludendosi la possibilità, peraltro, di richiedere l’ulteriore presentazione di documenti, allo stato non prevista dalla normativa sopra citata.