Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 03-04-2026
Numero provvedimento: 169
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Contratto di affitto di fondo rustico - Vigneto - Durata del contratto - Deroga alla durata legale (art. 45 L. 203/1982) - Assistenza delle associazioni di categoria - Decadenza - Termine di sei mesi (art. 2113 cod. civ.) - Operazioni colturali stagionali - Vendemmia - Potatura e trattamenti fitosanitari - Contratti di affitto di fondo rustico aventi ad oggetto terreni destinati a vigneto (nella specie, qualità Prosecco, Cabernet, Pinot e Verduzzo) - Pattuizione di una durata inferiore a quella quindicennale prevista dall'art. 1 della L. n. 203/1982 valida ed efficace solo se stipulata con l'assistenza delle rispettive associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 45 della medesima legge - Ai fini della verifica del possesso e della continuità della conduzione agraria nel settore vinicolo rilevanti le scadenze del ciclo biologico della vite - Completamento della vendemmia (settembre/ottobre) come segno della conclusione della stagione produttiva - Esecuzione di lavorazioni successive, quali il taglio delle piante malate, la trinciatura dei sarmenti, la potatura invernale e i primi trattamenti fito-sanitari primaverili, costituenti indici dell'esercizio del potere di fatto sul fondo e della volontà di proseguire nel rapporto di affitto.



SENTENZA 

n. 169/2026 pubb. 03/04/2026

(Presidente: dott.ssa Ivana Morandin - Relatore: dott. Marco Saran)




nella causa iscritta a ruolo al n. R.G. 3588 / 2025, promossa con ricorso depositato in data 11 luglio 
2025 da:  

Parte_1 (...), con l’avv. Michieli Giovanni  

nei confronti di 

Controparte_1 (...) e Parte_2 (c...), con l’avv. Azzari Stefano  

(...) (...) e Parte_3 (...), con gli avv.ti Sartoretto Anna Maria e Sartoretto Sebastiano  

Controparte_2 (...), con l’avv. Fabbian Maximilian 


* * * 


OGGETTO: altri istituti di diritto agrario; 



CONCLUSIONI DELLE PARTI: 

per Parte_1 :  

“NEL MERITO:  

1) Accertarsi e dichiararsi che il “Contratto di affitto di fondo rustico” del 28/02/2024, registrato in data 14/03/2024, sottoscritto dalle parti e relativo al fondo sito in Comune di Montebelluna (TV), sopra descritto, ha la durata “ex lege” (art. 1, co II, legge n. 203/1982) di anni quindici, con scadenza alla data del 10/11/2038, ovvero alla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e che pertanto l’istante è legittimato a proseguire in via esclusiva nella conduzione del fondo “de quo” per la durata prevista per legge, e conseguentemente accertarsi e dichiararsi l’inefficacia del contratto di affitto di fondo rustico 31/01/2025 intercorso tra le signore Controparte_1 e Parte_2 , da una parte, e CP_2 , quale titolare della Controparte_2 ” dall’altra;  

2) Conseguentemente condannarsi Controparte_1 e Parte_2 , nonché (...) nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, nonché in qualità di comproprietario del fondo, nonché la signora Parte_3 quale comproprietaria del fondo acquistato con rogito del 25/03/2025; nonché CP_2 (nella sua qualità di titolare della Controparte_2 di CP_2 ) alla cessazione di ogni impedimento o molestia nei confronti di parte ricorrente, quanto alla conduzione dei fondi siti in Comune di Montebelluna (TV) di cui al “Contratto di affitto di fondo rustico” sopra richiamato, ordinando comunque la liberazione dei predetti fondi e la loro consegna nella disponibilità di parte ricorrente;  

3) Spese ed onori di lite rifusi. 

IN VIA ISTRUTTORIA:  

Si chiede l’ammissione di prove per l’interpello delle signore Controparte_1 e Pt_2 , nonché degli altri resistenti – signori (...) e Parte_3 , nonché CP_2 – sulle seguenti circostanze:  

1. Vero che dopo il completamento della vendemmia avvenuta nel settembre/ottobre 2024 sul fondo di cui al contratto di affitto 28/02/2024, il ricorrente nei mesi di novembre/dicembre 2024 continuava nella detenzione del fondo ed ivi effettuava, tra gli altri, i seguenti lavori agricoli:  

- In data 20/11/2024: taglio piante malate sul vigneto Montello (Prosecco);  

- In data 21/11/2024: taglio piante malate sul vigneto Montello (Cabernet); 

- In data 17/12/2024: trinciatura sul vigneto Guarda (Pinot – Verduzzo);  

2. Vero che dopo i primi interventi eseguiti nel mese di febbraio 2025, il ricorrente effettuava sui fondi ulteriori lavori agricoli, quali:  

- inizio potatura sul vigneto Montello (Cabernet);  

- inizio potatura sul vigneto Guarda (Pinot – Verduzzo);  

- inizio potatura sul vigneto Guarda (Prosecco);  

- primo trattamento sul vigneto Guarda (Pinot – Verduzzo);  

- primo trattamento sui vigneti Montello; - secondo trattamento sul vigneto Guarda (Pinot – Verduzzo);  

- secondo trattamento sui vigneti Montello;  

- terzo trattamento sul vigneto Guarda (Pinot – Verduzzo).  

3. Vero che a partire dal mese di marzo 2025 il ricorrente rilevava che su parte dei fondi da lui condotti risultavano eseguiti alcuni lavori agricoli da parte di terzi estranei, onde l’affittuario per il tramite dell’Avv. Giovanni Michieli, inviava alle proprietarie signore Controparte_1 e Pt_2 lettere raccomandate a.r. 25/03/2025 con cui segnalava di aver rilevato l’intervento di estranei che avevano posto mano, se pure parzialmente, a trattamenti fito-sanitari sui vigneti (docc. 2 – 3);  

4. Vero che a tali comunicazioni rispondeva con pec 09/04/2025 l’Avv. Srtefano Azzari per conto delle signore Controparte_1 e Pt_2 (doc. 4) a cui replicava l’Avv. Giovanni Michieli con sua pec del 09/04/2025 (doc. 5);  

5. Vero che il ricorrente veniva quindi a scoprire che le signore Controparte_1 e Parte_2 avevano concesso in affitto il mappale n. 200 – Fg 16 del Comune di Montebelluna (TV) all’ [...]Controparte_2 ”, con contratto di affitto 28/02/2023 a partire dal 01/01/2025, mentre avevano ceduto in proprietà al signor (...) e alla signora Parte_3 il terreno di cui al Fg 16 – part. 6 del Comune di Montebelluna (TV), con rogito del Notaio Dott. Persona_1 del 25/03/2025, il tutto a totale insaputa del ricorrente stesso;  

6. Vero che il ricorrente in data 30/04/2025 (doc. 6) attivava il tentativo di conciliazione avanti CP_3di Treviso a cui intervenivano tutte le parti chiamate, e cioè, oltre al ricorrente, l’ [...]Controparte_2 ”, con il patrocinio dell’Avv. Maximilian Fabbian, le signore Controparte_1  e Parte_2 , con l’Avv. Stefano mAzzari, e i signori (...) e Parte_3 con gli Avv.ti Anna Maria Sartoretto e Sebastiano Sartoretto;  

7. Vero che il tentativo di conciliazione avanti CP_3 si concludeva negativamente, come da verbali degli incontri del 29/05/2025 – 10/06/2025 (docc. 12 - 13).  

Si indicano a testi, con riserva di altri indicarne, i signori: Persona_2 Persona_3 e Per_4[...] da Crocetta del Montello (TV); Persona_5 da Nervesa Della Battaglia (TV)”. per Controparte_1 e Parte_2 : 

“In via preliminare: dichiararsi l’inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità della domanda avversaria, introdotta dal signor Parte_1 nella sua qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 , in ragione dell’omesso rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 2113 c.c. e art. 23 l. 11 febbraio 1971, n. 11.  

Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiararsi l’incompetenza del Tribunale di Treviso, Sezione Specializzata Agraria a conoscere della domanda formulata in via riconvenzionale subordinata dai signori (...) e Parte_3 in favore di quella del Tribunale ordinario di Treviso.  

Sempre in via preliminare: dichiarare la prescrizione dell’azione introdotta in via riconvenzionale subordinata dai signori (...) e Parte_3 .  

Nel merito in via principale: respingersi in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto tutte le domande avversarie.  

In subordine in via riconvenzionale: dichiararsi nullo ovvero annullarsi per dolo o per errore il contratto in relazione al quale il ricorrente ha introdotto il presente procedimento.  

In ulteriore subordine in via riconvenzionale: risolversi per inadempimento dell’affittuario il contratto anzidetto, condannando il signor Parte_1 n.s.q. di titolare della ditta individuale Parte_1[...] a risarcire alle concludenti il danno conseguente nella misura che risulterà di giustizia.  

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari. Condanna di parte ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..  

In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per interpello del ricorrente e dei terzi chiamati (Bedin Gianni, Parte_3 , CP_2 ) e testi sui seguenti capitoli di prova:  

1) vero che, a partire dall’anno 2021, ereditati i fondi per cui è causa dai genitori, le signore [...]CP_1 e Parte_2 si sono immediatamente attivate per reperire possibili acquirenti dei fondi medesimi rivolgendosi a diversi mediatori e proponendo l’acquisto dei terreni a coltivatori diretti e imprenditori;  

2) vero che, già nelle more della divisione ereditaria e pendenti le trattative per la vendita dei terreni per cui è causa, le signore Controparte_1 e Parte_2 hanno proceduto di anno in anno a concedere in affitto i fondi ridetti a diversi coltivatori, individuati per conoscenza diretta e rapporto di fiducia, comunicando ai propri aventi causa l’esigenza di conservare la produttività del fondo nella singola stagione agraria in attesa, appunto, di disporre dei terreni;  

3) vero che di anno in anno, dopo la morte dei genitori, avvenuta in data 22.5.2020 quanto al padre e in data 23.4.2022 quanto alla madre, le signore Controparte_1 e Parte_2 hanno concesso in affitto i vigneti oggetto di comunione ereditaria, tra cui quelli oggetto di causa, interessando gli affittuari della vicenda, i quali dunque erano edotti della volontà delle deducenti di trasferire a terzi la proprietà dei terreni non appena individuato un possibile acquirente e concordate le condizioni di vendita e della conseguente necessità di limitare a un anno la durata del rapporto;  

4) vero che tra gli affittuari ai quali le signore Controparte_1 e Parte_2 hanno proposto e con il quale hanno concluso gli anzidetti contratti di affitto per una singola stagione agraria vi è il signor Parte_1 titolare della impresa individuale denominata Parte_1  corrente in Nervesa della Battaglia;  

5) vero che le signore Controparte_1 e Parte_2 conoscono da anni il signor Parte_1 così come il padre di questo che già intratteneva rapporti con i defunti genitori delle ridette;  

6) vero che già nel 2021, all’indomani della morte del padre delle esponenti, quando ancora era in vita la madre, poi scomparsa a breve distanza dal coniuge, le signore Controparte_1 e Parte_2  affittarono i vigneti oggetto di causa al Parte_1 con contratto annuale, prefigurandogli la necessità di gestire temporaneamente il fondo in attesa di definire le questioni successorie ed essendo intenzionate successivamente a venderlo;  

7) vero che il signor Parte_1 ottenne anche per la stagione agraria 2024 i vigneti delle deducenti, coltivandoli sino alla vendemmia nell’autunno del 2024 in forza di un contratto di affitto stipulato il 28.2.2024 e con scadenza concordata al 10 novembre 2024;  

8) vero che nelle trattative che hanno preceduto la stipula del contratto di cui al capitolo precedente le concedenti avevano evidenziato la necessità che il fondo, sebbene per un così breve periodo, venisse coltivato per evitare un suo depauperamento.  

9) vero che nei primi mesi del 2024 il signor Parte_1 si propose lui stesso quale affittuario per quella stagione, offrendo di subentrare ad altro coltivatore diretto che l’anno precedente aveva condotto i fondi, con la promessa di meglio operare rispetto al collega, seppure precisando che non avrebbe investito in migliorie e addizioni essendo la prospettiva di coltivazione limitata a una sola stagione agraria;  

10) vero che nelle circostanze di cui al capitolo precedente il signor Parte_1 propose alla signora Controparte_1 di occuparsi lui stesso di redigere il contratto di affitto e allo scopo richiese alla medesima di poter avere il testo del precedente contratto, stipulato con il terzista a cui ora subentrava, in modo da poterlo “copiare e incollare”;  

11) vero che nelle circostanze di cui al capitolo precedente la signora Controparte_1 richiese espressamente al signor Parte_1 se si sarebbe occupato di qualsiasi adempimento necessario per la regolare instaurazione del rapporto, come era stato fatto in passato, provvedendo tra l’altro a farsi assistere dalla associazione di categoria come prescritto per legge;  

12) vero che il signor Parte_1 nelle circostanze di cui al capitolo precedente disse alla signora Controparte_1 che si sarebbe occupato di qualsiasi adempimento necessario per la regolare instaurazione del rapporto, come era stato fatto in passato, provvedendo tra l’altro a farsi assistere dalla associazione di categoria come prescritto per legge; 

13) vero che al termine della stagione agraria 2024, seppure con qualche ritardo, l’affittuario pagò il canone di affitto concordato, quindi abbandonò il fondo;  

14) vero che tra novembre e dicembre del 2024 il signor Parte_1 contattò la signora [...]CP_1 per informarsi sulla possibilità di ottenere nuovamente in affitto per la nuova stagione i vigneti;  

15) vero che successivamente al 10.11.2024 i fondi per cui è causa sono stati coltivati dagli attuali detentori i quali dal mese di dicembre del 2024 in un caso, inizio gennaio del 2025 nell’altro, si sono occupati della potatura, delle irrorazioni e di ogni trattamento;  

16) vero che i signori (...) e CP_2 , allorché sono entrati in possesso dei fondi per cui è causa, rispettivamente nel mese di dicembre del 2024 e a gennaio del 2025, hanno constatato che, dopo la vendemmia della stagione precedente, nessuna lavorazione era stata eseguita sui fondi ridetti;  

17) vero che tra il mese di gennaio e quello di marzo del 2025 il signor (...) ha piantato qualche migliaio di nuove “barbatelle” nel fondo acquistato dalle signore Controparte_1 e Pt_2[...] . Si indicano a testi: il signor Testimone_1 , residente in Montecarlo (Principato di Monaco); il signor Testimone_2 , residente in Treviso (TV); la signora Testimone_3 , residente in Montebelluna (TV), il signor Testimone_4 di Cornuda (TV), Testimone_5 di Volpago del Montello (TV). Si chiede inoltre ammettersi prova per testi sui seguenti ulteriori capitoli:  

18) vero che il signor CP_4 nella stagione agraria 2024 coadiuvava il signor Parte_1nella coltivazione dei vigneti ottenuti in affitto dalle signore Controparte_1 e Parte_2 ;  

19) vero che, al termine della stagione agraria 2024, il signor CP_4 disse alla signora CP_1  Catia e alla signora Controparte_1 che il vigneto sul Montello affittato a Parte_1 aveva reso molto meno del quantitativo previsto dal disciplinare;  

20) vero che nel corso della stagione agraria 2024 il signor CP_4 riferì in più occasioni alle concedenti che il vigneto sul Montello dalle stesse affittato al signor Parte_1 era in pessime condizioni e richiedeva il reimpianto di buona parte delle viti;  

21) vero che il documento che si rammostra al teste (doc. 15) venne redatto dal signor Parte_1 e dal medesimo consegnato alle signore Parte_2 e Controparte_1 nel mese di febbraio del 2024. Si indicano a testi: il signor CP_4 di Maser (TV); il signor Testimone_1 , residente in Montecarlo (Principato di Monaco); il signor Testimone_2 , residente in Treviso (TV); la signoTestimone_3 , residente in Montebelluna (TV), il signor Testimone_4 di Cornuda (TV), il signor Testimone_5 di Volpago del Montello (TV).  

Ci si oppone all’ammissione delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente trattandosi di capitoli di prova per testi riferiti a circostanze non oggetto di allegazione nel ricorso introduttivo e in ogni caso in quanto generici, documentali, irrilevanti. In denegata ipotesi di ammissione di tutti o alcuno dei capitoli di prova anzidetti, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta.  

Ci si oppone all’ammissione della c.t.u. richiesta dai signori (...) e Parte_3 in quanto esplorativa.  

Ci si oppone all’ammissione dei capitoli di prova per testi articolati dal signor CP_2 sub 20, 21 e 22 in quanto valutativi. Nella non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già supra indicati a prova diretta e i seguenti ulteriori: dott.ssa agr. [...]Tes_6 di Oderzo. 

Ci si oppone all’ammissione della c.t.u. richiesta dal signor CP_2 in quanto esplorativa.” 

per (...) e Parte_3 : 

“In principalità  

Rigettarsi la domanda di accertamento e dichiarazione che il contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto tra le Sigg.re Controparte_1 e Parte_2 ed il Sig. Parte_1 ha la durata “ex lege” di anni 15 e quindi andrà a scadere il 10/11/2038 e, conseguentemente, rigettarsi, altresì, la domanda svolta nei confronti del Sig. (...), titolare dell’omonima azienda agricola, e dalla Sig.ra Parte_3 di liberazione dei fondi acquistati in quanto del tutto infondata per i motivi di cui in narrativa.  

In via riconvenzionale subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, condannare le Sigg.re Controparte_1 e Parte_2 a risarcire i danni tutti subiti dal Sig. (...) quantificati in € 637.600 quale danno per perdita di reddito dell’azienda agricola, € 4.500 per spese sostenute per la coltivazione e per entrambi i comproprietari € 122.710 per maggiori imposte e per € 220.000 per deprezzamento dei terreni acquistati in quanto non liberi, tutto come meglio indicato in narrativa. Oltre spese ed onorari di lite.  

In via istruttoria  

Si chiede ammissione di prove per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:  

1)Vero che nel periodo dal 23/12/2024 al 25/03/2025 i Sigg.ri Parte_4 e (...) hanno coltivato i terreni oggetto di compravendita indicati in premessa in forza di contratto di comodato sottoscritto con le proprietarie.  

2) Vero che nel periodo sopraindicato con cadenza quasi quotidiana i Sigg.ri Parte_4 e Bedin Gianni hanno eseguito lavori di potatura del vigneto; archettatura delle viti; eliminazione di piante morte e ammalorate; impianto di nuove piante di vite; fissaggio dei tiranti; posizionamento di nuovi pali; trattamenti fitosanitari, come da elenco delle lavorazioni (doc. 6 che si rammostra al teste).  

3) Vero che all’inizio della detenzione, il 23 dicembre 2024, i fondi ed il vigneto si presentavano privi di qualsiasi segno di coltivazione/manutenzione successivo alla raccolta delle uve dopo la vendemmia autunnale.  

4) Vero che durante l’esecuzione dei lavori descritti al capitolo 2 i Sigg.ri (...) e Pt_4  potevano accedere ai terreni oggetto di contratto di comodato e promessa di acquisto senza incontrare alcun ostacolo da parte di chicchessia.  

5) Vero che nel periodo dal dicembre 2024 al marzo 2025 i Sigg.ri Parte_5 e Pt_4 potevano constatare che i terreni oggetto di comodato erano incolti e nessuno li lavorava. 

6) Vero che in sede di trattative e di stipula del contratto di compravendita le Sigg.re Parte_2 e Controparte_1 garantivano che i beni venduti erano liberi da pesi e oneri compresi contratti di affitto. 

7) Vero che solo con la comunicazione di domanda di conciliazione avanti all’AVEPA i Sigg.ri (...) e Parte_3 venivano a conoscenza del contratto di affitto dei fondi rustici acquistati, tra le Sigg.re Parte_2 e Controparte_1 ed il Sig. Parte_1 di Parte_1

8) Vero che il Sig. (...) è tutt’ora nel pieno possesso dei terreni oggetto di compravendita.  

Si indicano a testi i Sigg.ri:  

(...)

* * * 

Disporsi, all’occorrenza, Consulenza Tecnica d’Ufficio volta alla verifica del danno che l’azienda agricola (...) subirà nel caso in cui trovasse accoglimento la domanda del ricorrente e quindi il fondo rustico acquistato dovesse essere occupato fino al 10/11/2038 da altro coltivatore quale perdita di reddito, spese sopportate nonché del danno subito dai Sigg.ri (...) e Parte_3 quali comproprietari per il danno conseguente alla perdita di valore del bene acquistato in quanto non libero ma affittato fino al 10/11/2038 e per le maggiori spese per imposte nel caso in cui il fondo rustico non potesse essere coltivato dal Sig. (...), quale coltivatore diretto per il periodo di almeno 5 anni dall’acquisto.  

* * * 

Fin d’ora ci si oppone ai capitoli di prova dedotti da parte ricorrente in quanto del tutto generici riferimento al fondo rustico acquistato dai Sigg.ri (...) e Parte_3 . In ogni caso, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta”. 

per Controparte_2 : 

“In via preliminare, in principalità  

Per quanto dedotto al paragrafo III), previa modifica del precedente decreto emesso in data 14/07/2025, fissarsi nuova udienza di discussione, ai sensi dell'art. 418 c.p.c. per consentire al resistente CP_2 quale titolare della Controparte_2[...] ” la notifica della presente memoria difensiva contenente le domande riconvenzionali quivi proposte avverso le coevocate in giudizio Controparte_1 e Parte_2 unitamente al nuovo decreto di rifissazione udienza.  

In via preliminare, in subordine  

Per quanto dedotto al paragrafo III), il resistente CP_2 quale titolare della [...]Controparte_2 ” propone -in subordine- istanza di chiamata in causa di Controparte_1 e Parte_2 in vista dell’udienza già fissata al 17/10/2025 al fine dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 420, co. 9, c.p.c. in sussistenza dei presupposti di cui all’art. 106 c.p.c..  

Nel merito, in via principale  

Il sig. CP_2 , quale titolare della Controparte_2[...] ” si rimette in ordine alla domanda di accertamento della durata “ex lege” di anni 15 del contratto di affitto di fondo rustico del 28/02/2024 intercorso tra le proprietarie Controparte_1 e Parte_2 , e Parte_1 quale titolare della ditta individuale Parte_1[...] avente ad oggetto, tra gli altri, anche i mappali 75, 200 e 341 e di conseguente dichiarazione di inefficacia del successivo contratto di affitto di fondo rustico del 31/01/2025 intervenuto tra le medesime concedenti Controparte_1 e Parte_2 , e la [...]Controparte_2 ”, quale parte affittuaria. Nel merito, in via riconvenzionale e principale Il sig. CP_2 , quale titolare della Controparte_2[...] ” chiede, al contempo, che venga accertato e dichiarato l’obbligo delle concedenti, signore Controparte_1 e Parte_2 , di garantirlo da ogni e qualsivoglia molestia da parte del terzo, sig. Parte_1 quale titolare della ditta individuale Parte_1 ,  che possa in qualunque modo impedire o anche solo diminuire il godimento del fondo oggetto di contratto di affitto di fondo rustico del 31/01/2025 e di tenerlo, in ogni caso e per l’effetto, manlevato ed indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, nessuna esclusa, ivi comprese le spese di lite ed i costi peritali, in esito all’iniziativa assunta da quest’ultimo. Nel merito, in via riconvenzionale e subordinata In ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte delle domande avanzate dal sig. Pt_1[...] quale titolare della ditta individuale Parte_1 con conseguente accertamento/dichiarazione dell’inefficacia nei suoi confronti del contratto di affitto di fondo rustico del 31/01/2025 intercorso CP_2 , quale titolare della [...]Controparte_2 ” e le signore Controparte_1 e Parte_2 , pronunciarsi la risoluzione del medesimo contratto per grave inadempimento da parte delle concedenti e, per l’effetto, condannarsi queste ultime al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, che competono al sig. CP_2 quale titolare della Controparte_2[...] ” per le causali indicate nella parte narrativa, nella misura di € 21.734,40= o comunque nella diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia e da determinarsi in corso di giudizio, se del caso anche in via equitativa, salva maggiorazione di interessi di legge e rivalutazione monetaria, se spettante, dal dovuto al saldo.  

In ogni caso con rifusione integrale delle spese e del compenso professionale di lite, incluso il rimborso delle spese forfetarie di studio ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre ad oneri fiscali, sia del presente giudizio (n. 3588/2025 R.G.) che della precedente fase di conciliazione svoltasi innanzi CP_3 .  

In via istruttoria 

Senza inversione dell’onere della prova si chiede l’ammissione di prova orale sulle seguenti circostanze:  

1) Vero che il titolare dell’Agenzia Gecoimmobili sas di Cornuda, sig. Testimone_4 , ad inizio dicembre 2024 ha segnalato al sig. CP_2 un terreno agricolo destinato a vigneto ubicato in quel di Montebelluna, Via General Vaccari, da messaggio telefonico di cui al doc. 8 che si rammostra al teste;  

2) Vero che il sig. CP_2 , dopo aver operato un sopralluogo in loco nel natale 2024 e visionato la varietà ivi presente (cabernet-sauvignon), ha comunicato al titolare dell’Agenzia Gecoimmobili il suo interesse alla coltivazione di tale vigneto;  

3) Vero che nell’occasione il fondo appariva libero e privo di coltivazioni in atto da parte di altri affittuari o terzi;  

4) Vero che in data 31/01/2025 il sig. CP_2 ha stipulato -per il tramite dell’agenzia Gecoimmobili sas- con le proprietarie, signore Controparte_1 e Parte_2 , il contratto di affitto agrario avente ad oggetto il terreno ubicato in Montebelluna, censito al foglio 16 mappali 75, 200, 341 del catasto terreni con una superficie di circa 1 ha come da docc. 3, 10 e 11 che si rammostrano al teste;  

5) Vero che nel febbraio 2025 il sig. CP_2 prendeva in carico il predetto fondo ubicato in Montebelluna, con estensione di circa 1 ha ed iniziava la coltivazione del vigneto ivi presente;  

6) Vero che il rilievo fotografico di cui al doc. 9 che si rammostra al teste raffigura lo stato del vigneto alla data del 25/02/2025;  

7) Vero che il sig. CP_2 , titolare dell Controparte_2 , ha eseguito personalmente i lavori di coltivazione del vigneto in questione, avvalendosi della collaborazione del padre CP_6[...] quale coadiuvante nonché dell’opera di terzisti e di manodopera stagionale;  

8) Vero che alla metà del mese di febbraio 2025 l’ Controparte_2 ha curato, sul vigneto in questione, il taglio delle piante malate;  

9) Vero che verso la fine febbraio 2025 il terziata Testimone_13 ha curato -su incarico dell’ [...]Controparte_2 la ripuntatura del vigneto in questione come da fattura n.3/CT del 30/04/2025 di cui al doc. 13 che si rammostra al teste;  

10) Vero che nel mese di marzo 2025 l’ Controparte_2 ha dato corso alla potatura completa del vigneto in questione e alla trinciatura dei sarmenti come da doc. 20 che si rammostra al teste;  

11) Vero che ad aprile 2025 l’ Controparte_2 ha eseguito un trattamento di tricoderma e lo sfalcio dell’erba con testata interfilare sul vigneto in questione;  

12) Vero che a maggio 2025 l’ Controparte_2 ha eseguito, sul vigneto in questione, un intervento di diserbo meccanico a mezzo contoterzista come da fattura n. 18 del 12/05/2025 della ditta Agriservice SRL di cui al doc. 12 che si rammostra al teste;  

13) Vero che nel mese di maggio 2025 l’ CP_2 Controparte_2 ha eseguito, sul vigneto in questione, l’attività di lavorazione del sottofilare come da doc. 21 che si rammostra al teste;  

14) Vero che nel mese di maggio 2025 l’ Controparte_2 ha eseguito, sul vigneto in questione, un primo ed un secondo trattamento con fitosanitari come da docc. 22 e 23 che si rammostrano al teste;  

15) Vero che nel mese di giugno e luglio 2025 l’ Controparte_2 ha dato corso, sul vigneto in questione, a ripetuti trattamenti fitosanitari, ad interventi di gestione della chioma, ad ulteriori altri sfalci dell’erba dell’interfilare e a lavorazioni del sottofilare; 

16) Vero che nel mese di mese di agosto 2025 luglio l’ Controparte_2 ha terminato, sul vigneto in questione, gli ultimi trattamenti fitosanitari ed ha operato la pulizia delle siepi di bordo;  

17) Vero che nel mese di settembre 2025 l’ CP_2 Controparte_2 ha dato corso, sul vigneto in questione, alle operazioni di vendemmia come da docc. 24 e 37 che si rammostra al teste;  

18) Vero che nel corso dell’anno 2025 l Controparte_2 ha dato corso, sul vigneto in questione, a trattamenti con prodotti fitosanitari come da quaderno di campagna di cui al doc. 33 che si rammostra al teste;  

19) Vero che in data 8 settembre 2025 vi è stato un sopralluogo, sul vigneto in questio ne, per appurane lo stato generale nonché per la verifica delle viti e della produzio ne in essere;  

20) Vero che la produzione lorda vendibile (PLV) -calcolata sulla scorta della prezzi medi di vendita dell’uva per la tipologia de quo (da € 45/q ad € 60/q)- porta ad un reddito annuo medio ricavabile dal vigneto in questione pari € 11.624,82 (valore medio tra un massimo di € 13.285,50 ed un minimo di € 9.964,13) come da tabella 1 a pag. 3 della relazione di cui al doc. 26 che si rammostra al teste;  

21) Vero che i costi di gestione del vigneto in questione sono calcolabili nella somma di € 6.361,51 dati dalla somma dei costi delle operazioni ordinarie e delle scorte morte e con esclusione dei costi straordinari come da tabella 2 a pag. 4 della relazione di cui al doc. 26 che si rammostra al teste;  

22) Vero che l’utile annuale ritraibile dal vigneto è stimabile in € 5.281,31 come da relazione di cui al doc. 26 che si rammostra al teste.  

Si indicano quali testimoni sulle circostanze di cui sopra i signori:  

(...)

In ipotesi di ammissione, anche solo in parte, dei capitoli di prova ex adverso dedotti si chiede sin d’ora di essere ammessi a prova contraria sugli stessi con i predetti testi già indicati a prova diretta.  

Si chiede l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio la quale, previo esame degli atti di causa, dei documenti prodotti dalle parti, nonché previa effettuazione degli opportuni sopralluoghi e rilievi tecnici in loco:  

1. Accerti e descriva l’estensione, la tipologia e lo stato colturale del terreno oggetto del contratto agrario del 31/01/2025 intervenuto tra le signore Controparte_1 e Parte_2 e l’ Controparte_2 , con particolare riguardo alle colture praticate, alla loro produttività media ed alla redditività in base agli usi agrari della zona. 

2. Indichi l’eventuale esistenza di miglioramenti, trasformazioni fondiarie, impianti arborei o investimenti agrari eseguiti dall’affittuario durante la vigenza contrattuale, specificandone la natura, l’utilità agronomica, l’epoca di realizzazione e l’incidenza sul valore del fondo.  

3. Determini il reddito agrario che l’affittuario avrebbe potuto conseguire per il periodo residuo di durata del contratto, valutando i prezzi di mercato dei prodotti agricoli nella zona e tenendo conto della media delle produzioni conseguibili.  

4. Stabilisca se ed in quale misura l’affittuario abbia subito un danno patrimoniale a seguito dell’eventuale risoluzione del contratto, distinguendo tra: o mancato guadagno (lucro cessante) da perdita delle produzioni prevedibili; o eventuali altre voci di danno strettamente connesse, anche in termini di danno emergente. 

5. Determini, sulla base di criteri tecnici, prudenziali ed oggettivi, l’ammontare complessivo del danno, indicando dettagliatamente i criteri adottati, i dati e le fonti utilizzate per la stima. 6. Riferisca ogni altro elemento utile alla completa valutazione del danno derivante dalla risoluzione del contratto di affitto agrario”. 




MOTIVI DELLA DECISIONE 


Con ricorso depositato in data 11 luglio 2025, Parte_1 ha adito il Tribunale al 
fine di ottenere l’accertamento della durata quindicennale ex lege del contratto di affitto di fondo rustico stipulato con Controparte_1 e Parte_2 in data 28 febbraio 2024, registrato il 14 marzo 2024 e con scadenza pattuita al 10 novembre 2024. 

A sostegno dei propri assunti, la ricorrente ha lamentato la mancata assistenza delle organizzazioni professionali agricole, ai sensi dell’art. 45 di cui alla legge n. 203/1982, specificando che il contratto in questione ha ad oggetto un compendio situato a Montebelluna (TV), catastalmente individuato al Foglio n. 16, particelle 6, 9, 56, 75, 111, 112, 159, 160, 200, 341, 531 e 27, per una superficie complessiva di ha 6.61.63. 

Il ricorrente ha conseguentemente domandato di dichiararsi l’inefficacia del successivo rapporto di affitto insistente sui medesimi fondi, nonché di ordinarsi la cessazione di ogni impedimento o molestia e la restituzione dei terreni oggetto di affitto. 

Il ricorrente, più in particolare, ha infatti dato conto e lamentato che: a) successivamente alla scadenza nominale del contratto del 10 novembre 2024, Controparte_1 e Parte_2 hanno alienato a terzi una parte dei terreni compresi nel compendio (ovvero il terreno di cui al Foglio 16, part. 6), trasferendone la proprietà a (...) e Parte_3 ; b) che, successivamente alla scadenza nominale del contratto del 10 novembre 2024, Controparte_1 e Parte_2 hanno inoltre concesso in affitto ad [...]Parte_6 , con contratto stipulato in data 31 gennaio 2025, altra parte dei terreni compresi nel compendio (ovvero il mappale 200 di cui al foglio 16). 

Si sono costituite in giudizio Controparte_1 e Parte_2 , eccependo in via preliminare l’intervenuta decadenza della parte ricorrente dall’azione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 di cui alla legge n. 11 dell’11 febbraio 1971, in relazione all’art. 2113 c.c.; nel merito, le predette parti resistenti hanno formulato domande riconvenzionali in via subordinata. 

Si sono altresì costituiti in giudizio (...) e Parte_3 contestando la fondatezza della domanda principale della ricorrente, nonché proponendo domanda riconvenzionale subordinata all’eventuale accoglimento della domanda attorea. 

Si è infine costituita in giudizio Controparte_2 , che si è rimessa alla decisione del Tribunale sulla domanda della ricorrente, proponendo altresì una domanda riconvenzionale in via principale avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo di garanzia e manleva in capo a (...) e Parte_3 oltre che formulando ulteriori domande riconvenzionali in via subordinata, condizionate all’eventuale accoglimento della domanda della ricorrente. 

La prima udienza è stata differita dal 17 ottobre 2025 al 6 febbraio 2026, in ragione della formulazione delle domande riconvenzionali. 

Le parti hanno depositato memorie integrative, in uno alle quali hanno preso rispettivamente posizione in ordine a quanto ex adverso dedotto ed eccepito, anche in rito. 

All’udienza del 6 febbraio 2026, l’avv. Michieli si è opposto alla produzione dei documenti di cui alla memoria del 27 gennaio 2026 delle resistenti Controparte_1 e Parte_2 .  

Queste ultime hanno replicato sostenendo che si tratta di produzione conseguente alle riconvenzionali sulle quali erano tenute a prendere posizione, insistendo in quanto chiesto ed eccepito e ciò anche con riferimento alle questioni in rito, essendo spirato il termine di sei mesi per proporre la domanda. 

(...) e Parte_3 hanno a loro volta preso posizione sul contenuto delle memorie avversarie, così come Controparte_2 che ha specificato che la domanda riconvenzionale principale non è inattuale, in quanto “è stata formulata anche in assenza di certezze sull’esito di questo giudizio”. 

La ricorrente ha da ultimo “contestato nuovamente che si sia in presenza di rinuncia o transazione da impugnare entro sei mesi, in quanto non vi è alcuna transazione, ma sussiste un contratto sottoscritto e che deve continuare in base alla disciplina applicabile e corretta di legge” ed evidenziato che “il tema è capire se il contratto continui o meno per 15 anni, non essendoci rinunce o transazioni da impugnare nei sei mesi”, cui è seguita replica delle resistenti CP_1 che hanno ribadito “che siamo in presenza di una inequivoca rinuncia, in presenza di un contratto in deroga” con richiamo sulla questione a Corte di Cassazione n. 2619 / 87 e ad ulteriori conformi.  

All’esito della discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, il Tribunale si è ritirato in Camera di Consiglio. 

Il Tribunale ha quindi pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo in udienza, riservando il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 429 comma 1 c.p.c.  

La controversia, documentalmente istruita, passa quindi in decisione. 

* * * 

La presente sentenza è emessa ai sensi dell’art. 429 c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.  

Va innanzitutto precisato che il verbale di causa contiene un iniziale refuso, ove è stata indicata l’assistenza del Cancelliere dott.ssa Testimone_16 e non del dott. Persona_7 , come desumibile dai verbali delle altre cause del giorno. 

Tanto evidenziato e venendo alla disamina delle questioni controverse, si osserva che la domanda di parte ricorrente è infondata, per le ragioni che si vanno ad esporre. 

A. L’eccezione di decadenza formulate dalle resistenti Controparte_1 e Parte_2 è in particolare fondata ed assorbente. 

L’azione proposta dalla parte ricorrente, pur formalmente qualificata come domanda di accertamento della durata legale quindicennale del contratto di affitto agrario stipulato in data 28 febbraio 2024 (cfr. contratto prodotto sub. doc. 1 di cui al fascicolo della ricorrente), si sostanzia in concreto in una contestazione della validità della pattuizione contrattuale che ha limitato la durata del rapporto al 10 novembre 2024. 

La ricorrente assume come invalida detta clausola, per difetto di assistenza delle organizzazioni professionali, ai sensi dell’art. 45 di cui alla legge n. 203/1982, sostenendo vada per l’effetto sostituita dal termine ordinario di quindici anni. 

Fermo restando che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, nel caso di specie l’effetto perseguito dalla ricorrente è di fatto quello di rimuovere una pattuizione derogatoria assunta come invalida. 

Ne deriva che l’iniziativa giudiziale proposta è da ritenersi un’impugnazione di una pattuizione derogatoria incidente su diritti dell’affittuario derivanti dalla legge ed è pertanto soggetta alla disciplina di cui all’art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, il quale se è vero che afferma che “le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, non sono valide” prosegue poi prescrivendo che l’impugnazione debba essere proposta “a pena di decadenza nei termini stabiliti dall’articolo 2113 del codice civile”.  

Fermo quanto sopra, l’iniziativa dell’affittuario avverso la validità della pattuizione derogatoria in materia di durata del contratto – nella misura in cui incide direttamente sul diritto alla stabilità del rapporto – deve ritenersi soggetta al termine decadenziale di sei mesi previsto dall’art. 2113 c.c. 

A detta conclusione si perviene tenendo conto dei condivisibili arresti di legittimità secondo cui le pattuizioni con cui l’affittuario accetta una durata inferiore a quella legale integrano una rinuncia a diritti di fonte legale (cfr., ex multiis, Cassazione n. 6332 del 1991, resa nell’ambito di un rapporto di colonia, per il quale opera il medesimo sistema di tutela e inderogabilità, secondo cui “il termine per la impugnazione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, della rinuncia alla proroga legale da parte dell'affittuario decorre dalla data di cessazione del rapporto indicata nell'atto di rinuncia alla proroga e non dalla fine di un eventuale periodo di sopravvivenza di fatto del rapporto stesso”) e secondo cui la mancata assistenza delle organizzazioni professionali agricole non comporta la nullità della pattuizione, ma la sua annullabilità, con conseguente applicazione del termine di decadenza semestrale, trovando inoltre tale disciplina perdurante applicazione anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, che ha inciso esclusivamente sul terzo comma dell’art. 23 della legge n. 11 del 1971, lasciando inalterati i primi due commi (cfr. Cassazione n. 370 del 2005, secondo cui “alle rinunce e transazioni che hanno per oggetto i diritti dell'affittuario di fondo rustico sono applicabili i primi due commi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 anche dopo l'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203 che, non essendo incompatibile con le predette disposizioni, ha solo sostituito, con il primo comma dell'art. 45, il terzo comma del citato art. 23 della legge n. 11 del 1971, senza influire sui precedenti commi. Ne deriva che, non risultando applicabile neppure l'art. 58, che commina la sanzione della nullità per violazioni delle norme inderogabili della stessa legge, ma fa salvo espressamente l'art. 45 relativo all'intervento delle associazioni di categoria, la pattuizione di rinunzie e transazioni senza la predetta assistenza ne determina l'annullabilità e non la nullità”). 

La prima pronuncia citata, intervenuta peraltro nel solco di altri arresti giurisprudenziali sulla medesima questione, risulta resa in un assetto normativo tale per cui va necessariamente conciliata la tutela dell’affittuario con l’esigenza di stabilità dei rapporti giuridici, impedendo che le pattuizioni derogatorie possano essere rimesse in discussione sine die. 

Il medesimo principio è stato di fatto ribadito più di recente anche dalla pronuncia della Suprema Corte n. 370 del 2005, che è condivisibile laddove afferma espressamente, come già sopra dettagliatamente esposto, anche che la mancanza dell’assistenza sindacale determina una mera annullabilità e non una nullità radicale. 

Tale indirizzo si inserisce in un orientamento ormai consolidato, espresso con riferimento ai rapporti di colonia e mezzadria anche dalla pronuncia n. 2619 del 1987, secondo cui il dies a quo del termine decadenziale coincide con la data di cessazione del rapporto giuridico risultante dall’atto di rinuncia o dalla pattuizione derogatoria, e non con la cessazione materiale o fattuale della conduzione. 

In tale assetto normativo e tenuto conto dei principi in diritto sopra esposti, non è pertanto fondata la prospettazione difensiva della ricorrente secondo cui non vi sarebbe stata alcuna rinuncia o transazione, ma unicamente un contratto da dover “ricondurre” alla durata legale. 

La ricorrente, in occasione dell’udienza del 6 febbraio 2026, ha infatti sostenuto che “non vi è alcuna transazione” e “il tema è capire se il contratto continui o meno per 15 anni”: la questione decisiva è, al contrario di quanto affermato, il fatto che la ricorrente, al fine di poter contestare la validità della pattuizione e far conseguentemente valere l’inefficacia della clausola limitativa della durata di legge di quindici anni, doveva impugnare l’accordo derogatorio nel termine di legge, ovvero entro sei mesi dalla scadenza del contratto. 

La ritenuta assenza, secondo la prospettiva della ricorrente, di un atto transattivo in senso tecnico, non elide infatti l’operatività, nel caso che qui interessa, dell’art. 23 precitato: la disciplina ivi prevista opera infatti anche in caso di rinunce a diritti previsti dalla legge, in quanto disciplina - con portata applicativa generale e con la precipua finalità di garantire la stabilità dei rapporti e dei traffici commerciali - quale debba essere la modalità di reazione avverso ogni pattuizione derogatoria che incida sui diritti, previsti ex lege, a favore dell’affittuario. 

La qualificazione sostanziale dell’atto posto in essere, peraltro, non dipende dalla forma negoziale adottata, bensì dall’effetto giuridico perseguito e prodotto dalle parti: nella specie, l’accettazione di una durata inferiore a quella prevista ex lege integra in modo inequivoco una rinuncia ad un diritto attribuito dalla normativa agraria. 

Tanto premesso e ferma l’applicabilità al caso che ci occupa del combinato disposto di cui agli artt. 23 della legge 11 del 1971 e 2113 del codice civile, si osserva a questo punto che è documentato, oltre che pacifico, il fatto che nel caso di specie il contratto per cui è causa prevedeva la cessazione del rapporto alla data del 10 novembre 2024. 

Il termine decadenziale semestrale decorre pertanto da tale data, a fronte di ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 11 luglio 2025, ovvero ben oltre il termine decadenziale previsto ex lege. 

Resta da esaminare la questione dell’incidenza o meno, ai fini che qui interessano, del tentativo obbligatorio di conciliazione, anche a prescindere dal fatto che la difesa della ricorrente si è più propriamente concentrata sulla diversa questione della lamentata radicale inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa della previsione di cui al citato art. 23 (prospettazione, come già sopra esposto, ritenuta infondata). 

Su tale ulteriore questione e dunque in ordine all’intervenuta sospensione dei termini decadenziali non solo per tutta la durata della conciliazione, ma anche per i successivi venti giorni, va osservato che l’applicazione alla materia agraria dell’effetto sospensivo previsto dall’art. 410 comma II c.p.c. non risulta discendere in via testuale dalla previsione di cui all’art. 11 del d. lgs n. 150/2011.  

L’art. 410 c.p.c., come noto, disciplina infatti il tentativo di conciliazione nelle controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., imponendo una preventiva comunicazione, mediante raccomandata A/R, all’altra parte e all’ispettorato, mentre l’art. 11 del citato decreto detta una disciplina speciale ed in parte differenziata del tentativo conciliativo agrario. 

Ne deriva che l’eventuale applicazione al caso di specie dell’effetto sospensivo di cui all’art. 410 comma II c.p.c. può essere oggetto, al più, di una ricostruzione di sistema, non trovando un espresso fondamento nell’art. 11. 

In ogni caso, anche a voler ritenere operante la sospensione nei termini secondo la specifica disciplina di cui all’art 410 comma II c.p.c., essa non può essere fatta decorrere dal mero deposito dell’istanza presso CP_3 in data 30 aprile 2025 e ciò in quanto anche nel modello agrario la procedura presuppone espressamente la comunicazione alla controparte, ex art. art. 11 comma 3 di cui al citato d. lgs., non potendosi intendere il mero deposito della domanda presso AVEPA adempimento sostitutivo della suddetta comunicazione. 

La disposizione dell’art. 23 è stata del resto introdotta nella vigenza del testo originario dell’art. 2113 c.c., che non conteneva in allora alcun richiamo all’attuale assetto processuale delle controversie di cui agli artt. 409 ss. c.p.c., in aggiunta al fatto che l’art. 2113 c.c. è stato richiamato solo con riferimento ai “termini stabiliti dall’articolo 2113 del codice civile” e non alle modalità di contestazione ivi previste.  

In ogni caso, come resta ferma la necessità di indirizzare la contestazione nei confronti del datore di lavoro, specularmente l’impugnazione in ambito agrario va rivolta nei confronti del concedente (per quanto la modalità di impugnazione idonea ad interrompere il termine possa ritenersi deformalizzata, nell’odierno assetto giuslavoristico, essendo sufficiente l’invio di una raccomandata o di atto equipollente). 

Deve concludersi che la norma esaminata conserva immutata, anche nell’assetto normativo attuale, la sua funzione tipica di assoggettare a termine decadenziale la contestazione di ogni pattuizione derogatoria del regime legale previsto a favore dell’affittuario, da indirizzarsi nei confronti del concedente. 

Ne deriva che la data rilevante che qui interessa resta quella della comunicazione alle resistenti CP_1 , intervenuta in data 5 maggio 2025 (cfr. doc. 7, fascicolo delle resistenti CP_1 , da cui si desume la spedizione della raccomandata in tale data), a fronte di tentativo di conciliazione conclusosi il 10 giugno 2025 (cfr. doc. 14, fascicolo della ricorrente).  

La sospensione dei termini, anche ove applicabile in misura estesa ai venti giorni successivi al termine della conciliazione, ha pertanto operato al più dal 5 maggio 2025 e sino al 30 giugno 2025, avendo iniziato infatti ad operare quando mancavano solamente 6 giorni allo spirare del semestre decadenziale. 

Anche adottando, quindi, il computo più favorevole di cui sopra - e dunque aggiungendo i sei giorni in questione a far data dal giorno successivo al 30 giugno 2025 – il momento finale per il deposito del ricorso cadeva il 6 luglio 2025, a fronte di ricorso depositato in data 11 luglio 2025. 

In ragione di quanto esposto, la parte ricorrente va dichiarata decaduta dalla possibilità di proporre impugnazione avverso la deroga al regime in materia di durata del contratto di affitto di fondo rustico del 28 febbraio 2024. 

Per l’effetto e sulla base di tale statuizione, vengono rigettate le conseguenti domande della ricorrente, dipendenti dall’accoglimento della domanda principale, in quanto infondate, con la precisazione che il tenore della decisione assunta rende del tutto ultroneo ogni ulteriore approfondimento istruttorio. 

Restano conseguentemente assorbite tutte le ulteriori questioni di merito dedotte dalle parti, dovendosi tuttavia precisare, in ordine alla domanda riconvenzionale proposta in via principale dal resistente 

Controparte_2 , che anch’essa deve ritenersi assorbita. Tale resistente, infatti, pur rimettendosi alla decisione del Tribunale in ordine alla domanda principale proposta dal ricorrente, ha impropriamente chiesto in via principale di accertare l’obbligo delle concedenti [...]CP_1 e Parte_2 di garantirla e manlevarla da ogni molestia proveniente dalla ricorrente, nonché da ogni possibile conseguenza pregiudizievole. La valutazione di quanto chiesto, tuttavia, postula l’esistenza di una turbativa giuridicamente rilevante del diritto di godimento del fondo oggetto del contratto di affitto stipulato in data 31 gennaio 2025: tale presupposto non ricorre nella fattispecie, in quanto non è stata accolta l’azione promossa dalla ricorrente, motivo per cui la domanda in manleva è ad oggi priva di qualsivoglia attualità, come peraltro si desume dalla stessa posizione da ultimo assunta da Controparte_2 che in udienza ha specificato di aver formulato tale domanda in via cautelativa, ovvero “in assenza di certezze sull’esito di questo giudizio”. 

Si osserva, infine, che tutte le ulteriori domande riconvenzionali proposte da Controparte_1 , Pt_2[...] , (...), Parte_3 e dalla stessa Controparte_2 , ivi comprese quelle c.d. traversali, risultano formulate in via subordinata, ossia dipendenti dall’eventuale accoglimento delle domande della ricorrente. Non essendo stata accolta alcuna domanda della parte ricorrente, è pertanto assorbita ogni valutazione in ordine a tutte le predette domande riconvenzionali, senza necessità di esame nel merito di quanto chiesto. 

B. La domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta da Controparte_1 e Parte_2 nei confronti della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. viene invece esaminata, in ragione del mancato accoglimento delle domande della ricorrente. 

La domanda in questione è infondata, in quanto non si riscontra malafede o colpa grave in capo alla parte ricorrente nell’aver agito in giudizio, posto che la ritenuta infondatezza delle pretese azionate si pone su di un piano distinto rispetto ai superiori requisiti informanti la responsabilità processuale aggravata, ove si tenga conto della natura delle questioni giuridiche trattate e della natura decisiva del profilo preliminare di merito: per tali motivi, non si rinviene un abusivo ricorso allo strumento processuale, con richiamo in tal senso alla oramai consolidata giurisprudenza secondo cui “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020 ed ulteriori conformi).  

C. Le spese di lite seguono infine il principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e della pluralità delle parti. 

Nei rapporti tra il ricorrente e Controparte_1 e Parte_2 , il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. giustifica una compensazione parziale nella misura di un terzo, ai sensi dell’art. 92 comma II c.p.c., in quanto il rigetto della domanda di cui al punto B) configura un'ipotesi di soccombenza reciproca, in applicazione del principio di causalità, ovvero per essere imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate (cfr. Cassazione, n. 20838 del 14/10/2016). 

Per la restante frazione di 2/3, le spese di lite sono poste a carico della ricorrente e liquidate in favore delle predette resistenti Controparte_1 e Parte_2 , in solido tra loro, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura delle questioni trattate e all’attività difensiva svolta. 

La quantificazione di dette spese, nella frazione già ridotta di 2/3, è pari ad € 4.105,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.c. come per legge ed oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, con quantificazione effettuata secondo i valori minimi delle fasi di studio, introduzione e decisione dello scaglione di riferimento dichiarato dalla ricorrente di € 300.000,00, in ragione del fatto che la definizione è intervenuta su questione preliminare, oltre che tenendo conto delle modalità di svolgimento del giudizio (definito all’esito della celebrazione della prima udienza). 

La ricorrente è altresì condannata alla rifusione integrale delle spese di lite nei confronti delle altre parti resistenti nei seguenti termini, ovvero: - a favore di (...) e Parte_3 , in solido tra loro, in € 6.023,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso spese generali 15%, con quantificazione effettuata secondo i criteri di cui sopra, ma per l’intero e non per la sola frazione di 2/3, attesa l’integrale soccombenza nei rapporti con dette parti; 2) a favore di Controparte_2 in € 6.023,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso spese generali 15%, con quantificazione effettuata secondo i criteri di cui sopra, ma per l’intero e non per la sola frazione di 2/3, attesa l’integrale soccombenza nei rapporti con detta parte. 



P.Q.M.  


Il Tribunale di Treviso, sezione specializzata agraria, nella composizione collegiale sopra indicata, a 
definizione della controversia in epigrafe indicata, ogni altra domanda disattesa e/o assorbita, così provvede:  

a) dichiara la parte ricorrente decaduta dalla possibilità di proporre impugnazione avverso la deroga 

al regime in materia di durata del contratto per cui è causa di affitto di fondo rustico del 28/02/2024, registrato in data 14/03/2024; per l’effetto rigetta le conseguenti domande della ricorrente, in quanto infondate;  

b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di Controparte_13 Parte_2 , in quanto infondata;  

c) compensa per 1/3 le spese di lite tra il ricorrente e Controparte_1 e Parte_2 ;  

d) condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite, così liquidate: 1) a favore di Controparte_1 e Parte_2 , in solido tra loro, in misura di 2/3 e dunque in € 4.105,00 per compensi professionali (liquidati nella frazione già ridotta di 2/3), oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso spese generali 15%; 2) a favore di (...) e Parte_3 , in solido tra loro, in € 6.023,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso spese generali 15%; 3) a favore di Controparte_2[...] in € 6.023,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso spese generali 15%.  



Treviso, 6 febbraio 2026.  

Il Giudice rel.  

Dott. Marco Saran  

Il Presidente  

Dott.ssa Ivana Morandin