Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 13-04-2026
Numero provvedimento: 244
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Misure agevolative - Finanziamenti pubblici - Presentazione di domanda di aiuto al "Programma nazionale di sostegno nel settore del vino - misura investimenti" - Domanda di saldo - Termine essenziale - Mancato completamento delle opere - Revoca dell'aiuto - Recupero dell'anticipazione - Aiuti nel settore vitivinicolo per la misura investimenti - Termine finale fissato dal bando per l'ultimazione delle opere e la presentazione della domanda di saldo avente natura di termine essenziale e perentorio - Esito del sopralluogo da cui risulta che l'immobile destinato a cantina è ancora in fase di ristrutturazione (privo di impianti, pavimenti e finiture) e che le attrezzature enologiche (quali centrale frigo, barriques, tonneaux e serbatoi in acciaio inox) sono state acquistate ma non installate né funzionanti nella sede prevista - Mancato raggiungimento dell'obiettivo del progetto - Mancato rispetto della scadenza temporale ed incompletezza della documentazione tecnica richiesta idonei a legittimare il provvedimento di revoca integrale dell'aiuto concesso - Attivazione delle procedure di recupero delle somme anticipate - Escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia.



SENTENZA 

n. 244/2026 pubb. 13/04/2026

(Giudice: dott.ssa Giada Rutili)


 

Nella causa iscritta al n. 509 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l’anno 2024, promossa 

da: 

Controparte_1 (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Schirra e Matteo Atzeni ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli stessi, come da procura in atti; 

parte attrice  

contro 

Controparte_2 (...) in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Oristano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Cabboi e Maristella Firinu, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; 

Controparte_3 (...), in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari è ex lege domiciliata; 



Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo 



Conclusioni nell’interesse dell’attrice (memoria ex art 171 ter n.1 c.p.c. del 7.10.2025): 

“Si insiste pertanto affinchè Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto Voglia in via principale:    

- accertare e dichiarare l’illegittimità, e per l’effetto disapplicarla, della Determinazione dell’ Controparte_4 [...] n. 5632 del 6.10.2023, della nota della medesima CP_2 prot. n. 63447 del 14.09.2023, del verbale prot. n. 88706 del 4.10.2023;  

- accertare e dichiarare come nulla debba essere restituito, da parte dell’attrice nei confronti dell’ Controparte_4 [...] , per la misura “Programma nazionale di sostegno nel settore del vino – misura investimenti” per l’annata 2021 per cui è causa; e per l’effetto l’illegittimità dell’escussione della polizza fideiussoria n. 1215407924, oltre interessi e spese;  

- accertare e dichiarare il diritto dell’attrice alla integrale percezione del premio relativo al “Programma nazionale di sostegno nel settore del vino – misura investimenti” per l’annata 2021, per l’importo di €119.969,08;  

- condannare l’ Controparte_4 al pagamento in favore dell’attrice del saldo del premio rimasto ad oggi ancora non pagato, relativo al “Programma nazionale di sostegno nel settore del vino – misura investimenti” per l’annata 2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nella misura di € 30.316,61, o la maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudice dovesse ritenere dovuta in corso di causa;  

- condannare l’ Controparte_4 , alla restituzione alla HDI Assicurazioni delle somme da questa versate, a seguito dell’escussione della polizza disposta da CP_2 e CP_3 oltre interessi e spese legali, nella misura di euro pari ad € 96.775,57, o la maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudice dovesse ritenere dovuta in corso di causa;  

e In subordine:  

- condannare l’ Controparte_4 e l’ Controparte_3 , ciascuna per le rispettive attribuzioni, alla restituzione alla HDI Assicurazioni delle somme da questa versate, a seguito dell’escussione della polizza disposta da CP_2 e CP_3 oltre interessi e spese legali, nella misura di euro pari ad € 96.775,57, o la maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudice dovesse ritenere dovuta in corso di causa;  

in subordine: - accertare e dichiarare come nulla debba essere restituito, da parte dell’attrice nei confronti dell’ [...]Controparte_4 , per la misura “Programma nazionale di sostegno nel settore del vino – misura investimenti” per l’annata 2021 per cui è causa; e per l’effetto l’illegittimità dell’escussione della polizza fideiussoria n. 1215407924, oltre interessi e spese;  

- accertare e dichiarare il diritto dell’attrice alla percezione del premio relativo al “Programma nazionale di sostegno nel settore del vino – misura investimenti” per l’annata 2021, per la parte relativa alle opere realizzate, pari a € 91.434,00, ovvero il 40% del valore delle opere realizzate, o nella maggiore o minore misura che l’’Ill.mo Giudice dovesse ritenere dovuta in corso di causa;  

- condannare l’ Controparte_4 al pagamento in favore dell’attrice del saldo del premio relativo al “Programma 4 nazionale di sostegno nel settore del vino – misura investimenti” per l’annata 2021, per la parte relativa alle opere realizzate nella misura di € 4.456,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o la maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudice dovesse ritenere dovuta in corso di causa;  

- condannare l’ Controparte_4 , alla restituzione alla HDI Assicurazioni delle somme da questa versate, a seguito dell’escussione della polizza disposta da CP_2 e CP_3 oltre interessi e spese legali, nella misura di euro pari ad € 96.775,57, o la maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudice dovesse ritenere dovuta in corso di causa; e in subordine:  

- condannare l’ Controparte_4 e l’ Controparte_3 , ciascuna per le rispettive attribuzioni, alla restituzione alla HDI Assicurazioni delle somme da questa versate, a seguito dell’escussione della polizza disposta da CP_2 e CP_3 oltre interessi e spese legali, nella misura di euro pari ad € 96.775,57, o la maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudice dovesse ritenere dovuta in corso di causa;  

in via di ulteriore subordine:  

- accertare e dichiarare come, ai sensi dell’art. 4 del D.M. delle politiche agricole alimentari e forestali 28.05.2021 e dell’art. 8 delle istruzioni operative CP_3 n. 50 del 10.06.2021, l’attrice sia debitrice, nei confronti dell’ [...]Controparte_4 , di soli € 27.445,79, o della maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudice dovesse ritenere dovuta in corso di causa;  

- condannare l’ Controparte_4 , alla restituzione alla HDI Assicurazioni delle somme da questa versate, a seguito dell’escussione della polizza disposta da CP_2 e CP_3 oltre interessi e spese legali, nella misura di euro pari ad € 69.329,78 (pari alla differenza tra quanto pagato da HDI ad CP_2 e CP_3 oltre interessi e spese legali, detratto quanto effettivamente dovuto da CP_1 nei confronti di 5 CP_2 e CP_3 , o la maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudice dovesse ritenere dovuta in corso di causa.  

E in subordine:  

- condannare l’ Controparte_4 e l’ Controparte_3 , ciascuna per le rispettive attribuzioni, alla restituzione alla HDI Assicurazioni delle somme da questa versate, a seguito dell’escussione della polizza disposta da CP_2 e CP_3 oltre interessi e spese legali, nella misura di euro pari ad € 69.329,78 (pari alla differenza tra quanto pagato da HDI ad CP_2 e CP_3 oltre interessi e spese legali, detratto quanto effettivamente dovuto da CP_1 nei confronti di CP_2 e CP_3 , o la maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudice dovesse ritenere dovuta in corso di causa.  

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio”. 

Conclusioni nell’interesse di CP_2 (comparsa di costituzione):  

“Voglia, l’Ill.mo Tribunale adito:  

1) in via principale e nel merito, rigettare la domanda formulata da parte attrice, nei confronti di CP_2 in quanto totalmente infondata, per i motivi di cui all’espositiva;  

2) per l’effetto confermare la legittimità del Provvedimento del Parte_1 n°0005632 del 06/10/2023 e di tutti gli atti agli stessi prodromici e/o connessi;  

3) con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”. 

Conclusioni nell’interesse di CP_3 (comparsa di costituzione): 

“Si conclude per la declaratoria di improponibilità delle domande dispiegate nei confronti di CP_3 e comunque per il rigetto di ogni avversa pretesa”. 




Motivi in fatti e diritto della decisione 

 

Parte attrice ha promosso il presente giudizio di accertamento e condanna, deducendo: 

- di essere titolare di una azienda vitivinicola, in territorio di Ozieri;  

- di aver presentato domanda di aiuto al “Programma nazionale di sostegno nel settore del vino - misura investimenti” per l’annata 2021 (doc. 1 attore); il contributo richiesto doveva servire a realizzare una nuova unità produttiva mediante la ristrutturazione di una struttura in Ozieri, via Brigata Sassari n. 9, 

con acquisto di nuove macchine e attrezzature; 

- la domanda veniva accolta e con Determinazioni CP_2 prot. n. 5099 del 14.09.2021 e n. 269 del 

3.02.2022 veniva concesso un aiuto di € 119.969,08 ed erogata una anticipazione di € 86.977,79;   

- di aver presentato nel luglio 2023 domanda di pagamento del saldo del premio (pari a € 30.316,61), 

allegando la relativa relazione di fine lavori; 

- di essere stata destinataria da parte di CP_2 della richiesta di una serie di documenti necessari alle 

verifiche previste dal Bando, cui aveva dato puntuale riscontro; 

- che in data 11.09.2023 CP_2 aveva effettuato un sopralluogo presso la sede di realizzazione dei 

lavori di cui è causa, che sfociava nel verbale prot. n. 88706 del 4.10.2023, nel quale si contestava il 

mancato completamento dei lavori e la mancata installazione delle attrezzature acquistate; 

- con nota del 14.09.2023 CP_2 aveva comunicato il preavviso di revoca dell’aiuto concesso in quanto 

“Il progetto e l’obiettivo finale dello stesso non è stato realizzato nel rispetto di quanto ammesso 

all’aiuto”; faceva seguito la Determinazione n. 69317 del 6.10.2023 di revoca dell’aiuto, con richiesta 

di rimborso del contributo anticipato più una maggiorazione per complessivi € 95.675,57; 

- CP_3 procedeva all’escussione della polizza fideiussoria stipulata dall’attrice a garanzia dell’anticipo 

ricevuto. 

Nel merito parte attrice ha dedotto l’illegittimità della revoca operata da CP_2 contestando: 

- l’invalidità del verbale di sopralluogo e contestazione delle inadempienze del 14.09.2023, atteso che 

lo stesso non era stato redatto e firmato nel contraddittorio delle parti (cfr. voce “istruttoria della 

domanda di pagamento” del bando, nonché punto 27.3 delle istruzioni operative CP_3 n. 53 del 

16.08.2020). Atteso che la Determinazione n. 69317 del 6.10.2023 di revoca dell’aiuto si fondava su di 

un atto istruttorio privo di valore ed efficacia, risultava essere essa stessa illegittima; 

- l’infondatezza ed illegittimità del provvedimento di recupero del beneficio già concesso per 

l’avvenuta realizzazione del progetto: il progetto risultava completamente realizzato nella misura in cui 

lo si valutava globalmente, mancavano sì alcune rifiniture ma la ristrutturazione era giunta ad un livello 

tale di esecuzione da poter considerare realizzato l’obiettivo di restauro della cantina per la 

vinificazione;  

pagina 4 di 12 
 

  

- anche a voler ritenere che l’intero progetto non fosse stato completamente realizzato, in ogni caso 

risultava errata la quantificazione delle somme che l’attrice doveva rendere: la realizzazione delle opere 

da parte della stessa portava al possibile recupero, da parte di CP_2 non dell’intero contributo già 

concesso, ma della differenza tra quanto erogato e il costo delle opere realizzate (come da previsione 

dell’art. 4 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28.05.2021 e così 

dell’art. 8 delle istruzioni operativa CP_3 n. 50 del 10.06.2021). CP_2 avrebbe potuto richiedere la 

restituzione di soli € 27.445,79 (86.977,79 – 59.532,00) invece che € 95.675,57. 

Nel corso del giudizio parte attrice ha chiamato in causa CP_3 che aveva proceduto alla riscossione 

della polizza fideiussoria stipulata dall’attrice stessa a garanzia del contributo ricevuto; ha concluso 

verso la convenuta e la terza chiamata come sopra riportato. 

Si è costituita in giudizio CP_2 che, nel contestare le deduzioni in diritto di parte attrice, ha rilevato: 

- la disciplina normativa relativa alla fattispecie in trattazione era rappresentata dal Bando P.N.S. Vino 

per la Misura “Investimenti” – annualità finanziaria 2021 n°9), nonché dalle Istruzioni Operative Agea 

n°53 del 16/06/2020; 

- in merito al “Termine lavori e presentazione domanda saldo investimenti”, il Bando, alla pag.27 e 

segg., disponeva che “Gli investimenti di durata biennale dovranno essere realizzati entro e non oltre il 

15 luglio 2022 (termine presentazione domanda di pagamento saldo)”; la disposizione continuava 

statuendo che “La documentazione cartacea, di cui al par. 25 delle Istruzioni operative CP_3 n.53 del 

16 giugno 2020, deve essere presentata entro e non oltre sette giorni dal termine di presentazione delle 

domande di pagamento. Il mancato rispetto dei termini determina la non ricevibilità della domanda di 

pagamento.” Sempre in riferimento al “Termine esecuzione lavori”, le Istruzioni operative CP_3 n.53, 

al paragrafo 19, disponevano che “Per le domande di aiuto ammesse al finanziamento, i progetti 

devono essere realizzati e conclusi inderogabilmente entro i termini di seguito indicati. Nell’ambito 

delle regioni che hanno assunto la delega per le attività afferenti l’istruttoria ed i controlli delle 

domande di pagamento saldo: gli investimenti di durata biennale dovranno essere realizzati entro e 

non oltre il 15 luglio 2022 (termine presentazione domanda di pagamento saldo).” Dal combinato 

disposto delle predette fonti normative emergeva la perentorietà del termine di esecuzione dei lavori e 

di presentazione della documentazione di pagamento e della documentazione necessaria alle verifiche 

dell’Agenzia;  

- la scadenza dei termini di esecuzione dei lavori, fissata dal Bando al 15 luglio 2022, era stata 

prorogata a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione del COVID al 15 

luglio 2023; al successivo 22 luglio 2023 era fissato il termine per la presentazione cartacea 

pagina 5 di 12 
 

  

documentale. Nel Bando si disciplinava poi nel dettaglio la successiva attività istruttoria da parte 

dell’Agenzia finalizzata al pagamento del residuo contributo all’esito della realizzazione dell’opera;  

- nei tempi e modi indicati dal Bando, CP_2 aveva proceduto alle verifiche previste: era emerso in 

maniera evidente e consistente il mancato completamento delle opere;  

- parte attrice non aveva partecipato al procedimento di revoca che si era concluso con la 

determinazione del 06.10.2023 con cui si richiedeva alla società CP_1 la restituzione delle somme 

indebitamente percepite. 

Le doglianze in diritto di parte attrice non erano fondate. 

CP_2 ha concluso come sopra riportato. 

Si è costituita in giudizio la terza chiamata CP_3 che ha dedotto la legittimità del proprio operato nel 

riscuotere la polizza fideiussoria data dalla parte attrice a garanzia del proprio adempimento dopo il 

provvedimento di revoca di CP_2 Provvedimento legittimo. 

Ha concluso come sopra riportato. 

*** 

La domanda di parte attrice deve essere rigettata per quanto segue. 

Sulla validità del verbale di constatazione dei luoghi. 

Parte attrice ha dedotto l’invalidità del verbale di sopralluogo e contestazione delle inadempienze del 

14.09.2023, atteso che lo stesso non era stato redatto e firmato nel contraddittorio delle parti (cfr. voce 

“istruttoria della domanda di pagamento” del bando, nonché punto 27.3 delle istruzioni operative 

CP_3 n. 53 del 16.08.2020).  

La difesa non è fondata. 

Il Bando alla voce “Istruttoria della domanda di pagamento” prevede espressamente: 

“Per ogni controllo deve essere redatto un apposito verbale che deve contenere nel dettaglio tutti i dati 

identificativi della domanda di aiuto, di pagamento anticipo (se presente) e della domanda di 

pagamento saldo, nonché tutti i dati richiesti dalle istruzioni operative CP_3 del 16 giugno 2020.  

Il verbale, per essere valido, dovrà essere redatto e firmato in contradittorio affinché il beneficiario 

venga messo nelle condizioni di conoscere l’esito della verifica e possa formulare eventuali 

osservazioni nelle modalità previste dalla legge”. 

La congiunzione “affinché” introduce espressamente la finalità perseguita nel prevedere la redazione 

del verbale in contraddittorio: garantire al beneficiario piena conoscenza dell’esito delle verifiche 

svolte, così da consentirgli di interloquire efficacemente sul relativo contenuto. 

pagina 6 di 12 
 

  

Nel caso di specie, parte attrice non ha mai messo in discussione di essere stata presente al sopraluogo 

e di aver preso conoscenza di quanto contestato; la stessa ha opposto solo che il verbale non fosse stato 

controfirmato dal legale rappresentante della CP_1 (“Si conferma come il verbale del controllo 

effettuato non sia stato firmato in contraddittorio, e come al sopralluogo non abbia presenziato un 

soggetto all’uopo delegato dall’attrice. I soggetti presenti, difatti, non avevano deleghe in tal senso da 

parte della CP_1 (né CP_2 dimostra il contrario)” (memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.). 

Analogamente non ha mai contestato di aver ricevuto le diverse comunicazioni relative all’apertura del 

procedimento di revoca (doc. 4, 5, 6 CP_2 , tanto che in data 3.11.2023 presentava istanza in 

autotutela per l’annullamento della determina n.5632 del 06.10.2023.  

E’ appena il caso di rilevare che il sopraluogo è avvenuto alla presenza del tecnico dott. Persona_1 , 

incaricato dalla stessa attrice di presentare la domanda di aiuto di cui è causa e di seguirne l’iter; lo 

stesso tecnico che ha sottoscritto la relazione sulle opere realizzate al 15.07.2023 (doc. 14 CP_1 , 

circostanza che attesta in modo inequivoco la sua diretta e qualificata conoscenza dell’avanzamento dei 

lavori.  

Alla luce di tali elementi, non può ritenersi che il tecnico fosse soggetto estraneo o privo delle 

competenze necessarie per confrontarsi con i funzionari CP_2 durante l’ispezione, avendo egli seguito 

il progetto, le sue fasi esecutive e la relativa documentazione tecnica sin dall’origine. 

Per quanto sopra, il Tribunale ritiene che le verifiche del 11.09.2023 siano state compiute in esecuzione 

dei controlli previsti dal Bando e non vi sia alcuna invalidità da rilevare nel verbale del 14.9.2023, 

avendo lo stesso raggiunto lo scopo di informare parte attrice sugli accertamenti eseguiti e le 

contestazioni sollevate. 

Sul termine di conclusione delle opere. 

Il Bando alla voce “Termine lavori e presentazione domanda saldo investimenti” (pag. 27 doc. 9 

CP_2 prevede espressamente:  

“Gli investimenti di durata biennale [quale quello di specie] dovranno essere realizzati entro e non 

oltre il 15 luglio 2022 (termine presentazione domanda di pagamento saldo).  

La documentazione cartacea, di cui al paragrafo 25 delle Istruzioni operative CP_3 n. 53 del 16 

giugno 2020, deve essere presentata entro e non oltre sette giorni dal termine di presentazione delle 

domande di pagamento. Il mancato rispetto dei termini determina la non ricevibilità della domanda di 

pagamento.  

La mancata presentazione della domanda di pagamento saldo, entro i suddetti termini, senza che sia 

intervenuta alcuna istanza di rinuncia (nei termini previsti dalle presenti disposizioni) determinerà la 

pagina 7 di 12 
 

  

revoca dell’atto di concessione dell’aiuto, l’applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal 

contributo per la misura Investimenti prevista dall’ Pt_2 oltre l’attivazione delle procedure di 

recupero, laddove risulta erogato un pagamento anticipato”. 

E’ testualmente prevista la perentorietà dei termini di cui sopra, quello del 15 luglio e quello successivo 

di 7 giorni (22 luglio): la domanda diviene irricevibile nel caso di tardività della presentazione della 

stessa e della documentazione da allegare. 

Ora, il termine finale fissato dal Bando per l’ultimazione delle opere – posto a carico del beneficiario di 

sovvenzioni pubbliche – ha natura essenziale, perché condiziona la stessa permanenza del 

finanziamento e presidia, sul piano della par condicio, l’impiego delle risorse entro tempi certi e 

secondo regole uguali per tutti.  

Alterare ex post tale termine, tollerandone il superamento senza conseguenze, significa falsare le 

condizioni del finanziamento e la parità di trattamento non solo rispetto ai partecipanti che rispettano i 

tempi (o attivano tempestivamente gli strumenti di proroga previsti dal bando), ma anche rispetto a 

coloro che non hanno partecipato, confidando nel carattere vincolante dei 24 mesi, e ritenendo di non 

poter rispettare il termine indicato dal Bando.  

Inoltre, trattandosi di risorse pubbliche, l’Amministrazione deve essere posta, entro tempi stringenti, 

nella condizione di sapere se il contributo può essere definitivamente erogato o se, al contrario, deve 

essere recuperato, così da poter riallocare le somme secondo le finalità pubbliche e nel rispetto della 

contabilità pubblica e generale.  

L’Amministrazione non può restare esposta alle scelte dilatorie del singolo beneficiario, con risorse che 

rimangono indebitamente vincolate e non disponibili per altri interventi, con inevitabile inefficienza 

nell’impiego dei fondi. 

Il Tribunale ritiene che alla data del 15 luglio 2023 (per effetto della proroga Covid) parte attrice non 

avesse completato le opere di cui all’investimento concesso. 

Ed infatti, dalla documentazione fotografica acquisita dai funzionari CP_2 in occasione del sopraluogo 

dell’11.09.2023 (doc. 12 CP_2 - mai oggetto di contestazione - emerge con evidenza che le opere da 

terminare non fossero certo “minime rifiniture del progetto” come dedotto da parte attrice, con 

affermazione assolutamente svalutativa della reale consistenza degli interventi.  

Le fotografie riproducono, infatti, un immobile (“cantina”) in piena fase di ristrutturazione: privo di 

intonaci, pavimentazione, impianti elettrici e idrici, nonché degli infissi; si vede un cantiere tutt’altro 

che in fase di ultimazione.  

pagina 8 di 12 
 

  

Il valore rappresentativo delle immagini risulta oggettivo e inequivoco: la documentazione fotografica 

restituisce fedelmente lo stato dei luoghi al momento del sopraluogo, offrendo una percezione 

immediata e non suscettibile di alterazioni sulla reale entità delle opere ancora da eseguire. Essa 

contraddice in modo netto la prospettazione di parte attrice. 

Trovano riscontro fotografico le constatazioni di CP_2 per cui non risultavano completati: 

“gli intonaci interni ed esterni nel fabbricato oggetto dell’intervento;  

Tinteggiature di pareti e soffitti interni ed esterni;  

Coibentazione termica del solaio di copertura e delle pareti;  

Pavimentazione interna e battiscopa;  

Manto di copertura del tetto con tegole;  

Canali di gronda e pluviali non completati;  

Impianto elettrico del locale non realizzato;  

Infissi di portafinestra a due ante e porte interne in legno massello non realizzati;  

Impianto idrico e di scarico del locale non realizzato;  

Servizi igienici non realizzati;  

Le attrezzature previste (centrale frigo, barriques, tonneaux, serbatoi di acciaio inox) sono state 

acquistate ma non installate nella sede prevista in progetto, quindi non funzionanti, bensì depositate in 

altro locale della ditta” (verbale di sopralluogo). 

D’altronde, è sintomatico che nella relazione a firma dott. Per_1 sullo stato dei lavori alla data del 

15.07.2023 non sia stata allegata neppure una foto dello stato dei lavori (doc. 14 attrice); riproduzioni 

che avrebbero potuto confermare in maniera inconfutabile quanto asserito da parte attrice sulle sole 

“rifiniture” da ultimare.  

Il Tribunale osserva che parte ricorrente ha prodotto le prime foto dei “lavori eseguiti” unitamente 

all’istanza di annullamento del 3.11.2023, raffiguranti locali perfettamente rifiniti.  

Anche ipotizzando che si tratti della cantina di cui è causa, le immagini sono state scattate diversi mesi 

dopo il sopralluogo dell’11.09.2023, nulla provando rispetto allo stato dei lavori nel luglio 2023.  

Il mancato rispetto del termine dei lavori alla data del 15 luglio 2023 giustifica il provvedimento di 

revoca disposto da CP_2  

Sulla documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo. 

Nel Bando alla voce “Termine lavori e presentazione domanda saldo investimenti” (pag. 27 e segg.) si 

prevedeva che la parte beneficiaria, richiedente il saldo, presentasse entro 7 giorni (entro il 22 luglio) 

pagina 9 di 12 
 

  

“La documentazione cartacea, di cui al par. 25 delle Istruzioni operative CP_3 n.53 del 16 giugno 

2020”.  

La ratio è all’evidenza quella di permettere ad CP_2 di procedere quanto prima con le verifiche 

richieste dal Bando sull’effettiva e corretta esecuzione del progetto finanziato. 

Le Istruzioni operative CP_3 n.53 (doc. 10 CP_2 prevedevano una consistente serie di documenti da 

produrre. 

Con nota del 01.09.2023 CP_2 chiedeva l’integrazione della documentazione tecnica e contabile 

depositata da parte attrice, indispensabile per il prosieguo dell’iter istruttorio e, quindi: 

- disegni delle opere realizzate in scala e quotati con le misure del computo (ubicazione, pianta quotata, 

prospetti e sezioni);  

- computo metrico delle opere realizzate;  

- certificato agibilità del fabbricato. In alternative fornire la copia della ricevuta di presentazione della 

comunicazione di fine lavori al Comune e copia della certificazione di conformità degli impianti 

elettrici;  

- dichiarazioni liberatorie per tutte le fatture complete di copia dei documenti di identità dei dichiaranti;  

- copia delle ricevute dei bonifici di pagamento di tutte le fatture e copia estratto conto Bancario con 

dal quale risultino i movimenti di pagamento delle fatture;  

- dichiarazione di conformità delle attrezzature rilasciate dalle ditte produttrici;  

- fatture elettroniche in format file .XML. 

Parte attrice provvedeva al solo deposito di certificazione attestante la conformità (doc. 5 attore):  

- dell’impianto elettrico a regolare d’arte datato 15.9.2023;  

- refrigerazione di botti inox per il vino datato 15.9.2023; 

- dell’impianto idrico sanitario datato 29.09.2023. 

La restante documentazione richiesta non veniva prodotta.  

La mancata integrazione della documentazione richiesta dal Bando e dalle Istruzioni operative 

comporta di per sé l’incompletezza della domanda di pagamento e la revoca del beneficio, non avendo 

la parte dato prova dell’effettiva realizzazione dell’intervento nei termini e modalità del Bando. 

Ma vi è di più, la documentazione prodotta ha data compresa tra il 15.09.2023 e il 23.09.2023: per 

poter certificare da parte del tecnico la conformità a detta data, gli impianti dovevano essere ultimati.  

Eppure, dalle foto prodotte in atti e scattate in sede di sopraluogo di CP_2 al 11.09.2023 è evidente che 

il cantiere fosse in itinere e ben lontano da una completa realizzazione degli impianti.  

pagina 10 di 12 
 

  

E’, quindi, inverosimile che le certificazioni siano state sottoscritte alla data indicata e a seguito di 

verifiche dirette del tecnico. 

Sul quantum da restituire. 

Parte attrice ha contestato il diritto di CP_2 di pretendere la restituzione dell’intero contributo già 

concesso, dovendosi ritenere che il credito riguardasse al più la restituzione della sola parte di somme 

calcolata secondo le modalità di cui all’art. 4 del Decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali 28.05.2021 e così dell’art. 8 delle istruzioni operativa CP_3 n. 50 del 10.06.2021 

(doc. 12 e 13 CP_1 . Il quantum dovuto doveva essere calcolato sulla base della differenza tra il 

valore delle opere realizzate (€ 228.585,00) e il valore delle opere non realizzate (€ 79.754,95), pari a € 

148.830,05 e calcolando rispetto a detta somma una percentuale del 40% (ovvero la parte che, ai sensi 

del bando, era da finanziare da parte di CP_2 , pari a € 59.532,00. 

La difesa non è fondata. 

L’art. 4 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28.05.2021 prevede:  

“1. Per le misure di cui all’articolo 3 del presente decreto, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1 

del regolamento 2021/374 se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni 

contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi 

dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, viene corrisposto il contributo per un 

importo corrispondente alle singole azioni realizzate.  

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, se i controlli dimostrano che l’intero progetto non è stato 

completamente realizzato ma che l’obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il 

contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell’importo del 

contributo corrispondente alle azioni non realizzate”. […] 

Il Tribunale ritiene inapplicabile il disposto del comma 1 atteso che neppure parte attrice ha dedotto, 

allegato e provato la sussistenza di causa maggiore o circostanze eccezionali che non avessero 

permesso la conclusione delle opere. 

Con riferimento al comma 2, occorre preliminarmente rilevare che il parametro del “raggiungimento 

dell’obiettivo” deve essere necessariamente ancorato al termine di ultimazione delle opere previsto dal 

Bando.  

Diversamente opinando, si finirebbe per svuotare di significato qualsiasi scansione temporale imposta 

dalla disciplina di gara, compromettendo la funzione di garanzia sottesa al rispetto dei termini; 

funzione che assicura la par condicio tra i beneficiari e la corretta gestione delle risorse pubbliche come 

sopra argomentato. 

pagina 11 di 12 
 

  

Rispetto alla data del 15.07.2023 l’obiettivo programmato non poteva valutarsi come raggiunto per le 

ragioni tutte sopra indicate di un cantiere ancora totalmente in itinere ben lontano dall’ultimazione 

delle opere. 

Analoghe considerazioni valgono per il disposto dell’8 delle istruzioni operativa CP_3 n. 50 del 

10.06.2021 che riprende sia i casi del mancato completamento delle opere per forza maggiore (comma 

1) che quello del raggiungimento sostanziale dell’obiettivo (comma 2). 

La difesa di parte attrice deve essere respinta. 

Premesso quanto sopra, le difese di parte attrice devono essere respinte e confermato il provvedimento 

di revoca di CP_2 con quanto ne è seguito in termini di escussione della fideiussione. 

Sulle spese di causa. 

Le spese di causa sono liquidate secondo il DM 147/2022 con riferimento alle cause di valore entro 

euro 260.000,00, per CP_2 valori del tariffario medi per la fase di studio ed introduttiva; nulla per la 

fase istruttoria alla luce del rigetto delle istanze istruttorie dedotte dalle parti; minimi per la fase 

decisionale per la definizione del giudizio sulla base della documentazione prodotta con le difese 

iniziali; per CP_3 valori del tariffario minimi per tutte le fasi sopra indicate attesa la posizione più 

marginale delle sue difese. 

*** 

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, 

eccezione e difesa respinta,  

- rigetta integralmente la domanda di parte attrice e per effetto conferma la validità ed efficacia della 

Determinazione di Parte_3 n. 69317 del 6.10.2023, 

della nota prot. n. 63447 del 14.09.2023 e del verbale prot. n. 88706 del 4.10.2023; 

- rigetta la domanda di parte attrice tesa alla dichiarazione di inesistenza dell’obbligo di restituzione 

disposto da parte convenuta CP_2 e così rigetta la correlata domanda di declaratoria di illegittimità 

dell’escussione della polizza fideiussoria n. 1215407924 operata da CP_3  

- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6.300,00 per compensi 

professionali in favore di CP_2 e euro 4.200,00 in favore di CP_3 per compensi professionali, oltre 

spese generali, iva e cpa come per legge. 

Oristano, 13 aprile 2026. 

Il Giudice 

Dott.ssa Giada Rutili