Regolamento (UE) 2026/876 della Commissione, del 21 aprile 2026, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, aclonifen, deltametrina, oxathiapiprolin e fosfonati di potassio in o su determinati prodotti.
(Regolamento (UE) 21/04/2026, n. 2026/876, pubblicato in G.U.U.E. 22 aprile 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze acetamiprid, aclonifen, deltametrina, oxathiapiprolin e fosfonati di potassio sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Per quanto riguarda l’acetamiprid, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per il miele e altri prodotti dell’apicoltura a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda l’aclonifen, è stata presentata una domanda simile per l’anice verde. Per quanto riguarda la deltametrina, è stata presentata una domanda simile per le ciliegie. Per quanto riguarda l’oxathiapiprolin, è stata presentata una domanda simile per i cavoletti di Bruxelles, i cavoli ricci, il crescione acquatico ed «erbe fresche e fiori commestibili (eccetto basilico e fiori commestibili)». Per quanto riguarda i fosfonati di potassio, è stata presentata una domanda simile per le albicocche e le ciliegie.
(3) In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005, tutte queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. La Commissione ha trasmesso le domande, le relazioni di valutazione e i relativi fascicoli all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
(4) L’Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti. L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(5) Per quanto riguarda tali domande, l’Autorità ha concluso che i dati erano appropriati per elaborare o confermare le proposte di LMR per i prodotti in esame.
(6) È pertanto opportuno fissare gli LMR richiesti per le sostanze acetamiprid, aclonifen, deltametrina, oxathiapiprolin e fosfonati di potassio ai livelli raccomandati dall’Autorità.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN