Registro di imbottigliamento dei vini (regolamento n. 986/89 e D.m. 20 aprile 1990 n. 184).
È stato posto a questo Ispettorato centrale un quesito concernente la possibilità, prospettata da alcune cantine sociali che adottano forme di contabilità computerizzata, di utilizzare il tabulato relativo al registro di imbottigliamento anche quale sostituto del registro di commercializzazione dei prodotti confezionati.
Al riguardo, questo Ispettorato centrale è dell’avviso che, alla luce della normativa vigente di cui al reg. n. 986/89 (ora reg. 436/09) ed al D.m. 20 aprile 1990, n. 184 (ora D.m. 768, 19/12/94), non risulti attuabile la soluzione dianzi rappresentata, atteso che il registro di imbottigliamento costituisce un modello di tipo partitario, atto ad evidenziare le operazioni di condizionamento, e non le singole entrate e uscite dei prodotti.
Pertanto, in considerazione delle diverse finalità proprie dei due modelli di registro (carico e scarico ed imbottigliamento), non sembra ipotizzabile una commistione delle annotazioni in un solo registro.