Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 20-04-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 20-04-2026

 Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Muscadet].

(Comunicazione 20/04/2026, pubblicata in G.U.U.E. 20 aprile 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Muscadet»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0497-AM03 — 4.2.2026

1.   Nome del prodotto

«Muscadet»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

☐ IG

3.   Settore

☐ Prodotti agricoli

☑ Vini

☐ Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.

Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di modifica della DOP «Muscadet» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in quanto essa:

a) non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica;

b) non rischia di annullare il legame con l'ambiente geografico;

c) non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Etichettatura

Descrizione

Il gruppo di produttori della denominazione ha deciso di designare i vini con una unità geografica più ampia, adottando la menzione «Vin de Loire» invece di «Val de Loire».

Questa evoluzione è frutto della direzione intrapresa dai produttori dei vini della Loira in materia di comunicazione.

L'obiettivo è rendere l'identità dei vini più trasparente e meglio allineata alla realtà dei vini prodotti dagli operatori del bacino della Loira.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiunta di disposizioni di carattere agroambientale

Descrizione

Sono state aggiunte due disposizioni di carattere agroambientale al disciplinare della denominazione, ossia il controllo della vegetazione tra i filari e una misura relativa alla modifica della morfologia del sottosuolo. L'obiettivo è migliorare la sostenibilità della denominazione di fronte ai cambiamenti climatici e alle elevate aspettative della società.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Inizio della raccolta

Descrizione

Il gruppo di produttori della denominazione intende eliminare il divieto di raccolta per semplificare la gestione amministrativa, mantenendo allo stesso tempo un controllo della maturità delle uve.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Travaso

Descrizione

Nella pratica, i vini «Muscadet» sono conservati nei tini, senza travasi, per preservarne la freschezza e gli aromi. Sono commercializzati durante tutto l'anno successivo alla raccolta, spesso in formato bag-in-box, fino alla nuova annata. Per tenere conto di questa pratica e dare maggiore flessibilità agli operatori, la data del travaso dei vini è rimandata, per i vini della DOP «Muscadet», dal 31 luglio dell'anno n+1 al 15 dicembre dell'anno n+1.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Riclassificazioni

Descrizione

È stata inserita nel disciplinare, conformemente all'articolo L644-7 del Code rural et de la pêche maritime, una disposizione che permette la riclassificazione delle DOP «Muscadet Coteaux de la Loire», «Muscadet Côtes de Grandlieu» o «Muscadet Sèvre et Maine» nella DOP «Muscadet». La disposizione permette di tutelare tale pratica.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Altezza del palizzamento

Descrizione

La misura che fissava un'altezza minima o massima dei fili in base ai metodi di palizzamento è stata soppressa. Nel contesto del riscaldamento globale tale misura è diventata irrilevante per la denominazione e l'altezza del fogliame, fattore del rapporto tra frutti e foglie, è sufficiente.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiornamento del codice geografico

Descrizione

I comuni della zona geografica sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale del 2025. Tale modifica non altera la zona geografica della denominazione.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Legame

Descrizione

Il punto sul legame è stato modificato per aggiornare i dati, in alcuni casi inattuali, della descrizione dei fattori umani (numero di operatori, superfici di produzione, volumi).

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Misura transitoria

Descrizione

La misura transitoria sulle pratiche enologiche e sui trattamenti fisici è scaduta nel 2019, pertanto è stata eliminata dal disciplinare.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Riferimenti

Descrizione

I recapiti dell'INAO sono stati aggiornati.

La disposizione relativa al controllo del disciplinare è stata modificata.

☐ La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Muscadet»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0497-AM03 — 4.2.2026

1.   Nome

«Muscadet»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

☐ IG

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Francia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

    1. Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini bianchi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

I vini della denominazione «Muscadet» sono bianchi.

Odore

Acquisiscono le principali caratteristiche durante la vinificazione e presentano aromi delicati, il più delle volte in una serie fruttata o floreale.

Sapore

I vini presentano un equilibrio gustativo complessivamente dominato dalla freschezza. La pratica dell'affinamento breve e il travaso precoce amplificano l'espressione delle note fruttate e floreali formatesi grazie all'azione dei lieviti durante la fermentazione alcolica.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Sono vini bianchi, secchi e fermi.

Tali vini presentano:

— un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5 %;

— un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) di 5 grammi per litro;

— un tenore massimo di acidità volatile di 10 milliequivalenti per litro;

— un titolo alcolometrico volumico totale massimo, in seguito ad arricchimento, pari al 12 %;

— un tenore di acidità totale compreso tra 61 e 112 milliequivalenti per litro per i vini che presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) compreso tra 3 e 5 grammi per litro.

Il tenore di anidride solforosa totale dei vini e il tenore di acidità totale dei vini con un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore a 3 grammi per litro e il titolo alcolometrico totale effettivo dei vini devono rispettare i limiti stabiliti dalla legislazione dell'Unione europea. Sono vini bianchi, secchi e fermi.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Densità e potatura

Tipo di pratica enologica

Pratica colturale

Descrizione

La densità minima d'impianto delle viti è di 5 000 ceppi per ettaro. La distanza interfilare è inferiore o uguale a 2,20 m, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,10 m. Le viti sono potate con un massimo di 14 gemme franche per ceppo: - in potatura corta a sperone con un massimo di cinque speroni per piede; oppure - in potatura a Guyot singolo o doppio. La potatura viene ultimata prima del germogliamento o stadio 5 della scala di Eichhorn e Lorentz. Indipendentemente dal metodo di potatura, le viti possono essere potate con quattro gemme franche aggiuntive per ceppo, a condizione che nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie il numero di tralci fruttiferi dell'anno per ceppo sia inferiore o uguale a 14.

Pratica di vinificazione

-

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

Sono vietati i trattamenti termici delle uve vendemmiate con ricorso a temperature inferiori a -5 °C. Dopo l'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12 %. I vini vengono separati dalle fecce fini entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello della raccolta. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini rispettano gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini bianchi

Resa massima

Resa massima

83

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro


8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

— Chardonnay B

— Melon B

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica approvata dall'Institut national de l'origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 15 giugno 2017. Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni o parti di comuni secondo il codice geografico ufficiale del 2025:

— dipartimento Loira Atlantica: Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis-Saint-Géréon, Basse-Goulaine, Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Brains, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, La Chevrolière, Clisson, Corcoué-sur-Logne, Couffé, Divatte-sur-Loire, Geneston, Gétigné (parzialmente), Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé (parzialmente), Ligné (parzialmente), La Limouzinière, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Monnières, Montbert, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, La Planche, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Les Sorinières, Thouaré-sur-Loire, Vair-sur-Loire, Vallet, Vertou, Vieillevigne (parzialmente), Villeneuve-en-Retz solo per il territorio del comune delegato di Bourgneuf-en-Retz (parzialmente);

— dipartimento Maine-et-Loire: Mauges-sur-Loire (solo per il territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent e Saint-Florent-le-Vieil), Orée d'Anjou (solo per il territorio dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne), Sèvremoine (solo per il territorio dei comuni delegati di Saint-Crespin-sur-Moine e Tillières);

— dipartimento Vandea: Cugand-la-Bernardière solo per il territorio del comune delegato di Cugand (parzialmente), Montaigu-Vendée solo per il territorio del comune delegato di Saint-Hilaire-de-Loulay (parzialmente), Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine.

L'Institut national de l'origine et de la qualité deposita presso le amministrazioni dei comuni parzialmente compresi la documentazione grafica indicante i confini della zona geografica così approvata. I documenti cartografici sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.

2° -   Superficie parcellare delimitata

I vini sono ottenuti esclusivamente da vigneti situati nella superficie parcellare di produzione approvata dall'Institut national de l'origine et de la qualité nelle sedute del comitato nazionale competente del 3 e 4 novembre 1994, del 25 e 26 maggio 2000, del 19 maggio 2011 e del 20 giugno 2018.

L'Institut national de l'origine et de la qualité deposita presso le amministrazioni dei comuni di cui al punto 1o la documentazione grafica indicante i confini delle parcelle della zona di produzione così approvata.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

1. Vino

Sintesi del legame

La zona geografica presenta un paesaggio segnato dall'alternanza di vigneti su pendii e collinette e di prati boschivi a valle, punteggiato nelle località più belle dalla presenza di vecchi mulini o «folies nantaises» (case di villeggiatura costruite nel XVIII secolo dall'aristocrazia o dalla borghesia alla periferia di Nantes). Le parcelle vitate si trovano principalmente sui versanti formati dai fiumi Loira, Sèvre e Maine, dalla palude di Goulaine, dal lago di Grand-Lieu e dai relativi affluenti, a sud e a est della città di Nantes. Per la sua vicinanza alle coste dell'oceano Atlantico, la zona geografica è legata sia alla Bretagna per la sua storia, sia alla Valle della Loira per la sua posizione geografica e si estende su parte dei dipartimenti della Loira Atlantica, di Maine-et-Loire e della Vandea. La zona geografica beneficia di un clima oceanico caratterizzato da una ridotta variazione annuale delle temperature per effetto della vicinanza di grandi specchi d'acqua (oceano, estuario della Loira, lago di Grand-Lieu, palude di Goulaine). Le temperature invernali sono particolarmente miti e le estati restano fresche grazie alla ventilazione delle brezze marine. Si registra una leggera insufficienza delle precipitazioni durante la stagione di vegetazione della vite, il che significa un soleggiamento importante per queste latitudini, anche se le grandi mareggiate autunnali sono talvolta accompagnate da forti rovesci. La zona geografica presenta una geologia complessa. Nel Precambriano e nell'era primaria, alcune orogenesi hanno portato alla formazione di rocce plutoniche (graniti, gabbri) e di rocce metamorfiche (gneiss, micascisti, eclogiti, anfiboliti). Questo basamento è localmente coperto da sedimenti terziari (argille, sabbie ciottolose). Il limo eolico depositatosi in quest'area durante il Quaternario è stato generalmente intaccato dall'erosione. Nonostante questa diversità geologica, i suoli che si sviluppano su queste formazioni sono per lo più bruni, sani, sabbiosi e ricchi di ciottoli. In linea con gli usi, la superficie parcellare per la raccolta delle uve delimita con precisione i pendii collinari caratterizzati da paesaggi aperti, prevalentemente o tradizionalmente coltivati a vite, e le parcelle con terreni filtranti, buona attitudine al riscaldamento, limitata capacità di ritenzione idrica e moderata fertilità chimica. b) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame: i vigneti della denominazione di origine controllata «Muscadet» sono l'espressione di una tradizione vitivinicola risalente ai primi secoli della nostra era. Porto oceanico alla foce della Loira, la città di Nantes si è presto affermata come importante crocevia per la spedizione dei vini verso le isole britanniche e l'Europa settentrionale. Diversi scritti attestano la nascente reputazione dei vini nel Medioevo. Con il tempo, soprattutto grazie all'impulso del commercio olandese, i vigneti di Nantes si specializzano nella produzione di vini bianchi e acquaviti. L'impianto della vite è stato incentivato anche dal punto di vista fiscale, con i vini bretoni tassati la metà rispetto a quelli della zona a monte della Loira. L'identità della zona vitivinicola si afferma davvero con lo sviluppo del vitigno Melon B. Le prime tracce scritte di impianti di questo «plant bourguignon» con il nome di «Muscadet» compaiono alla metà del XVII secolo. Dopo il rigido inverno del 1709 che distrusse gran parte dei vigneti di Nantes, il vitigno Melon B, più resistente alle gelate, è stato ripiantato in via preferenziale nelle migliori località della regione. Le guerre controrivoluzionarie del 1793 durante le quali i vigneti furono devastati, seguite dalla crisi della fillossera a partire dal 1884, non fecero che ritardare il suo avvento. La ricostruzione dei vigneti attraverso la pratica dell'innesto è stata l'occasione per adattare le pratiche colturali tradizionali alle nuove tecniche (impianto a filari, potatura a Guyot). Le conoscenze tecniche di produzione sono codificate con l'adozione del solo vitigno Melon B, il mantenimento di un'elevata densità di impianto, il controllo della produzione dei vigneti e la limitazione della resa nonché la raccolta delle uve a piena maturazione. Dopo una regolamentazione giudiziaria negli anni '20 tali pratiche sono confermate dal riconoscimento delle denominazioni di origine controllata «Muscadet Sèvre et Maine» e «Muscadet Coteaux de la Loire», nel 1936, successivamente «Muscadet» nel 1937. Progressivamente gli operatori definiscono un percorso tecnico inteso a separare precocemente il vino dalle fecce fini, per differenziare i vini della denominazione di origine controllata regionale «Muscadet» da quelli delle denominazioni di origine controllata più circoscritte «Muscadet Sèvre et Maine», «Muscadet Coteaux de la Loire» e «Muscadet Côtes de Grandlieu». I vini della denominazione di origine controllata «Muscadet» sono bianchi e fermi. Acquisiscono le principali caratteristiche durante la vinificazione e presentano aromi delicati, il più delle volte in una serie fruttata o floreale, oltre a un equilibrio gustativo complessivamente dominato dalla freschezza. «Se il suolo della Loira inferiore è eccellente, il clima è meraviglioso» scriveva Jules Guyot nel suo Étude des vignobles de France (tomo II, Parigi, 1876). La zona geografica beneficia infatti della combinazione di terreni adatti alla viticoltura e di un clima che favorisce l'espressione aromatica dei vitigni a bacca bianca. La tessitura grossolana dei suoli garantisce pertanto un inizio precoce del ciclo della vite e ne limita il vigore. Gli inverni miti accentuano questa precocità, mentre il sole estivo e i venti marini proteggono la vegetazione dalle minacce sanitarie. I terreni della zona geografica forniscono inoltre alle viti un apporto idrico moderato e regolare che garantisce una buona maturazione, grazie alla loro ridotta riserva idrica e alla loro fratturazione che permette alle piante di attecchire in profondità. Eredi di un'antica storia vitivinicola, da oltre tre secoli i produttori della zona geografica privilegiano la coltivazione del vitigno Melon B sulle colline migliori. I produttori hanno ottimizzato le pratiche viticole per garantire la raccolta di uve sane e mature con un abile equilibrio di ricchezza e acidità che si ritrova anche nei vini. Vinificati conformemente agli usi locali, i vini sono conservati per un breve periodo di tempo sulle fecce fini di vinificazione. Le moderate temperature estive sono ideali per preservare la freschezza e gli aromi delicati che si esprimono in questi vini. La pratica dell'affinamento breve e il travaso precoce amplificano l'espressione delle note fruttate e floreali formatesi grazie all'azione dei lieviti durante la fermentazione alcolica. I vini a denominazione di origine controllata «Muscadet» si sono imposti in Francia sin dalla metà del XX secolo e attualmente si collocano al secondo posto tra i vini bianchi per la loro notorietà spontanea e il tasso di penetrazione sul mercato. Le esportazioni si sono nuovamente sviluppate negli anni '80 fino a rappresentare quasi il 40 % dei quantitativi commercializzati. Il turismo contribuisce in maniera importante a questo successo, grazie alla vicinanza della costa e all'abbinamento dei vini con i frutti di mare e il pesce. Per la sua superficie in produzione, questa zona vitivinicola costituisce uno dei più grandi vigneti di vino bianco al mondo.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Legislazione dell'UE

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei comuni dei dipartimenti della Loira Atlantica, di Maine-et-Loire e della Vandea elencati nel disciplinare.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, la zona di prossimità immediata equivale a una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi.

Titolo del requisito / della deroga

Etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla menzione «primeur» o «nouveau» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste nel disciplinare per tale menzione. Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dal nome geografico «Vin de Loire» in base alle norme del disciplinare per l'utilizzo di tale nome. Le dimensioni dei caratteri della menzione «primeur» o «nouveau» e del nome geografico «Vin de Loire» sono inferiori o uguali, in altezza, larghezza e spessore, a quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. I vini che beneficiano della menzione «primeur» o «nouveau» sono presentati con l'indicazione dell'annata.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-e435f8dc-85b9-4172-ac00-637750581682