Organo: Ministero della Salute
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicato
Data provvedimento: 08-04-2026
Tipo gazzetta: Nessuna

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Terpenoid blend QRD 460 a seguito della scadenza del suo periodo di approvazione comunitaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009. 

(Comunicato 08/04/2026, pubblicato nel sito del Ministero della Salute)


Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA
(ONE HEALTH)
E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
UFFICIO 7
Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari




COMUNICATO


 

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1740 della Commissione del 20 novembre 2020 (che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 844/2012 della Commissione) stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 5 stabilisce che, al più tardi tre anni prima della scadenza dell'approvazione di una sostanza attiva, il notificante debba presentare elettronicamente la domanda di rinnovo dell'approvazione allo Stato membro relatore riportato, per la sostanza attiva Terpenoid blend QRD 460, nella seconda colonna dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1093 della Commissione.

Atteso che per la sostanza attiva Terpenoid blend QRD 460 non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo entro il termine stabilito dal documento comunitario che riporta il programma di rinnovo Draft Working Document AIR 6 Renewal Programme Application Overviews– rev.4 di marzo 2026, il periodo di approvazione della citata sostanza attiva risulta scaduto.

Ciò premesso, si rende necessario revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Terpenoid blend QRD 460 a fare data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato.

L’elenco dei prodotti fitosanitari revocati viene allegato al presente provvedimento. Conformemente all’art. 46 del Regolamento (CE) 1107/2009, non è più consentita la commercializzazione dei prodotti fitosanitari revocati da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Terpenoid blend QRD 460 così come non è più consentita la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati.

È consentito il solo impiego dei prodotti fitosanitari Terpenoid blend QRD 460 da parte dell’utilizzatore finale non oltre il 10 febbraio 2027.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari revocati, contenenti la sostanza attiva in questione, sono tenuti a adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione Trovanorme con valore di notifica alle imprese interessate e nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del medesimo portale.

I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di revoca saranno resi disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.


Roma, Il Direttore Generale

dott. Ugo Della Marta


Referente/responsabile del procedimento:

dott. Pasquale Cavallaro

Estensore:

dott. Virgilio Stillittano