Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 14-04-2026
Numero provvedimento: 173157
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Intervento settoriale “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2026/2027. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023.

(Decreto 14/04/2026, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)



Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DG AGEBIL


IL DIRETTORE GENERALE


 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e 1234/07 del Consiglio ed in particolare l’articolo 45;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito dellapolitica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTO il regolamento (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il regolamento (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

VISTO il regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell’Unione e ai piani strategici della PAC;

VISTO il Piano Strategico della PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C(2022) 8645 final e modificato da ultimo l’11 febbraio 2026 con la Decisione di esecuzione C(2026) 745;

VISTO il regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/02/2026 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 3 che attribuisce a questo Ministero la nuova denominazione “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 285 del 6 dicembre 2023;

VISTA la Direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026, adottata con D.M. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13/02/2026 al n. 170;

VISTA la direttiva dipartimentale DISAI n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall’Organo di controllo in data 2 marzo 2026 al n. 141, come integrata dalla Direttiva dipartimentale n. 126396 del 26 marzo 2026, registrata dall’Organo di controllo al n. 195 in data 19 marzo 2026;

VISTA la Direttiva direttoriale della Direzione generale degli Affari Generali e del Bilancio n. 110014 del 5 marzo 2026, registrata all’UCB in data 6 marzo 2026 al n. 161;

VISTO il D.P.R. del 21 Dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16/01/2024 al n. 68, con il quale è stato conferito al dott. Marco Lupo dell’incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica;

VISTO il D.P.C.M. del 7 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 6 marzo 2024 al n. 314, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale degli Affari generali e del Bilancio, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i;

VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023, recante “Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vino”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410748 del 4 agosto 2023 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”;

VISTO il Decreto dipartimentale DIPACSR n. 693212 del 24 dicembre 2025, con cui sono attribuite agli interventi nell’ambito della “Promozione realizzata nei Paesi terzi” risorse complessive pari ad euro 98.027.879, di cui euro 29.408.364 ai fondi di quota nazionale;

VISTA la nota prot. n. 28233 del 03/04/2026, acquisita con prot. n. 159621 del 03/04/2026, integrata con comunicazione del 9 aprile 2026, con cui Agea, su richiesta del Ministero, ha comunicato di ultimare nel corso dell’esercizio finanziario 2026/2027 i controlli e i pagamenti dei saldi, gravanti sui fondi di quota nazionale, relativi ai programmi nazionali e multiregionali approvati nell’annualità 2023/2024 e che i saldi presunti riferiti a tali programmi ammontano ad euro 3.940.002,27;

CONSIDERATO che il comma 1, lettera c) dell’articolo 5 del sopracitato Decreto del Ministro n. 31843 del 26 giugno 2023 destina una riserva dei fondi quota nazionale al finanziamento dei progetti multiregionali pari ad euro 3.000.000,00 e stabilisce che la quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell’importo del progetto presentato;

RITENUTO necessario riservare, sulle risorse attribuite con il citato Decreto dipartimentale n. 6293212 del 24 dicembre 2025 ai fondi quota nazionale per l’esercizio finanziario comunitario 2025/2026, la somma di euro 3.940.002,27 per la liquidazione dei saldi dei progetti nazionali e multiregionali per le annualità precedenti, e la somma di euro 3.000.000,00 per il cofinanziamento dei progetti multiregionali, per un ammontare di euro 6.940.002,27;

CONSIDERATO, pertanto, che, al netto delle somme riservate per le finalità sopra indicate sulle risorse attribuite con il citato Decreto dipartimentale n. 0681024 del 12 dicembre 2023, l’importo disponibile per i progetti nazionali con riferimento all’esercizio finanziario comunitario 2026/2027 è pari a euro 22.468.361,73;

RITENUTO di dovere definire i requisiti richiesti ai soggetti ammissibili, l’importo massimo dei progetti, i criteri di selezione, l’intensità massima dei contributi, le attività finanziabili e le spese ammissibili nonché ogni ulteriore aspetto procedimentale connesso all’accesso e all’erogazione dei contributi medesimi;




DECRETA



Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Decreto definisce, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri ele modalità per la concessione di contributi da parte del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica – Direzione Generale degli Affari Generali e del Bilancio - AGEBIL, per attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all’apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023 (di seguito anche Decreto ministeriale).



Articolo 2

(Soggetti proponenti e requisiti)

1. Possono accedere all’Intervento Settoriale “Promozione” i soggetti proponenti di cui agli articoli 2 e 3, comma 1 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023, come riportati nell’Allegato 19.



Articolo 3

(Attività finanziabili)

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all’articolo l del presente Decreto possono essere finanziati Progetti che possono avere a oggetto una o più attività nell’ambito delle azioni, di cui all’articolo 7 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023, come riportate nell’Allegato 19.

2. Per attività si intendono le singole iniziative attuate nell’ambito delle azioni ammissibili, di cui al precedente comma. I progetti, pena l’esclusione, devono consistere in un insieme coerente di azioni e relative attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3. I progetti, pena l’esclusione, devono inderogabilmente essere finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi generali, individuati in modo coerente con il quadro normativo unionaleapplicabile. In particolare, ciascun progetto deve perseguire:

• almeno uno degli obiettivi di cui al PSP e all’articolo 57, lettere a), i) e j), del regolamento (UE) 2021/2115;

• almeno uno degli obiettivi di cui all’articolo 14, lettere a), c), d), e), f), h) e i), del regolamento (UE) 2022/126.

Gli obiettivi ammissibili sono elencati all’Allegato 19.

4. In considerazione di quanto disposto dall’articolo 58, comma 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/2115 e di quanto disposto dall’articolo 6 comma 1 del Decreto ministeriale, i progetti hanno durata annuale dal 16 ottobre 2026 al 15 ottobre 2027.

5. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto.

6. Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione ha una durata massima di tre anni per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo. È facoltà del beneficiario richiedere la proroga.



Articolo 4

(Stanziamento disponibile)

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali a valere sull’esercizio finanziario comunitario 2026/2027 ammontano ad euro 22.468.361,73.

2. In caso di economie nel corso dell’esercizio finanziario comunitario 2026/2027 per la liquidazione dei saldi dei progetti nazionali e multiregionali, con riferimento alla parte gravante sui fondi di quota nazionale, delle campagne precedenti, citati nelle premesse, le risorse non utilizzate sono sommate alle risorse di cui al precedente comma 1 per il finanziamento dei progetti nazionali a valere sull’esercizio finanziario 2026/2027.

3. La presenza delle economie di cui al precedente comma 2 verrà comunicata tramite pubblicazione di apposito successivo Decreto direttoriale.



Articolo 5

(Intensità di aiuto e contributo richiedibile)

1. La percentuale di contributo rispetto alle spese progettuali previste, come indicate all’articolo 13 del Decreto ministeriale, è pari al massimo al 50%.

2. I valori relativi all’intensità dell’aiuto e ai limiti minimi di spesa per ciascun progetto, sono riportati di seguito:

Tipologia di progetto

Contributo massimo per progetto Spesa minima per progetto

Progetti nazionali

4.000.000,00 € 500.000,00 €

Progetti regionali e multiregionali

Avviso regionale nel limite massimo di 4.000.000,00 € 100.000,00 € o limite inferiore per piccoli produttori quali definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione

Tabella 1 - Valore dei progetti


Le Regioni, nei propri avvisi, possono fissare un valore progettuale massimo e minimo diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale. In ogni caso, il valore progettuale non può essere inferiore ad euro 100.000,00. È facoltà delle Regioni prevedere un valore progettuale inferiore a 100.000,00 € per i progetti presentati solo da piccoli produttori quali definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.

3. Non sono previsti limiti minimi di spesa per soggetto partecipante, posto che, nel complesso, il progetto raggiunga comunque i limiti di spesa previsti nella Tabella 1.

4. Per i soggetti proponenti che siano produttori di vino, associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative e per le reti di impresa, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere f), h), i) e j) del Decreto ministeriale, il contributo massimo richiedibile è determinato in funzione del fatturato globale come segue:

Dimensione dell’impresa Contributo massimo richiedibile
Medie e grandi imprese

5% del fatturato globale risultante dall’ultimo bilancio approvato o da altro documento idoneo a comprovarlo

Micro e piccole imprese

10% del fatturato globale risultante dall’ultimo bilancio approvato o da altro documento idoneo a comprovarlo
 

Tabella 2 - Contributo massimo richiedibile per soggetti proponenti


Resta inteso che, qualora i soggetti proponenti non abbiano un proprio fatturato, lo stesso si intende riferito a ciascun soggetto partecipante produttore di vino.

5. Il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto nazionale, regionale e/o multiregionale per l’esercizio finanziario comunitario 2026/2027.

Il medesimo vincolo si applica a ciascun soggetto partecipante.

6. Come previsto dal comma 2 dell’articolo 5 del Decreto Ministeriale, ciascun soggetto partecipante può presentare o partecipare ad un solo progetto nazionale, ad un solo progetto regionale, ad un solo progetto multiregionale, fermo restando il limite massimo di contributo concedibile pari a 4.000.000,00. La presentazione di più progetti sulla medesima tipologia comporterà l’inammissibilità di tutti i progetti presentati sulla stessa tipologia.

7. Qualora il soggetto proponente sia un produttore di vino con unità operative in due regioni, è ammissibile la presentazione di un solo progetto regionale (per una delle due regioni) e un progetto multiregionale

8. I partecipanti delle associazioni temporanee di impresa e di scopo, le reti di impresa tra produttori, i consorzi, le associazioni e le federazioni devono partecipare ad almeno una delle azioni previste in ciascun Paese Terzo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 del Decreto ministeriale.



Articolo 6

(Requisiti soggettivi)

1. Il soggetto proponente o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all’articolo 58, comma 1, paragrafo 1, lettera k) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso e possiede adeguate capacità tecniche da documentare attraverso la presentazione del curriculum aziendale, di cui al successivo articolo 9, comma 1.

2. Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante possiedono sufficienti risorse per garantire la realizzazione efficace dell'operazione e, a tal fine, devono presentare un’idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell’Unione europea, redatta conformemente all’Allegato 3 al presente Decreto.

3. Il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità. I requisiti minimi di disponibilità dei prodotti sono indicati nella seguente tabella e sono determinati sulla base dei dati riportati nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato”, desunti dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2025 del registro dematerializzato.

Tipologia di progetto

Disponibilità minima di vino  Disponibilità minima di vino imbottigliato/confezionato

Progetti nazionali

 
Soggetto proponente singolo (produttore di  vino) e soggetto proponente in forma aggregata  (ATI, ATS, consorzi, associazioni, federazioni,  società cooperative, reti di impresa)  ≥ 750.000 litri complessivi

Progetti nazionali

Ciascun soggetto partecipante produttore di vino nell’ambito di soggetti aggregati

≥ 75.000 litri per ciascun soggetto

Progetti regionali/progetti multiregionali

Soggetto proponente singolo (produttore di vino) e soggetto proponente in forma aggregata  (ATI, ATS, consorzi, associazioni, federazioni,  società cooperative, reti di impresa)

Definita dalla Regioni

Progetti regionali/progetti multiregionali

 

Ciascun soggetto partecipante produttore di vino nell’ambito di soggetti aggregati

Definita dalla Regioni, in ogni caso superiore a 5.000 litri per 
ciascun soggetto

Tabella 3 - Disponibilità minima prodotti oggetto di promozione


Le aziende che producono conto terzi sono tenute all’indicazione dei terzisti che detengono le

giacenze dichiarate.



Articolo 7

(Spese ammissibili, monopoli di Stato, esposizione preferenziale e attività di incoming)

1. Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono indicate nell’Allegato 10 al presente Decreto.

2. Ciascun progetto, per le tipologie nazionale, regionale e multiregionale, può prevedere azioni in uno o più Paesi terzi di cui all’Allegato 17.

3. Le modalità relative alla realizzazione di specifiche attività promozionali, tra cui le esposizioni preferenziali ed altre fattispecie, tengono conto della regolamentazione specifica nei Paesi terzi con monopoli di Stato e delle condizioni per la realizzazione di attività promozionali previste negli altri Paesi terzi. La relativa disciplina è indicata nell’Allegato 10.

4. Le attività di incoming sono ammissibili se realizzate nel territorio della Regione in cui è ubicata la cantina di produzione dei prodotti oggetto di promozione. La disciplina delle attività di incoming e le relative spese ammissibili sono indicate nell’Allegato 10.



Articolo 8

(Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo)

1. Le domande di contributo relative alla campagna 2026/2027, a valere sui fondi di quota nazionale, devono essere compilate e presentate utilizzando esclusivamente, pena la non ricevibilità e conseguente esclusione, l’applicativo presente sul portale SIAN all’indirizzo Internet https://www.sian.it/vinopaesiterzi/.

2. Le modalità di utilizzo dell’applicativo, messo a disposizione dal MASAF, sono definite nello specifico Manuale Utente disponibile nell’applicativo di cui al comma 1.

3. Le domande di contributo relative alla campagna 2026/2027, a valere sui fondi di quota nazionale, devono essere presentate entro e non oltre il 15 giugno 2026.

4. La data di presentazione corrisponde a quella del “rilascio informatico” sull’applicativo presente sul portale SIAN, che attribuisce alla domanda di sostegno presentata un protocollo di ricezione.

5. Le domande di contributo relative alla campagna 2026/2027, a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale, devono essere presentate alle Regioni e Province autonome competenti alla ricezione dei progetti.

6. Le Regioni e Province autonome che non utilizzeranno l’applicativo presente sul portale SIAN possono prevedere diverse modalità di trasmissione.

7. I termini di presentazione nonché le modalità di trasmissione dei progetti, a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale, sono indicati negli avvisi che saranno pubblicati dalle Regioni e Province autonome, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto.

8. Per le domande da presentare attraverso l’applicativo presente sul portale SIAN, sia a valere sui fondi di quota nazionale, sia a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale, è consentita l’abilitazione di uno o più soggetti delegati alla compilazione. A tal fine, il soggetto proponente procede alla delega secondo le modalità definite nello specifico Manuale Utente disponibile sul portale SIAN.



Articolo 9

(Documentazione da allegare alla domanda di contributo)

1. Alla domanda di contributo a valere sui fondi di quota nazionale, nonché alle domande di contributo a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale che saranno presentate attraverso la piattaforma SIAN, deve essere allegata la seguente documentazione per la quale l’Amministrazione rende disponibili i relativi fac-simili allegati al presente Decreto:

Tutti i soggetti proponenti e ciascun soggetto partecipante
Allegato 2

Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria e di assenza di conflitto di interesse con i fornitori, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Allegato 3

Idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell’Unione europea

Allegato 4

Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente compilata da parte del soggetto proponente e da parte di ciascun soggetto partecipante

Curriculum aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti
 
Curriculum, sottoscritto dal legale rappresentante, deve recare la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica; qualora lo stesso sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti

Tabella 4 - Allegati soggetti proponenti e partecipanti


2. Alle domande di contributo a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale che non saranno presentate attraverso la piattaforma SIAN, in aggiunta alla documentazione di cui al precedente comma 2, deve essere allegata altresì la seguente documentazione, per la quale l’Amministrazione rende disponibili i relativi fac-simili allegati al presente Decreto: 

Ulteriore documentazione per domande non presentate tramite applicativo informativo
Allegato 1

Domanda di contributo

Allegato 6

Dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla disponibilità dei prodotti

Allegato 7

Progetto redatto dal soggetto proponente e comprensivo di cronoprogramma; il progetto deve essere corredato, a pena di esclusione, da ulteriori allegati, come specificati al successivo articolo 10 del presente Decreto

Allegato 8
 
Dichiarazione, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sui dati tecnici, economici e finanziari del progetto

Tabella 5 - Allegati domande non presentate tramite applicativo informatico


3. Per i seguenti proponenti specifici deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

Ulteriore documentazione per soggetti proponenti specifici
Micro o piccole imprese  Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e 
microimprese, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, da produrre solo nel caso in cui il soggetto 
proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla 
categoria delle micro o piccole imprese - Allegato 5

 
Organizzazioni professionali, 
Associazioni o Federazioni di consorzi di -
tutela o Associazioni o Federazioni prive 
di iscrizione al Registro delle imprese
-Statuto
- Elenco degli associati al momento della presentazione della domanda firmati firmato digitalmente da legale rappresentante
Associazioni temporanee di impresa e di 
scopo costituende o reti di impresa

 
Impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o 
di scopo o in reti di impresa - Allegato 9
oppure se costituiti copia conforme dell’atto di costituzione dell’associazione 
temporanea tra imprese o copia del contratto di rete
Produttori di vino, associazioni 
temporanee di impresa e di scopo, 
costituende o costituite, i consorzi, le 
associazioni, le federazioni e le società 
cooperative e reti di impresa
Copia conforme dell’ultimo bilancio, oppure copia di altro 
documento da cui desumere il fatturato aziendale del soggetto 
proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti

 

Tabella 6 - Ulteriore documentazione per soggetti proponenti specifici

Articolo 10

(Preventivi di spesa da allegare al progetto)

1. Al progetto, per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, devono essere allegati i preventivi come segue:

Costi di riferimento In assenza di costi di 
riferimento
In assenza di concorrenza di 
mercato

 
In caso di costo di riferimento di 
cui all’Allegato 18, il proponente 
allega un preventivo, reso da un 
fornitore indipendente rispetto al 
beneficiario, contenente 
informazioni puntuali sul 
fornitore, sulla modalità di 
esecuzione dell’attività e sui costi 
unitari di realizzazione

 
In caso di assenza di costo di 
riferimento, di cui all’Allegato 18, 
il proponente allega tre preventivi 
comparabili, resi da fornitori 
indipendenti tra di loro e rispetto 
al beneficiario, contenenti 
informazioni puntuali sul 
fornitore, sulla modalità di 
esecuzione dell’attività e sui costi 
unitari di realizzazione
Nel caso in cui, in assenza di più 
soggetti concorrenti in grado di 
fornire i servizi previsti, non sia 
possibile disporre di tre preventivi 
per i costi relativi a una o più 
attività, il proponente allega, oltre 
al preventivo, una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ai sensi 
del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
nella quale attesta l’impossibilità 
di individuare altri soggetti 
concorrenti in grado di fornire i 
servizi e/o i prodotti previsti

 

Tabella 7 - Preventivi da allegare al progetto


2. I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente oppure ai soggetti partecipanti devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese e non possono essere presentati a corpo.

3. Con riferimento alle voci di spesa che richiedono la presentazione di tre preventivi, il soggetto proponente deve procedere alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, è necessario che il beneficiario fornisca una relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta.

4. In casi eccezionali in cui la spesa prevista per attività specifiche superi il costo di riferimento, èconsentita la presentazione di idonea relazione o documentazione per giustificare eventuali scostamenti dai costi di riferimento.

5. In caso di acquisizione, nel corso dell’esecuzione, di preventivi di spesa di importo inferiore rispetto a quelli presentati in fase di domanda, le minori spese, a parità di attività realizzata, costituiscono economie di progetto, secondo la disciplina dettata nel Manuale dei controlli.



Articolo 11

(Valutazione dei progetti)

1. I progetti sono valutati da un apposito Comitato di valutazione.

2. Il Comitato di valutazione accerta la ricevibilità delle domande, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 8.

3. Il Comitato accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del presente Decreto e procede, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 delDecreto ministeriale, alle seguenti verifiche:

a) verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3 del Decreto ministeriale ovvero della documentazione attestante tale sussistenza;

b) verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 9 del Decreto ministeriale ovvero della documentazione attestante tale insussistenza.

4. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa presentata, il Comitato richiede al Soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. In caso di soccorso istruttorio, è assegnato al Soggetto proponente un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il competente ufficio procede all’esclusione.

5. La ragionevolezza dei costi è valutata dal Comitato sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista, del preventivo a supporto dei costi di riferimento o dei tre preventivi comparabili, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10 e specificato nell’Allegato 10 (Spese ammissibili). In ogni caso, il Comitato può chiedere chiarimenti al Soggetto proponente relativamente alla ragionevolezza dei costi dichiarati e può, altresì, svolgere indagini di mercato mediante la comparazione dei costi medesimi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri e, in mancanza, con i prezzi di mercato.

6. Il Comitato, terminata l’istruttoria, procede alla valutazione dei progetti e all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati ed esplicitati all’Allegato 11 al presente Avviso:

a) Livello di analisi e comprensione del contesto;

b) Coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;

c) Qualità delle azioni proposte;

d) Idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità;

e) Coerenza del piano finanziario rispetto al progetto;

f) Impatto sul mercato.

7. Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.

8. Il Comitato, terminata la valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo. A parità di punteggio, il Comitato attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto ministeriale, sulla base di quanto previsto nell’Allegato 12 al presente Decreto. A tal fine, il Comitato si riserva di richiedere le informazioni propedeutiche a detta valutazione. In caso di ulteriore parità si applica quanto disposto all’articolo 12, comma 4 del Decreto ministeriale.



Articolo 12

(Progetti regionali)

1. Per le Regioni che non utilizzano l’applicativo informatico, i Comitati regionali procedono alla valutazione dei progetti regionali secondo le modalità indicate al precedente articolo 11 e predispongono i verbali secondo lo schema riportato nell’Allegato 14.a al presente Decreto e le checklist secondo lo schema di cui all’Allegato 14.b e all’Allegato 14.c. Le Regioni trasmettono al Ministero, entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria, i verbali di valutazione dei progetti.

2. Per le Regioni che utilizzano l’applicativo informatico, la valutazione avviene tramite Portale,mediante compilazione a sistema.



Articolo 13

(Progetti multiregionali)

1. Le Regioni che intendono attivare i progetti multiregionali, contestualmente alla pubblicazione dei propri avvisi, comunicano al Ministero l’importo dei fondi quota regionale da destinare al finanziamento dei progetti multiregionali.

2. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell’importodel progetto presentato.

3. La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali è proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dai produttori di vino che hanno sede operativa in ciascuna Regione coinvolta sulla totalità delle attività previste dal progetto.

4. Il Ministero, acquisite le informazioni di cui al precedente comma 1, pubblica sul proprio sito l’elenco delle Regioni che attivano i progetti multiregionali ed i relativi importi dei fondi quota regionale ad essi destinati.

5. I progetti multiregionali sono valutati dal Comitato di ciascuna Regione capofila secondo le modalità indicate ai precedenti articoli 11 e 12.

6. Ciascun Comitato predispone le graduatorie dei progetti multiregionali e comunica alle Regioni coinvolte la graduatoria e l’importo dei fondi di quota regionale di competenza.

7. I progetti multiregionali sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità fondi quota regionale di ciascuna Regione coinvolta.

8. La riserva dei fondi quota nazionale, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale, è attribuita dal Ministero in base ai punteggi assegnati da ciascuna Regione capofila, secondo le modalità previste ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 12 del Decreto ministeriale.

 

Articolo 14

(Termini di valutazione e contrattualizzazione)

1. Le Regioni adottano i propri avvisi, in conformità a quanto previsto dal Decreto ministeriale e a quanto disposto dal presente Decreto, entro 30 giorni dalla emanazione del presente Avviso, trasmettendoli contestualmente al Ministero. Nei successivi dieci giorni, il Ministero, al fine di garantire il coordinamento della misura, ne verifica la conformità all’avviso nazionale.

2. Per la campagna 2026/2027, i termini per la valutazione e per la contrattualizzazione dei progetti regionali, multiregionali e nazionali sono:

a) 7 agosto 2026: data entro la quale il Ministero trasmette ad Agea la graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all’Allegato 13 del presente Decreto, nonché la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’articolo 14 comma 3 del Decreto ministeriale.

b) 1° settembre 2026: data massima entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all’Allegato 13 del presente Decreto e trasmettono ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’articolo 14 comma 3 del Decreto ministeriale. Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria, la Regione capofila trasmette al Ministero i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della conformità degli stessi al modello di verbale Allegato 14.a al presente Avviso e relative checklist di cui all’Allegato 14.b e all’Allegato 14.c.

c) 7 settembre 2026, data entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento dei progetti selezionati;

d) 7 settembre 2026, data massima entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all’Allegato 13 del presente Decreto, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali previsti dall’articolo 1 4, comma 3 del Decreto ministeriale. Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria, la Regione trasmette al Ministero i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della conformità degli stessi al modello di verbale Allegato 14.a al presente Avviso e relative checklist di cui all’Allegato 14.b e all’Allegato 14.c;

e) Agea realizza i controlli precontrattuali di cui all’articolo 14, comma 3 del Decreto ministeriale entro 30 giorni dai termini di cui alle lettere d) del presente comma;

f) Le Autorità competenti notificano ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva ed assegnano un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo

g) Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati entro 30 giorni dall’emanazione degli atti di confermazione delle graduatorie da parte delle Autorità competenti, a seguito dei controlli precontrattuali, secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale.

 

Articolo 15

(Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari)

1. Non sono ammesse, pena l’esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite, consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative e reti di impresa, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.

2. È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui al precedente comma, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all’articolo 9 del Decreto ministeriale.

3. I medesimi soggetti proponenti di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti e ad Agea qualsiasi modifica della compagine. Le Autorità competenti verificano il mantenimento dei requisiti di partecipazione e qualificazione a seguito delle modifiche comunicate e ne danno comunicazione al soggetto proponente e ad Agea.

4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile e nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 del Regolamento UE 2021/2116.



Articolo 16

(Variazioni del progetto)

1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche e variazioni nel rispetto dell’articolo 16 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023 e del presente Decreto.

2. Le variazioni sono disciplinate secondo le seguenti tipologie:

a) variazioni non sostanziali, ai sensi dell’articolo 17;

b) variazioni sostanziali, ai sensi dell’articolo 18;

c) misure di flessibilità, ai sensi dell’articolo 19.

3. Ai fini del calcolo delle soglie di variazione di cui agli articoli 17 e 18, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la base di calcolo della percentuale di variazione è costituita dall’importo delle singole attività, rientranti nelle azioni di cui all’articolo 3 comma 1, riportato nell’ultima versione del progetto approvata dal Comitato di valutazione.

b) non sussiste un numero massimo di varianti proponibili; qualora, nel corso dell’attuazione del progetto, una medesima attività sia oggetto di successive variazioni non sostanziali, lo scostamento rispetto alla base di calcolo è determinato considerando l’effetto complessivo di tutte le modifiche intervenute. Qualora tale variazione complessiva determini uno scostamento superiore al 20% rispetto alla base di calcolo l’istanza è sottoposta al Comitato di valutazione.

4. L’eleggibilità delle spese relative alle variazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 decorrono dalla data dell’istanza di variazione.

5. Le variazioni non comportano il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato, salvo quanto previsto dall’articolo 19 in materia di misure di flessibilità, e il cambiamento o l’eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria.

6. Il beneficiario allega alla comunicazione di variazione nuovi preventivi, ove necessari, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10.

7. Tutte le comunicazioni e le istanze di variazione sono presentate alla competente Autorità tramite Portale, mediante compilazione a sistema. Per le Autorità competenti che non utilizzano l’applicativo informatico presente sul portale SIAN, la presentazione avviene utilizzando gli Allegati 15 (variazioni non sostanziali) e 16 (variazioni sostanziali) al presente Decreto.



Articolo 17

(Variazioni non sostanziali)

1. Per variazioni non sostanziali si intendono le variazioni del cronoprogramma, le variazioniriguardanti la localizzazione e le variazioni al quadro economico di importo pari o inferiore al 20%.

2. Le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste per ciascun Paese Terzo sono oggetto di sola comunicazione e non sono sottoposte a istruttoria autorizzativa.

3. Qualora, in sede di rendicontazione, la quantificazione della variazione di cui all’articolo 16 comma 2, lettera a), risulti superiore al 20%, l’importo eccedente non è ammesso a rendiconto e, in particolare, non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti.



Articolo 18

(Variazioni sostanziali)

1. Le variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste per ciascun Paese Terzo devono essere comunicate almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’attività interessata dalla variante.

2. Le variazioni di cui al comma 1 sono considerate ammissibili solo se autorizzate dalle Autorità competenti. L’Autorità competente, qualora ritenga l’istanza ammissibile ai sensi delle disposizioni del Decreto ministeriale, autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, dandone comunicazione al beneficiario e ad AGEA.

3. Le istanze di variante possono essere presentate al massimo entro 30 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato.



Articolo 19

(Misure di flessibilità)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 16 del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023 in merito alla inammissibilità di modifiche o variazioni che comportino il cambiamento o l’eliminazione di obiettivi o di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, i beneficiari possono presentare variazioni che prevedano lo spostamento di attività e del relativo costo verso altri Paesi già previsti dal progetto, nei seguenti casi:

a) in caso di risparmi di spesa conseguiti nella realizzazione delle attività originariamente programmate;

b) in caso di realizzazione degli obiettivi del progetto con un budget inferiore rispetto a quello stimato;

c) nei Paesi Terzi, in cui l'importazione e la distribuzione dei vini è gestita da monopoli di Stato, in caso di prescrizioni emanate dai monopoli esteri che rendano non attuale una o più attività programmate.

2. La richiesta di variazione è sottoposta nuovamente al Comitato di valutazione ed è approvata a condizione che il punteggio assegnato in esito alla rivalutazione complessiva del progetto, secondo quanto previsto all’articolo 11, comma 1, ne confermi l’ammissibilità e la finanziabilità.

3. Il Comitato di valutazione tiene conto, nell’esame delle variazioni, di eventuali documentate condizioni di instabilità dei mercati, in coerenza con la normativa unionale.

4. La disciplina di flessibilità di cui ai commi precedenti si applica a prescindere dalla percentuale di variazione richiesta.



Articolo 20

(Elenco dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti)

1. Gli elenchi dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell’Allegato 17 del presente Decreto.



Articolo 21

(Materiale informativo)

1. Il materiale promozionale e pubblicitario, nonché tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell’ambito del progetto, devono essere coerenti con le indicazioni previste nelle linee guida adottate e recano, al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del contributo erogato, l’emblema e la menzione di cui all’Allegato 1 del Decreto ministeriale, secondo le disposizioni d’uso disponibili sul sito della Commissione europea.

2. L’emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l’emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all’inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso.

3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui è rivolto il materiale promozionale epubblicitario, oppure in lingua inglese.

4. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.

5. La conformità del materiale informativo è verificata ex-post da Agea, coerentemente con le previsioni contenute nel Manuale dei controlli, redatto da Agea ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del Decreto ministeriale. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammessoa contributo.

6. Il materiale di cui al comma 1 reca altresì il logo del Ministero. Il logotipo del Ministero deve essere riprodotto sul materiale informativo in maniera visibile, deve essere di dimensione uguali, in altezza o larghezza, rispetto all'emblema dell'Unione e in conformità con le prescrizioni contenute nel Manuale d’uso pubblicato alla pagina del sito del Ministero al link: https://www.masaf.gov.it/logotipo_ministero.

7. Il logotipo del Ministero è reso disponibile ai soggetti beneficiari tramite l’applicativo di cui all’articolo 8, comma 1 del presente Decreto oppure è richiedibile secondo la procedura illustrata alla pagina del sito del Ministero al link: https://www.masaf.gov.it/logotipo_ministero.



Articolo 22

(Stipula del contratto e controlli)

1. I contratti, redatti secondo l’apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di Agea, di cui all’articolo 14 comma 1 del Decreto ministeriale, sono stipulati tra quest’ultima ed i beneficiari.

2. AGEA, entro 30 giorni dalla stipula, trasmette copia dei contratti alle Autorità competenti.

3. AGEA comunica alle Autorità competenti, entro 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale, trasmettendo contestualmente alle Autorità competenti copia del contratto modificato.

4. I soggetti beneficiari possono richiedere il pagamento in anticipo del contributo mediante apposita domanda di pagamento e previa costituzione di una garanzia pari al 120% dell’aiuto erogabile a titolo di anticipo.



Articolo 23

(Conflitto di interessi)

1. I beneficiari devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire situazioni in cui l’esecuzioneimparziale ed obiettiva delle attività progettuali potrebbe essere influenzata o compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici finanziari o personali diretti o indiretti o ogni altra comunanza di interessi.



Articolo 24

(Erogazione del finanziamento)

1. L’erogazione del finanziamento, di cui all’articolo 13, comma 2 del Decreto ministeriale avviene, previa presentazione delle relative domande di pagamento, sotto forma di anticipo pari all’80% dell’importo concesso a seguito di valutazione delle domande di contributo e della pubblicazione delle graduatorie, dietro presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell’importo anticipato, e di successivo saldo pari al 20% dell’importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all’articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale. Per coloro che non usufruiscono dell’anticipo, il contributo è liquidato sotto forma di saldo al termine delle attività e all’esito dei controlli di cui all’articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale.

2. Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l’esercizio finanziario comunitario 2026/2027, riceve, nel caso in cui richieda l’anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.

3. Il Ministero si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.

4. Per i progetti presentati a valere sulla misura di cui al presente decreto, qualora non dovessero intervenire disposizioni unionali e/o nazionali che consentano l’ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto 2026/2027 a valere anche sugli esercizi finanziari successivi al 2027, il Ministero provvederà a stabilire nuovi termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione delle domande di pagamento.

5. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto ministeriale, le sanzioni sono disciplinate dal Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, di modifica e integrazione del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul “finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.



Articolo 25

(Pubblicazione e informazioni)

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, pervengono al seguente indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e possono essere presentate fino alle ore 17.00 del ventesimo giorno precedente la scadenza di cui al comma 3 dell’articolo 8.

2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è Stefano Valeri, funzionario in servizio presso l’Ufficio AGEBIL III - Direzione Generale degli Affari generali e del Bilancio.

3. Il presente avviso è pubblicato alla sezione “Gare” del sito internet http://www.masaf.gov.it.



Articolo 26

(Definizione delle controversie)

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente Decreto o dal successivo contratto la competenza è dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma.



Articolo 27

(Norma di chiusura e rinvio)

1. Il presente Avviso è sottoposto a modifica o integrazione nel caso di intervenute norme unionali o nazionali introdotte per fronteggiare crisi commerciali internazionali e/o l’instabilità dei mercati.



IL DIRETTORE GENERALE

Teresa Nicolazzi

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



Elenco allegati:

Allegato 1 – Domanda di contributo

Allegato 2 – Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria

Allegato 3 – Referenza bancaria

Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia

Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese

Allegato 6 – Disponibilità dei prodotti

Allegato 7 – Schema di progetto

Allegato 8 – Dati tecnici, economici e finanziari del progetto

Allegato 9 – Impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa

Allegato 10 – Spese ammissibili e spese non ammissibili

Allegato 11 – Criteri di valutazione

Allegato 12 – Criteri di priorità

Allegato 13 – Modello trasmissione graduatoria

Allegato 14.a – Schema di verbale

Allegato 14.b – Schema di checklist di verifica

Allegato 14.c – Schema di checklist Ammissibilità Spese

Allegato 15 – Variazioni non sostanziali

Allegato 16 – Variazioni sostanziali

Allegato 17 – Elenchi dei Paesi terzi e dei mercati dei Paesi terzi

Allegato 18 – Costi di riferimento

Allegato 19 – Elementi di dettaglio