Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 15-04-2026
Numero provvedimento: 840
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 16-04-2026

Regolamento (UE) 2026/840 della Commissione, del 15 aprile 2026, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui dei composti di rame in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 15/04/2026, n. 2026/840, pubblicato in G.U.U.E. 16 aprile 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui («LMR») per i composti di rame sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Il gruppo dei composti di rame è costituito da poltiglia bordolese, idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame e solfato di rame tribasico ed è una sostanza attiva approvata nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3) Nel 2018 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti per i composti di rame, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4) Nel 2023 l'Autorità ha pubblicato un parere scientifico sulla nuova valutazione dei valori guida basati su considerazioni sanitarie vigenti per il rame e sulla valutazione dell'esposizione derivante da tutte le fonti. L'Autorità ha stabilito che al di sotto della soglia di ritenzione del rame corrispondente a un'assunzione giornaliera di 0,07 mg/kg di peso corporeo per la popolazione adulta non vi sono rischi per la salute e ha concluso che l'attuale esposizione al rame non comporta rischi per la salute della popolazione, compresi i bambini. Essa ha inoltre concluso che i prodotti fitosanitari non hanno contribuito in misura significativa all'esposizione della popolazione al rame.

(5) Nel 2025 l'Autorità ha pubblicato una dichiarazione di aggiornamento del riesame degli LMR vigenti per i composti di rame alla luce del suo parere scientifico sulla nuova valutazione dei valori guida basati su considerazioni sanitarie e sulla valutazione dell'esposizione derivante da tutte le fonti. Poiché il rame è presente ovunque nell'ambiente, al fine di elaborare LMR adeguati l'Autorità ha considerato dati tratti dalle sperimentazioni sui residui a sostegno degli usi autorizzati nell'Unione, nonché dati di monitoraggio.

(6) L'Autorità ha concluso che gli attuali LMR per i composti di rame in o su noci di anacardi, noci di cocco, more di rovo, more selvatiche, lamponi, datteri, olive da tavola, kumquat, carambole, jambul/jambolan, cetrioli, cetriolini, zucchine, sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, rabarbaro, semi di papavero, semi di sesamo, semi di cotone, semi di cartamo, semi di borragine, semi di camelina/dorella, semi di ricino, olive da olio, mais/granturco, infusioni di erbe da foglie di fragola, barbabietole da zucchero, muscolo bovino, grasso bovino, muscolo ovino, grasso ovino, grasso caprino, muscolo equino, grasso equino, muscolo di pollame e grasso di altri animali terrestri d'allevamento rispecchiano gli attuali livelli di rame in tali prodotti e non presentano rischi per i consumatori. Essi dovrebbero pertanto essere mantenuti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero pertanto essere mantenuti ai livelli vigenti ed essere inclusi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7) L'Autorità ha inoltre concluso che gli attuali LMR per i composti di rame in o su mandorle dolci, noci del Brasile, castagne e marroni, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, ciliegie, pesche, uve da tavola, uve da vino, fragole, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli, uva spina/grossularia, rosa canina, more di gelso, azzeruoli, bacche di sambuco, kiwi, patate, barbaforte/rafano/cren, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori, peperoni, melanzane, meloni, zucche, cocomeri/angurie, cavoli cinesi/pe-tsai, cavoli ricci, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf, spinaci, portulaca/porcellana, bietole da foglia e da costa, foglie di vite, crescione acquatico, erbe fresche e fiori commestibili, carciofi, porri, grano saraceno, sorgo, luppolo, fegato suino, fegato bovino, fegato ovino, muscolo caprino, fegato caprino, fegato di altri animali terrestri d'allevamento, miele e prodotti ottenuti da animali terrestri selvatici dovrebbero essere aumentati in modo da rispecchiare gli attuali livelli di rame in tali prodotti. È opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli indicati dall'Autorità, che non comportano rischi per i consumatori.

(8) L'Autorità ha inoltre concluso che gli attuali LMR per i composti di rame in o su «agrumi», albicocche, prugne, fichi, cachi, litci, frutti della passione/maracuja, fichi d'India/fichi di cactus, melastelle/cainette, cachi di Virginia, avocado, banane, manghi, papaie, melograni, cerimolia/cherimolia, guaiave/guave, ananas, frutti dell'albero del pane, durian, anona/graviola/guanabana, radici di cassava/manioca, patate dolci, ignami, maranta/arrow root, bietole, carote, sedano rapa, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, gombi, mais dolce, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli rapa, cicoria Witloof/cicoria belga, fagioli (con baccello), fagioli (senza baccello), piselli (con baccello), piselli (senza baccello), lenticchie, asparagi, cardi, germogli di bambù, cuori di palma, funghi coltivati, funghi selvatici, muschi e licheni, alghe e organismi procarioti, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini/semi di lupini, semi di lino, semi di arachide, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di zucca, semi di canapa, semi di palma, frutti di palma, capoc, orzo, miglio, avena, riso, segale, frumento, tè, chicchi di caffè, «infusioni di erbe da fiori», infusioni di erbe da rooibos, infusioni di erbe da mate, «infusioni di erbe da radici», infusioni di erbe da altre parti della pianta, semi di cacao, carrube/pane di san Giovanni, «spezie», canne da zucchero, radici di cicoria, muscolo suino, grasso suino, rene suino, frattaglie commestibili di suini, rene bovino, frattaglie commestibili di bovini, rene ovino, frattaglie commestibili di ovini, rene caprino, frattaglie commestibili di caprini, rene equino, fegato equino, frattaglie commestibili di equidi, grasso di pollame, rene di pollame, frattaglie commestibili di pollame, muscolo di altri animali terrestri d'allevamento, rene di altri animali terrestri d'allevamento, frattaglie commestibili di altri animali terrestri d'allevamento, «latte» e «uova di volatili», pur non comportando rischi per i consumatori, dovrebbero essere ridotti in modo da rispecchiare gli attuali livelli di rame in tali prodotti affinché gli LMR siano fissati ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili. Diversi Stati membri e portatori di interessi hanno tuttavia espresso preoccupazione per il fatto che i livelli proposti dall'Autorità fossero troppo bassi e non riflettessero adeguatamente gli attuali livelli di rame in tali prodotti. Essi hanno chiesto un periodo di tempo supplementare per presentare i dati di monitoraggio pertinenti. Poiché l'Autorità ha concluso che l'attuale esposizione al rame non comporta rischi per la salute della popolazione, tali LMR dovrebbero essere mantenuti ai livelli attuali e fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, concedendo agli Stati membri e ai portatori di interessi un periodo di tempo supplementare per presentare i dati di monitoraggio. Gli LMR per tali prodotti saranno riesaminati. Il riesame dovrebbe tenere conto delle informazioni disponibili entro il 30 giugno 2028, presentate attraverso gli esercizi di raccolta dei dati di monitoraggio delle sostanze chimiche condotti annualmente dall'Autorità.

(9) Inoltre, vista l'indisponibilità di alcune informazioni sui metodi di analisi per prodotti di origine vegetale ad alto contenuto di olio, prodotti secchi di origine vegetale, tè, chicchi di caffè, semi di cacao, carrube, luppolo, infusioni di erbe, «spezie» e prodotti di origine animale, e di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui per kiwi, cucurbitacee con buccia non commestibile, crescione acquatico e luppolo, è opportuno rivedere gli LMR fissati nel presente regolamento per tali prodotti. Tale riesame dovrebbe tenere conto delle informazioni disponibili entro il 30 giugno 2028.

(10) L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo in «rame totale». La Commissione ritiene appropriata tale nuova definizione del residuo.

(11) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO