Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 14-04-2026
Numero provvedimento: 824
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 15-04-2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/824 della Commissione, del 14 aprile 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 per quanto riguarda la definizione del residuo del fosetil-Al e l’elenco dei prodotti da analizzare per il trimetilsolfonio catione.

(Regolamento (UE) 14/04/2026, n. 2026/824, pubblicato in G.U.U.E. 15 aprile 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 della Commissione mira a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari. A tal fine tale regolamento istituisce un programma di controllo e stabilisce il numero di campioni da prelevare per Stato membro.

(2) L’allegato I, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 contiene due errori che incidono sulla sostanza delle disposizioni in questione. In primo luogo, per il fosetil-Al non si è tenuto conto della nuova definizione di residuo ai fini dell’applicazione della normativa di cui al regolamento (UE) 2024/2619 della Commissione. In secondo luogo, è erroneamente indicato che il trimetilsolfonio catione deve essere analizzato in e su cipolle nel 2027, anziché nel 2026.

(3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

Nell’allegato I, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/854, la parte C è così modificata:

(1) la voce relativa al fosetil-Al è sostituita dalla seguente:

2026

2027

2028

Osservazioni

«Fosetil-Al

(a)

(b)

(c)

Alle rilevazioni di fosetil-Al si applica l’LMR relativo al suo metabolita acido fosfonico.»;


(2) la voce relativa al trimetilsolfonio catione è sostituita dalla seguente:

2026

2027

2028

Osservazioni

«Trimetilsolfonio catione

(a)

(b)

(c)

Da analizzare nel 2026 solo in e su arance dolci, pere, cavolfiori, cipolle, fagioli secchi e riso bruno; nel 2027 in e su uve da tavola, banane, pompelmi, melanzane, funghi coltivati e peperoni; nel 2028 in e su mele, fragole, pesche, cavoli cappucci e avena.».