Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 10-04-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 10-04-2026

 Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione) [Mallorca].

(Comunicazione 10/04/2026, pubblicata in G.U.U.E. 10 aprile 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Mallorca»

Numero di riferimento UE: PGI-ES-A0960-AM04 — 15.1.2026

1.   Nome del prodotto

«Mallorca»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.   Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Spagna

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Alimentación. Subdirección General de Control de la Calidad y Laboratorios Agroalimentarios.

6.   Qualifica come modifica ordinaria

L'autorità competente ritiene che tutti i cambiamenti apportati con la modifica del disciplinare della IGP «Mallorca» costituiscano una modifica ordinaria dello stesso; infatti non può trattarsi di una modifica dell'Unione in quanto non corrisponde a nessuno dei casi contemplati all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche, ossia: non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica; non rischia di annullare il legame con la zona geografica; non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

MODIFICHE DELLA DESCRIZIONE ORGANOLETTICA

Descrizione

La descrizione del colore dei vini rossi è modificata in modo che presentino un'intensità da bassa a elevata a seconda della varietà e del metodo di produzione.

Sono modificati il punto 2.b) del disciplinare e il punto 6 del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

AGGIUNTA DI NUOVE VARIETÀ

Descrizione

Sono aggiunte le varietà rosse Escursac, Esperó de Gall e Giró Negre come varietà di uve da vino.

Sono modificati il punto 6 del disciplinare e il punto 8 del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Mallorca»

Numero di riferimento UE: PGI-ES-A0960-AM04 — 15.1.2026

1.   Nome

«Mallorca»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Spagna

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vino bianco

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Limpidi, con colore giallo, dal pallido al dorato.

Odore

Vini aromatici, franchi e varietali in cui prevalgono gli aromi fruttati e/o floreali.

Sapore

Equilibrati, ampi e freschi.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

3,5

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Acidità volatile (g/l in acido acetico) nei vini sottoposti a invecchiamento per più di un anno: 0,86 g/l (14,33 meq/l), aumentata di 0,06 g (1 meq) per ogni grado alcolico superiore agli 11,0 gradi.

Anidride solforosa totale (mg/l):

vini con glucosio e fruttosio ≤ 5 g/l: ≤ 200;

vini con glucosio e fruttosio > 5 g/l: ≤ 250.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vino rosato

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Limpidi, di color rosa, dal pallido all'aranciato, brillanti e trasparenti.

Odore

Vini con aromi varietali franchi in cui prevalgono quelli primari.

Sapore

Equilibrati.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

3,5

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Acidità volatile (g/l in acido acetico) nei vini sottoposti a invecchiamento per più di un anno: 0,86 g/l (14,33 meq/l), aumentata di 0,06 g (1 meq) per ogni grado alcolico superiore agli 11,0 gradi.

Anidride solforosa totale (mg/l):

vini con glucosio e fruttosio ≤ 5 g/l: ≤ 200;

vini con glucosio e fruttosio > 5 g/l: ≤ 250.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vino rosso

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Limpidi con un'intensità del colore da bassa a elevata a seconda della varietà e del metodo di produzione.

Odore

Vini con aromi varietali franchi, vigorosi e caratterizzati da note di frutti rossi.

Sapore

Al palato sono rotondi e corposi. Ricchi di tannini.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

3,5

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Acidità volatile (g/l in acido acetico) nei vini sottoposti a invecchiamento per più di un anno: 0,86 g/l (14,33 meq/l), aumentata di 0,06 g (1 meq) per ogni grado alcolico superiore agli 11,0 gradi.

Anidride solforosa totale (mg/l):

vini con glucosio e fruttosio ≤ 5 g/l: ≤ 150;

vini con glucosio e fruttosio > 5 g/l: ≤ 200.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

-

Tipo di pratica enologica

Limitazione pertinente alla vinificazione

Descrizione

La densità d'impianto dei vigneti è al massimo di 5 500 ceppi/ha.

Il titolo alcolometrico naturale minimo è di 10 % vol per le varietà bianche e di 10,5 % vol per quelle rosse. Per ottenere l'estrazione del mosto e la separazione dalle vinacce deve essere applicata una pressione adeguata, in modo che la resa non sia superiore a 74 litri di vino ogni 100 chilogrammi di uve vendemmiate.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Varietà bianche

Resa massima

Resa massima:

11 000

Unità di resa massima:

kg di uva per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Varietà bianche

Resa massima

Resa massima:

81,4

Unità di resa massima:

ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Varietà rosse

Resa massima

Resa massima:

10 000

Unità di resa massima:

kg di uva per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Varietà rosse

Resa massima

Resa massima:

74

Unità di resa massima:

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

CABERNET SAUVIGNON

CALLET

CHARDONNAY

ESCURSAC

ESPERÓ DE GALL

FOGONEU

GIRÓ NEGRE

GIRÓ ROS

GORGOLLASSA

MACABEO – VIURA

MALVASIA AROMÁTICA

MANTO NEGRO

MERLOT

MOLL – PRENSAL

MONASTRELL

MOSCATEL DE ALEJANDRÍA

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

PARELLADA

PINOT NOIR

RIESLING

SAUVIGNON BLANC

SYRAH

TEMPRANILLO

VIOGNIER

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

L'intera isola di Maiorca, nella Comunità autonoma delle Isole Baleari.

10.   Legame con la zona geografica

Il legame causale con l'origine geografica si basa:

sulla reputazione;

su una data qualità;

su altre caratteristiche.

Categoria di prodotto vitivinicolo

1.

Vino

Sintesi del legame

Le caratteristiche chimiche e organolettiche specifiche del vino a indicazione geografica protetta «Mallorca» sono state plasmate dall'ambiente geografico nel corso degli anni. Grazie al legame con la zona di produzione è stato possibile produrre un vino peculiare e apprezzato, due caratteristiche che ne hanno favorito la reputazione.

La reputazione del vino a indicazione geografica protetta «Mallorca» deriva dall'importanza che la produzione e la commercializzazione del vino dell'isola hanno mantenuto nel corso dei secoli fino ai giorni nostri. Tale notorietà si deve inoltre alle caratteristiche organolettiche distintive di questo vino, che hanno consentito di riconoscerne la qualità.

Lo stress idrico dovuto alle scarse precipitazioni estive, all'elevato grado di soleggiamento e alle alte temperature fa sì che la produzione di uve sia relativamente bassa, ma con un elevato potenziale qualitativo. L'alto contenuto di polifenoli e il titolo alcolometrico ottimale, in particolare, conferiscono alle varietà da cui è ottenuto il vino «Mallorca» il loro tipico aroma fruttato.

Il legame tra il fattore umano e le caratteristiche del vino a indicazione geografica protetta «Mallorca» è evidente sia nelle pratiche colturali che nelle fasi di elaborazione, che prevedono tecniche di potatura e allevamento idonee a mantenere una produzione adeguata. Le uve sono raccolte al momento opportuno per ottenere il titolo alcolometrico stabilito e gli altri parametri chimici da cui derivano le caratteristiche organolettiche specifiche del vino «Mallorca».

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito o della deroga

NORME SULL'ETICHETTATURA

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di requisito o deroga ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito o della deroga

Su tutti gli imballaggi recanti l'etichetta dell'indicazione geografica protetta «Mallorca» deve figurare un numero ufficiale di controllo rilasciato dall'organismo di controllo.

Titolo del requisito o della deroga

CONDIZIONAMENTO NELLA ZONA DELIMITATA

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di requisito o deroga ulteriore

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito o della deroga

Il vino «Mallorca» può essere commercializzato solo imbottigliato all'origine, al fine di salvaguardare la qualità dell'indicazione geografica protetta, garantire la tracciabilità e assicurare il controllo.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://www.caib.es/sites/qualitatagroalimentaria/es/vino_de_la_tierra_mallorca-675/