Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 07-04-2026
Numero provvedimento: 6274
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Distretti del Cibo - Contratti di Distretto - Procedure di finanziamento - II Bando Distretti del Cibo - Vino DOC Cirò e Melissa - Criteri di valutazione - Discrezionalità tecnica della Commissione - Parametri di impatto sul mercato - Coerenza con le specificità del distretto - Produzione primaria viticola - Calcolo dell'incidenza percentuale delle aziende agricole - Errore di fatto e travisamento - Finanziamenti agevolati per i Contratti di Distretto del Cibo - Attività di valutazione della Commissione incaricata dal Ministero (MASAF) costituente espressione di discrezionalità tecnica sindacabile dal giudice amministrativo solo ove emergano profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell'autovincolo da parte dell’Amministrazione che attribuisce un punteggio ridotto al parametro della "coerenza con le specificità del distretto" laddove sussista una totale sovrapponibilità tra le finalità del programma d’investimento e la vocazione territoriale (nella specie, un distretto interamente incentrato sulla viticoltura e sulla valorizzazione del brand Cirò), senza fornire adeguata motivazione sullo scostamento tra la premessa qualitativa (giudizio positivo) e il punteggio numerico assegnato.

 

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 3362 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Distretto Contea del vino Cirò S.C.A.R.L., Capoano S.r.l. Soc. Agricola, Librandi Antonio e Nicodemo Spa, Brigante vigneti & Cantina di Carè Stefania, Società Agricola Ceraudo Roberto S.r.l., Tenute Renda di Saverio Renda, Società Agricola Santa Venere Federico Scala S.r.l.s, Gs Tenuta Santoro di Giuseppe Santoro, Antichi vigneti Fratelli Sculco S.r.l. Società Agricola, Cantine Vincenzo Ippolito S.r.l. Agricola, Consorzio Tutela vini Doc Cirò & Melissa, Caparra & Siciliani – Cantina Soc. Coop. Agricola, La Pizzuta del Principe di Clara Ranieri, Saverona S.r.l., Francesco Malena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Pompilio, Pietro Capoano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti

Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino S.C. A R.L., Distretto del Cibo Olio Evo Molisano Società Consortile a Responsabilità Limitata, Umbria Top Società Cooperativa Agricola, non costituiti in giudizio;
Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Cossu, Jacopo Fiori, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Cossu in Cagliari, via Gianturco 4;
Associazione Distretto Rurale del Chianti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo De Luca, Carlo Lepore, Maria Claudia Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto del Cibo Monregalese-Cebano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a. della Graduatoria, pubblicata in data 31/12/2024 relativa alla selezione di cui all’avviso n. 0544040 del 15/10/2024 (c.d. II Bando Distretti del Cibo) relativo alla misura agevolativa di cui al Decreto Interministeriale nr. 0461776 del 18 settembre 2024, nella parte in cui non include tra i progetti finanziabili quello della “Contea del vino Cirò”;

b. della proposta di graduatoria della Commissione di Valutazione di cui alla lett. a);

c. del decreto/provvedimento di approvazione della graduatoria non pubblicato né esibito, nonostante le richieste di accesso, avente data e numero non conosciuti ed in ogni caso emanato essendo preliminare alla pubblicazione della graduatoria;

d. ove, emesso, dell’eventuale Decreto Direttoriale di concessione dell’impegno della somma ammissibile a finanziamento, nell’ambito e nei limiti delle risorse assegnate in bilancio e dell’eventuale provvedimento di registrazione;

e. ove stipulati e nella parte lesiva per la parte ricorrente, dei contratti di distretto;

f. dell’istruttoria della commissione ivi compresi i verbali di valutazione e le griglie allegate nelle parti lesive alla ricorrente ;

g. degli eventuali ed ulteriori criteri di valutazione introdotti e seguiti dalla Commissione di Valutazione;

h. di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;

nonché per l’accertamento e la declaratoria

del diritto della parte ricorrente ad ottenere la correzione del punteggio assegnato e la conseguente rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di merito;

e per la condanna dell’Amministrazione resistente a riesaminare la domanda presentata dal soggetto proponente il progetto “Contea del vino Cirò” procedendo alla correzione del punteggio assegnato e alla conseguente rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di cui innanzi in posizione finanziabile.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DISTRETTO CONTEA DEL vino CIRÒ S.C.A.R.L. il 20\3\2025 :

i. della nota MASAF prot. 0095695 del 28/02/2025 con cui il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare ha riscontrato negativamente l’istanza di autotutela proposta dalla parte ricorrente in data 19/02/2025 (ed assunta al protocollo del MASAF al Prot. N. 76284);

l. del decreto 678624 del 30/12/2024, pubblicato sul profilo del MASAF in data 03/03/2025 con cui è stata approvata la graduatoria relativa alla selezione di cui all’avviso n. 0544040 del 15/10/2024 (c.d. II Bando Distretti del Cibo); provvedimenti già impugnati alla lett. a. e c. del ricorso principale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DISTRETTO CONTEA DEL vino CIRÒ S.C.A.R.L. il 18\10\2025 :

annullamento della relazione istruttoria integrativa redatta dalla Commissione di valutazione dei contratti di “Distretto del cibo - II BANDO” del MASAF avente ad Oggetto: Valutazione progetto presentato dal Distretto Contea del vino Cirò s.c.a.r.l. - Graduatoria del Bando del 31 dicembre 2024 - Chiarimenti istruttori richiesti dal TAR, depositata nel fascicolo telematico in data 18/08/2025.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.C.A.R.L., del Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, dell’Associazione Distretto Rurale del Chianti e del Distretto del Cibo Monregalese-Cebano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

 

Espone parte ricorrente di aver preso parte alla procedura indetta con gli atti in epigrafe, sulla base della normativa regionale della Calabria intesa al riconoscimento dei Distretti del Cibo avvenuto con DGR. N. 282 del 28 settembre 2020 ai sensi dell’Art. 13 D.lgs n. 228/2001, così come sostituito dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 499.

Riferisce che, con DD 1562/2022 la Regione approvava gli esiti dell’istruttoria delle candidature per il riconoscimento dei distretti del cibo ed infine con DGR 70/2022 localizzava, individuava e riconosceva i Distretti del Cibo, tra i quali rientrava l’odierna parte ricorrente, “il Distretto del Cibo Contea del vino Cirò”, che venivano poi comunicati al Ministero.

Con Decreto Interministeriale nr. 0461776 del 18 settembre 2024, venivano tracciati i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti di Distretto e delle relative misure agevolative riguardanti i Distretti del cibo, ai sensi delle disposizioni relative ai Contratti di Distretto di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di cui all’articolo 1 comma 499 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 demandando le modalità operative all’ “Accordo di Distretto”, sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del Distretto del cibo, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari”.

Con successivo avviso n. 0544040 del 15/10/2024 (c.d. II Bando Distretti del Cibo) il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (in seguito MASAF) delineava le “caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al Decreto Interministeriale n. 0461776 del 18/09/2024”.

L’art. 12 del Decreto Interministeriale 0461776 del 18/09/2024 rubricato “Istruttoria delle domande di agevolazione e provvedimento di concessione del contributo, stabiliva che i progetti sarebbero stati valutati in rapporto alla “pertinenza, la fattibilità e l’idoneità al raggiungimento degli scopi, dei Progetti e dei Programmi, tenuto conto di:

a. organicità e pertinenza del Programma di investimenti;

b. idoneità dei singoli Progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed ambientali, prefissati e a realizzare ovvero consolidare sistemi di Distretto;

c. requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma […]”.

Su tali basi veniva pubblicato il “II Bando”, nel quale venivano specificati i parametri di cui sopra all’art. 11, a mente del quale si sarebbero valutati i progetti in rapporto alla:

a) Organicità e pertinenza del Programma di investimenti;

b) Idoneità dei singoli Progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed ambientali, prefissati e a realizzare ovvero consolidare sistemi di Distretto;

c) Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari;

d) Punteggio aggiuntivo relativo alla rinnovata composizione della compagine distrettuale […]”.

Venivano altresì individuati dei sottocriteri (criteri di valutazione) suddivisi ancora in parametri, a cui attribuire un punteggio (basso, medio ed alto) con un valore massimo per parametro, per criterio e per ambito.

Inoltre, l’avviso conteneva un allegato (doc. 6A), che indicava le spese ammissibili relative al programma presentato riferibile a ciascuna delle traiettorie sopra indicate.

Il Distretto Contea del vino Cirò scarl prendeva parte alla selezione di cui al “II Bando” per ottenere l’erogazione delle agevolazioni in una misura richiesta di euro 24.875.465,58, corredando l’istanza dei documenti richiesti includendo anche una scheda di autovalutazione secondo la quale il punteggio atteso veniva indicato in 91 su 100.

Ai fini istruttori in data 05/12/2024, il MASAF richiedeva chiarimenti al soggetto beneficiario e successivamente, senza nessun altro avviso, in data 31/12/2024, previa adozione del decreto di approvazione (allo stato rimasto sconosciuto) pubblicava la graduatoria dei progetti ammessi , conformemente a quanto previsto dall’art. 10.8 dell’avviso (e 12 comma 8 del Decreto Interministeriale); il programma presentato dal “Distretto Contea del vino Cirò s.c.a.r.l.” conseguiva il punteggio di 68,10 – peraltro l’importo del progetto veniva ridotto dal MASAF nella misura € 11.283.960,32 (in luogo degli oltre 24 Milioni richiesti) – classificandosi al 24° posto, oltre gli 11 progetti finanziabili.

Eseguito l’accesso agli atti, in esito al quale venivano ostesi i documenti di valutazione del progetto ma non la graduatoria finale, la ricorrente riscontrava quanto segue.

In riferimento all’Ambito di valutazione “a) Organicità e pertinenza del Programma di investimenti” per il criterio di valutazione “Qualità del programma” sotto il parametro “Impatto sul mercato di riferimento” la ricorrente aveva conseguito il punteggio di 6 su 10; sempre nel medesimo ambito e nel medesimo criterio di valutazione, ma sotto il parametro “Coerenza del Programma con le specificità del distretto” la parte ricorrente aveva conseguito il punteggio di 6 su un massimo di 10 ed, infine, nel medesimo ambito di valutazione, sotto il criterio “Qualità del partenariato” nel parametro “incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria nell’ambito dell’Accordo di Distretto” la ricorrente aveva ricevuto il punteggio di 6 su un massimo di 10.Nella scheda di autovalutazione la ricorrente aveva esposto per tutti tali criteri il punteggio di 10 : in particolare, sul parametro “Impatto sul mercato di riferimento” era stato previsto il massimo in quanto con gli investimenti mirati alla promozione e alla crescita del mercato, conformi alle spese ammissibili previste dall’allegato sub 3 e tabella 3A, si sarebbe ottenuto un significativo aumento del mercato; in ordine al parametro “Coerenza con le specificità del distretto” il massimo punteggio era ipotizzato per la completa sovrapposizione tra le finalità del Distretto e del programma entrambi incentrati sulla viticoltura e sul vino; infine, sul parametro “Incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria” il massimo punteggio in sede di autovalutazione era giustificato dal fatto che l’80% delle aziende coinvolte nell’accordo svolgesse attività primaria, superando il 70% richiesto per il massimo punteggio (10/10).

Ritenendo pertanto ingiusto ed illegittimo l’esito della valutazione ed il punteggio in graduatoria, impugna gli atti in epigrafe per le seguenti ragioni di censura.

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. 241/1990 I.1. violazione e falsa applicazione dei criteri e sottocriteri dell’art. 12 del decreto interministeriale 0461776 del 18/09/2024 e di cui all’art. 11 dell’avviso e 0544040 del 15/10/2024 (c.d. II bando distretti del cibo) nonche’ dell’allegato all’avviso sub § 3 e ss e tabella 3a I.2. eccesso di potere per travisamento dei criteri. I.3. perplessita’, errore, illogicita’. eccesso di potere per violazione del principio di imparzialita’ e carenza di istruttoria. violazione dell’autovincolo.

Dopo aver richiamato i principi di cui all’art. 12 della legge n. 241 del 1990 e la giurisprudenza in tema di autovincolo, la parte ricorrente deduce che la Commissione di Valutazione si sarebbe illegittimamente discostata dai criteri fissati dal Decreto Interministeriale, dall’Avviso e dalla tabella di cui all’art. 11, avendole attribuito il punteggio di 6 su 10 nel parametro “Impatto sul mercato di riferimento” del criterio “Organicità e pertinenza del Programma di investimenti” sulla base della pretesa “assenza di azioni in formazione e consulenza”. Tale operato avrebbe determinato l’introduzione di criteri ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla lex specialis, attribuendo rilievo a elementi — la formazione e la consulenza — estranei all’ambito valutativo rilevante; una siffatta indebita integrazione dei criteri predeterminati avrebbe impedito all’Amministrazione di apprezzare correttamente le attività, ritenute pienamente ammissibili dagli allegati all’Avviso, che la ricorrente avrebbe programmato al fine di massimizzare l’impatto sul mercato, attività che essa stessa avrebbe valorizzato nella propria autovalutazione mediante l’attribuzione del punteggio massimo. La ricorrente osserva inoltre che la pur ampia discrezionalità tecnica che connota l’attività della Commissione non precluderebbe al giudice di sindacarne l’esercizio in presenza di manifesta illogicità o erroneità, profili che, nel caso di specie, emergerebbero in modo evidente, essendosi la decisione impugnata fondata su parametri estranei alla lex specialis. In punto di rilevanza, la parte sostiene che, ove fosse stato rispettato il quadro normativo e regolamentare di riferimento, l’attribuzione del punteggio effettivamente spettante — pari al massimo di 10 — avrebbe determinato un incremento di quattro punti, circostanza che avrebbe consentito al Programma presentato dalla ricorrente di collocarsi tra quelli finanziabili.

II. Violazione e falsa applicazione dei criteri e sottocriteri di cui all’art. 11 dell’avviso e dell’art. 12 del decreto interministeriale 0461776 del 18/09/2024. II1. eccesso di potere per omessa, carente, erronea istruttoria. II2. eccesso di potere per illogicita’ e per carenza e contraddittoria motivazione. II3. eccesso di potere per violazione del principio di imparzialita’ II.4. errore.

La parte ricorrente deduce che, come già esposto in narrativa al § 14, anche nell’ambito “a) Organicità e pertinenza del Programma di investimenti”, con riferimento al criterio di valutazione “Qualità del Programma” e al parametro “Coerenza del Programma con le specificità del distretto”, le sarebbe stato attribuito un punteggio medio pari a 6 su 10. Essa argomenta che la motivazione resa dalla Commissione — nella parte in cui si afferma che il distretto è “incentrato sulla viticoltura e sul vino” — evidenzierebbe in realtà una piena coerenza tra il programma presentato e le specificità del distretto, sicché non si comprenderebbe la ragione dell’attribuzione di un punteggio solo intermedio. Secondo la ricorrente, la totale sovrapponibilità tra le finalità del programma e la vocazione del Distretto di Cirò avrebbe dovuto condurre all’attribuzione del punteggio massimo, posto che il distretto si inserisce nel contesto vitivinicolo più significativo della Calabria, espressione storica del legame identitario della regione con il vino e finalizzato alla promozione, valorizzazione e tutela del marchio Cirò. A sua volta, il programma presentato mirerebbe alla valorizzazione del brand territoriale a partire proprio dal prodotto identitario del distretto, il vino, estendendo tale valorizzazione a tutte le risorse e ai valori del sistema territoriale, come documentato agli atti. La ricorrente sostiene pertanto che la perfetta coerenza tra programma e specificità distrettuali avrebbe imposto il riconoscimento del punteggio massimo. Aggiunge che lo iato fra la motivazione resa e il punteggio attribuito sarebbe tale da far persino ipotizzare un mero errore di trascrizione, più che l’esercizio di discrezionalità tecnica. In punto di rilevanza afferma che l’attribuzione del punteggio massimo, pari a 10, in luogo dei 6 riconosciuti, avrebbe consentito la collocazione del progetto tra quelli finanziabili.

III. Violazione e falsa applicazione dei criteri e sottocriteri di cui all’art. 11 dell’avviso e dell’art. 12 del decreto interministeriale 0461776 del 18/09/2024. III.1. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del regolamento ue 178/2002. III.2. eccesso di potere per omessa, carente, erronea istruttoria. III.3. eccesso di potere per illogicita’ e per carenza e contraddittoria motivazione. III.4. eccesso di potere per violazione del principio di imparzialita’ III.5. errore.

La parte ricorrente deduce che, con riferimento all’ambito di valutazione “a) Organicità e pertinenza del Programma di investimenti”, e in particolare al criterio “Qualità del partenariato” sotto il parametro relativo all’“incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria nell’ambito dell’Accordo di Distretto”, le sarebbe stato attribuito un punteggio pari a 6 su 10, sulla base della motivazione secondo cui nel distretto figurerebbero “10 aziende di produzione primaria su 15”. Essa osserva che tale parametro avrebbe natura tabellare e automatica, prevedendo l’attribuzione di 2 punti per un’incidenza compresa tra il 20% e il 50%, di 6 punti per un valore compreso tra il 50% e il 70% e di 10 punti per una percentuale superiore al 70%; pertanto, l’assegnazione effettuata dalla Commissione sarebbe del tutto erronea perché in contrasto con la lex specialis e, a suo avviso, riconducibile o a un errore di calcolo o a una istruttoria omessa o carente. La ricorrente argomenta, infatti, che nel caso di specie l’incidenza delle aziende di produzione primaria all’interno dell’Accordo di Distretto sarebbe pari all’80%, come documentato agli atti, giacché ben 12 delle 15 aziende aderenti svolgerebbero attività riconducibili alla “produzione primaria” ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002, comprendente tutte le fasi della produzione, allevamento o coltivazione dei prodotti primari. A sostegno di ciò richiama l’oggetto sociale delle varie imprese del partenariato, da cui risulterebbero attività di coltivazione del fondo, produzione agricola, lavorazione e imbottigliamento delle uve o comunque attività rientranti nell’alveo dell’art. 2135 c.c. e dunque qualificabili come produzione primaria. Essa rileva che la Commissione avrebbe dovuto limitarsi a verificare la documentazione depositata al momento della domanda, dalla quale emergerebbe con chiarezza lo svolgimento di tali attività da parte di 12 aziende su 15, con conseguente superamento della soglia del 70% e quindi obbligo di attribuire il punteggio massimo di 10, secondo quanto previsto dalla stessa disciplina valutativa. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la verifica dell’effettiva attività di produzione primaria può essere operata anche sulla base dell’oggetto sociale risultante dal certificato camerale. In conclusione, la ricorrente sostiene che, ove fosse stato correttamente applicato il punteggio automatico spettante, il progetto avrebbe conseguito 72,10 punti complessivi e sarebbe rientrato nella graduatoria dei programmi finanziabili.

Più precisamente, la ricorrente rappresenta che all’interno dell’Accordo di Distretto figurano dodici aziende che esercitano attività riconducibili alla produzione primaria, svolgendo in modo prevalente attività agricole di coltivazione, produzione o trasformazione di prodotti agricoli. Essa richiama, a tale riguardo, l’Agricola Ceraudo, che svolge attività di coltivazione dei fondi e produzione dei relativi prodotti ai sensi dell’art. 2135 c.c.; la Società Agricola Antichi vigneti Fratelli Sculco, impegnata nella coltivazione diretta del fondo e nella produzione, lavorazione e imbottigliamento di vino; l’azienda Agricola Brigante, condotta da Carè Stefania, che esercita coltivazioni viticole e olivicole con attività di produzione e imbottigliamento di vini; la Cantina Caparra & Siciliani, che coltiva direttamente i fondi e provvede alla lavorazione delle uve ottenute dalla propria produzione; la Società Agricola Capoano, la quale svolge le attività proprie della coltivazione del fondo e dell’utilizzo dei prodotti derivanti; la Società Agricola Cantine Ippolito, anch’essa dedita alla coltivazione del fondo e alla valorizzazione dei prodotti che ne derivano; l’azienda Pizzuta del Principe, condotta da Clara Ranieri, impegnata nella coltivazione dell’uva e in colture viticole, olivicole e frutticole; l’azienda agricola di Malena Francesco, che esercita attività di coltivazione dell’uva; la società Saverona, che svolge attività di produzione, trasformazione e commercio di prodotti agricoli, con particolare riferimento al comparto vitivinicolo e olivicolo; la Società Agricola Santa Venere, impegnata in attività di coltivazione dei fondi e produzione, manipolazione e trasformazione dei prodotti derivanti, comprese uve e uve da vino; l’azienda Tenute Renda, condotta da Saverio Renda, che svolge attività agricola, allevamento e produzione di vino; e infine l’azienda agricola Tenuta Santoro, che esercita colture viticole e attività vitivinicole. Secondo la ricorrente, l’insieme di tali attività dimostrerebbe con immediatezza che dodici delle quindici aziende aderenti svolgono produzione primaria, circostanza che determinerebbe un’incidenza pari all’80%, superiore alla soglia del 70% prevista per l’attribuzione del punteggio massimo.

IV. Eccesso di potere per illogicita’ e per carente e contraddittoria motivazione. Eccesso di potere per violazione del principio di imparzialita’.

Come riferito in narrativa la parte ricorrente presentava domanda al fine di ottenere erogazioni per € 24.875.465,58. 21 All’esito dell’esame del progetto “[…] La Commissione, valutata la documentazione presentata dai partecipanti al progetto, anche alla luce di quanto sopra esposto, esprime parere positivo alla richiesta di finanziamento assegnando al programma un punteggio pari a 68,10 […]”, ma l’erogazione ammessa era pari ad € 14.657.863,56. Orbene dalla documentazione ottenuta in sede di accesso agli atti non si comprende per quale motivazione l’amministrazione abbia provveduto a decurtare in maniera così drastica la misura dell’erogazione richiesta.

Con motivi aggiunti, parte ricorrente impugna poi la graduatoria, nel frattempo conosciuta, avverso la quale estende le doglianze già dedotte in ricorso; e la nota MASAF proc 0095695 del 28/02/2025 con cui il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare ha riscontrato negativamente l’istanza di autotutela proposta dalla parte ricorrente in data 19/02/2025.

Avverso quest’ultimo provvedimento formula le seguenti censure (numerazione a seguire):

V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 L. 241/1990 e del principio dell’autovincolo

La parte ricorrente deduce che la nota del MASAF del 28 febbraio 2025 sarebbe illegittima nella parte in cui introduce un criterio valutativo ulteriore e non previsto dalla lex specialis, sostenendo che l’incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria avrebbe dovuto risultare “testualmente” dall’Accordo di Distretto. La ricorrente argomenta che tale affermazione contrasterebbe con l’art. 12 della legge n. 241 del 1990 e con la disciplina del bando, che non richiederebbero affatto la presenza di una simile indicazione formale nell’accordo. Secondo la parte, la nota ministeriale integrerebbe un’ipotesi di autovincolo violato, poiché l’Amministrazione avrebbe introdotto un requisito nuovo e non previsto, in violazione dei criteri già fissati negli atti normativi e procedimentali che governano la selezione.

V.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del decreto interministeriale 0461776 del 18/09/2024 e degli artt. 4.6, 4.8, 9 e 11 dell’Avviso 0544040 del 15/10/2024.

La ricorrente rileva che la nota impugnata attribuisce rilievo alla mancata indicazione, nell’Accordo di Distretto, dell’attività principale dei sottoscrittori; tale esigenza non troverebbe alcun fondamento né nel decreto interministeriale né nell’avviso. Il bando richiederebbe soltanto l’individuazione dei soggetti beneficiari e del ruolo ricoperto all’interno del distretto, elementi puntualmente riportati nell’accordo. L’inserimento del CUAA di ciascun partecipante consentirebbe alla stessa Amministrazione di verificare in via informatica i dati produttivi delle imprese, sicché la pretesa carenza informativa richiamata dal MASAF sarebbe destituita di fondamento.

V.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del DPR 503/1999.

Sotto altro profilo, la nota impugnata trascurerebbe completamente il fatto che l’indicazione del CUAA rende possibile all’Amministrazione reperire tutte le informazioni sulle imprese partecipanti, ivi compresa l’attività principale, secondo quanto previsto dal DPR 503/1999, che disciplina l’identificazione delle aziende agricole e dei relativi dati produttivi. La ricorrente afferma dunque che la motivazione della nota, secondo cui mancherebbero informazioni indispensabili, sarebbe contraria alla normativa di riferimento e, in ultima analisi, non veritiera.

V.3. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

La ricorrente sostiene che la nota del MASAF risulti immotivatamente assertiva nella parte in cui afferma che l’Accordo di Distretto non consentirebbe di riscontrare l’attività dei sottoscrittori, senza spiegare per quali ragioni non possano essere utilizzati gli strumenti documentali e informativi effettivamente depositati, dai quali emergerebbero in realtà tutte le informazioni necessarie. Essa deduce quindi che l’atto sarebbe affetto da un vizio di insufficiente motivazione, non consentendo di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione.

V.4. Eccesso di potere per carenza e omessa istruttoria.

La parte ricorrente osserva che la nota impugnata sarebbe frutto di un’istruttoria incompleta, poiché l’Amministrazione non avrebbe esaminato i documenti prodotti, tra cui la Scheda Programma e le visure camerali di ciascun partecipante, nelle quali sono riportate le attività svolte dalle imprese. Sottolinea che la stessa Commissione di valutazione, per come emergerebbe dagli atti, avrebbe in realtà individuato dieci imprese di produzione primaria e attribuito sei punti proprio sulla base della documentazione disponibile, contraddicendo quindi in radice l’affermazione contenuta nella nota ministeriale. Secondo la parte, ciò dimostrerebbe l’assenza di una valutazione adeguata e l’erroneità del presupposto posto a base dell’atto.

V.5. Perplessità, contraddittorietà, illogicità ed eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità.

La ricorrente deduce che la nota sarebbe intrinsecamente contraddittoria, poiché da un lato afferma che l’Accordo non consentirebbe di individuare le aziende di produzione primaria, e dall’altro non spiega come la Commissione abbia potuto invece attribuire un punteggio basato proprio sull’identificazione di dieci imprese, segno che le informazioni erano presenti e utilizzabili. Essa rileva inoltre che la nota, lungi dal chiarire tali incongruenze, si limiterebbe a introdurre affermazioni generiche e non supportate da alcun riscontro, risultando quindi illogica e contraria al principio di imparzialità. Secondo la ricorrente, la discrasia tra quanto sostenuto dalla Commissione e quanto affermato dal MASAF evidenzierebbe una carenza di rigore valutativo e un difetto strutturale dell’atto impugnato.

Con ordinanza n. 12563/2025 sono stati disposti chiarimenti istruttori e fissato il merito della causa.

Con deposito del 18 agosto 2025 l’Amministrazione ha fornito i chiarimenti istruttori mediante relazione della Commissione.

Quest’ultima, convocata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria richiamata, riferisce di aver proceduto a un riesame del progetto presentato dal Distretto Contea del vino Cirò limitatamente agli atti già prodotti nel giudizio, precisando di operare a fini meramente esplicativi e senza valore provvedimentale.

Con riferimento al parametro “impatto sul mercato di riferimento”, la Commissione afferma di aver attribuito il punteggio medio non già per la sola assenza di azioni in formazione e consulenza, ma sulla base di una valutazione complessiva che includerebbe indicatori oggettivi relativi alla presenza del Cirò sui mercati nazionali e internazionali, giudicata non ancora pienamente espressa, anche in ragione del limitato peso produttivo e della debole penetrazione commerciale del vino nei circuiti distributivi di rilievo. Ribadisce che il criterio non sarebbe fondato sulla mera presenza o assenza di un intervento specifico, ma sulla capacità del prodotto di generare un impatto “alto” secondo parametri di comparazione applicati a tutti i progetti, e che il punteggio “medio” rappresenterebbe un giudizio comunque positivo e proporzionato al quadro complessivo. Anche con riguardo alla “coerenza del programma con le specificità del distretto”, la Commissione sostiene che il giudizio espresso rientra nella discrezionalità tecnica e che il voto assegnato discende da criteri uniformi applicati in modo omogeneo a tutte le proposte pervenute, rapportando gli obiettivi e gli interventi dei beneficiari a quelli dell’intero programma. Essa richiama la necessità di un giudizio articolato che valuti non soltanto la vocazione territoriale, ma anche la natura, qualità, varietà e articolazione progettuale degli interventi, nonché la comparazione con gli altri programmi della stessa filiera. Rileva altresì che l’autovalutazione del proponente avrebbe natura inevitabilmente autoreferenziale e non potrebbe sostituire la valutazione tecnico-collegiale obbligatoria. Quanto al parametro concernente l’incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria, la Commissione ribadisce l’attribuzione dei 6 punti, rilevando che dall’Accordo di Distretto emergerebbero dieci imprese riconducibili alla produzione primaria, pari al 66,66% del totale. Essa osserva che l’Accordo presentato dalla ricorrente sarebbe stato redatto in forma non conforme rispetto agli altri, non permettendo una immediata collocazione delle aziende nei diversi segmenti della filiera, e che ciò avrebbe reso necessario un esame puntuale impiegando, oltre ai codici ATECO, anche la verifica degli investimenti effettivamente programmati da ciascuna impresa. Sottolinea che il mero possesso di un codice di attività riconducibile alla produzione primaria non sarebbe sufficiente ai fini dell’attribuzione del punteggio, in assenza di investimenti effettivi nella tabella riferita alla produzione primaria. Specifica che solo quattro delle aziende individuate presentavano investimenti riconducibili alla tabella 1A e che, pertanto, il punteggio assegnato sarebbe coerente con i due criteri combinati che la Commissione ritiene di dover applicare, avvertendo il TAR che un’eventuale rivalutazione fondata esclusivamente sui codici di attività porterebbe a un risultato deteriore per la ricorrente, con una riduzione del punteggio precedentemente assegnato. In merito ai tagli alle spese ammissibili, la Commissione dichiara che la doglianza non sarebbe pertinente, poiché l’importo indicato in graduatoria non corrisponderebbe alle censure formulate. Da ultimo, la Commissione ritiene che i motivi aggiunti depositati nel giudizio non introducano nuove censure, ma costituiscano meri chiarimenti di quelle già esposte, sulle quali essa afferma di avere già preso posizione. Pertanto conclude confermando integralmente i punteggi attribuiti con il verbale del 9 dicembre 2024 e ribadendo la valutazione complessiva di 68,10 punti, con il mantenimento dell’identico posizionamento in graduatoria.

La parte ricorrente contesta le risultanze del riesame con un secondo atto per motivi aggiunti, mediante il quale deduce che la relazione istruttoria integrativa depositata dal MASAF in data 18 agosto 2025 travalicherebbe il perimetro dell’incarico conferito dal TAR e si configurerebbe come una vera e propria riedizione del potere, con cui la Commissione non si sarebbe limitata a offrire chiarimenti istruttori come richiesto dall’ordinanza cautelare, ma avrebbe ripercorso integralmente il contenuto del progetto replicando alle censure formulate dalla ricorrente con argomentazioni nuove e ulteriori rispetto alla motivazione originaria. La parte osserva che la relazione, lungi dal chiarire i soli punti indicati dal TAR, si sarebbe trasformata in un atto lesivo a tutti gli effetti, con cui la Commissione avrebbe ricostruito ex post la motivazione dei punteggi attribuiti, integrando o modificando quella originaria in violazione del divieto di motivazione postuma. Essa rileva che, rispetto al parametro “impatto sul mercato di riferimento”, la Commissione avrebbe ampliato e arricchito i contenuti della nota sintetica di origine, dando oggi una giustificazione analitica, fondata su considerazioni relative alla penetrazione del vino Cirò a livello nazionale e internazionale e sull’asserita necessità di interventi ulteriori di formazione e consulenza, quando in realtà la valutazione iniziale si limitava alla sola espressione “assenza di azioni in formazione e consulenza”, ritenuta inidonea a rappresentare un adeguato percorso logico‑istruttorio. Secondo la ricorrente tale operazione costituirebbe un evidente tentativo di colmare retroattivamente le lacune originarie dell’atto, alterando la motivazione e introducendo elementi nuovi che non risultavano esplicitati nei verbali di valutazione.

Con riferimento alla coerenza del programma con le specificità del distretto, la ricorrente rappresenta che la Commissione, nella relazione istruttoria, avrebbe completamente omesso di prendere posizione sul nucleo centrale della censura, limitandosi a descrivere criteri generali di valutazione senza confrontarsi con la sovrapponibilità totale tra obiettivi progettuali e vocazione vitivinicola del Distretto di Cirò, così come già evidenziato nel ricorso e nei primi motivi aggiunti. Tale omissione confermerebbe, secondo la parte, l’assenza di una istruttoria effettiva e la persistenza dei medesimi vizi originari.

Quanto al parametro concernente l’incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria, la ricorrente lamenta che la Commissione, pur sollecitata dal TAR a rivalutare il punteggio attribuito sulla base dell’erroneo computo delle aziende e dell’assenza di una motivazione adeguata, abbia non solo confermato il punteggio di sei punti, ma addirittura introdotto un nuovo criterio non previsto dalla lex specialis, subordinando il computo delle aziende di produzione primaria non soltanto al dato oggettivo dell’attività esercitata, ma anche alla presenza di investimenti riconducibili alla Tabella 1A del bando. La parte sottolinea che un simile requisito non è previsto dal Decreto Interministeriale, dall’Avviso o da alcuna norma e che la Commissione, nel formularlo, avrebbe inammissibilmente trasformato un criterio tabellare a carattere automatico in un criterio discrezionale, alterando la regola di gara e violando l’art. 12 della legge n. 241 del 1990 e il principio dell’autovincolo. Essa aggiunge che la Commissione, nel motivare la conferma del punteggio, sarebbe incorsa in affermazioni contraddittorie, imprecise o tra loro incompatibili, prima imputando l’erroneo computo a una pretesa scorretta compilazione dell’Accordo di Distretto e immediatamente dopo sostenendo la necessità di combinare il criterio numerico con quello degli investimenti programmati, circostanza che, a giudizio della ricorrente, evidenzierebbe l’illogicità e l’infondatezza dell’intera motivazione.

La Commissione avrebbe deliberatamente eluso il giudicato cautelare formato sull’ordinanza del 25 giugno 2025, la quale imponeva di procedere a un riesame del punteggio relativo al criterio della produzione primaria conformemente alle doglianze formulate, chiarendo quale punteggio sarebbe derivato dall’esatta applicazione della lex specialis. Secondo la ricorrente, la Commissione, insistendo nella conferma del punteggio originario e introducendo criteri nuovi, avrebbe violato l’obbligo di conformarsi alle indicazioni del TAR, dando luogo a un atto nullo ex art. 21‑septies della legge n. 241 del 1990.

Nessuna motivazione sarebbe stata fornita neppure riguardo alla decurtazione delle spese ammissibili, posto che la Commissione si limita a sostenere che l’importo indicato dal ricorrente sarebbe errato, senza spiegare la ragione della significativa differenza tra l’importo richiesto nel programma e quello riconosciuto in graduatoria. Tale omissione confermerebbe la persistenza dei vizi di illogicità, carenza motivazionale ed eccesso di potere già denunciati.

La ricorrente conclude affermando che la relazione istruttoria integrativa, lungi dal costituire un mero chiarimento istruttorio, si configurerebbe come un provvedimento sostanzialmente lesivo e viziato, idoneo a introdurre criteri nuovi e motivazioni postume, e che la sua adozione avrebbe aggravato, anziché rimuovere, le illegittimità già denunciate, rendendo necessario impugnarla ai fini della tutela della propria posizione in graduatoria.

Le parti hanno quindi scambiato memorie e repliche.

L’Avvocatura richiama recente giurisprudenza della Sezione (sentenza n. 1644 del 28 gennaio 2026) relativa allo stesso Avviso, per ribadire che il mero possesso di un codice ATECO riferito alla produzione primaria non sarebbe sufficiente a determinare il diritto all’attribuzione del punteggio previsto per l’incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria ed argomenta in proposito. Tale parametro presupporrebbe, secondo l’Amministrazione, non solo l’inquadramento formale dell’azienda come operante nella produzione primaria, ma anche la previsione di concreti investimenti nell’ambito della produzione primaria stessa. Il Ministero afferma che questa interpretazione, che assume come decisivo un “doppio criterio” composto da codice ATECO e programmazione effettiva di investimenti in Tabella 1A, non costituirebbe un’alterazione dei criteri della lex specialis, ma un’applicazione sostanziale della logica del bando, intesa a premiare interventi effettivamente riferiti alla produzione primaria e non mere qualificazioni formali risultanti dalle visure camerali. Solo quattro delle dodici aziende indicate dalla ricorrente svolgerebbero investimenti nella produzione primaria e, pertanto, anche in caso di correzione dell’errore materiale nella scheda punteggi, il risultato valutativo sarebbe comunque identico, giacché l’incidenza reale – fondata sugli investimenti – condurrebbe ugualmente all’attribuzione di soli sei punti. Il Ministero, richiamando anche ulteriori precedenti giurisprudenziali, sostiene che la funzione del codice ATECO sarebbe meramente classificatoria e non costitutiva, sicché il suo possesso non potrebbe mai assumere valore dirimente. Conclude dunque che l’unica censura ipotizzabile riguarderebbe il mero errore materiale nella dicitura “10 aziende su 15”, senza alcuna incidenza sul punteggio complessivo e sulla collocazione in graduatoria, insistendo per il rigetto del ricorso.

Eccepisce anche inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’avviso; circa l’ultimo atto di motivi aggiunti, l’Avvocatura ne eccepisce l’inammissibilità per mancanza di un atto sopravvenuto lesivo, sostenendo che la relazione istruttoria integrativa non costituirebbe una nuova manifestazione di volontà amministrativa, ma un mero adempimento endoprocedimentale privo di effetti lesivi, volto esclusivamente a chiarire i presupposti e le modalità della valutazione su richiesta del TAR. In via subordinata, il Ministero contesta nel merito tutte le doglianze, riaffermando l’ampia discrezionalità tecnica della Commissione e sostenendo che il sindacato giurisdizionale non potrebbe spingersi sino a sostituire le valutazioni dell’organo tecnico con un proprio giudizio.

La parte ricorrente replica ed insiste nell’accoglimento della domanda, argomentando circa insufficienza delle difese dell’Avvocatura, la erroneità delle valutazioni della Commissione che presenterebbero macroscopici vizi di illogicità, travisamento e violazione dell’autovincolo, pienamente sindacabili dal giudice amministrativo. Le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Amministrazione sarebbero infondate, poiché le doglianze non riguardano il bando in sé, ma la sua scorretta applicazione nella valutazione del progetto, e perché la relazione istruttoria integrativa depositata dal MASAF si configurerebbe come un nuovo atto lesivo, in quanto introduce per la prima volta criteri non previsti dalla lex specialis, costituendo quindi un nuovo esercizio del potere e un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. La parte ricorrente confuta l’invocata discrezionalità tecnica, sostenendo che tale discrezionalità non precluderebbe il sindacato sulle valutazioni manifestamente illogiche o contraddittorie, come quelle relative al parametro “impatto sul mercato di riferimento”, dove la Commissione avrebbe valorizzato elementi non previsti e confuso ambiti di valutazione distinti, e al parametro “coerenza con le specificità del distretto”, per il quale la Commissione avrebbe espresso una motivazione pienamente coerente con il punteggio massimo ma attribuito un punteggio medio. Con riferimento alla questione più rilevante – quella dell’incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria – la parte ricorrente ribadisce che la Commissione avrebbe errato nel conteggio e introdotto ex post l’inedito “doppio criterio” (codice ATECO insieme alla previsione di investimenti nella tabella 1A), mai previsto né dal bando né dal decreto interministeriale, e in totale violazione dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e dei principi di autovincolo e par condicio. La documentazione depositata consentirebbe di ricostruire con certezza l’attività effettivamente svolta da ciascuna azienda, mostrando che dodici imprese svolgono produzione primaria e che ciò avrebbe dovuto condurre all’assegnazione del punteggio massimo e, conseguentemente, alla finanziabilità del progetto. Infine la parte contesta la mancata motivazione sulla drastica riduzione dell’importo ammesso a finanziamento, osservando che né i verbali né la relazione integrativa né le difese erariali avrebbero fornito una qualsivoglia giustificazione. La ricorrente insiste quindi per l’integrale accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Nella pubblica udienza del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO


I) Premessa.

Nell’odierno giudizio, la ricorrente agisce per l’annullamento degli atti relativi alla procedura di erogazione dei finanziamenti di cui meglio in narrativa, che censura in funzione di un interesse pretensivo all’ottenimento di un maggior punteggio e migliore collocazione in graduatoria. L’azione di annullamento risulta affidata ad un articolato e strutturato profilo di censura con il quale si fa valere il difetto formale e sostanziale di motivazione e, di conseguenza, l’errore sui presupposti e conseguente eccesso di potere nella parte in cui è stato attribuito un punteggio inferiore a quello che sarebbe risultato dovuto laddove fosse stato osservato il giusto procedimento.

L’Avvocatura oppone all’accoglimento del ricorso eccezioni di rito; difende la legittimità dei provvedimenti impugnati argomentando circa la natura discrezionale dei giudizi della Commissione e la completezza anche formale dei relativi atti.

Come si vedrà, la deduzione dell’Avvocatura che vorrebbe escludere le censure della ricorrente dall’area della sindacabilità delle decisioni dell’Amministrazione non è condivisibile in concreto, sebbene, all’esame proprio del merito, i provvedimenti impugnati si rivelano immuni dalle censure dedotte.

II) Orientamenti in materia di sovvenzioni pubbliche e predeterminazione dei criteri di erogazione.

La complessità, specie in fatto, delle posizioni delle parti rende tuttavia necessaria una breve premessa ricostruttiva degli orientamenti che la Sezione osserva in materia di sovvenzioni pubbliche (si veda, ad esempio, T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, 13 febbraio 2026, n. 289 e, più di recente, 27 marzo 2026, nr. 5811, pubblicata nelle more della stesura della presente sentenza).

II.1) In linea generale, il principio di trasparenza di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990 implica che quando l’Amministrazione gestisce procedure di evidenza pubblica per attribuire finanziamenti a iniziative d’interesse generale, deve garantire che la selezione dei beneficiari sia verificabile e non lasci margini a arbitrii o a preferenze verso operatori economici non rigorosamente dipendenti da presupposti oggettivi, perchè, in difetto, i beneficiari potrebbero essere percepibili come contigui o graditi agli organi decisionali (secondo le logiche tipiche del fenomeno noto come “capitalismo di relazione”) e l’azione amministrativa ne risulterebbe compromessa in termini di credibilità, nonchè in ordine all’efficienza e l’efficacia dei risultati.

II.2) A tal fine, quando l’erogazione di provvidenze economiche è finalizzata a sostenere o promuovere lo sviluppo o il rafforzamento del mercato — in termini di produzione, occupazione o qualità — intuibili esigenze di effettività dell’azione amministrativa (in termini di sua efficacia e per massimizzare l’efficienza allocativa delle risorse pubbliche) impongono che i criteri predeterminati rendano trasparente il nesso tra la selezione del beneficiario e l’attitudine a realizzare gli obiettivi del programma, secondo una logica di meritevolezza entro una cornice di effettiva concorrenza; in questi casi, la coerenza tra la predeterminazione dei criteri, la funzionalizzazione dell’azione amministrativa data dagli obiettivi (in regime di autovincolo o secondo le prescrizioni delle leggi o delle fonti regolamentari di finanziamento) e la verificabilità dei presupposti in capo ai beneficiari connota la causa del potere (con la conseguenza che la sua violazione, anche in termini di opacità del percorso valutativo, può comportare in linea di principio eccesso di potere).

In tale quadro, appare evidente come la tesi dell’Avvocatura secondo la quale i giudizi della Commissione sarebbero soggetti ad un sindacato solo estrinseco e formale, presta il fianco all’obiezione che, laddove si assumesse acriticamente e con logica astratta la c.d. “riserva di amministrazione”, si perverrebbe a creare un’area di insindacabilità che osterebbe (anche solo in parte) alla piena ed effettiva verifica della gestione, in tutti i casi di funzionalizzazione dell’azione amministrativa.

II.3) Deve dunque affermarsi che quella discrezionalità amministrativa “piena” che l’Avvocatura invoca, si consuma solo nella fase di predeterminazione dei criteri del bando, laddove la PA esercita un potere che è effettivamente molto ampio, censurabile nei noti limiti della manifesta illogicità, errore di fatto o travisamento.

Invece, una volta fissate le regole della selezione, la valutazione concreta dei progetti diviene predeterminata e dunque non viene più in esame un giudizio di “merito amministrativo”, bensì un accertamento tecnico dell’effettiva sussistenza dei requisiti pre-stabiliti ai quali l’Amministrazione si è autovincolata.

Pertanto, quando questi ultimi si definiscono (come nel caso in esame al giudizio) entro nozioni e presupposti scientifici o tecnico‑professionali (giuridici, economici, medici, ambientali, ecc.), vengono in rilievo elementi di fatto che, come tali, non v’è ragione di escludere dalla sfera di conoscibilità del giudice amministrativo.

Per i giudizi prognostici, come quelli relativi all’impatto economico o finanziario di un progetto in ambiti di mercato, si osserva che essi costituiscono frutto di un apprezzamento di potenzialità, ossia di un elemento futuro, che va risolto in termini di idoneità o attitudine; quindi la loro formulazione non può prescindere dalla espressione di una motivazione sostanziale e non arbitraria, ossia sorretta da elementi di fatto la coerenza coi quali deve poter essere misurata; ma con la precisazione che, in tali casi, sarà comunque insindacabile il giudizio in quanto tale, salvi i consueti limiti di manifesta incongruenza, illogicità e così via.

La natura tecnica dei presupposti implica che la giurisdizione amministrativa non può limitarsi ad un mero riscontro formale della sufficienza testuale della motivazione espressa, dovendosi dare rilievo al rapporto sostanziale ed all’effettivo assetto d’interessi, dal momento che quest’ultimo costituisce l’oggetto diretto del procedimento che conduce all’adozione degli atti impugnati.

Ne deriva che, in presenza di eventuali carenze formali degli atti impugnati, non viene in rilievo una questione di integrazione postuma della motivazione, poichè le parti devono poter allegare e dimostrare, come, specularmente, negare e contestare, la sussistenza sostanziale dei presupposti dai quali deriva, rispettivamente, la presenza o l’assenza delle condizioni che erano state predeterminate dalla lex specialis del procedimento ampliativo; con la precisazione che, laddove fosse comprovata la sussistenza di presupposti non adeguatamente ponderati in concreto dalla Stazione appaltante o dalla Commissione di gara, il conseguente accertamento del difetto sostanziale (e non meramente formale) del provvedimento comporterà ordinariamente l’accoglimento del ricorso ai fini della remissione dell’affare ad una nuova motivata decisione dell’Autorità.

A diversamente ritenere ed assumendo il principio del divieto di motivazione postuma in una logica astratta, si perverrebbe alla conseguenza che la valorizzazione di vizi meramente testuali di motivazione delle graduatorie di finanziamento, ne comporterebbe l’annullamento senza alcuna certezza della sussistenza di una chance effettiva di conseguimento del relativo beneficio, così svuotando di contenuti la tutela giurisdizionale del giudice amministrativo che verrebbe limitata ad una sfera di correzione solo estrinseca dell’agire della P.A., senza certezza di una reale incidenza nel rapporto controverso.

Quanto sin qui indicato trova applicazione con particolare riguardo a quei casi nei quali - la prassi fornisce una cospicua esperienza in tal senso - i bandi di finanziamento prevedano il ricorso all’utilizzo di punteggi o giudizi sintetici (“alto”, “medio”, “basso”, “buono”, “sufficiente/insufficiente”, ecc.) collegati ad altrettanti presupposti di natura economica, finanziaria o comunque tecnica (come i parametri che sono in esame nel caso di specie, “Impatto sul mercato di riferimento”, “Coerenza con le specificità del distretto” e simili).

Si tratta di ipotesi coerenti con le esigenze di efficacia e trasparenza che si sono indicate, ma a condizione che siano rispettati alcuni presupposti.

In primo luogo, la giurisprudenza richiede che i giudizi di sintesi o numerici siano ancorati a criteri previamente determinati e sufficientemente dettagliati (Cons. Stato, V, 3 febbraio 2025, n. 839; TAR Lazio, Roma, IV, 8 gennaio 2025, n. 273), assenti o insufficienti i quali è necessaria una motivazione esplicativa puntuale che illustri la coerenza tra i presupposti della valutazione e il punteggio assegnato (TAR Lazio, II-bis, 20 aprile 2021, n. 4599).

Inoltre, sotto altro aspetto, la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che le erogazioni di finanziamenti danno luogo a un vero e proprio negozio pubblico con comunione di scopo (TAR Lazio, IV Q, nn. 1043/2025 e 10829/2025); in questi casi, il bando costituisce, sul piano civilistico, una vera e propria offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (Cass. civ., sez. lavoro, 3 gennaio 2023, n. 79), le cui caratteristiche assumono carattere essenziale, perché volte ad assicurare il raggiungimento degli scopi condivisi dal finanziatore pubblico e dal beneficiario privato.

Da ciò consegue che - essendo la proposta di progetto che il privato produce ai fini del finanziamento elemento oggettivo del provvedimento amministrativo che la finanzia - i relativi contenuti integreranno l’oggetto della valutazione della P.A. procedente, che dunque li assumerà a proprio riferimento così come articolati. Il limite dell’obbligo di adeguata motivazione della P.A. procedente è dunque bilanciato, sul versante del privato, dal principio di autoresponsabilità, con il che la parte proponente non può dolersi di valutazioni della PA che discendono direttamente da quanto era onere (nella disponibilità) del proponente allegare.

Quanto sin qui esposto conduce a dover respingere le eccezioni difensive della ricorrente, come formulate nei secondi motivi aggiunti e nelle memorie di replica, secondo le quali la Commissione, nella propria relazione istruttoria, avrebbe integrato la motivazione del diniego, posto che le relative deduzioni sono invece esplicative di presupposti e di dati di riferimento sostanziali che erano già sottesi ai giudizi espressi in maniera sintetica e che, dunque, sono stati correttamente versati in giudizio.

Tenendo conto di quanto sin qui esposto, il Collegio può adesso esaminare i motivi sostanziali di censura, la cui trattazione rende superfluo l’esame dei profili di rito dell’Avvocatura, dal momento che l’azione di annullamento è infondata nel merito.

III) Il punteggio controverso.

III.1) Osserva il Collegio che, in riferimento all’Ambito di valutazione “a) Organicità e pertinenza del Programma di investimenti” per il criterio di valutazione “Qualità del programma” sotto il parametro “Impatto sul mercato di riferimento” la ricorrente aveva conseguito il punteggio di 6 su 10; sempre nel medesimo ambito e nel medesimo criterio di valutazione, ma sotto il parametro “Coerenza del Programma con le specificità del distretto” la parte ricorrente aveva conseguito il punteggio di 6 su un massimo di 10 ed, infine, nel medesimo ambito di valutazione, sotto il criterio “Qualità del partenariato” nel parametro “incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria nell’ambito dell’Accordo di Distretto” la ricorrente aveva ricevuto il punteggio di 6 su un massimo di 10.

Nella scheda di autovalutazione, allegata al progetto (che la ricorrente produce in giudizio), è contenuta una colonna di “giustificazioni” serventi a spiegare la ragione dell’attribuzione alle singole voci dei punteggi attesi. In relazione a quanto d’interesse, in particolare, circa il parametro “Impatto sul mercato di riferimento” era stato previsto il massimo in quanto “con gli investimenti mirati alla promozione e alla crescita del mercato, conformi alle spese ammissibili previste dall’allegato sub 3 e tabella 3A, si sarebbe ottenuto un significativo aumento del mercato”; in ordine al parametro “Coerenza con le specificità del distretto” il massimo punteggio era ipotizzato “per la completa sovrapposizione tra le finalità del Distretto e del programma entrambi incentrati sulla viticoltura e sul vino”; infine, sul parametro “Incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria” il massimo punteggio in sede di autovalutazione era giustificato dal fatto che l’80% delle aziende coinvolte nell’accordo svolgesse attività primaria, superando il 70% richiesto per il massimo punteggio (10/10).

Tali presupposti sono assunti nel ricorso a fondamento delle singole ragioni di censura, formulate in rapporto a ciascuno dei parametri in esame.

Quanto al primo parametro (primo motivo di ricorso), deduce la ricorrente che il parametro “Impatto sul mercato di riferimento” del criterio “Organicità e pertinenza del Programma di investimenti” ha ottenuto 6/10 invece del massimo in considerazione dell’ “assenza di azioni in formazione e consulenza”, che costituirebbe il presupposto di un parametro mai espresso in sede di bando, con la conseguenza che tale riferimento costituirebbe un nuovo elemento, non predeterminato. La Commissione, nella propria relazione istruttoria, afferma di aver attribuito il punteggio medio non già per la sola assenza di azioni in formazione e consulenza, ma sulla base di una valutazione complessiva meglio descritta in atti.

Deve osservarsi che, nella scheda di autovalutazione era annotato: “Grazie alla promozione e comunicazione il mercato di riferimento interno avrà un impulso enorme con un aumento delle vendite del 30% a fine programma”.

Si tratta di un'affermazione la cui fase predittiva o prognostica è meramente narrativa, in quanto priva di parametri valutabili (“impulso enorme”), che presuppone - introducendole nel contesto - due azioni (promozione e comunicazione) rispetto alle quali la “formazione e consulenza” è chiaramente servente. La Commissione ha quindi tratto il proprio giudizio non già da nuovi criteri non previsti dal bando, ma da elementi endogeni nella proposta della ricorrente. Rispetto a tale elemento di fatto, l’ulteriore chiarimento reso nella propria relazione dalla Commissione (seppure astrattamente ancora meglio indagabile poichè richiama elementi di fatto che dà per presupposti) secondo cui la presenza del Cirò sui mercati nazionali e internazionali sarebbe non ancora pienamente espressa “anche in ragione del limitato peso produttivo e della debole penetrazione commerciale del vino nei circuiti distributivi di rilievo”, è rimasto privo di contestazioni fattuali da parte della ricorrente.

Più precisamente, la Commissione ha chiaramente evidenziato come “Nel processo di valutazione, il criterio “impatto sul mercato di riferimento” tiene conto dell’effettiva rilevanza commerciale e percezione del vino sul mercato nazionale e internazionale, non limitandosi all’ambito locale o regionale. Pertanto, un "impatto alto" è assegnato a vini che riscontrano diverse caratteristiche e che, a mero titolo di esempio, hanno una presenza significativa nella distribuzione nazionale (GDO, enoteche, ristorazione) o costituiscono riferimenti noti per i consumatori italiani ed esteri o detengono quote di mercato ben riconoscibili o sono driver promozionali dell’immagine del vino italiano nel mondo. Sebbene il Cirò sia un vino di grande valore storico e territoriale e rappresenti un riferimento importante per la regione Calabria, la valutazione si basa su indicatori oggettivi di impatto di scala nazionale e internazionale, per cui non può sfuggire alla Commissione che il volume produttivo globale del Cirò DOC rappresenta circa lo 0,2% della produzione nazionale. Questo dato, pur non sminuendo il valore qualitativo, evidenzia un impatto limitato in termini di penetrazione commerciale, di distribuzione e visibilità: la presenza del Cirò nella grande distribuzione nazionale o in canali di alto profilo internazionale è ancora non omogenea e spesso confusa nella percezione del consumatore medio, con produzioni di fascia medio-bassa, a discapito del posizionamento percepito.”.

Anche nelle repliche, la parte ricorrente si è limitata ad affermare che il giudizio così espresso costituirebbe una motivazione postuma o comunque sarebbe assertivo; appare evidente l'insufficienza di tale ordine di argomentazioni, non essendo dedotta alcuna ragione sostanziale, diversa da argomenti autoreferenziali che presentano l’iniziativa come eccellente in quanto tale, per dimostrare l’effettiva possibilità di aspirare ad un giudizio diverso da 6/10 in caso di riedizione del potere.

III.2) Quanto al secondo parametro (secondo motivo di ricorso), la parte ricorrente deduce che nell’ambito “a) Organicità e pertinenza del Programma di investimenti”, con riferimento al criterio di valutazione “Qualità del Programma” e al parametro “Coerenza del Programma con le specificità del distretto”, le sarebbe stato attribuito un punteggio medio pari a 6 su 10, che sarebbe ingiusto in quanto la motivazione resa dalla Commissione — nella parte in cui si afferma che il distretto è “incentrato sulla viticoltura e sul vino” — evidenzierebbe in realtà una piena coerenza tra il programma presentato e le specificità del distretto ed argomenta su tale presupposto. Nella scheda di autovalutazione è riportato che “il distretto Contea del vino Cirò nasce specificatamente intorno al vino e gli investimenti previsti riguardano solo il vino”.

Oppone la Commissione che il giudizio espresso rientrerebbe nella discrezionalità tecnica e che il voto assegnato discenderebbe da criteri uniformi applicati in modo omogeneo a tutte le proposte pervenute, rapportando gli obiettivi e gli interventi dei beneficiari a quelli dell’intero programma; andrebbe apprezzata non soltanto la vocazione territoriale, ma anche la natura, qualità, varietà e articolazione progettuale degli interventi, nonché la comparazione con gli altri programmi della stessa filiera.

Più precisamente, ha chiarito la Commissione come “Con riferimento al grado di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dal soggetto beneficiario, risultano individuati come elementi oggetto di valutazione il progetto e gli obiettivi di ogni singolo soggetto beneficiario. Nell’individuazione dei criteri quantitativi di valutazione del progetto si è tenuto conto del numero di interventi (tabella e voci di spesa) che lo costituivano mentre per gli obiettivi il criterio quantitativo era individuato nel numero di obiettivi perseguiti dal beneficiario. Nell’individuazione dei criteri qualitativi di valutazione del progetto si è tenuto conto della natura e della varietà degli interventi e del loro impatto sugli obiettivi. Per gli obiettivi, invece, il criterio qualitativo era individuato nel grado di argomentazione e descrizione degli stessi. Anche se il punto non lo prevede espressamente, per garantire l’uniformità della valutazione degli obiettivi del singolo beneficiario rispetto a quelli del singolo di ogni programma è stata valutata la qualità e il numero degli obiettivi, rapportandoli al numero di obiettivi di ciascun programma. Quindi, a parità di obiettivi perseguiti dal beneficiario (esempio 2 obiettivi) il peso specifico cambia in base al numero di obiettivi previsti dal programma. In relazione al grado di coerenza degli obiettivi perseguiti del beneficiario con quelli del programma, nell’individuazione degli obiettivi perseguiti dal beneficiario sono stati presi in considerazione solamente quelli con le seguenti caratteristiche: obiettivi argomentati e ben descritti e con progetti rispettosi sia del criterio quantitativo e qualitativo. Gli obiettivi di ogni singolo beneficiario valutato nelle modalità descritte nel precedente capoverso venivano rapportati, anche in termini matematici, con gli obiettivi descritti dal programma in termini.”.

Ancora una volta, non sono state offerte al giudizio documentate consistenze di fatto che potessero in qualche modo superare, per metodologia o per risultati, quanto indicato dalla Commissione laddove invita a raffrontare “le valutazioni conseguite dal progetto del ricorrente con quelle ottenute dai progetti dei primi undici soggetti in graduatoria” rispetto alla quale “alcuni punteggi discrezionali attribuiti al ricorrente, sono superiori a ben quattro degli altri proponenti classificatisi in posizione utile per ottenere i finanziamenti”.

III.3) Quanto all’ambito di valutazione “a) Organicità e pertinenza del Programma di investimenti”, e in particolare al criterio “Qualità del partenariato” sotto il parametro relativo all’“incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria nell’ambito dell’Accordo di Distretto”, le sarebbe stato attribuito un punteggio pari a 6 su 10, sulla base della motivazione secondo cui nel distretto figurerebbero “10 aziende di produzione primaria su 15” ed argomenta circa la natura delle attività di ciascuna.

Oppone la Commissione di aver attribuito al programma suindicato n. 6 punti su 10. Tale attribuzione era motivata dal riconoscimento di n. 10 aziende di produzione primaria tra le 15 facenti parte dell’Accordo di Distretto, per un’incidenza percentuale sulla compagine distrettuale pari al 66,66%. La stessa rileva poi quanto segue.

“Considerato l’Accordo di Distretto “Contea del vino di cirò”, che diversamente dalla quasi totalità degli altri Accordi presentati, dove è stato seguito alla lettera il Decreto e sono state elencate le aziende partecipanti in base alla loro collocazione nella filiera, (devono essere indicate le aziende di Produzione primaria, trasformazione, commercializzazione ecc.), qui ci troviamo in una redazione non conforme dell’atto, che ha portato la Commissione a dover discernere una per una le singole aziende per comprendere a quale segmento della filiera fossero assegnabili. E’ di tutta evidenza che compilare correttamente l’Accordo di Distretto, oltre che ad aiutare la Commissione specificando quali aziende fossero di produzione primaria e quante della trasformazione: in assenza, ha comportato un’analisi puntuale, che ha condotto alla valutazione assegnata. Nel valutare pertanto i singoli beneficiari del Programma inseriti nell’Accordo, si evidenzia per ciascuno dei 12 beneficiari dichiarati in Produzione Primaria che: 1. L’Agricola Ceraudo svolge secondo l’oggetto sociale “[…] tutte le attività previste dall'art 2135 c.c. […] Coltivazione fondi […] produzione, manipolazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti ottenuti dalla coltivazione dei fondi […]”; 2. La Società Agricola Antichi vigneti Fratelli Sculco Srl svolge “[…] coltivazione diretta del fondo […] e produzione, lavorazione imbottigliamento di vino […]”; 3. Carè Stefania, titolare dell’azienda agricola Brigante svolge “[…] coltivazioni viticole, olivicole e produzione e imbottigliamento vini […]”; 4. Caparra & Siciliani – Cantina Società Cooperativa Agricola ha come oggetto sociale “[…] tutte le attività previste dall'art 2135 c.c. […] Coltivazione fondi […] lavorazione e confezionamento delle uve prodotte dalla coltivazione dei fondi […]”; 5. La Società Agricola Capoano Srl svolge “[…] le attività dirette alla coltivazione del fondo […] utilizzo del fondo e dei prodotti che ne derivino […]”; 6. La Società Agricola Cantine Ippolito Srl svolge “[…] le attività dirette alla coltivazione del fondo […] utilizzo del fondo e dei prodotti che ne derivino […]”; 7. Clara Ranieri titolare dell’azienda agricola Pizzuta del Principe svolge attività di “coltivazione uva […] coltivazioni di altri seminativi colture miste viticole, olivicole e frutticole”; 8. Malena Francesco titolare dell’omonima azienda agricola svolge attività di “coltivazione uva”; 9. Saverona Srl iscritta come impresa agricola svolge tra l’altro attività di “[…] produzione trasformazione e commercio […] di prodotti derivanti dal comparto agricolo […] produzione trasformazione e distribuzione di prodotti vitivinicoli olivicoli […]”; 10. La società Agricola Santa Venere Federico Scala Srls svolge “[…] tutte le attività previste dall'art 2135 c.c. […] Coltivazione fondi […] produzione, manipolazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti ottenuti dalla coltivazione dei fondi […] uve e uve da vino […]”; 11. Saverio Renda titolare dell’azienda agricola Tenute Renda svolge “attività agricola, allevamento di animali, produzione vino […]”; 12. Giuseppe Santoro, titolare dell’azienda agricola Tenuta Santoro svolge “colture viticole ed aziende vitivinicole”. La Commissione, non basandosi solamente sulle attività svolte dalle aziende del Distretto nel corso della sua valutazione, rileva che il mero possesso di un codice ATECO riferito alla produzione primaria non sia sufficiente a determinare il riconoscimento o meno di un’azienda ai fini dell’ottenimento del punteggio in oggetto. Appare evidente che la mera presenza di un punteggio da attribuire in base all’attività dei beneficiari del Programma, costituisca manifestazione indiretta della volontà dell’Amministrazione di premiare in termini di punteggio gli interventi riferiti alla produzione primaria. La Commissione quindi, ha attribuito il punteggio sulla base del possesso di un codice ATECO riferito alle attività di produzione primaria, ma in assenza di una chiara indicazione ad opera del proponente, ha confortato la validazione dell’azienda come “produzione primaria” legandola all’attività che la stessa svolgerebbe nel programma con l’effettiva realizzazione di investimenti in tale ambito. L’Avviso infatti, prevede che gli investimenti si possano collocare, in base al proprio segmento di filiera, in una determinata Tabella. Per valorizzare il dato sostanziale, e non meramente formale, del possesso del requisito e dare risalto, in senso selettivo, al fatto che dette aziende contribuiscono all’Accordo di Distretto mediante la programmazione di investimenti nella produzione primaria, le configura di per sé come attinenti alla “Produzione primaria”. ….“Delle aziende sopra citate, 4 presentano interventi relativi alla Tabella 1A e sono: 1. Società Agricola Cantine Ippolito Srl; 2. 3. 4. Azienda agricola Pizzuta del Principe; Società Agricola Santa Venere Federico Scala srls; Società Agricola Capoano Srl. La Tabella 1 A è quella riferita agli “Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria”, che è per l’appunto la categoria di investimenti appositamente rivolta alle aziende di produzione primaria”.

Il metodo osservato dalla Commissione è corretto, come già ritenuto dalla Sezione in recente precedente su di un caso analogo a quello oggi in esame (TAR Lazio, Roma, IVQ, 28 gennaio 2026, n. 1644).

Invero, il parametro in questione misura la relazione tra le partecipanti all’accordo di Distretto e le aziende “di produzione primaria” non in assoluto, ma in relazione all’impatto della misura sul contesto che l’accordo di Distretto ha quale proprio oggetto.

III.4) Sul punto è necessario svolgere una precisazione.

Si è detto che i parametri predeterminati di una misura, in quanto rivolti a consentire non solo la trasparente individuazione dei beneficiari più meritevoli, ma anche il riscontro dei risultati ottenuti quale conseguenza della comunione di scopo che qualifica causalmente il provvedimento ampliativo, devono essere collegati alla capacità del progetto di meglio attuare quest’ultima funzione. Ne deriva che quando, come nel caso di specie, la misura del finanziamento distingue in apposita tabella gli investimenti da effettuarsi da parte di aziende di produzione primaria e, tra i parametri di punteggio, è dato rilievo al rapporto tra queste ultime ed altri soggetti partecipanti al Distretto, tali aspetti devono necessariamente essere collegati nella valutazione, dal momento che la tabella misura il valore dell’apporto delle aziende di produzione primaria (che sono quelle che si impegnano agli investimenti in tabella) rispetto ai meri beneficiari. In questi termini, il metodo che la Commissione ha osservato è coerente con lo scopo cui è improntato il criterio da applicare, che è quello di assicurare prevalenza alle aziende direttamente impegnate negli investimenti posto che, a diversamente ritenere, potrebbe accadere - come puntualmente esposto nella relazione istruttoria - che “un’intera compagine distrettuale potrebbe essere composta da sole aziende attive nella produzione primaria, senza, tuttavia, effettuare alcun investimento in attivi materiali e immateriali connessi all’agricoltura, ma avere comunque diritto all’attribuzione del massimo punteggio”.

IV) L’esposizione sin qui conduce al rigetto di tutti i motivi inerenti al posizionamento della parte ricorrente in graduatoria ed il relativo punteggio.

Ciò comporta che la ricorrente non ha utilità dalla trattazione dell’ultimo motivo, che ha ad oggetto una carente motivazione in ordine alle spese ammesse a finanziamento.

Si osserva che nella graduatoria pubblicata il Distretto del vino Cirò ha conseguito una previsione di finanziamento ammissibile pari ad euro 11.283.960,32, a fronte dell’importo documentato pari ad euro 24.875.465,58.

La Commissione e poi l’Avvocatura hanno rilevato che nel ricorso è indicato, quale presupposto della censura, l’importo di euro 14.657.863,56 (diverso da quello risultante) e ciò renderebbe la doglianza erronea o comunque infondata.

Appare evidente che il rilievo difensivo dell’Amministrazione è inconsistente, posto che la censura ha ad oggetto l’immotivata decurtazione della somma elencata in graduatoria rispetto a quella risultante dalla richiesta di finanziamento e, in quanto tale, la censura è sorretta da condivisibili profili di doglianza, essendo mancata sul punto ogni spiegazione anche in giudizio.

Tuttavia, poichè le risorse assegnate al procedimento risultano essere state tutte impegnate e la collocazione della ricorrente in graduatoria, non essendo dedotte prospettive attuali di scorrimento per rifinanziamento della misura e per perdurante vigenza della graduatoria, non consente di aspirare ad ottenere quanto richiesto, il profilo di censura di cui all’ultimo motivo non può trovare accoglimento. Il Collegio, ex art. 34 del c.p.a., ritiene comunque doveroso fare salva la riproponibilità della questione laddove dovesse essere deliberato dalla P.A. o il rifinanziamento della misura in maniera utile per la posizione della odierna ricorrente, o comunque risultare attuale l’impiego della graduatoria a qualsiasi altro fine.

Conclusivamente, il ricorso va respinto, con le precisazioni che si sono indicate nel punto che precede; la complessità della fattispecie in punto sia di fatto che di diritto comporta giuste ragioni, rese palesi dall’esposizione che precede, per compensare le spese di lite tra le parti.



PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere



L'ESTENSORE

Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti