Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Documenti di accompagnamento, Registri
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 31-03-1995
Numero provvedimento: 2
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 2238/93 (ora reg. 436/09) relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

Si trasmette, in allegato, copia del D.m. 19 dicembre 1994, n. 768, con il quale è stato emanato il regolamento interministeriale recante le disposizioni in oggetto.

Al riguardo, si richiama l’attenzione su alcuni aspetti contenuti nel citato provvedimento, già peraltro anticipati con le circolari e le note diramate sull’argomento (alle quali si rimanda per quanto non richiamato nella presente lettera: si vedano, in particolare, le circolari n. 8 del 16 novembre 1993 e n. 3 del 2 agosto 1994, nonché le note n. 15716 del 25 marzo 1994, n. 15888 del 25 marzo 1994, n. 16826 del 30 giugno 1994, n. 16958 del 13 luglio 1994).

All’art. 1, comma 2, si definisce il «piccolo produttore» come colui il quale produce, in media, meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, con riferimento alla produzione media dell’ultimo quinquennio ottenuta nell’azienda vitivinicola, anche con uve fresche o mosti di uve acquistati. In proposito, si fa presente che la produzione media potrà essere determinata a partire dai dati che figurano nelle ultime 5, ovvero, nelle ultime comunque disponibili, dichiarazioni di produzione vitivinicola. Se la produzione media in parola è inferiore al predetto quantitativo, il «piccolo produttore», qualora non sia titolare di un deposito fiscale e faccia eseguire trasporti di prodotti soggetti ad accisa sul territorio dell’Unione europea, è esentato dall’emissione del documento amministrativo di accompagnamento.

All’art. 1, comma 5, lettera c), sono individuate le tipologie di «documento di accompagnamento» che scortano, fatte salve le prescritte deroghe, il trasporto dei prodotti vitivinicoli. Le predette tipologie di documenti si identificano:

a) nel caso di trasporti di prodotti soggetti ad accisa (e cioè i mosti di uve parzialmente fermentati e i vini, compresi i vini frizzanti, i vini spumanti e i vini liquorosi), con i documenti elencati all’art. 3, paragrafo 2, lettera a), del reg. n. 2238/93 (documento amministrativo di accompagnamento di cui al reg. n. 2719/92 e documento di accompagnamento semplificato di cui al reg. n. 3649/92). L’utilizzo dei documenti in questione, com’è appena il caso di ricordare, è limitato ai trasporti di prodotti soggetti ad accisa con transito sul territorio comunitario;

b) nel caso di trasporti di prodotti non soggetti ad accisa, ovvero nel caso di prodotti soggetti ad accisa che transitano sul solo territorio nazionale o che transitano sul territorio comunitario ma sono effettuati da piccoli produttori:

— qualora trattasi di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, con i documenti di cui al successivo art. 2, comma 1, del regolamento interministeriale (bolle o fatture di cui al Dpr 6 ottobre 1978, n. 627) ovvero, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del regolamento medesimo, con la nota di consegna prevista dal D.m. 4 maggio 1981; — qualora trattasi di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, con i documenti di cui al citato art. 2, comma 1, redatti, tuttavia, su stampati di modello conforme all’allegato III del reg. n. 2238/93.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 stabiliscono le modalità di compilazione ed emissione dei cennati documenti: in merito, si evidenzia che rimangono immutati, rispetto al regime previsto dal D.m. 20 aprile 1990, n. 184, gli adempimenti di codesti uffici relativi a: 1) timbratura dei documenti di accompagnamento di scorta ai trasporti di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri; 2) timbratura, compilazione ed eventuale convalida di quei documenti presentati da operatori privi di registro di carico e scarico di prodotti vitivinicoli; 3) annullamento dei documenti inutilizzati; 4) utilizzo delle macchine microfilmatrici per la convalida dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri. Non è stato, com’è noto, ulteriormente disposto l’invio sistematico a codesti uffici di una copia del documento di accompagnamento che scorta il trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi: la ricezione di tali documenti e gli eventuali controlli che, di seguito, le Ss.ll. vorranno disporre avverrà, pertanto, nel quadro di quanto disposto dall’art. 10 del reg. n. 2238/93, che fissa uno speciale regime di emissione dei documenti di accompagnamento che scortano i prodotti ivi elencati, qualora trasportati sfusi.

Relativamente ai registri di cui agli articoli 11 e seguenti del reg. n. 2238/93, il D.m. n. 768/94 ha previsto un regime sostanzialmente immutato rispetto a quello dettato con il D.m. n. 184/90. Pertanto, codesti uffici continueranno a effettuare gli adempimenti relativi: 1) alla numerazione e vidimazione dei registri presentati dagli operatori obbligati alla tenuta degli stessi (fatta eccezione di coloro che usufruiranno del regime di cui all’art. 9 del D.m. n. 768/95, in attuazione delle deroghe previste dall’art. 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del citato reg. n. 2238/93); 2) alla ricezione delle comunicazioni relative a perdite, cali e superi eccedenti le tolleranze prescritte, al fine di permettere le verifiche che le Ss.ll. riterranno opportuno disporre in merito.

Si evidenzia, tuttavia, che, nel D.m. n. 768/94:

1) all’art. 12, è stata fissata nel 31 agosto (ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, del reg. n. 3929/87), la data alla quale i registri devono essere chiusi ogni anno con i saldi di tutti i conti per la redazione del bilancio di cantina;

2) all’art. 15, infine, è stata prevista la possibilità per codesti uffici di consentire l’applicazione delle deroghe in materia di luogo in cui devono essere tenuti i registri, previste dall’art. 12, paragrafo 2, lettera a) e b). Pertanto, qualora gli operatori siano interessati alla tenuta dei registri presso la propria sede invece che presso i magazzini dove sono depositati i prodotti, ovvero presso un’impresa specializzata per le registrazioni contabili, dovranno chiedere il consenso di codesti uffici, che, qualora sia espresso, potrà contenere le necessarie prescrizioni affinché sia sempre possibili esercitare un efficace controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze dei prodotti nei luoghi dove essi sono depositati, anche sulla base di altri documenti giustificativi. Al riguardo, si fa presente che:

— la richiesta scritta delle ditte interessate, sottoscritta con firma autenticata, dovrà indicare, almeno: 1) dati del rappresentante legale o del titolare della ditta; 2) indirizzo e n. di telefono del luogo ove sono tenuti i registri, che deve coincidere con la sede della ditta interessata o con quello dell’impresa specializzata nell’esecuzione delle registrazioni; 3) estremi di identificazione dei registri detenuti; 4) persona fisica responsabile della tenuta o conservazione dei registri; 5) luogo ove sono detenuti i prodotti;

— nel caso di contabilità affidata ad impresa specializzata, l’assenso sarà condizionato all’effettiva esistenza dei caratteri che possano far ritenere la specializzazione della predetta impresa nella materia della tenuta dei registri del settore vitivinicolo e, in particolare, all’effettiva conformità delle registrazioni a quanto stabilito nel reg. n. 2238/93 e nel D.m. 768/94.