Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 07-04-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 07-04-2026

 Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Gros Plant du Pays nantais].

(Comunicazione 07/04/2026, pubblicata in G.U.U.E. 7 aprile 2026, n. C)

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Gros Plant du Pays nantais»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0275-AM03 — 8.1.2026

1.   Nome del prodotto

«Gros Plant du Pays nantais»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.   Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.

Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di modifica della DOP «Gros Plant du Pays nantais» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in quanto essa:

a)

non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica;

b)

non rischia di annullare il legame con l'ambiente geografico;

c)

non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Etichettatura

Descrizione

Il gruppo di produttori della denominazione ha deciso di designare i vini con una unità geografica più ampia, adottando l'indicazione «Vin de Loire» invece di «Val de Loire».

Questa evoluzione è frutto della direzione intrapresa dai produttori dei vini della Loira in materia di comunicazione.

L'obiettivo è rendere l'identità dei vini più trasparente e meglio allineata alla realtà dei vini prodotti dagli operatori del bacino della Loira.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiunta di disposizioni di carattere agroambientale

Descrizione

Sono state aggiunte due disposizioni di carattere agroambientale al disciplinare della denominazione, ossia il controllo della vegetazione tra i filari e una misura relativa alla modifica della morfologia del sottosuolo. L'obiettivo è migliorare la sostenibilità della denominazione di fronte ai cambiamenti climatici e alle elevate aspettative della società.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Inizio della raccolta

Descrizione

Il gruppo di produttori della denominazione intende eliminare il divieto di raccolta per semplificare la gestione amministrativa, mantenendo allo stesso tempo un controllo della maturità delle uve.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Altezza del palizzamento

Descrizione

La misura che fissava un'altezza minima o massima dei fili in base ai metodi di palizzamento è stata soppressa. Nel contesto del riscaldamento globale tale misura è diventata irrilevante per la denominazione e l'altezza del fogliame, fattore del rapporto tra frutti e foglie, è sufficiente.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Confezionamento dei vini «sur lie»

Descrizione

L'obiettivo della modifica della data limite di confezionamento dei vini «sur lie» è concedere maggiore flessibilità e adattare la misura alle pratiche effettive degli operatori. Pertanto la data entro cui confezionare i vini è spostata al 30 giugno dell'anno N+2.

Attualmente un numero crescente di viticoltori della denominazione conduce anche un'attività commerciale e ha adattato il sistema di gestione, in particolare condividendo gli strumenti di imbottigliamento tra diverse aziende. Inoltre i rischi climatici fanno sì che i volumi di vini «tiré-bouché» disponibili in azienda spesso non siano sufficienti per rispondere alla domanda della grande distribuzione, rendendo necessaria la possibilità di assemblare vini prodotti in più aziende al fine di creare lotti più abbondanti.

In tale contesto la norma che impone il confezionamento nelle cantine di vinificazione è ritenuta obsoleta. I progressi tecnici in materia di trasporto, in particolare l'uso di cisterne refrigerate, permettono di garantire che le qualità dei vini vengano conservate durante gli spostamenti.

Per i vini che beneficiano della menzione «sur lie», la zona autorizzata per il confezionamento, fino a oggi limitata alle aziende agricole, è quindi estesa alla zona geografica e alla zona di prossimità immediata.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiornamento del codice geografico

Descrizione

I comuni della zona geografica sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale del 2025. Tale modifica non altera la zona geografica della denominazione.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Legame

Descrizione

Il punto sul legame è stato modificato per aggiornare i dati, in alcuni casi inattuali, della descrizione dei fattori umani (numero di operatori, superfici di produzione, volumi).

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Misure transitorie

Descrizione

Una misura transitoria sulla superficie parcellare delimitata è scaduta nel 2021, pertanto è stata eliminata dal disciplinare.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Riferimenti

Descrizione

I recapiti dell'INAO sono stati aggiornati.

La disposizione relativa al controllo del disciplinare è stata modificata.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Gros Plant du Pays nantais»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0275-AM03 — 8.1.2026

1.   Nome

«Gros Plant du Pays nantais»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Francia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini bianchi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Presentano un colore giallo molto pallido che a volte, nei primi anni di vita, è striato di riflessi verdi.

Odore

Al naso, esprimono aromi sottili, con dominante fruttata o floreale, spesso accompagnati da un tocco iodato.

Sapore

Il loro equilibrio gustativo è acidulo, complessivamente dominato dalla freschezza e dalla leggerezza.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Sono vini bianchi, secchi e tranquilli.

I vini presentano:

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9 %;

un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) di 4 grammi per litro;

un tenore massimo di acidità volatile di 10 milliequivalenti per litro;

un titolo alcolometrico volumico totale massimo dopo l'arricchimento dell'11 %.

I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale dei vini e il titolo alcolometrico totale effettivo sono conformi ai limiti stabiliti dalla legislazione dell'Unione europea. Sono vini bianchi, secchi e tranquilli.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Tipo di pratica enologica

Pratica colturale

Descrizione

I vigneti presentano una densità minima di impianto di 5 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari è inferiore o uguale a 2,20 metri e la distanza fra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,10 metri. Le viti sono potate con un massimo di 14 gemme franche per ceppo:

o a potatura corta (cordone di Royat, alberello, ventaglio);

o a potatura Guyot semplice.

La potatura viene ultimata prima del germogliamento o stadio 5 della scala di Eichhorn e Lorentz. Nella fase di allegagione, il numero di tralci fruttiferi dell'anno per ceppo è inferiore o uguale a 12.

Pratica di vinificazione

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

È vietato qualsiasi trattamento termico del raccolto con il ricorso a temperature inferiori a -5 °C. Dopo l'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale dell'11 %. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini rispettano gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini bianchi

Resa massima

Resa massima

75

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Colombard B

Folle Blanche B

Montils B

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

1o -   Zona geografica

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica approvata dall'Institut national de l'origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 20 giugno 2018. Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni secondo il codice ufficiale geografico dell'anno 2025:

dipartimento Loire-Atlantique: Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis-Saint-Géréon, Basse-Goulaine, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Brains, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Chaumes-en-Retz (solo per il territorio del comune delegato di Chéméré), La Chevrolière, Clisson, Corcoué-sur-Logne, Divatte-sur-Loire, Geneston, Gétigné, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé, La Limouzinière, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Monnières, Montbert, Les Moutiers-en-Retz, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, La Planche, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Les Sorinières, Thouaré-sur-Loire, Vair-sur-Loire, Vallet, Vertou, Vieillevigne, Villeneuve-en-Retz;

dipartimento Maine-et-Loire: Mauges-sur-Loire (solo per il territorio del comune delegato di La Chapelle-Saint-Florent), Montrevault-sur-Èvre (solo per il territorio del comune delegato di La Chaussaire), Orée d'Anjou, Sèvremoine (solo per il territorio dei comuni delegati di Saint-Crespin-sur-Moine e Tillières);

dipartimento Vendée: Cugand-la-Bernardière solo per il territorio del comune delegato di Cugand, Montaigu-Vendée solo per il territorio del comune delegato di Saint-Hilaire-de-Loulay, Rocheservière, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Philbert-de-Bouaine.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.

2o -   Superficie parcellare delimitata

I vini sono ottenuti esclusivamente da vigneti situati nella superficie parcellare di produzione approvata dall'Institut national de l'origine et de la qualité nelle sedute del comitato nazionale competente del 21 maggio 1996, del 25 maggio 2000, del 3 maggio 2017, del 15 novembre 2018 e del 17 giugno 2020.

L'Institut national de l'origine et de la qualité deposita presso le amministrazioni dei comuni interessati la documentazione grafica indicante i confini delle parcelle della zona di produzione così approvata.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

Sintesi del legame

L'insediamento nella regione nantese dei vitigni che conferiscono originalità ai vini della denominazione di origine controllata deriva sia dalla posizione geografica che dalla storia di Nantes. Situata alla confluenza della Loira e dell'Oceano Atlantico, questa grande città portuale ha precocemente sviluppato un commercio enologico attivo verso i centri urbani del nord Europa. Piazza commerciale di notevole importanza, Nantes ha attirato numerosi commercianti, tra i quali molti olandesi che hanno contribuito in modo decisivo all'espansione nella zona geografica del vitigno Folle Blanche B prima dell'insediamento del Montils B e del Colombard B, il cui comportamento agronomico è molto simile.

Nella regione nantese, le condizioni pedoclimatiche hanno permesso di produrre con tali vitigni vini bianchi equilibrati con aromi delicati. I terreni acidi grossolani della zona, sviluppatisi su depositi di granito, gneiss, micascisti o ghiaia sabbiosa, combinati al clima invernale mite di Nantes, favoriscono un inizio precoce del ciclo vegetativo delle viti e il raggiungimento di una perfetta maturazione dell'uva. La posizione settentrionale del vigneto che beneficia della denominazione di origine controllata e la sua esposizione agli influssi oceanici garantiscono temperature estive fresche che permettono di conservare i precursori dei delicati aromi presenti negli acini delle uve.

Per adattare i vitigni selezionati al contesto naturale del Pays nantais, gli operatori della zona hanno potuto contare su una competenza enologica consolidata, espressione di una tradizione plurisecolare nel commercio di vini pregiati. Le scelte tecniche effettuate nella selezione delle parcelle prima dell'impianto, come nel controllo del vigore delle viti, consentono di sfruttare al meglio i terreni poco fertili e la generosa esposizione al sole della zona geografica per ottenere raccolti maturi e sani. Il metodo nantese di affinamento dei vini sulle relative fecce fini senza alcuna spillatura permette alle molecole odorose formatesi durante la fermentazione di esprimersi nel prodotto finale. Il clima invernale mite favorisce gli scambi con le fecce, in modo che i vini acquistino ricchezza. Questo processo di affinamento conferisce ai vini che beneficiano della dicitura «sur lie» un carattere più rotondo, aromi fruttati o floreali fini e delicati e talvolta un leggero perlant dovuto all'anidride carbonica residua formatasi a fine fermentazione. Per preservare i benefici di questo affinamento ed evitare ogni ossidazione, gli operatori hanno acquisito una particolare competenza nel confezionamento dei vini, imbottigliandoli direttamente nella zona geografica o nella zona di prossimità immediata. Questa pratica tradizionale, che riduce al minimo la manipolazione dei prodotti, è perfettamente indicata per preservare i delicati composti odorosi dei vini.

Il «Gros Plant du Pays nantais», il vino della Loira «più vicino all'oceano» dato che la zona geografica si estende fino alla baia di Bourgneuf, offre una sensazione acidula al palato ed esprime generalmente aromi iodati che si abbinano perfettamente a crostacei e ostriche. I produttori da sempre mettono in risalto questa caratteristica associazione tra i vini e la gastronomia locale che ha permesso di ottenere, già nel 1954, il riconoscimento come denominazione di origine «vin délimité de qualité supérieure». Ancora oggi, l'ubicazione del vigneto, lungo il litorale che si estende tra la Bretagna e la Vandea, rappresenta un atout commerciale poiché il turismo estivo contribuisce notevolmente alla sua reputazione e rafforza l'immagine di un vino che si abbina perfettamente ai prodotti del mare.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Deroga relativa alla zona geografica

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, nonché per la vinificazione, l'elaborazione, l'affinamento e il condizionamento dei vini che possono beneficiare della dicitura «sur lie», è costituita dal territorio dei seguenti comuni secondo il codice geografico ufficiale dell'anno 2025:

dipartimento Loire-Atlantique: Boussay, Chaumes-en-Retz (solo per il territorio del comune delegato di Arthon-en-Retz), Couffé, Ligné, Loireauxence (solo per il territorio del comune delegato di Varades), La Marne, Mésanger, Paulx, Rezé;

dipartimento Maine-et-Loire: Beaupréau-en-Mauges (solo per il territorio del comune delegato di Gesté), Montrevault-sur-Èvre (solo per il territorio dei comuni delegati di La Boissière-sur-Èvre, Le Fuilet e Le Puiset-Doré).

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, la zona di prossimità immediata equivale a una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi.

Titolo del requisito / della deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla dicitura «sur lie» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste nel disciplinare per tale dicitura. Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Vin de Loire» in base alle norme del disciplinare per l'utilizzo di tale denominazione. Le dimensioni dei caratteri della dicitura «sur lie» e della denominazione geografica «Vin de Loire» sono inferiori o uguali, in altezza, larghezza e spessore, a quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. I vini che beneficiano di tale dicitura devono necessariamente essere presentati con l'indicazione dell'annata.

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione:

che si tratti di una località accatastata;

che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata e figura nello stesso campo visivo del nome della denominazione di origine controllata.

Titolo del requisito / della deroga

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

Per preservare le caratteristiche frutto del processo di vinificazione e affinamento di questi vini, in particolare la freschezza, la complessità aromatica e il leggero perlant dovuto al contenuto di anidride carbonica endogena e al fine di limitare i travasi, i vini che possono beneficiare della menzione «sur lie» vengono imbottigliati nella zona geografica o nella zona di prossimità immediata tra il 1o marzo dell'anno successivo a quello di raccolta e il 30 giugno di due anni dopo quello di raccolta.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-09352c1a-2ea0-4198-bd39-197c4477e963