Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 01-04-2026
Numero provvedimento: 765
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 07-04-2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/765 della Commissione, del 1° aprile 2026, relativo ai metodi di campionamento e di analisi e all’interpretazione dei risultati per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari in e su alimenti e mangimi di origine vegetale e animale, e che abroga la direttiva 2002/63/CE.

(Regolamento (UE) 01/04/2026, n. 2026/765, pubblicato in G.U.U.E. 7 aprile 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione nel settore, tra gli altri, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Esso prevede norme specifiche sui controlli ufficiali in relazione a sostanze il cui impiego può dar luogo a residui negli alimenti e nei mangimi e stabilisce prescrizioni generali relative ai metodi da utilizzare per il campionamento e le analisi e le prove di laboratorio durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

(2) Gli articoli 34, 35 e 36 del regolamento (UE) 2017/625 e il regolamento delegato (UE) 2021/2244 della Commissione stabiliscono norme generali in materia di campionamento e analisi.

(3) Il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce livelli massimi di residui («LMR») di antiparassitari in o su alimenti e mangimi di origine vegetale e animale.

(4) La direttiva 2002/63/CE della Commissione prevede metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale.

(5) Tuttavia la direttiva 2002/63/CE non rispecchia più le migliori pratiche nel settore dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale.

(6) È necessaria maggiore chiarezza per quanto riguarda le norme in materia di campionamento per alcune categorie di prodotti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare le categorie «Miele e altri prodotti dell’apicoltura», «Anfibi e rettili», «Animali invertebrati terrestri», «Animali vertebrati terrestri selvatici» e «Pesci, prodotti ittici e altri prodotti alimentari d’acqua marina e d’acqua dolce». È inoltre necessario chiarire le prescrizioni in materia di campionamento per i prodotti di elevato valore, i prodotti di dimensioni molto grandi e alcuni alimenti trasformati, nonché per gli integratori alimentari.

(7) I laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei residui di antiparassitari hanno elaborato il documento di orientamento «Analytical Quality Control and Validation Procedures for pesticide residues analysis in food and feed». Poiché tale documento di orientamento rispecchia le migliori conoscenze tecnologiche aggiornate, i principi in esso contenuti in materia di comunicazione e interpretazione dei risultati dovrebbero diventare vincolanti per garantire un’esecuzione uniforme da parte degli Stati membri.

(8) Il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione stabilisce metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali dei mangimi. Per quanto riguarda il prelievo dei campioni e la loro preparazione per l’analisi ai fini del controllo dei residui di antiparassitari nei mangimi, le norme di cui all’allegato I e all’allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 152/2009 non sono interessate dal presente regolamento e devono continuare ad applicarsi. Per quanto riguarda il metodo per le analisi di laboratorio, l’incertezza di misura e l’interpretazione dei risultati analitici ai fini del controllo dei residui di antiparassitari nei mangimi, sono necessarie norme specifiche, che dovrebbero pertanto essere stabilite nel presente regolamento.

(9) È pertanto opportuno aggiornare le disposizioni specifiche sul campionamento di cui alla direttiva 2002/63/CE e prevedere norme relative all’analisi per il controllo dei residui di antiparassitari in e su alimenti e mangimi di origine vegetale e animale.

(10) A fini di chiarezza e leggibilità è opportuno abrogare la direttiva 2002/63/CE e sostituirla con il presente regolamento.

(11) In considerazione del tempo e delle risorse necessari affinché gli Stati membri si adeguino alle nuove norme, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2027.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme:

— concernenti i metodi di campionamento e la preparazione dei campioni per l’analisi degli alimenti;

— concernenti i metodi per le analisi di laboratorio, l’incertezza di misura e l’interpretazione dei risultati analitici per gli alimenti e i mangimi;

ai fini della verifica della conformità ai livelli massimi di residui di antiparassitari in o su alimenti e mangimi di origine vegetale e animale di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

 

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 396/2005, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) «lotto»: quantità identificabile di alimenti e mangimi consegnata in una sola volta e per la quale il funzionario responsabile del campionamento accerta la presenza di caratteristiche comuni (quali origine, produttore, varietà, specie, zona di cattura, imballatore, tipo di imballaggio, marcature, ora di produzione o speditore);

(2) «sottolotto»: parte di un lotto destinata a essere sottoposta a campionamento conformemente all’allegato, sezione B.1;

(3) «lotto sospetto»: un lotto che, per qualsiasi motivo, è sospettato di contenere residui di antiparassitari che superino il rispettivo LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005;

(4) «lotto non sospetto»: lotto per il quale non vi è indicazione del fatto che possa contenere residui di antiparassitari che superino gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005;

(5) «campionamento»: la selezione di un campione destinato all’analisi di laboratorio;

(6) «funzionario responsabile del campionamento»: una persona incaricata dalle autorità competenti di prelevare campioni di alimenti e mangimi ai fini del controllo dei residui di antiparassitari;

(7) «campione»: una o più unità selezionate da un insieme di unità, oppure una porzione di materiale selezionata da una quantità più grande; 

(8) «campione elementare»: quantità di materiale prelevata in un punto specifico del lotto o del sottolotto;

(9) «unità»: la più piccola porzione distinta di un lotto o di un sottolotto, prelevata per costituire la totalità o una parte di un campione elementare;

(10) «campione globale»: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o dai sottolotti;

(11) «campione ridotto»: parte del campione globale ottenuta mediante riduzione rappresentativa di quest’ultimo;

(12) «campione replicato»: un campione prelevato da un campione globale a fini di applicazione della normativa o nel quadro di controversie o procedure arbitrali conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625;

(13) «campione di laboratorio»: campione inviato al laboratorio o ricevuto da quest’ultimo, che costituisce una quantità rappresentativa di materiale prelevato dal campione globale;

(14) «campione da analizzare»: materiale preparato a fini di analisi, prelevato dal campione di laboratorio;

(15) «porzione da analizzare»: quantità di materiale rappresentativa prelevata dal campione da analizzare, di entità sufficiente per la misura della concentrazione dei residui;

(16) «incertezza di misura»: parametro non negativo associato al risultato di una misurazione, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili alla particolare quantità soggetta a misurazione;

(17) «limite di quantificazione»: concentrazione o massa più bassa dell’analita che è stata convalidata con una accuratezza accettabile applicando il metodo analitico completo e tutti i criteri di identificazione;

(18) «incertezza di misura estesa»: rappresenta l’incertezza di una misurazione attraverso un intervallo di confidenza, generalmente calcolato moltiplicando l’intervallo di valori che si prevede contenga il valore reale della misurazione per un fattore di copertura;

(19) «fattore di copertura (k)»: moltiplicatore utilizzato nel calcolo dell’incertezza di misura estesa, che fornisce un intervallo che si prevede contenga il valore reale di una misurazione.

 

Articolo 3

Metodi di campionamento e preparazione dei campioni per l’analisi degli alimenti

I campioni di alimenti sono prelevati e preparati conformemente all’allegato, parti A e B.

 

Articolo 4

Metodi di analisi, incertezza di misura e interpretazione dei risultati per alimenti e mangimi

L’analisi dei campioni, il calcolo dell’incertezza di misura e l’interpretazione dei risultati di tale analisi sono effettuati conformemente all’allegato, parte C, del presente regolamento per gli alimenti e, in deroga agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 152/2009, per i mangimi.

 

Articolo 5

Abrogazione

La direttiva 2002/63/CE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

 

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO