Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 31-03-2026
Numero provvedimento: 748
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 01-04-2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/748 della Commissione, del 31 marzo 2026, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2027, il 2028 e il 2029, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854.

(Regolamento (UE) 31/03/2026, n. 2026/748, pubblicato in G.U.U.E. 1° aprile 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione ha istituito il primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Tale programma è proseguito nel quadro di successivi regolamenti, l’ultimo dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 della Commissione.

(2) Nell’Unione i principali componenti della dieta delle persone sono costituiti da 30/40 prodotti. Dato che l’utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, i residui di antiparassitari in tali prodotti devono essere monitorati nell’arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l’esposizione dei consumatori e l’applicazione della normativa dell’Unione.

(3) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha pubblicato una relazione scientifica sulla valutazione del disegno concettuale del programma di controllo degli antiparassitari. Essa ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti, sarebbe possibile stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui superiore all’1 % con un margine di errore dello 0,75 %. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in rapporto ai dati demografici, con un minimo di 12 campioni l’anno per ciascun prodotto.

(4) Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati delle analisi dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell’Unione.

(5) Al fine di consentire all’Autorità di ottenere risultati comparabili, è necessario garantire una trasmissione armonizzata delle informazioni sui risultati delle analisi dei residui di antiparassitari da parte degli Stati membri. Pertanto, per comunicare tali risultati, gli Stati membri dovrebbero avvalersi della «Descrizione standardizzata del campione versione 2» e degli «Orientamenti per le relazioni di monitoraggio delle sostanze chimiche».

(6) Per le procedure di campionamento è opportuno applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione, che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(7) In linea con il documento di lavoro della Commissione sulla somma dei limiti di quantificazione (LOQ) in caso di definizioni di residui complessi, qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.

(8) È necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini conformemente ai regolamenti delegati (UE) 2016/127 e (UE) 2016/128, come pure alla direttiva 2006/125/CE della Commissione.

(9) Poiché è possibile che non tutti gli Stati membri dispongano dei metodi analitici monoresiduo convalidati richiesti, gli Stati membri dovrebbero poter ottemperare agli obblighi di analisi trasmettendo i campioni ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.

(10) Al fine di permettere all’Autorità di valutare e raccogliere in tempo utile i risultati comunicati, gli Stati membri dovrebbero trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all’anno civile precedente.

(11) Per garantire chiarezza riguardo al programma pluriennale applicabile, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi ai campioni prelevati nel 2026.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2027, 2028 e 2029, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.

2. Gli Stati membri prelevano i campioni figuranti nell’allegato II, parte A, e analizzano tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica conformemente alle prescrizioni per l’analisi di cui all’allegato II, parte B.

3. Gli Stati membri determinano il lotto da sottoporre a campionamento in modo casuale.

4. La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

 

Articolo 2

1. In seguito all’analisi dei campioni di cui all’articolo 1, gli Stati membri trasmettono all’Autorità i risultati delle analisi dei residui di antiparassitari avvalendosi della «Descrizione standardizzata del campione versione 2» e della più recente versione aggiornata degli «Orientamenti per le relazioni di monitoraggio delle sostanze chimiche».

2. Gli Stati membri trasmettono i risultati di cui al paragrafo 1 nel formato elettronico previsto dall’Autorità.

3. Essi trasmettono i risultati delle analisi dei campioni prelevati nel 2027, 2028 e 2029 rispettivamente entro il 31 agosto 2028, 2029 e 2030.

4. Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), i risultati delle analisi sono comunicati in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

 

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/854 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 1° settembre 2027 per quanto riguarda i campioni prelevati nel 2026.

 

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATI