Regolamento delegato (UE) 2026/744 della Commissione, del 31 marzo 2026, recante una misura eccezionale a carattere temporaneo relativa alla distillazione di vino in caso di crisi per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in Francia nella campagna di commercializzazione 2025/2026.
(Regolamento (UE) 31/03/2026, n. 2026/744, pubblicato in G.U.U.E. 1° aprile 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di evitare perturbazioni del mercato vitivinicolo dell’Unione per la campagna di commercializzazione 2023/2024, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2023/1225, che prevede, tra l’altro, la distillazione eccezionale in caso di crisi in determinati Stati membri. La misura mirava a ridurre l’eccesso di scorte di vino in alcune regioni produttrici di vino dell’Unione, in particolare per quanto riguarda i vini rossi e rosati, che era stato causato dall’impatto cumulativo di diverse crisi verificatesi negli anni precedenti e dalla tendenza generale a una riduzione del consumo di vino nell’Unione oltre che dei volumi delle esportazioni, in un contesto di elevata inflazione per i consumatori e di costi elevati per i produttori di vino.
(2) Di conseguenza, in sei Stati membri produttori (Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria e Portogallo), sono stati esclusi dal mercato oltre 3,5 milioni di ettolitri di vini rossi e rosati: la Francia rappresentava il 77 % del volume. Sebbene una produzione dell’Unione inferiore alla media a medio termine nel 2023, 2024 e 2025 abbia migliorato l’equilibrio tra offerta e domanda a livello dell’Unione, il mercato francese ha continuato a subire una pressione notevole, in particolare nei segmenti di mercato dei vini rossi e rosati in tutte le categorie di vini fermi, protetti da un’indicazione geografica o meno.
(3) In Francia, nonostante il livello di scorte di vini rossi e rosati al 31 luglio 2025 fosse pari a 20 milioni di ettolitri (5,6 % in meno rispetto alla media dei cinque anni precedenti) e la produzione nel 2025 fosse superiore solo del 2,7 % rispetto al basso livello del 2024 e inferiore del 16 % rispetto alla media a medio termine, i prezzi in questo segmento di mercato hanno continuato a diminuire. Secondo i dati comunicati dalle autorità francesi, il prezzo medio delle transazioni di vini rossi e rosati francesi sfusi durante i primi cinque mesi della campagna di commercializzazione in corso è inferiore del 19,6 % rispetto ai prezzi medi delle cinque campagne precedenti. La situazione è tale nonostante le misure di distillazione attuate nel 2023 e nel 2024 e l’estirpazione di 35 000 ettari di vigneti finanziata con aiuti di Stato nello stesso periodo.
(4) La tendenza al ribasso dei prezzi dei vini rossi e rosati francesi deriva dal rallentamento del consumo interno, associato a una diminuzione costante delle esportazioni negli ultimi anni. Le vendite al dettaglio di vini rossi e rosati nel periodo gennaio-novembre 2025 sono diminuite dell’8 % rispetto alla media dei tre anni precedenti per lo stesso periodo. Allo stesso tempo le esportazioni totali di vini rossi e rosati francesi sono diminuite ogni anno dopo la ripresa temporanea del 2021 dal precedente crollo dovuto alla pandemia. Nel 2025 i volumi delle esportazioni di vini rossi e rosati francesi sono diminuiti del 5,2 % rispetto all’anno precedente e del 12 % rispetto alla media quadriennale.
(5) Queste tendenze alla riduzione del consumo interno e delle esportazioni non sono state controbilanciate da un calo analogo della produzione negli ultimi due raccolti e si prevede che le scorte aumenteranno nuovamente alla fine della campagna di commercializzazione in corso. L’accumulo delle scorte continua a esercitare una pressione considerevole sui prezzi del mercato vitivinicolo francese. Se non si interviene rapidamente, si prevede un ulteriore deterioramento del mercato nazionale. La pressione attuale sui mercati dei vini rossi e rosati francesi rischia di colpire anche altri Stati membri che competono sugli stessi mercati all’interno e all’esterno dell’Unione.
(6) L’esclusione dal mercato vitivinicolo francese di parte delle scorte relative ai segmenti di mercato più colpiti, vale a dire quelli dei vini rossi e rosati, aiuterà la Francia ad affrontare lo squilibrio del mercato e impedirà che le perturbazioni attuali si trasformino in una crisi più grave o prolungata e che si estendano ai mercati vitivinicoli di altri Stati membri. Tenuto conto della situazione del mercato attuale, si stima che le scorte di vini rossi e rosati in eccesso da ritirare dal mercato francese con questa misura ammontino a circa 1,2 milioni di ettolitri. L’esclusione di tale volume consentirebbe di ristabilire un certo equilibrio del mercato per la campagna di commercializzazione 2025/2026 e di allentare la pressione sui prezzi del mercato. Poiché la crisi dei segmenti di mercato dei vini rossi e rosati è strutturale, la Francia ha già annunciato il proseguimento dei programmi di estirpazione finanziati a livello nazionale. Tali programmi sono misure distinte, non contemplate dal presente regolamento.
(7) Per allentare la pressione sul mercato evitando allo stesso tempo qualsiasi rischio di sovracompensazione, la Francia ritiene che un livello di compensazione di 33 EUR per ettolitro consentirebbe di escludere i vini meno adatti alle tendenze attuali del mercato. Anche se corrisponde a circa il 50 % del livello dei prezzi registrato per le transazioni di vini sfusi durante la campagna di commercializzazione 2025/2026 per i vini rossi e rosati senza indicazione geografica, ciò consentirebbe di escludere dal mercato, nelle diverse categorie di vini, alcune scorte che non trovano sbocco nel mercato attuale.
(8) La Francia ha dichiarato di non essere in grado di escludere dal mercato il volume di vino in eccesso con pagamenti nazionali a norma dell’articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto intende assegnare tutti i pagamenti nazionali disponibili all’estirpazione dei vigneti. Qualsiasi altra misura prevista da tale regolamento appare insufficiente o non idonea a rispondere all’attuale squilibrio del mercato francese dei vini rossi e rosati. È pertanto opportuno ricorrere alla riserva agricola per attuare una distillazione in caso di crisi mirata in Francia.
(9) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, l’uso dell’alcole così ottenuto non dovrebbe essere consentito nell’industria alimentare e delle bevande e dovrebbe essere limitato a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti e farmaci, e a fini energetici. Per evitare abusi o sovracompensazioni a seguito dell’attuazione di questa misura eccezionale, la misura interesserà esclusivamente i vini rossi e rosati colpiti dagli squilibri di mercato più gravi e limiterà la relativa compensazione a un importo molto inferiore ai prezzi di mercato recenti pertinenti. Anche se la misura riguarderà diverse categorie sia di vini che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta che di vini non protetti da tali indicazioni geografiche, la crisi della domanda colpisce tutte le categorie di vini con scorte in eccesso che non è possibile immettere sul mercato. Pertanto le autorità francesi hanno proposto lo stesso importo di compensazione per tutte le categorie.
(10) La Francia dovrebbe comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sull’attuazione del presente regolamento per consentire all’Unione di monitorare l’efficacia della misura introdotta.
(11) L’attuale situazione del mercato francese richiede un intervento rapido con effetto immediato sul mercato per evitare che la perturbazione si estenda alla prossima campagna di commercializzazione. L’Unione dovrebbe pertanto finanziare le spese sostenute dalla Francia per l’attuazione della misura prevista dal presente regolamento solo se tali spese sono effettuate entro il 31 dicembre 2026.
(12) Dovrebbero inoltre essere garantiti un monitoraggio tempestivo del bilancio, un seguito aggiornato e un uso efficiente della riserva agricola, massimizzandone in tal modo la disponibilità e rafforzando la capacità di rispondere prontamente alle crisi emergenti. È pertanto opportuno definire una data di ammissibilità che consenta agli Stati membri di versare ai beneficiari il sostegno per questa misura eccezionale. I pagamenti effettuati dopo la data di ammissibilità dovrebbero essere considerati non ammissibili al finanziamento dell’Unione.
(13) L’Unione dovrebbe pertanto finanziare le spese sostenute nell’ambito di questa misura eccezionale solo se tali spese e i relativi pagamenti ai beneficiari sono effettuati entro il 31 dicembre 2026.
(14) Poiché non sono considerati ammissibili in alcun caso i pagamenti effettuati dopo il 31 dicembre 2026, non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili effettuati dopo la scadenza del termine.
(15) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, le autorità nazionali competenti dello Stato membro che applica la misura eccezionale relativa alla distillazione in caso di crisi devono effettuare controlli atti a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al presente regolamento.
(16) Per motivi imperativi di urgenza, tenuto conto dell’attuale turbativa del mercato e del breve tempo a disposizione della Francia per iniziare ad attuare la misura prevista dal presente regolamento prima della prossima vendemmia nel settembre 2026, è necessario intervenire immediatamente ed eliminare quanto prima l’eccesso di offerta dal mercato. In caso contrario la situazione del mercato si deteriorerebbe ulteriormente e lo squilibrio attuale proseguirebbe nella prossima campagna di commercializzazione, rischiando di causare una crisi duratura in Francia che potrebbe colpire anche i mercati vitivinicoli di altri Stati membri. Il ritardo dell’azione rischierebbe pertanto di ridurne l’efficacia ai fini della stabilizzazione del mercato vitivinicolo francese.
(17) Per questi motivi imperativi di urgenza, è opportuno adottare il presente regolamento secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(18) Considerata la necessità di un’azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Finanziamenti dell’Unione e pagamenti nazionali
1. Un sostegno finanziario dell’Unione per un importo complessivo di 40 000 000 di EUR è messo a disposizione della Francia per sostenere la misura eccezionale a carattere temporaneo relativa alla distillazione di vino in caso di crisi di cui all’articolo 2, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Il sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 è stanziato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e garantisce che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza.
3. Le spese sostenute dalla Francia di cui al paragrafo 1 in relazione ai pagamenti per la misura di cui all’articolo 2 sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2026.
Articolo 2
Distillazione temporanea di vino in caso di crisi
1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione di vini rossi e rosati prodotti nel territorio continentale della Francia.
2. L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare per la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici, in modo da evitare distorsioni della concorrenza.
3. I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le cantine cooperative, le associazioni di due o più produttori o i distillatori di prodotti vitivinicoli.
4. Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione. L’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno. Il vino da distillare nell’ambito della presente misura soddisfa i requisiti di commercializzazione all’interno dell’Unione.
5. La Francia può stabilire criteri di priorità per i beneficiari della presente misura. Tali criteri di priorità sono oggettivi e non discriminatori.
6. La Francia può versare fino all’80 % del sostegno per una determinata operazione di distillazione in caso di crisi che sia oggetto di una domanda di sostegno accettata a norma del presente articolo, tramite il pagamento ai beneficiari di un anticipo subordinato alla costituzione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o di una cauzione equivalente a favore dello Stato membro almeno di importo pari all’anticipo. Affinché tale intervento sia ammissibile, il versamento finale del sostegno è effettuato entro la data di cui all’articolo 1, paragrafo 3.
7. La Francia adotta le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di sostegno di cui al paragrafo 1 e di controllo della misura, che prevedano:
a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domanda;
b) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l’esame dell’adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
c) la verifica del rispetto delle disposizioni relative ai prodotti ammissibili e i costi di cui al paragrafo 4 e i criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;
d) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;
e) le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni;
f) il monitoraggio e il controllo delle operazioni di distillazione, l’ammissibilità dei vini distillati e l’uso dell’alcole prodotto.
8. La Francia fissa l’importo del sostegno a favore dei beneficiari sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori a livello regionale o nazionale. L’importo del sostegno non può superare 33 EUR per ettolitro.
Articolo 3
Notifiche e controlli
1. Entro il 31 gennaio 2027 la Francia notifica alla Commissione quanto segue:
a) i quantitativi di vino esclusi dal mercato per ciascuna regione e ciascun tipo di vino ammissibile, suddivisi per colore e specificando se il vino beneficia o meno di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta;
b) i volumi di alcole ottenuti dal vino consegnato e distillato a norma del presente regolamento;
c) il sostegno finanziario dell’Unione concesso a norma dell’articolo 1, paragrafo 1.
2. La notifica alla Commissione di cui al presente articolo è effettuata in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione.
3. In relazione alla distillazione eccezionale in caso di crisi di cui al presente regolamento, le autorità competenti francesi effettuano controlli amministrativi e in loco a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per verificare l’ammissibilità dei vini e il rispetto di tutte le condizioni e i requisiti applicabili per l’attuazione delle operazioni di distillazione in caso di crisi.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN