Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 31-03-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 31-03-2026

 Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Saint-Nicolas-de-Bourgueil].

(Comunicazione 31/03/2026, pubblicata in G.U.U.E. 31 marzo 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Saint-Nicolas-de-Bourgueil»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0585-AM03 — 8.1.2026

1.   Nome del prodotto

«Saint-Nicolas-de-Bourgueil»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

☐ IG

3.   Settore

☐ Prodotti agricoli

☑ Vini

☐ Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.

Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di modifica della DOP «Saint-Nicolas-de-Bourgueil» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in quanto essa:

a) non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica;

b) non rischia di annullare il legame con l'ambiente geografico;

c) non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Inizio della raccolta

Descrizione

Il gruppo di produttori della denominazione intende eliminare il divieto di raccolta per semplificare la gestione amministrativa, mantenendo allo stesso tempo un controllo della maturità delle uve.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Introduzione di un valore obiettivo nella misura di divieto del diserbo

Descrizione

Il gruppo di produttori della denominazione ha chiesto di introdurre un valore obiettivo nella misura relativa alla gestione delle parcelle.

L'obiettivo di tale valore è garantire un controllo oggettivo e una gestione rigorosa delle parcelle, con lo scopo di assicurare la sostenibilità della denominazione.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Misure transitorie

Descrizione

Le parcelle interessate dalla misura transitoria sono quelle piantate prima del 1995 con una distanza di 0,90 m in uno stesso filare, quando invece il disciplinare modificato in quell'occasione fissava una distanza minima di 1 m.

La misura è estesa fino al 2045 tenuto conto degli sforzi compiuti dai produttori per adeguarsi e del carattere qualitativo delle parcelle in questione.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Etichettatura

Descrizione

Il gruppo di produttori della denominazione ha deciso di designare i vini con una unità geografica più ampia, adottando l'indicazione «Vin de Loire» invece di «Val de Loire».

Questa evoluzione è frutto della direzione intrapresa dai produttori dei vini della Loira in materia di comunicazione.

L'obiettivo è rendere l'identità dei vini più trasparente e meglio allineata alla realtà dei vini prodotti dagli operatori del bacino della Loira.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiornamento del codice geografico

Descrizione

I comuni della zona geografica sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale del 2025. Tale modifica non altera la zona geografica della denominazione.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Riferimenti

Descrizione

I recapiti dell'INAO sono stati aggiornati.

La disposizione relativa al controllo del disciplinare è stata modificata.

☐ La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Saint-Nicolas-de-Bourgueil»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0585-AM03 — 8.1.2026

1.   Nome

«Saint-Nicolas-de-Bourgueil»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

☐ IG

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Francia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

    1. Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini rossi fermi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Presentano un colore che può variare dal rubino al granato più o meno intenso.

Odore

Si tratta di vini eleganti e morbidi con un'espressione aromatica che combina note di frutti rossi e neri.

Sapore

Alcuni vini, più opulenti, migliorano se invecchiati per qualche anno, rivelando in questo modo note dalla complessità maggiore.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

-

Acidità totale minima

-

Unità di acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

-

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

I vini rossi fermi hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.

In seguito all'arricchimento non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

La fermentazione malolattica è portata a compimento e il tenore di acido malico è inferiore o uguale a 0,3 g/l.

In seguito al confezionamento i vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vini rosati fermi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Presentano in generale un colore mediamente intenso e chiaro.

Odore

Presentano in generale aromi di frutti rossi e a polpa bianca, freschi e piuttosto intensi, talvolta con una nota agrumata.

Sapore

Si tratta di vini fermi freschi e abbastanza intensi, talvolta con una nota agrumata.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

-

Acidità totale minima

3,5

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

-

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

I vini rosati fermi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.

In seguito all'arricchimento non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

In seguito al confezionamento i vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

-

Tipo di pratica enologica

Restrizione applicabile all'elaborazione

Descrizione

Per l'elaborazione dei vini rosati è vietato l'impiego del carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

Pratica di vinificazione

Arricchimento

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

Per i vini rossi sono autorizzate le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale rispetto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %. In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico totale del 13 %.

Pratica di vinificazione

Densità di impianto

Tipo di pratica enologica

Pratica colturale

Descrizione

I vigneti presentano una densità minima d'impianto di 4 500 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari di 2,10 metri al massimo. La distanza tra i ceppi dello stesso filare è superiore o uguale a 1 metro.

Pratica di vinificazione

Norme in materia di potatura della vite

Tipo di pratica enologica

Pratica colturale

Descrizione

Le viti sono potate, prima del 1o maggio, con le tecniche seguenti: - potatura a Guyot semplice con massimo 11 gemme franche per ceppo di cui massimo sette gemme franche sul capo a frutto e uno o due speroni potati con massimo due gemme franche; - potatura a Guyot doppio con due capi a frutto recanti massimo quattro gemme franche ciascuno e uno o due speroni potati con una o due gemme franche e massimo 12 gemme franche per ceppo; - potatura a sperone (cordone di Royat) con massimo due gemme franche per sperone e massimo 12 gemme franche per ceppo.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini rossi fermi e vini rosati fermi

Resa massima

Resa massima

67

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

— Cabernet franc N

— Cabernet-Sauvignon N

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

1° -   Zona geografica

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio del comune di Saint-Nicolas-de-Bourgueil del dipartimento Indre-et-Loire (elenco stabilito in base al codice geografico ufficiale del 2025).

2o -   Superficie parcellare delimitata

I vini sono ottenuti esclusivamente da vigneti situati sulla superficie parcellare di produzione approvata dall'Institut national de l'origine et de la qualité nelle sedute del comitato nazionale competente del 7 e 8 novembre 1995.

L'Institut national de l'origine et de la qualité deposita presso l'amministrazione del comune di cui al punto 1o la documentazione grafica indicante i confini delle parcelle della zona di produzione così approvati.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

1. Vino

Sintesi del legame

La zona vitivinicola di Saint-Nicolas-de-Bourgueil si estende su un antico terrazzo della Loira e sulle pendici del versante adiacente. Rivolta a sud, si apre sulla valle della Loira, qualche chilometro a monte rispetto alla confluenza di questo fiume con la Vienne. La superficie parcellare delimitata per la raccolta delle uve presenta una prevalenza di suoli depositati sulla terrazza da alluvioni antiche e una preponderanza di depositi alluvionali più recenti nel letto principale del fiume. Tutti questi terreni, molto filtranti, sabbioso-ghiaiosi, più o meno sassosi, hanno una riserva idrica limitata. Alle pendici del versante si trovano alcuni suoli argilloso-calcarei affioranti dal gesso tufaceo (del Turoniano) e suoli argilloso-silicei dalle formazioni argilloso-sabbiose del Senoniano. Situata a un'altitudine non elevata all'estremità occidentale della Turenna, la zona geografica gode di un clima oceanico con influssi marittimi marcati. In primavera le temperature miti permettono un inizio precoce del ciclo vegetativo, grazie al riparo dai venti del nord dovuto all'altopiano boscoso che corona il versante coltivato a viti. L'origine della zona vitivinicola è legata alla fondazione dell'abbazia di Bourgueil nel 990. Nel 1189 l'abate Baudry esalta le attrattive del proprio monastero e del vino prodotto nel podere dell'abbazia. Nel corso dei secoli il vigneto oltrepassa i muri del podere e si espande in tutta la zona, sui declivi e sui terrazzi antichi della Loira. Denominato localmente breton anche se originario della regione di Bordeaux, il vitigno principale della denominazione è il Cabernet franc N. Introdotto sicuramente per via fluviale, è stato con ogni probabilità impiantato in questa zona in occasione dell'unione politica tra Anjou e Aquitania dell'XI e XII secolo. «Saint-Nicolas» designa allora il vino leggero prodotto a partire da numerose parcelle del comune che presentano suoli sviluppati su depositi alluvionali sabbiosi, predominanti nella zona della denominazione. Traendo beneficio dalla posizione in riva alla Loira, i vigneti di Saint-Nicolas-de-Bourgueil esportano da lungo tempo vini pregiati, in particolare verso le Fiandre già dal XVII secolo. Tale situazione si protrae fino alla crisi della fillossera, a cui le viti hanno potuto resistere grazie ai terrazzi alluvionali antichi presenti nella zona vitivinicola. Le viti distrutte sono state riconvertite rapidamente in Cabernet franc N, a testimonianza dell'attaccamento dei viticoltori per questo vitigno sin dal Medioevo. Dal 1937, anno in cui è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Saint-Nicolas-de-Bourgueil», i volumi di produzione sono in costante aumento. I vini rossi rappresentano la quota più rilevante della produzione, coprendo più del 95 % dei volumi. La Loira, scorrendo ai piedi delle vigne, è strettamente legata all'origine e alla storia dei vigneti di Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Il fiume ha creato con l'erosione un ampio declivio, facendo affiorare le rocce su cui si sono in seguito formati i suoli, ed è stato ancora il fiume a depositare i sedimenti alluvionali che costituiscono il resto dei terreni viticoli della zona. Quale via di scambi e commerci, attraverso la Loira sono giunti i Cabernet, vitigni originari della regione di Bordeaux che hanno trovato nella zona di questa denominazione uno dei loro territori d'elezione. Riprendendo usi ancestrali, la superficie parcellare delimitata per la raccolta delle uve include unicamente i suoli viticoli su depositi alluvionali, caratteristica originale a livello regionale, e i suoli poco profondi del declivio risalente al Turoniano. Ampiamente aperti sulla Loira, i vigneti lasciano penetrare abbondantemente gli influssi marittimi. Il clima, molto più mite e secco di quello delle zone vitivinicole più orientali della Loira, e un buon riscaldamento dei suoli sabbioso-ghiaiosi inducono una forte precocità del ciclo vegetativo. Questi elementi, abbinati a norme di produzione rigide, si rivelano favorevoli a un'espressione elegante del Cabernet franc N. Attraverso le competenze dei viticoltori, la loro esperienza maturata nelle generazioni e la loro fedeltà da oltre otto secoli al Cabernet franc N, i vini si esprimono nella scelta di assemblaggi di uve prodotte in contesti differenti. Tali competenze, adattate alle condizioni specifiche del territorio, vocato in primo luogo alla produzione di vini rossi eleganti e morbidi, sono state applicate in modo naturale alla produzione dei vini rosati. La notorietà e la reputazione dei vini «Saint-Nicolas-de-Bourgueil», di cui l'abate Baudry intesse le lodi già dal XII secolo, continuano a prosperare grazie al dinamismo dei produttori.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga 

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2025:

dipartimento Indre-et-Loire: Avoine, Beaumont-en-Véron, Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Coteaux-sur-Loire solo per il territorio degli ex comuni di Saint-Patrice e Ingrandes-de-Touraine, Restigné, Savigny-en-Véron;

dipartimento Maine-et-Loire: Allonnes, Brain-sur-Allonnes.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, la zona di prossimità immediata equivale a una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi.

Titolo del requisito / della deroga

Etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

- Le indicazioni facoltative il cui utilizzo, in virtù delle disposizioni dell'Unione, può essere regolamentato dagli Stati membri, sono scritte in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, né in spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. - Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Vin de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. - L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola a condizione che si tratti di una località accatastata e che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-47d86866-3725-4fea-b087-8132296a76f9