Regolamento di esecuzione (UE) 2026/731 della Commissione, del 27 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie e alcune disposizioni relative al campionamento.
(Regolamento (UE) 27/03/2026, n. 2026/731, pubblicato in G.U.U.E. 30 marzo 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione stabilisce norme sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, nel quadro dei piani nazionali quali definiti all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, nonché sull’interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento.
(2) I metodi di campionamento dei mangimi sono definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione. Poiché i campioni di mangimi possono essere prelevati anche nel quadro dei piani nazionali di controllo quali definiti all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, per quanto riguarda l’uso di sostanze farmacologicamente attive il campionamento dei mangimi nel contesto del regolamento (UE) 2021/808 dovrebbe essere effettuato conformemente alle norme stabilite in tale allegato. Dal momento che tale allegato non stabilisce prescrizioni dettagliate per la comunicazione relativa alle procedure di campionamento e per il trasporto e la conservazione dei campioni, e che tali prescrizioni sono necessarie per eseguire i controlli ufficiali delle sostanze farmacologicamente attive e dei loro residui nei mangimi, a questi ultimi dovrebbero applicarsi le norme di cui all’allegato II, punti da 5 a 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808.
(3) Il periodo transitorio dopo il quale tutti i metodi analitici utilizzati per i controlli ufficiali delle sostanze farmacologicamente attive e dei loro residui dovranno soddisfare le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 scadrà il 10 giugno 2026.
(4) Sulla base dei progressi comunicati dagli Stati membri è necessario più tempo per validare nuovamente alcuni metodi analitici. Nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi quattro anni, molti laboratori nazionali di riferimento e laboratori di controllo ufficiali non avranno completato la nuova validazione di tutti i metodi per tutte le matrici entro giugno 2026. È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2027.
(5) A norma dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808, per le uova la dimensione del campione deve essere di almeno 12 uova a seconda dei metodi analitici utilizzati. Poiché un uovo di struzzo, che può pesare 1-1,5 kg, equivale in peso a 24 uova di gallina, un uovo di struzzo è considerato un’entità di campione adeguata. È pertanto necessario che in tale allegato sia specificata la dimensione del campione per le uova di struzzo.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Metodi di campionamento
Gli Stati membri provvedono affinché i campioni siano prelevati, manipolati ed etichettati conformemente ai metodi dettagliati di campionamento di cui all’allegato II del presente regolamento.
Il campionamento dei mangimi è effettuato conformemente ai metodi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (*1) e all’allegato II, punti 5, 6 e 7, del presente regolamento.
(*1) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj).» "
Articolo 2
All’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, fino al 31 dicembre 2027, le prescrizioni di cui all’allegato I, punti 2 e 3, della decisione 2002/657/CE continuano ad applicarsi ai metodi validati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.»
Articolo 3
Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808, il punto 1 («Entità dei campioni») è sostituito dal seguente:
«1. Entità dei campioni
L’entità minima dei campioni dev’essere definita nel piano nazionale di controllo dei residui. Essa dev’essere sufficiente perché i laboratori autorizzati possano eseguire i procedimenti analitici necessari per completare lo screening e la conferma. In particolare, per pollame, acquacoltura, conigli, selvaggina d’allevamento, rettili e insetti un campione è costituito da uno o più animali, a seconda delle prescrizioni relative ai metodi analitici. Per le uova la dimensione del campione è di almeno 12 uova, a seconda dei metodi analitici utilizzati. Tuttavia, per le uova di struzzo la dimensione del campione è di un uovo. Qualora in un campione debbano essere analizzate diverse categorie di sostanze con metodi analitici diversi, la dimensione del campione deve essere aumentata di conseguenza.»
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN