Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [CĂ´te de Brouilly].
(Comunicazione 27/03/2026, pubblicata in G.U.U.E. 27 marzo 2026, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Côte de Brouilly»
PDO-FR-A1027-AM03
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica
Al capitolo I, sezione IV, punto 1, del disciplinare, il riferimento all'anno «2019» è sostituito da «2022».
Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.
Il documento unico è modificato al punto 6.
2. Zona di prossimitĂ immediata
Al capitolo I, sezione IV, punto 3, del disciplinare, il riferimento all'anno «2019» è sostituito da «2022».
Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE.
L'aggiunta di questo riferimento consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona di prossimitĂ immediata.
L'elenco e i nomi dei comuni che compongono la zona di prossimitĂ immediata sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro della zona, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute.
La voce «Condizioni supplementari» del documento unico è modificata.
3. DensitĂ di impianto
Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera a), del disciplinare, alla voce «Disposizioni particolari», sono aggiunte disposizioni specifiche per i vigneti terrazzati.
I viticoltori, infatti, desiderano poter creare dei terrazzamenti che facilitino l'uso di mezzi meccanici su parcelle situate su pendii molto scoscesi. Poiché le norme generali riguardanti la densità non si adattano a questo modo di coltivazione della vite, sono aggiunte al disciplinare disposizioni specifiche approvate dal comitato nazionale competente dell'INAO.
Il documento unico è modificato alla voce «Pratiche enologiche specifiche».
4. Norme riguardanti l'altezza del fogliame
Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera c), del disciplinare è aggiunta una norma specifica riguardante l'altezza del fogliame per i vigneti terrazzati, in cui la distanza interfilare non è definita.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
5. Divieto di immissione di terra esogena
Il capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare è modificato come segue:
— è aggiunta una nuova lettera a) che vieta l'immissione di terra esogena nelle parcelle della DOP.
Viene precisato che per terra esogena s'intende quella non proveniente dalla superficie parcellare delimitata della denominazione di origine controllata «Côte de Brouilly»;
— l'attuale lettera a) diventa quindi lettera b).
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
6. Trattamento con acqua calda
Il capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare è modificato come segue:
— l'attuale lettera b) diventa lettera c);
— la lettera c) è modificata come segue: «Il trattamento con acqua calda delle piantine standard e delle piantine provenienti dai vivai privati è obbligatorio».
Con questa disposizione, corrispondente alla nuova norma introdotta dal comitato nazionale competente dell'INAO per contrastare lo sviluppo della flavescenza dorata, si intende limitare le possibilitĂ di trattamento al solo trattamento con acqua calda al fine di vietare trattamenti alternativi che non offrano le stesse garanzie di efficacia.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
7. Resa e resa limite
Il capitolo I, sezione VIII, punto 1, del disciplinare è modificato come segue:
— le attuali disposizioni sono raggruppate nella lettera a);
— è aggiunta una lettera b) che definisce la norma di calcolo della resa autorizzata per i vigneti terrazzati. La resa massima di queste parcelle terrazzate corrisponde a quella definita per la denominazione alla lettera a).
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
8. Misure transitorie
Il capitolo I, sezione XI, punto 2, lettera a), del disciplinare, corrispondente alla misura transitoria relativa alla densità minima d'impianto, è modificato.
L'autorizzazione all'estirpazione parziale delle viti esistenti alla data del 28 novembre 2004 è infatti prorogata dal 2015 al 2031. Per le viti che saranno oggetto di nuova estirpazione si applica un coefficiente di riduzione specifico. L'obiettivo è accelerare la ristrutturazione dei vigneti in un contesto economico difficile che non consente reimpianti su larga scala e facilitare la meccanizzazione della viticoltura, riducendo così l'uso del glifosato.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
9. Obblighi di dichiarazione
Il capitolo II, sezione I, del disciplinare è modificato come segue:
— ai punti 2, 3, 5 e 6 sono modificate le disposizioni relative alle scadenze degli obblighi di dichiarazione al fine di facilitare l'esecuzione dei controlli;
— al punto 2 si specifica che il ritiro dei prodotti può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato alla dichiarazione in questione dall'organismo di controllo riconosciuto;
— al punto 4 si indica che il sistema di dichiarazione riepilogativa trimestrale delle dichiarazioni previste ai punti 3 e 6 è ormai disponibile indipendentemente dai volumi o dal numero di transazioni effettuate dagli operatori; si precisa inoltre che tali dichiarazioni riepilogative devono essere trasmesse all'organismo di controllo non oltre i 10 giorni successivi alla fine del trimestre;
— al punto 5 si specifica che il ritiro dei lotti destinati a una spedizione fuori dal territorio nazionale di un vino non confezionato può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato dall'organismo di controllo autorizzato alla dichiarazione relativa alla spedizione all'estero;
— al punto 6 sono introdotte precisazioni riguardanti le modalità inerenti alla dichiarazione di riclassificazione;
— al punto 9 sono apportate modifiche volte a specificare le operazioni autorizzate in relazione ai lavori da effettuarsi sulle parcelle.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
10. Riferimenti relativi alla struttura di controllo
Al capitolo III, sezione II, del disciplinare, l'organismo di controllo citato è sostituito.
Il primo paragrafo è modificato e il secondo è soppresso per conformarsi alle nuove norme redazionali.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
CĂ´te de Brouilly
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3.1. Codice della nomenclatura combinata
22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino o dei vini
Descrizione testuale concisa
Si tratta di vini secchi fermi rossi. I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.
In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.
In fase di confezionamento i vini presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 grammi per litro.
I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, rispondono alle seguenti norme analitiche:
tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) pari a 3 grammi per litro.
Gli altri criteri analitici sono conformi ai valori stabiliti dalla normativa europea.
Il «Côte de Brouilly» è un vino rosso fermo, giovane, di un bel rosso violaceo tendente al rosso granato. Offre all'esame olfattivo note floreali e fruttate che evolvono con il tempo in aromi speziati. Alla degustazione è fruttato e corposo nonché caratterizzato da una certa mineralità .
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: —
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 14,17
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche essenziali
1. Pratica enologica essenziale
— è vietato l'uso di scaglie di legno;
— in seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %;
— le tecniche di sottrattive di arricchimento (TSE) sono autorizzate fino a un tasso di concentrazione del 10 %;
— i vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'UE e nel Code rural et de la pĂŞche maritime.
2. Pratica colturale
DensitĂ d'impianto
La densità minima d'impianto della vigna è di 6 000 ceppi per ettaro.
Questi vigneti presentano una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,10 metri, mentre la distanza tra i ceppi del medesimo filare è pari o superiore a 0,80 metri.
A condizione che venga rispettata la densitĂ minima di 6 000 ceppi per ettaro, e ai fini della meccanizzazione, i vigneti possono presentare interfilari con una distanza pari o inferiore a 3 metri.
Queste disposizioni non si applicano alle parcelle terrazzate. Per parcelle terrazzate si intendono parcelle disposte in modo particolare a causa della pendenza del terreno preesistente e così sistemate prima dell'impianto della vigna. La struttura a gradoni comporta una discontinuità nella consueta distanza d'impianto e l'impossibilità di ricorrere a mezzi meccanici tra due livelli successivi.
Per i vigneti coltivati a terrazza, la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,80 metri.
3. Pratica colturale
Norme di potatura
La potatura è completata entro il 15 maggio.
I vini provengono da vigneti sottoposti a potatura corta (alberello, ventaglio o cordone di Royat semplice, doppio o «charmet») con un massimo di 10 gemme franche per ceppo.
Ciascun ceppo ha da 3 a 5 speroni, ognuno dei quali reca al massimo 2 gemme franche; nella prospettiva di un rinnovo, ciascun ceppo può avere anche uno sperone recante al massimo 2 gemme franche, potato su un succhione derivante da un ramo vecchio.
In caso di potatura di formazione o di una modifica della modalitĂ di potatura, le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.
L'irrigazione non è autorizzata.
Disposizioni relative alla raccolta meccanica
L'altezza del raccolto nei contenitori che consentono il trasporto dalla parcella alla cantina non supera 0,50 metri.
I contenitori sono fatti di materiale inerte ad uso alimentare.
Le macchine e le attrezzature per la raccolta e il trasporto del raccolto sono dotate di un sistema di scarico dell'acqua o di protezione adeguato.
5.2. Rese massime
1. 61 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei comuni seguenti del dipartimento del Rodano, secondo il codice geografico ufficiale del 2022: Cercié, Odenas, Quincié-en-Beaujolais e Saint-Lager.
7. VarietĂ di uve da vino
Gamay N
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
La zona geografica è situata sui versanti del «Mont Brouilly» nel cuore della zona vitivinicola del «Beaujolais». Vero e proprio faro su un vasto mare di vigneti, il «Mont Brouilly» è una montagna di dimensioni ridotte che si stacca dal confine orientale dei «Monts du Beaujolais», 40 chilometri a nord di Lione e a 15 chilometri da Villefranche-sur-Saône.
La zona geografica comprende anche il territorio dei comuni di Cercié, Odenas, Quincié-en-Beaujolais e Saint-Lager, nel dipartimento del Rodano.
Il «Mont Brouilly» si contraddistingue molto nettamente tra i «Monts du Beaujolais» per la sua natura geologica costituita da porfidi (rocce metamorfiche massicce), dette localmente «pietre blu», e da formazioni granitiche presenti nella parte inferiore dei versanti orientati a ovest e a nord-ovest.
Il versante esposto a levante, situato nel territorio del comune di Saint-Lager, ospita la metà dei vigneti. Il versante esposto a mezzogiorno si trova sul territorio del comune di Odenas, quello rivolto a ponente è situato nel territorio del comune di Quincié-en-Beaujolais mentre il pendio settentrionale è compreso nel territorio del comune di Cercié. Su quest'ultimo pendio la quota di impianto dei vigneti non supera i 350 metri, mentre altrove raggiunge ovunque i 400 metri.
I suoli sono poveri, molto sassosi e argillosi sulle «pietre blu», mentre risultano sabbiosi e alquanto filtranti sui graniti.
Le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da un clima oceanico degradato e temperato, soggetto a influenze continentali decise (temporali estivi, nebbie gelate d'inverno) e provenienti principalmente da sud (calore estivo, massime precipitazioni in autunno e primavera).
Oltre l'80 % dei vigneti volge a est e a sud, beneficiando della protezione dai venti provenienti da ovest offerta dai «Monts du Beaujolais». I primi raggi del sole riscaldano e irraggiano le pendici coltivate a viti fin dall'alba. L'impianto dei vigneti sui pendii consente alle viti di sfuggire per lo più alle gelate primaverili e alle nebbie mattutine della pianura della Saône e di beneficiare della massima esposizione solare, garantendo anche il rapido drenaggio di eventuali precipitazioni in eccesso.
8.2. Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Il toponimo «Brouilly» sembra provenire dal nome di un luogotenente romano, Brulius, il quale si sarebbe installato nel quarto secolo sulle pendici del «mont» impiantandovi qualche ceppo di vite. Lo sviluppo delle viti è tuttavia attestato solo nell'XI secolo, il che pone le vigne «Côte de Brouilly» tra i più antichi vigneti del «Beaujolais».
Nel XVII secolo sono numerose le proprietà viticole che si stabiliscono nei villaggi situati in prossimità del «Mont Brouilly», come testimonia l'esistenza di castelli i cui vigneti sono spesso coltivati grazie al lavoro della mezzadria locale.
Scossi dai flagelli che investono i vigneti nel XIX secolo, i produttori fanno erigere sulla sommità del monte, nel 1857, una cappella che prende il nome di «Notre Dame du Raisin» (Nostra Signora dell'uva), per proteggere le viti dagli attacchi dell'oidio.
Il pellegrinaggio che si svolge ogni anno l'8 settembre, lungo un percorso attraverso le vigne, conduce i partecipanti fino ai piedi dell'edificio.
Nel 1934 viene creata l'«Association des Producteurs du vin de la Côte de Brouilly».
La denominazione di origine controllata «Côte de Brouilly» è riconosciuta da un decreto del 19 ottobre 1938, ed è caratterizzata dal connubio di tradizioni tipiche regionali e tecniche moderne.
I vigneti sono dedicati esclusivamente alla produzione di vini rossi ottenuti principalmente dal vitigno Gamay N, che è sensibile al gelo tardivo e teme le scottature solari. I produttori, alla ricerca di un vino di qualità , hanno appreso a controllare la crescita del vitigno, ricorrendo nello specifico ad una densità di impianto elevata e ad una potatura corta, a sperone, con coltivazione ad alberello.
Per assicurare una buona maturazione delle uve, il produttore si accerta che la superficie fogliare esposta sia sufficiente. Per la coltivazione delle viti è possibile utilizzare un palizzamento fisso, che agevola al contempo la meccanizzazione.
Al fine di garantire un'estrazione ottimale dei composti aromatici e polifenolici delle uve, molti produttori applicano tecniche che consistono nell'immergere le uve nel mosto durante la fermentazione, ad esempio, a «cappello sommerso», follatura o la tecnica del rimontaggio.
Nel 2010, la coltivazione operata da 182 produttori copre 320 ettari, per una produzione di 16 000 ettolitri.
8.3. Interazioni causali
La zona geografica è caratterizzata da condizioni geografiche peculiari. Circoscritta alle pendici di un'unica montagna, riunisce i produttori in un ambiente naturale difficile, dove il lavoro sui pendii è impegnativo.
Consapevoli dell'originalità del loro vino, i produttori si sono adoperati per preservare la peculiarità di un prodotto tra i primi del «Beaujolais», e assicurano ancora una parte significativa della commercializzazione tramite la vendita diretta.
L'apertura sulla vasta pianura della Saône favorisce una luminosità che va a beneficio dell'attività clorofilliana della pianta. La posizione in quota e l'orientamento a sud e verso il sorgere del sole consentono la maturazione ottimale e regolare delle uve. Questo contesto naturale conduce spesso a vendemmie tra le più precoci della regione del «Beaujolais».
Nelle particolari condizioni geografiche e nel corso delle generazioni, i produttori hanno sviluppato tecniche che permettono di estrarre il meglio dal vitigno Gamay N, il quale si trova, nell'ambito della zona geografica, in uno dei suoi siti di elezione. VarietĂ poco vigorosa ma fertile, ben adattata, selezionata e adottata dai produttori, richiede una potatura corta per non esaurire i ceppi e preparare una raccolta di qualitĂ .
Le parcelle delimitate con precisione per la raccolta delle uve, situate sulle pendici del «mont», orientate nel modo migliore e su terreni poco fertili, sono l'elemento che garantisce l'originalità espressa dal vitigno Gamay-N, impiantato nelle condizioni ottimali per la produzione di grandi vini.
Le parcelle caratterizzate da suoli che si sono sviluppati sulle «pietre blu» sono all'origine di vini fermi, carichi di una mineralità tipica del «Côte de Brouilly», pur rivelando un marcato carattere fruttato. Localmente gli appezzamenti di terreno con suoli che si sono formati sulle sabbie granitiche danno vita a vini più morbidi e precoci. La collina offre d'altro canto esposizioni diversificate, che conferiscono ai vini una gamma di sfumature.
D'altronde nel 1856 Jullien, nella sua « Topographie de tous les vignobles connus », riporta: «BROUILLY, situato nella parte più elevata del monte che porta lo stesso nome, produce vini di poco inferiori ai vini di Chénas (Moulin-à vent): di colore ombroso, robusti, si conservano a lungo, soprattutto i vini dei borghi di Néronde, Odenas e Saint-Lager che producono vini di colore gradevole, corposi, inebrianti […]».
Il «Mont Brouilly» è un punto di riferimento degno di nota. I versanti sono ricoperti di piante di vite e la cima boscosa, che culmina a 484 metri, è sormontata da una piccola cappella. Il sito influenza fortemente l'identità dei propri abitanti, al punto che i suoi prodotti più rinomati ne portano il nome.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimitĂ immediata
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:
— dipartimento Côte-d'Or:
Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Valforêt (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Clémencey), Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot.
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:
— dipartimento Rodano:
Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (solo per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d'Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine (solo per la parte corrispondente ai territori degli ex comuni di Dareizé, Les Olmes e Saint-Loup).
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:
— dipartimento Saône-et-Loire:
Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (esclusivamente per la parte corrispondente ai territori degli ex comuni di Donzy-le-National, Massy e La Vineuse), Vinzelles, Viré.
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:
— dipartimento Yonne:
Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (solo per la parte corrispondente ai territori degli ex comuni di Champvallon, Villiers sur Tholon e Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre.
Etichettatura
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
a) L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione:
— che si tratti del nome di una località accatastata;
— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.
Il nome della località accatastata è menzionato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
b) L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l'unità geografica più ampia «Vin de Beaujolais» o «Grand Vin du Beaujolais» o «Cru du Beaujolais».
Le dimensioni dei caratteri dell'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-9a5daa4c-32de-4338-85f4-fb9e498f7eef