Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 23-03-2026
Numero provvedimento: 564
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Produzione di vini a denominazione di origine - DOC "Rosso di Montalcino" - Assegnazione di nuova superficie rivendicabile - Requisiti di ammissibilità - Dichiarazione di produzione e vendemmia - Omissione o tardività - Fascicolo aziendale e schedario viticolo - Onere di comunicazione - Finalità di tracciabilità e gestione del potenziale produttivo - Assegnazione di nuova superficie rivendicabile per la produzione di vini a denominazione di origine - Presentazione della dichiarazione di produzione e di vendemmia (ex artt. 31 e 33 Reg. UE 2018/273) costituente un requisito di ammissibilità rigido e non meramente formale laddove espressamente previsto dal bando di gara o dall'avviso pubblico - Onere dichiarativo sussistente anche nel caso di vigneti non produttivi o di recente impianto (con produzione pari a zero), poiché la dichiarazione assolve alla funzione essenziale di certificare il potenziale viticolo e garantire la tracciabilità della filiera, dati non surrogabili d'ufficio attraverso la mera consultazione del fascicolo aziendale o dello schedario viticolo.



SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2024, proposto da
Gianmaria Padovani, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi, Valentina Gobbetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- ARTEA – Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura –, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;


nei confronti

di: Banfi Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;


per l'annullamento

- del decreto n. 19846 del 02.09.2024, trasmesso a mezzo pec in data 03.09.2024, avente ad oggetto il diniego della domanda di nuova assegnazione di superficie rivendicabile di Denominazione d’Origine “Rosso di Montalcino”, presentata sul S.I. ARTEA in data 27.06.2024, prot. ARTEA n. SCDS7606967;

- per quanto di ragione, dell’Allegato A al decreto dirigenziale n. 12534 del 07.06.2024 del “Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari”, laddove, al punto 3.3, qualifica la presentazione delle dichiarazioni di produzione e vendemmia come requisito di ammissibilità;

- ove occorrere possa, del decreto n. 19847 del 03.09.2024, pubblicato sul BURT N. 37 dell’11.9.2024, contenente “Assegnazione di nuova superficie rivendicabile - Approvazione elenco dei beneficiari ammissibili e parzialmente ammissibili”, per illegittimità derivata;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO


1) Il ricorrente espone che:

- a) è un piccolo imprenditore agricolo che dal 2022 esercita attività agricola per la produzione di vino di alta qualità in un ambito territoriale in cui è possibile rivendicare la produzione di vino a denominazione di origine controllata “Rosso di Montalcino”;

- b) è titolare di una “superficie vitata”, intendendosi per tale un terreno coltivato a vigneto, di estensione di poco superiore ad un ettaro, mentre (al momento) non è ancora titolare di “superficie rivendicabile”, cioè di quella quota di estensione di vigneto che viene assegnata ad aziende agricole con determinate caratteristiche e che consente loro di produrre vino a denominazione di origine controllata (qual è il “Rosso di Montalcino”);

- c) la normativa comunitaria (in particolare il regolamento UE n. 1308/2013), recepita a livello nazionale dalla Legge n. 238/2016 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha introdotto il sistema delle autorizzazioni (abrogando il precedente sistema dei diritti di impianto, considerati parte del patrimonio aziendale), per cui sia l’impianto sia il reimpianto di vigneti sono consentiti esclusivamente dietro concessione di un’autorizzazione da parte dello Stato membro, previa richiesta da parte dei produttori corrispondente a una specifica superficie coltivata a vigneto, espressa in ettari;

- d) ciò allo scopo di regolamentare l’offerta, introducendo uno specifico meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti, incentrato sull’obiettivo dell’aumento ordinato degli impianti viticoli;

- e) nello specifico, agli Stati membri viene conferito potere decisionale sull’erogazione di nuove autorizzazioni all’impianto nell’ambito di un limite massimo percentuale della superficie vitata totale esistente nel loro territorio;

- f) in altri termini, in forza del sistema vigente dal 2016, spetta esclusivamente a ciascuno Stato membro concedere ai propri produttori di uva da vino l’autorizzazione a produrre un determinata tipologia di vino e nei limiti di quantitativi predeterminati;

- g) tali quantitativi sono determinati in base all’estensione complessiva dei vitigni esistenti contenuta nello schedario agricolo, la cui gestione in Italia è demandata alle singole Regioni (cfr. art. 8 L. n. 238/2016);

- h) con specifico riferimento alla Toscana, tutte le superfici vitate devono essere iscritte e aggiornate allo Schedario Viticolo Regione Toscana, all’interno del Sistema Informativo agricolo gestito dall’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), ai sensi della L.R. n. 73/2017;

- i) nel limite della quota percentuale entro cui possono essere rilasciate nuove autorizzazioni, gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre una ulteriore limitazione, a livello regionale, per la produzione di vino nelle zone classificate come DO (Denominazione di Origine) e IG (Indicazione Geografica);

- j) tale limite viene riferito alla cd. superficie rivendicabile, come sopra definita;

- k) in altri termini, per calcolare la quota complessiva di nuove autorizzazioni all’impianto e reimpianto di vitigni finalizzati a produrre vino da tavola e mosto, ciascuno Stato membro deve fare riferimento alla superficie vitata complessiva esistente nel territorio nazionale (corrispondente all’estensione dei vigneti fisicamente intesi);

- l) nell’ambito di tale quota, le Regioni possono ulteriormente limitare l’impianto ed il reimpianto di vitigni finalizzati alla produzione di vino a denominazione di origine controllata (tra cui rientra il “Rosso di Montalcino”, rilevante nella presente fattispecie) mediante la concessione ai produttori di superficie cd. rivendicabile, ovverosia quella quota di superficie vitata in cui è consentito produrre vini a denominazione di origine controllata;

- m) sono tenuti ad iscriversi allo schedario viticolo i produttori di uva da trasformare in vino destinato al commercio e titolari di una superficie vitata di estensione superiore a un ettaro;

- n) i conduttori di vigneti iscritti allo schedario viticolo che intendono rivendicare la produzione delle uve e dei vini a DO e IG sono tenuti a produrre ogni anno la dichiarazione di produzione e vendemmia, sulla base dei dati riferiti al loro fascicolo aziendale e quindi in proporzione alla superficie rivendicabile agli stessi assegnata;

- o) così riepilogato brevemente il contesto di riferimento, il presente giudizio nasce dalla decisione della Regione Toscana di consentire ai titolari di aziende agricole minori, con conseguente limitato potenziale produttivo, di poter accedere alle autorizzazioni per la produzione di vini a denominazione di origine controllata, attribuendo loro una certa quota di superficie cd. rivendicabile;

- p) ebbene, con decreto dirigenziale n. 12534 del 07.06.2024 del “Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari”, la Regione Toscana ha pubblicato l’avviso per una nuova assegnazione di superficie rivendicabile dei vini a denominazione di origine controllata “Rosso di Montalcino”, nel limite minimo di un ettaro (per i produttori privi di superficie rivendicabile, qual è l’odierno ricorrente) fino ad una quota massima – entro il limite dei 364 ettari complessivi individuati – calcolata in base alla superficie rivendicabile già posseduta dai richiedenti;

- q) nello specifico, l’allegato A (cfr. doc. 2 ricorrente) al decreto dirigenziale sopra citato ha individuato, all’art. 2, i soggetti beneficiari di tale misura e come tali legittimati a presentare la domanda di assegnazione di nuova superficie rivendicabile;

- r) si tratta delle aziende agricole già costituite alla data del 31.7.2023 che si trovano in una delle seguenti condizioni, cioè (i) conducenti vigneti idonei alla rivendicazione della denominazione “Rosso di Montalcino” al 31 luglio 2023, comprovabile dall’avvenuta registrazione dei vigneti stessi nello schedario viticolo entro il 31 luglio 2023, oppure (ii) in possesso di autorizzazioni di nuovo impianto e al reimpianto, detenute al 31 luglio 2023;

- s) il ricorrente rientra nella prima ipotesi;

- t) il successivo articolo 3 dell’allegato A ha individuato i seguenti requisiti di ammissibilità dei potenziali beneficiari della misura sopra descritta, cioè (i) la detenzione alla data del 31.7.2023 di una superficie rivendicabile pari alla somma tra la DOCG “Brunello di Montalcino” e la DOC “Rosso di Montalcino”, inferiore ad un determinato valore, oppure (ii) la detenzione alla data del 31 luglio 2023 di una superficie vitata, idonea alla rivendicazione della denominazione “Rosso di Montalcino” e/o il possesso di autorizzazioni all’impianto/reimpianto e la mancanza di detenzione di alcuna superficie rivendicabile registrata sullo schedario viticolo tenuto da ARTEA, ferma restando la conduzione di terreni all'interno della zona di produzione definita nel disciplinare di produzione della DO “Rosso di Montalcino” alla medesima data (ipotesi applicabile al ricorrente);

- u) inoltre, sempre nei suddetti requisiti di ammissibilità, è stato previsto che il richiedente doveva (iii) aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di produzione e di vendemmia, di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, relativa alla vendemmia 2023, con la precisazione che la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata anche se la produzione di uva in tale campagna fosse stata pari a zero, “anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, così come disposto all'articolo 3, comma 5 del Decreto Ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015 viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione dei vini a denominazione di origine controllata”, (iv) essere in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato al momento della presentazione della domanda di concessione della superficie rivendicabile;

- v) in data 27 giugno 2024 il ricorrente presentava alla Regione Toscana, mediante il Sistema Informativo Agricolo Regione Toscana (SIART) gestito da ARTEA, una domanda di nuova assegnazione di superficie rivendicabile dei vini a denominazione di origine controllata “Rosso di Montalcino” (doc. 5 ricorrente);

- w) con nota a mezzo pec del 20.8.2024, l’Amministrazione gli comunicava, ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, il preavviso di rigetto della suddetta domanda, “in quanto il richiedente non soddisfa i requisiti di ammissibilità richiesti dal paragrafo 3 dell’avviso. Nello specifico non è stata presentata la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia, relativa alla vendemmia 2023 così come previsto dal paragrafo 3.3” (doc. 6 ricorrente);

- x) con nota del 29.8.2024, l’odierno ricorrente ha formulato le proprie osservazioni, rappresentando di aver “provveduto alla trasmissione della dichiarazione di produzione e di vendemmia per il tramite di ravvedimento operoso”, allegando tali dichiarazioni (v. docc. 7 e 8 ricorrente, contenenti, rispettivamente, le osservazioni procedimentali del ricorrente e le dichiarazioni di produzione e vendemmia);

- y) inoltre, nella medesima nota difensiva, il ricorrente osservava che “la presentazione della dichiarazione allegata comporta l’integrazione del requisito di ammissibilità previsto dal paragrafo 3.3. dell’avviso per l’assegnazione della nuova superficie rivendicabile. Giova al riguardo precisare che il predetto paragrafo 3.3. non prescrive alcun termine per la presentazione della menzionata dichiarazione”;

- z) ciò nonostante, l’Amministrazione regionale ha concluso il procedimento con il diniego prot. n. 19846 del 2 settembre 2024, argomentando che “il requisito di ammissibilità relativo alla presentazione della dichiarazione di produzione e di vendemmia per l’annualità 2023 doveva essere posseduto al momento della presentazione della domanda sul S.I. ARTEA”, concludendo nel senso che “la mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso non consente l’accoglimento della domanda di nuova assegnazione di superficie rivendicabile di D.O. ROSSO DI MONTALCINO” ( doc. 1 ricorrente).

2) Di tale diniego, comunicato via pec il 3 settembre 2024, si duole il ricorrente col gravame in esame (notificato il 31 ottobre 2024 e depositato l’11 novembre 2024).

2.1) Col primo motivo di ricorso, si deduce che:

- a) l’Amministrazione resistente ha ritenuto la domanda del ricorrente inammissibile per la pretesa carenza del requisito previsto dal punto 3.3 dell’avviso regionale e individuato nella (mancata) presentazione delle dichiarazioni di produzione e vendemmia di cui agli artt. 31 e 33 del Regolamento delegato UE 2018/273 della Commissione dell’11.12.2017, relativa alla vendemmia 2023, al momento della presentazione della domanda di assegnazione della superficie rivendicabile, ovverosia alla data del 27.6.2024;

- b) l’art. 31 del Regolamento delegato sopra citato prevede che “I produttori stabiliti in uno Stato membro che abbia l'obbligo di tenere uno schedario viticolo aggiornato conformemente all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano ogni anno una dichiarazione di produzione alle autorità competenti di tale Stato membro per quanto riguarda la loro produzione nella campagna viticola di riferimento in tale Stato membro”;

- c) il successivo art. 33 precisa che “Gli Stati membri possono richiedere che tutti i produttori di uva o, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, alcuni di essi presentino alle autorità competenti una dichiarazione di vendemmia relativa alla campagna viticola in cui è stata effettuata la vendemmia”;

- d) lo schedario viticolo è l’inventario del potenziale produttivo viticolo ed è gestito a cura delle Regioni ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 238/2016, secondo modalità concordate nell’ambito dei servizi del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale di ciascun produttore;

- e) la normativa nazionale ha accorpato le due dichiarazioni, prevedendo inoltre che i conduttori di vigneti iscritti allo schedario viticolo che intendono rivendicare la produzione delle uve e dei vini a DO e IG siano tenuti a presentare ogni anno la dichiarazione di produzione e vendemmia, sulla base dei dati riferiti al loro fascicolo aziendale e quindi in proporzione alla superficie rivendicabile agli stessi assegnata (cfr. art. 37 L. n. 238/2016);

- f) dalla normativa sopra esposta, emerge che le dichiarazioni di produzione e vendemmia, che vengono prodotte annualmente dai titolari di vitigni aventi un’estensione superiore ad un ettaro e iscritti nello schedario viticolo (gestito da ciascuna Regione), danno conto del potenziale vinicolo del soggetto titolare di impianti produttivi, secondo i dati ricavabili dal fascicolo aziendale proprio di ciascuno di essi;

- g) con riferimento alla rivendicabilità della produzione delle uve e dei vini a DO e IG, laddove il produttore sia iscritto nello schedario viticolo ma non sia titolare di superficie rivendicabile, la dichiarazione di produzione non può che essere pari a zero;

- h) inoltre, laddove si tratti di un vitigno di recente impianto, anche la dichiarazione di vendemmia effettuata l’anno successivo con riferimento alla campagna viticola dell’anno precedente non potrà che essere pari a zero;

- i) in altri termini, le dichiarazioni in commento “fotografano” e quindi comprovano uno stato di fatto esistente, emergente dal fascicolo aziendale del produttore viticolo, non lo integrano;

- j) l’assenza di tale dichiarazione non comporta la perdita in capo al produttore viticolo della proprietà di superfici vitate, nel caso di specie insistenti in aree idonee a rivendicare la produzione di vini DO e IG, ma solo l’applicazione di sanzioni pecuniarie;

- k) per tale motivo la L. n. 238/2016 prevede l’applicabilità a tali dichiarazioni dell’istituto del ravvedimento operoso, in caso di omessa o tardiva presentazione nei termini entro cui devono essere prodotte (30 novembre di ciascun anno);

- l) tanto premesso, con riferimento al caso di specie, la Regione avrebbe dovuto considerare integrato il requisito di ammissibilità previsto dal punto 3.3 dell’avviso all’esito della presentazione, in sede di osservazioni, delle dichiarazioni di produzione e vendemmia e non invece rigettare la domanda;

- m) infatti, l’omissione della produzione della dichiarazione di produzione e vendemmia non determina l’inidoneità del soggetto che non l’ha presentata a produrre vini a denominazione di origine controllata, ma si traduce in una mancanza meramente formale, atteso che le predette dichiarazioni danno semplicemente conto del potenziale produttivo viticolo di un conduttore di vigneti, come emergente dai dati contenuti nel fascicolo aziendale;

- n) ebbene, il ricorrente è in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato (non essendo stato contestato dall’Amministrazione) e i dati contenuti nello stesso consentivano già di individuare i dati che sarebbero stati riportati nella dichiarazione di produzione e vendemmia, cioè pari a zero (cfr. doc. 5 ricorrente, contenente l’indicazione dell’estensione della superficie vitata e della superficie rivendicabile, pari a zero);

- o) infatti, il ricorrente non è in possesso di superfici rivendicabili e il vigneto è stato impiantato nel 2022, con produzione di uva pari a zero nel 2023, considerato il ciclo naturale di sviluppo del vitigno;

- p) sul punto soccorre la stessa Amministrazione, che nella comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990 precisa che la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata “anche in presenza di vigneti non produttivi di recente impianto”, che è proprio il caso del ricorrente e di cui la Regione era perfettamente conscia, essendo dato emergente dal fascicolo aziendale dello stesso;

- q) la determinazione qui gravata, di non ammissibilità della domanda di assegnazione di superfici rivendicabili, si fonda su un mero formalismo;

- r) la domanda, infatti, è stata presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità per essere assegnatario di superficie rivendicabile, ma che per errore ha prodotto tardivamente alla P.A. resistente, in data 28.8.2024 in sede di osservazioni (cfr. doc. 7 ricorrente), un documento che certifica uno stato di fatto certamente esistente e preesistente alla data di presentazione della domanda (27.6.2024, doc. 5 ricorrente);

- s) tale stato di fatto corrisponde al contenuto delle dichiarazioni di cui è stata contestata l’omessa produzione, che peraltro era ricavabile dai dati stessi indicati nella domanda di assegnazione e nel fascicolo aziendale aggiornato del richiedente;

- t) la Regione non si è cioè avveduta del fatto che il requisito di ammissibilità, cioè l’avere un potenziale vinicolo per il fatto di possedere superfici vitate in area idonea alla produzione di vino DO, era già integrato alla data della presentazione della domanda, come emergeva dai dati contenuti nella domanda stessa;

- u) sotto altro profilo, risulta violato il principio di leale collaborazione che connota il procedimento amministrativo e che trova espressione nell’art. 6 L. 241/1990;

- v) nello specifico, a fronte di una omissione meramente formale, la P.A. resistente avrebbe dovuto attivare – in luogo di un preavviso di rigetto –, il soccorso istruttorio, a maggior ragione considerando che i dati contenuti nelle dichiarazioni non prodotte erano già ricavabili dal fascicolo aziendale del ricorrente, aggiornato;

- w) la condotta dell’Amministrazione regionale appare ancor più censurabile considerando che, pur avendo comunque ricevuto le dichiarazioni, non prodotte dal ricorrente in sede di presentazione della domanda, invece che prenderne atto in applicazione della predetta disciplina di cui all’art. 6 citato, ha ritenuto di confermare l’esclusione, per il solo fatto formale del mancato deposito di documenti aventi ad oggetto la dimostrazione di un presupposto fattuale comunque esistente e preesistente rispetto al termine per la presentazione della domanda (cfr. doc. 1);

- x) le dichiarazioni in commento di cui è contestata la mancata produzione sono volte a comprovare il requisito del potenziale produttivo posseduto dal dichiarante, che rappresenta un dato fisico preesistente rispetto al termine di presentazione della domanda;

- y) infine, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, non può non essere tenuto conto dell’esito irragionevole e sproporzionato derivante da una omissione di contenuto meramente formale;

- z) infatti, sebbene le dichiarazioni in commento siano state comunque prodotte dal ricorrente e quindi sussistano, per il solo fatto di essere state prodotte dopo il termine di presentazione della domanda, ma comunque prima della conclusione del procedimento, il ricorrente non può accedere alla quota di superficie rivendicabile messa a disposizione proprio di quei soggetti che, per le ridotte dimensioni aziendali, non sono in grado di rivendicare un potenziale viticolo a denominazione di origine controllata;

- aa) al riguardo, infatti, la Regione ha ritenuto perseguibile l'equilibrio di mercato consentendo l'iscrizione di vigneti nello schedario, ai fini della idoneità alla rivendicazione della DO “Rosso di Montalcino”, entro i limiti di una determinata quota di nuova superficie rivendicabile;

- bb) l’esclusione del ricorrente da tale assegnazione appare ancora più irragionevole considerando che la mancanza contestata attiene ad un documento che è meramente riepilogativo dei dati di produzione e vendemmia già ricavabili dalla domanda presentata dal ricorrente, di per sé completa, e come tali valutabili dal responsabile procedente fin dal momento della presentazione della domanda;

- cc) ancora più irragionevole è il provvedimento avversato se si considera che la procedura in oggetto non determina una competizione tra gli operatori privati, considerato che all’esito della procedura risultano vari ettari non assegnati e quindi astrattamente disponibili e comunque la procedura avrebbe avuto quale fine l’assegnazione di almeno un ettaro – come effettivamente è stato chiesto dal ricorrente – a tutti i soggetti in presenza dei requisiti richiesti dal bando;

- dd) pertanto, il rigore della P.A. non può essere giustificato nemmeno dall’esigenza di tutela della concorrenza e quindi della par condicio fra operatori.

2.2) Col secondo motivo di ricorso, si deduce che:

- a) nella Regione Toscana il procedimento di assegnazione di nuova superficie rivendicabile trova la propria disciplina nella L.R. n. 73/2017, il cui art. 8, comma 2, precisa che “la Giunta regionale, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, può disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario, ai fini della idoneità alla rivendicazione delle relative DO, per conseguire l'equilibrio di mercato, determinando: a) la superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione, di seguito denominata superficie rivendicabile; b) i criteri per l’assegnazione della superficie rivendicabile a livello aziendale”;

- b) a tale disposizione è stata data attuazione con la DGR n. 59/2023, il cui allegato A, al punto 17.2, disciplina la rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l’equilibrio di mercato;

- c) nello specifico, la disposizione citata prevede che “i consorzi possono presentare al Settore, la proposta di disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo ai fini della idoneità alle rivendicazioni delle relative DO, per conseguire l'equilibrio di mercato. La proposta [...] deve contenere la determinazione della superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione, di seguito denominata superficie rivendicabile. […] Nel caso in cui il consorzio intenda […] procedere ad una nuova assegnazione di superficie rivendicabile, è tenuto a quantificarne l'entità e a proporre i criteri di ammissibilità e di priorità per la sua assegnazione a livello aziendale. Tali criteri devono essere coerenti con la politica di sviluppo messa in atto dalla Regione Toscana per il settore vitivinicolo” (doc. 10 ricorrente, estratto allegato A DGR 59/2023);

- d) nella presente fattispecie, il Consorzio del vino Brunello di Montalcino ha formulato alla Regione la proposta per la disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a denominazione di origine controllata “Rosso di Montalcino”, proponendo l’assegnazione di 364 ettari, di nuova superficie rivendicabile da destinare alla denominazione “Rosso di Montalcino”;

- e) tale proposta è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 19 dell’8 maggio 2024;

- f) il Consorzio ha individuato quali requisiti di ammissibilità, ai sensi di quanto prescritto dal punto 17.2 dell’allegato A alla DGR n. 59/2023 sopra citato, i seguenti profili;

- g) “Sono ammissibili le aziende che, alla data del 31 luglio 2023, detengono una superficie rivendicabile pari alla somma tra la superficie rivendicabile DOCG Brunello di Montalcino e la superficie rivendicabile DOC Rosso di Montalcino, inferiore” ad un certo valore;

- h) “Sono ammissibili anche i soggetti che, sempre alla data del 31 luglio 2023, detengono una superficie vitata e/o sono in possesso di autorizzazioni all’impianto/reimpianto, che NON detengono alcuna superficie rivendicabile registrata sullo schedario viticolo tenuto da ARTEA, fermo restando la conduzione di terreni all'interno della zona di produzione del Rosso di Montalcino definita dal relativo disciplinare di produzione, alla medesima data” (v. proposta del Consorzio in doc. 11 ricorrente);

- i) tale proposta è stata approvata con DGR n. 621/2024, con cui è stato dato mandato al dirigente del Settore responsabile di procedere all’Avviso per la presentazione delle domande di concessione di nuova superficie rivendicabile, secondo i criteri fissati nell’allegato A alla predetta delibera di giunta;

- j) ebbene, l’allegato A, rubricato “criteri per l’assegnazione della nuova superficie rivendicabile destinata alla denominazione Rosso di Montalcino”, al punto I individua i beneficiari e i requisiti di ammissibilità delle domande, e al punto II i limiti di assegnazione (doc. 12 ricorrente);

- k) per l’effetto, i criteri di ammissibilità coincidono con quelli sopra elencati e individuati dal Consorzio, mentre la presentazione delle dichiarazioni di produzione e vendemmia è inserita al punto 7 del II paragrafo, a conferma che tale documentazione rileva non ai fini dell’ammissibilità della domanda, ma quale elemento di comprova e verifica dei dati emergenti dallo schedario viticolo e dal fascicolo aziendale dei produttori ritenuti ammissibili, per calcolare la quota di superficie rivendicabile effettivamente assegnabile;

- l) ne deriva che il provvedimento di rigetto della domanda, che qualifica il requisito previsto al punto 3.3 dell’avviso del dirigente del settore competente come requisito di ammissibilità, è viziato per eccesso di potere, di cui è sintomo l’evidente travisamento dei presupposti di ammissibilità individuati dall’atto sovra ordinato, cioè dall’allegato A alla DGR 621/2024, al quale l’avviso ha dato mera attuazione;

- m) laddove si ritenga che l’Avviso per l’assegnazione di nuova superficie rivendicabile abbia voluto qualificare la presentazione delle dichiarazioni in commento come un requisito di ammissibilità della domanda, il bando predetto dovrà essere annullato per la parte corrispondente al punto 3.3, in quanto introduttivo di un requisito diverso ed ulteriore rispetto a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 8 co. 2 L.R. n. 73/2017.

3) Si è costituita in giudizio la Regione, la quale ha dedotto, tra l’altro, che:

- a) l’assenza delle dichiarazioni di produzione e vendemmia non costituisce una mancanza meramente formale e sanabile tramite il reperimento di altri dati nel fascicolo aziendale del ricorrente;

- b) infatti, i documenti presenti nel fascicolo aziendale, nello schedario viticolo, o in altri procedimenti afferenti al settore viticolo dell’azienda, non sostituiscono in alcun modo la denuncia delle produzioni, poiché solo in essa sono contenuti i dati relativi ai quantitativi dell’uva prodotta dall’azienda (che sono necessari ed essenziali ai fini dell’assegnazione di superficie rivendicabile, per la tracciabilità), mentre gli altri documenti e procedimenti contengono i diversi dati relativi alle superfici, alla composizione ampelografica e all’epoca dell’impianto (v. pag. 12 memoria difensiva regionale del 6 febbraio 2026).

4) All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.




DIRITTO



1) Il primo motivo di ricorso può riassumersi come segue:

- a) poiché il vigneto del ricorrente è stato impiantato nel 2022, il dato della produzione di uva e della vendemmia per il 2023 non poteva che essere pari a zero, in considerazione del notorio ciclo naturale di sviluppo del vitigno;

- b) tale dato era quindi in re ipsa, era sicuramente esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’avviso (sebbene non oggetto della specifica dichiarazione) ed era comunque agilmente ricavabile dal fascicolo aziendale del ricorrente, ritenuto pacificamente aggiornato;

- c) in ragione dell’esistenza del dato (produzione e vendemmia pari a zero) in rerum natura e alla luce della dichiarazione del ricorrente, resa (tardivamente) in replica al preavviso di rigetto, l’Amministrazione, anche applicando il soccorso istruttorio, avrebbe dovuto ritenere ammissibile la domanda del ricorrente, cosa che invece non è avvenuta.

1.1) Il motivo è infondato per le ragioni che seguono:

- a) l’art. 3.3 dell’avviso prevedeva espressamente, tra i requisiti di ammissibilità, che il richiedente avesse presentato “la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia, di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del'11 dicembre 2017, relativa alla vendemmia 2023. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva in tale campagna è stata pari a zero, anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, così come disposto all'articolo 3, comma 5 del Decreto Ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015”;

- b) quindi, l’avviso era chiaro nel richiedere, come requisito di ammissibilità, la suddetta dichiarazione, anche se pari a zero e anche se ciò fosse derivato da una mancata produzione dovuta a vitigno non produttivo perché di recente impianto (che è il caso del ricorrente);

- c) era quindi il bando a richiedere espressamente la presenza di tale dichiarazione, anche se pari a zero, con la conseguenza che l’Amministrazione ha applicato tale previsione dell’avviso;

- d) di contro, il ricorrente non deduce per quale giustificato motivo non ha presentato tempestivamente tale dichiarazione.

2) Va quindi scrutinato il secondo motivo, con cui si contesta l’art. 3.3 del bando, deducendo che l’avviso non poteva contemplare la suddetta dichiarazione tra i requisiti di ammissibilità perché:

- a) l’allegato A alla DGR n. 621/2024 individua, al punto I, i beneficiari e i requisiti di ammissibilità delle domande e, al punto II, i limiti di assegnazione;

- b) il suddetto punto II, § 7, contempla le dichiarazioni di produzione e vendemmia, a conferma che tale documentazione rileva non ai fini dell’ammissibilità della domanda, ma quale elemento di comprova e verifica dei dati emergenti dallo schedario viticolo e dal fascicolo aziendale dei produttori ritenuti ammissibili, per calcolare la quota di superficie rivendicabile effettivamente assegnabile;

- c) inoltre, laddove si ritenesse che l’Avviso abbia voluto qualificare la presentazione delle dichiarazioni in commento come un requisito di ammissibilità della domanda, il bando ha introdotto un requisito diverso ed ulteriore rispetto a quelli individuati dalla DGR n. 621/2024.

2.1) Anche tale motivo, per come articolato, è infondato per le ragioni che seguono:

- a) il punto I dell’allegato A della DGR n. 621/2024 individua i soggetti beneficiari con riferimento a vigneti e autorizzazioni a una certa data, ma da tale punto non è dato ricavare che i requisiti di ammissibilità siano solo quelli ivi indicati;

- b) prova ne sia che il successivo punto II afferma chiaramente, al n. 7, che il richiedente “deve” aver presentato le dichiarazioni di produzione e vendemmia;

- c) ne consegue che dal combinato disposto dei punti I e II del cit. allegato A non è ricavabile che i requisiti di ammissibilità siano solo quelli di cui al punto I, in modo da farne derivare – come invece preteso dal ricorrente – l’illegittimità dell’avviso per aver introdotto un requisito di ammissibilità ulteriore (e costituito dall’avvenuta presentazione delle dichiarazioni di produzione e vendemmia);

- d) inoltre, il suddetto punto II, n. 7, del cit. allegato A, nel contemplare tali dichiarazioni, fa rinvio alla relativa disciplina;

- e) conseguentemente, l’avviso prevede, come requisito di ammissibilità, la presentazione delle due dichiarazioni, anche se pari a zero, all’uopo richiamando la disciplina attuativa di cui all’art. 3, comma 5, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5811 del 26 ottobre 2015, che prevedeva l’obbligo di dichiarazione anche se la produzione fosse stata pari a zero;

- f) il predetto obbligo è confermato dal successivo DM n. 7701 del 18 luglio 2018, all’art. 4, comma 5;

- g) al riguardo, la Regione ha chiarito che tale obbligo dichiarativo, anche per produzioni pari a zero, risponde a un’esigenza di tracciabilità e su questo non vi sono contestazioni del ricorrente.

3) Il ricorso va quindi respinto.

4) Le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso, possono essere compensate tra parte ricorrente e la Regione Toscana, mentre nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio, in quanto non costituitisi.




PER QUESTI MOTIVI



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di lite compensate tra parte ricorrente e la Regione Toscana.

Nulla spese nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio ma non costituitisi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Andrea Vitucci, Consigliere, Estensore

Marcello Faviere, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Andrea Vitucci

IL PRESIDENTE

Alessandro Cacciari