Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 21-01-2026
Numero provvedimento: 177
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 26-03-2026

Regolamento delegato (UE) 2026/177 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

(Regolamento (UE) 21/01/2026, n. 2026/177, pubblicato in G.U.U.E. 26 marzo 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, in particolare l’articolo 4, paragrafo 8, l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 45, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione stabilisce norme che subordinano la concessione di pagamenti all’utilizzo di sementi certificate di determinate varietà di canapa, nonché alla verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo (THC). L’esperienza ha dimostrato che le procedure di controllo possono essere semplificate senza compromettere l’affidabilità dei risultati. È pertanto opportuno modificare gli articoli 2 e 3 e l’allegato I di tale regolamento delegato per concedere agli Stati membri maggiore flessibilità per quanto riguarda le scadenze per la verifica del rispetto dei requisiti giuridici relativi alla canapa e per consentire la riduzione dei tassi di controllo al fine di diminuire i costi amministrativi. È inoltre opportuno chiarire gli obblighi per la conservazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri in relazione ai risultati riguardanti il tenore di THC.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2022/126 prevede requisiti aggiuntivi per l’elaborazione dei tipi di interventi in alcuni settori agricoli di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115. È stato tuttavia riscontrato che alcuni di questi requisiti potrebbero essere semplificati al fine di trovare un migliore equilibrio tra la necessità di disciplinare e armonizzare l’elaborazione di tali tipi di interventi e l’attuazione agevole dei piani strategici della PAC.

(3) L’articolo 50, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115 limita la spesa per gli interventi nell’ambito del tipo di interventi «ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni», «raccolta verde» e «mancata raccolta» a un terzo dell’importo totale delle spese di ciascun programma operativo. Nel contesto dei ritiri dal mercato, tale limite è inteso a evitare che le organizzazioni di produttori decidano deliberatamente di non immettere sul mercato quantitativi precisi di prodotti in determinati periodi per creare uno sbocco di mercato alternativo. Al fine di chiarire le modalità di calcolo del limite, è opportuno modificare l’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

(4) Gli articoli da 25 a 29, l’articolo 33 e gli allegati V e VII del regolamento delegato (UE) 2022/126 contengono norme specifiche applicabili al settore degli ortofrutticoli, al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e agli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, relative al ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni. Tali norme riguardano in particolare i tipi di spesa, le spese di trasporto, i requisiti di condizionamento, il sostegno per i ritiri dal mercato, le destinazioni dei prodotti ritirati, le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato e le norme di commercializzazione dei prodotti ritirati dal mercato. Alcune di queste condizioni, come i costi di condizionamento per i ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli, sono obsolete e non tengono conto dei picchi di inflazione eccezionalmente elevati che hanno interessato tutti gli Stati membri negli ultimi anni. Pertanto, al fine di alleviare gli oneri amministrativi degli Stati membri, dei beneficiari e dei destinatari dei prodotti ritirati, è opportuno sopprimere gli articoli 27, 28 e 33 e l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2022/126, nel contempo gli articoli 25, 26 e 29 di tale regolamento delegato dovrebbero essere semplificati sostanzialmente. Anche il titolo dell’allegato V del regolamento delegato (UE) 2022/126 dovrebbe essere modificato per tenere conto della modifica dell’articolo 26 del medesimo regolamento.

(5) L’articolo 32 bis del regolamento delegato (UE) 2022/126 stabilisce norme applicabili ai tipi di intervento attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori. Tale articolo non specifica tuttavia lo Stato membro responsabile dell’approvazione dei programmi operativi attuati da tali organizzazioni. L’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione prevedono rispettivamente che, per le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, lo Stato membro in cui ha sede l’organizzazione è competente ad approvare il rispettivo programma operativo. Il regolamento delegato (UE) 2025/2184 della Commissione ha tuttavia soppresso l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891. Al fine di evitare un vuoto giuridico dopo la soppressione delle norme applicabili alle organizzazioni transnazionali di produttori e alle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli e di garantire la certezza del diritto per tali organizzazioni che attuano programmi operativi in altri settori, è opportuno modificare l’articolo 32 bis del regolamento delegato (UE) 2022/126 per stabilire norme identiche a quelle precedentemente previste all’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891.

(6) Il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato il regolamento (UE) 2021/2115 sostituendo il limite del 5 % della diminuzione massima della percentuale di prati permanenti rispetto all’anno di riferimento 2018 con un limite del 10 % ed escludendo dall’applicazione del sistema di condizionalità i piccoli agricoltori che ricevono pagamenti a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115. È pertanto opportuno modificare l’articolo 48 del regolamento delegato (UE) 2022/126 affinché tenga conto di tali modifiche. 

(7) L’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce la definizione di «prato permanente». Il regolamento (UE) 2025/2649 ha modificato tale definizione per quanto riguarda il numero di anni dopo i quali il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio diventa prato permanente ai fini di tale regolamento. L’articolo 48, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2022/126 stabilisce norme relative alle superfici riconvertite a prato permanente e alle nuove superfici create per tale uso e fa riferimento alla definizione di «prato permanente». È pertanto opportuno modificarlo per rispecchiare la definizione di prato permanente quale modificata dal regolamento (UE) 2025/2649.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/126.

(9) Al fine di garantire la corretta attuazione degli interventi previsti e consentire un’adeguata pianificazione da parte degli agricoltori e l’esame da parte delle autorità competenti, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10) Le modifiche di cui all’articolo 1, punti da 3) a 8), 10), 13) e 14), del presente regolamento dovrebbero applicarsi ai programmi operativi approvati dagli Stati membri, attuati sulla base degli anni civili, che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per garantire un’attuazione efficace e coerente dei programmi operativi, compresa l’approvazione tempestiva delle modifiche necessarie di tali programmi operativi, è opportuno che tali modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2027.

(11) Al fine di evitare un vuoto giuridico per quanto riguarda le norme applicabili all’approvazione dei programmi operativi attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e da associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, la modifica dell’articolo 32 bis del regolamento delegato (UE) 2022/126 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2025/2184,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126

Il regolamento delegato (UE) 2022/126 è così modificato:

1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Requisiti aggiuntivi di ammissibilità

Gli Stati membri subordinano la concessione di pagamenti per la produzione di canapa all’utilizzo di sementi di varietà di canapa che soddisfino le condizioni seguenti:

a) sono elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell’anno per il quale è concesso il pagamento o, se uno Stato membro decide in tal senso, prima della scadenza del termine fissato dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione (*1), e pubblicate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (*2);

b) il loro tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (di seguito denominato “tenore di THC”) non ha superato per due anni consecutivi il limite stabilito dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115;

c) sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (*3) o, per le varietà da conservare, dell’articolo 10 della direttiva 2008/62/CE della Commissione (*4).

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune (GU L 183 dell’8.7.2022, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1173/oj)."

(*2)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/53/oj)."

(*3)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj)."

(*4)  Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/62/oj)»;"

2) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, la percentuale di superficie verificata rispetto alla superficie dichiarata, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.»;

3) all’articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. In deroga al paragrafo 5, il limite di un terzo dell’importo totale delle spese per gli interventi di cui all’articolo 50, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolato tenendo conto dell’importo totale delle spese nell’anno civile di attuazione del programma operativo interessato.»;

(4) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Spese di trasporto dei prodotti ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni e requisiti di condizionamento per la distribuzione gratuita

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi sotto forma di “ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni” di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri fissano le spese di trasporto di tutti i prodotti ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni nell’ambito dei programmi operativi in base alla tabella dei costi unitari fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna per la distribuzione gratuita. Possono essere rimborsate solo le spese di trasporto fino a una distanza di 750 km.

2. Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto l’onere finanziario del trasporto.

3. Gli imballaggi dei prodotti ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita nell’ambito dei programmi operativi recano l’emblema dell’Unione accompagnato da una o più delle diciture elencate nell’allegato IV.»;

(5) al titolo III, capo II, il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

« Norme specifiche applicabili ai ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni »;

6) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Sostegno

1. Per il tipo di intervento “ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni” di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, in relazione agli ortofrutticoli elencati nell’allegato V del presente regolamento, le spese di trasporto di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento e, nel caso di prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita, le spese di condizionamento, sommate all’importo del massimale del sostegno per i ritiri dal mercato di cui all’allegato V del presente regolamento, comprensivi dell’aiuto finanziario dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori, non superano il 90 % del prezzo medio di mercato nella fase di “uscita dall’organizzazione di produttori” del prodotto in oggetto allo stato fresco per i tre anni precedenti.

2. Per il tipo di intervento “ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni” di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, in relazione ai prodotti diversi da quelli elencati nell’allegato V del presente regolamento, gli Stati membri fissano i massimali del sostegno, comprensivi dell’aiuto finanziario dell’Unione e del contributo dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori, dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o del gruppo di produttori, come segue:

a) ai fini della distribuzione gratuita: a un livello non superiore al 40 % del prezzo medio di mercato nella fase di “uscita dall’organizzazione di produttori” del prodotto in oggetto allo stato fresco per i cinque anni precedenti;

b) per altre destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita: a un livello non superiore al 30 % del prezzo medio di mercato nella fase di “uscita dall’organizzazione di produttori” del prodotto in oggetto allo stato fresco per i cinque anni precedenti.

Le spese sostenute per il trasporto di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e, nel caso di prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita, per le spese di condizionamento, sono rimborsate in aggiunta al sostegno per i ritiri dal mercato.

3. Se l’organizzazione di produttori, l’associazione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione transnazionale di produttori, l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori ha ricevuto da terzi un’indennità per i prodotti ritirati, il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 è ridotto di un importo equivalente all’indennità ricevuta. Possono beneficiare del sostegno i prodotti che non verranno reimmessi nel circuito commerciale.

4. Gli Stati membri possono autorizzare il pagamento in natura da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita ai trasformatori di prodotti ritirati dal mercato e sottoposti a trasformazione se questo copre unicamente le spese di trasformazione.»;

7) gli articoli 27 e 28 sono soppressi;

8) l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Norme di commercializzazione dei prodotti ritirati dal mercato

1. Un prodotto ritirato dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere conforme alle norme di commercializzazione pertinenti per quel prodotto di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, fatte salve le norme relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.

2. Se per un dato prodotto ortofrutticolo non esistono norme di commercializzazione specifiche, i prodotti ritirati dal mercato devono rispettare i requisiti minimi stabiliti nell’allegato VI.»;

9)all’articolo 32 bis, è aggiunto il comma seguente:

«Lo Stato membro in cui ha sede l’organizzazione transnazionale di produttori o l’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente ad approvare i programmi operativi attuati dall’organizzazione transnazionale di produttori o dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.»;

10) l’articolo 33 è soppresso;

11) l’articolo 48 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per il mantenimento dei prati permanenti in relazione alla norma BCAA 1 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché la percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola non diminuisca al di sotto del 10 % in rapporto a una percentuale di riferimento che ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio piano strategico della PAC dividendo le superfici a prato permanente per la superficie agricola totale.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Le superfici a prato permanente e le superfici agricole dichiarate dagli agricoltori che ricevono pagamenti nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 non sono prese in considerazione nel calcolo della percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola totale e nel calcolo della percentuale di riferimento.»;

c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora si accerti una diminuzione della percentuale di cui al paragrafo 2 in misura superiore al 10 % rispetto al livello al quale è attuata la norma BCAA 1, lo Stato membro in questione impone a livello aziendale l’obbligo di riconvertire il terreno in prato permanente o di creare una superficie a prato permanente per alcuni o tutti gli agricoltori che dispongono di terreno convertito ad altri usi a partire da superfici investite a prato permanente in un periodo passato.»;

ii) al terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se e nella misura in cui la diminuzione della percentuale di prato permanente per un dato anno di oltre il 10 % rispetto al livello al quale è attuata la norma BCAA 1 non è dovuta a un aumento della superficie agricola totale dichiarata nello stesso anno.»;

d) al paragrafo 4, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il paragrafo 3, primo comma, non si applica laddove la diminuzione al di sotto della soglia del 10 % derivi:»:

e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al paragrafo 2, le superfici riconvertite a prato permanente o create per tale uso a norma del paragrafo 3, o create per tale uso nel quadro dell’attuazione della norma BCAA 1 da parte degli Stati membri, sono considerate prato permanente a decorrere dal primo giorno di riconversione o creazione. Tali superfici sono utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio in conformità della definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 per almeno cinque o più anni consecutivi o, ove gli Stati membri decidano in tal senso a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, per almeno sette o più anni consecutivi dalla riconversione o creazione oppure, per le superfici già utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque o più anni consecutivi o, se applicabile, dei sette o più anni consecutivi.»;

12) nell’allegato I, i punti 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.1. Procedura A

La procedura A è applicata ai controlli della produzione di canapa.

A norma dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2021/2116, lo Stato membro determina la percentuale minima di controlli in loco, che riguarda almeno il 15 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173.

1.2. Procedura B

La procedura B si applica se uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva per la coltivazione della canapa.

A norma dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2021/2116, lo Stato membro determina la percentuale minima di controlli in loco, che riguarda almeno il 10 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173.»;

13) il titolo dell’allegato V è sostituito dal seguente:

« Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all’articolo 26, paragrafo 1 »;

14) l’allegato VII è soppresso.

 

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punti da 3) a 8), 10), 13) e 14), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

L’articolo 1, punto 9), si applica a partire dal 24 dicembre 2025.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN