Regolamento delegato (UE) 2026/174 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i termini di presentazione delle domande di modifica strategica e delle notifiche delle altre modifiche dei piani strategici della PAC da parte degli Stati membri.
(Regolamento (UE) 21/01/2026, n. 2026/174, pubblicato in G.U.U.E. 26 marzo 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, in particolare l’articolo 122,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce le norme relative alla presentazione e all’approvazione delle modifiche dei piani strategici della PAC.
(2) Il regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione integra il regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda le procedure e i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC.
(3) Il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato l’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda le procedure di modifica dei piani strategici della PAC. Solo le modifiche strategiche definite all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 necessitano dell’approvazione della Commissione. A norma dell’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115, modificato dal regolamento (UE) 2025/2649, le altre modifiche dei piani strategici della PAC devono essere notificate alla Commissione entro il momento in cui gli Stati membri iniziano ad applicarle. La Commissione è tenuta a opporsi alle modifiche notificate entro 30 giorni lavorativi dalla notifica se ritiene che esse non siano compatibili con i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, e con gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tali regolamenti.
(4) Per consentire agli Stati membri di presentare domande di modifica strategica dei propri piani strategici della PAC, è necessario stabilire le procedure e i termini di presentazione delle domande di modifica strategica.
(5) Affinché la Commissione possa valutarla correttamente, la domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC dovrebbe contenere, oltre alle informazioni di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, per ciascuna modifica strategica del piano strategico della PAC, i motivi, il contenuto e gli effetti previsti della modifica.
(6) Al fine di garantire una valutazione approfondita delle modifiche strategiche dei piani strategici della PAC presentate per approvazione alla Commissione, e in particolare del piano finanziario modificato, nonché per evitare il rischio di errori dovuti alla presenza di versioni multiple del piano strategico della PAC oggetto di una valutazione parallela, è opportuno che lo Stato membro trasmetta una sola domanda di modifica strategica alla volta attraverso il sistema elettronico di scambio di dati «SFC2021». Lo Stato membro dovrebbe presentare una nuova domanda di modifica strategica solo dopo avere ritirato la domanda precedente o dopo che la Commissione ha notificato allo Stato membro la sua decisione in merito alla precedente domanda di modifica strategica. Questo si rende necessario per garantire la certezza giuridica per i beneficiari per quanto concerne la versione applicabile del piano strategico della PAC e il corretto collegamento dei pagamenti con il nuovo piano finanziario modificato e applicabile.
(7) È necessario stabilire norme dettagliate sulle notifiche alla Commissione delle modifiche dei piani strategici della PAC diverse da quelle di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, a integrazione delle norme di cui all’articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento.
(8) Al fine di garantire un trattamento agevole delle domande di modifica strategica e delle notifiche di altre modifiche dei piani strategici della PAC, è opportuno stabilire norme sul trattamento delle domande di modifica strategica e delle notifiche di altre modifiche presentate simultaneamente. Per semplificare e accelerare il trattamento di altre modifiche dei piani strategici della PAC, lo Stato membro dovrebbe avere la possibilità di includere le altre modifiche notificate alle quali la Commissione si è opposta a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 in una domanda di modifica strategica in corso. Al fine di garantire che la Commissione disponga di tempo sufficiente per effettuare una valutazione approfondita della domanda di modifica strategica cui sono aggiunte le altre modifiche notificate alle quali la Commissione si è opposta, è opportuno che lo Stato membro sia tenuto a informare la Commissione, entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’opposizione di quest’ultima, in merito a una decisione di aggiungere tali altre modifiche notificate a una domanda di modifica strategica presentata contemporaneamente o successivamente alla notifica di tali altre modifiche alla Commissione. È inoltre necessario stabilire norme sulle osservazioni della Commissione nel caso in cui altre modifiche alle quali la Commissione si era precedentemente opposta dovessero essere aggiunte a una domanda di modifica strategica in corso. È inoltre opportuno stabilire norme per il calcolo dei termini per l’azione della Commissione in relazione alle domande di modifica strategica a cui sono aggiunte altre modifiche alle quali la Commissione si è opposta.
(9) Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e degli altri beneficiari e provvedere a un funzionamento agevole ed efficiente di tutti gli interventi, gli Stati membri dovrebbero presentare le domande di modifica strategica del piano strategico della PAC e le notifiche di altre modifiche dei piani strategici della PAC in modo da concedere alla Commissione tempo sufficiente per valutarle, facendo sì nel contempo che entrino in vigore, in particolare per quanto riguarda gli agricoltori e gli altri beneficiari, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 119, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115.
(10) Al fine di garantire il trattamento tempestivo e l’entrata in vigore delle modifiche dei piani strategici della PAC prima della fine del periodo di ammissibilità delle spese, è necessario stabilire i termini per la presentazione delle domande di modifica strategica e delle notifiche di altre modifiche dei piani strategici della PAC relative ai tipi di interventi di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 e ai tipi di interventi di cui al capo IV del medesimo regolamento.
(11) È necessario stabilire un termine per la presentazione delle domande di modifica strategica del piano strategico della PAC relative al trasferimento delle dotazioni finanziarie a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, dell’articolo 88, paragrafo 7, e dell’articolo 103, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) 2021/2115, al fine di garantire l’attuazione tempestiva di tali trasferimenti di dotazioni finanziarie e l’attuazione degli interventi finanziati da tali dotazioni finanziarie.
(12) Al fine di garantire uno scambio sicuro ed efficiente di documenti tra gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda le domande di modifica strategica e le notifiche di altre modifiche dei piani strategici della PAC, è opportuno che per tali scambi tra la Commissione e gli Stati membri sia utilizzato il sistema elettronico di scambio di dati «SFC2021» di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione.
(13) Per garantire flessibilità agli Stati membri nei casi in cui i piani strategici della PAC devono essere modificati a causa di misure di emergenza volte ad affrontare calamità naturali, eventi catastrofici o eventi climatici avversi ufficialmente riconosciuti come tali dall’autorità pubblica nazionale competente, modifiche dovute a un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione o cambiamenti dovuti a misure eccezionali per contrastare minacce di perturbazioni nel mercato, epizoozie e organismi nocivi per le piante e per trattare in modo efficace e tempestivo tali domande di modifica strategica del piano strategico della PAC, è necessario definire i casi in cui non si applica il numero massimo di domande di modifica strategica del piano strategico della PAC di cui all’articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115. Tali casi dovrebbero comprendere le modifiche impreviste del quadro giuridico dell’Unione e, se necessario, i disimpegni automatici, e le modifiche degli strumenti finanziari che operano in un contesto di mercato dinamico in cui possono essere necessarie modifiche periodiche per la corretta attuazione di tali strumenti finanziari. Inoltre le domande di modifica strategica contenenti solo altre modifiche notificate a cui la Commissione si è opposta a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 non dovrebbero rientrare nel computo del numero massimo di domande di modifica strategica del piano strategico della PAC di cui all’articolo 119, paragrafo 7, di tale regolamento.
(14) Il regolamento delegato (UE) 2023/370 dovrebbe pertanto essere abrogato. Al fine di garantire l’efficace attuazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2025/2649, che stabilisce disposizioni transitorie relative alle domande di modifica dei piani strategici della PAC presentate a norma dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2025/2649, tale regolamento delegato dovrebbe continuare ad applicarsi alle domande di modifica dei piani strategici della PAC presentate dagli Stati membri alla Commissione prima del 1° gennaio 2026.
(15) È opportuno stabilire una disposizione transitoria affinché le domande di modifica strategica dei piani strategici della PAC possano essere presentate solo una volta ritirata una domanda di modifica presentata prima del 1° gennaio 2026 o dopo che la Commissione abbia notificato allo Stato membro la sua decisione in merito a tale domanda di modifica.
(16) Per consentire agli Stati membri di presentare le domande di modifica strategica e le notifiche di altre modifiche dei piani strategici della PAC contenenti tutte le informazioni necessarie il prima possibile dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2025/2649 e per consentire alla Commissione di valutare e trattare efficacemente tali domande di modifica strategica e notifiche di altre modifiche entro i termini di cui all’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che le norme sulla presentazione delle notifiche e delle domande di modifica strategica dei piani strategici della PAC, i termini per la presentazione delle domande di modifica strategica e la notifica di altre modifiche dei piani strategici della PAC, e le norme riguardanti ulteriori casi di domande di modifica strategica dei piani strategici della PAC che non rientrano nel computo del numero massimo di domande di modifica strategica di cui al presente regolamento entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(17) Al fine di consentire agli Stati membri di iniziare a modificare i propri piani strategici della PAC in linea con l’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, modificato dall’articolo 1, punto 28), del regolamento (UE) 2025/2649, il sistema elettronico di scambio di dati «SFC2021» di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 deve essere riconfigurato. Al fine di garantire uno scambio sicuro ed efficiente di documenti tra gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda le domande di modifica strategica e le notifiche di altre modifiche dei piani strategici della PAC, è opportuno che gli Stati membri possano iniziare a utilizzare la nuova versione del sistema elettronico di scambio di dati «SFC2021» dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2025/2649. Considerando che il presente regolamento stabilisce norme sulla procedura e sui termini per le domande di modifica strategica dei piani strategici della PAC e per le notifiche di altre modifiche dei piani strategici della PAC, per le quali è utilizzato il nuovo sistema elettronico di scambio di dati «SFC2021», il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2025/2649, vale a dire il 1° gennaio 2026, al fine di garantire che la preparazione e la presentazione delle modifiche strategiche e la notifica di altre modifiche tramite «SFC 2021» avvengano in modo agevole e tempestivo e di garantire la trasparenza nei confronti degli agricoltori, dei portatori di interessi e del pubblico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda:
a) le procedure per la presentazione delle domande di modifica strategica dei piani strategici della PAC e le procedure di notifica delle altre modifiche dei piani strategici della PAC;
b) i termini per la presentazione delle domande di modifica strategica dei piani strategici della PAC e per le notifiche delle altre modifiche dei piani strategici della PAC;
c) gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di domande di modifica strategica dei piani strategici della PAC di cui all’articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115.
Articolo 2
Norme relative alla procedura per la presentazione delle domande di modifica strategica
1. La domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC indica quale modifica strategica dell’elenco di modifiche strategiche di cui all’articolo 119, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2021/2115 è richiesta. Nella domanda è indicato anche se essa contiene modifiche precedentemente notificate alle quali la Commissione si è opposta a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, di tale regolamento.
2. Per ciascuna proposta di modifica strategica del piano strategico della PAC, la domanda di modifica strategica contiene le informazioni seguenti:
a) l’indicazione della parte del piano strategico della PAC modificata;
b) i motivi che giustificano la modifica strategica;
c) l’impatto della modifica strategica sul conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
d) l’impatto della modifica strategica sui target intermedi e finali e sugli indicatori;
e) l’impatto della modifica strategica sul piano di finanziamento;
f) se del caso, una giustificazione del modo in cui una modifica precedentemente notificata alla quale la Commissione si è opposta a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 è stata adeguata per rispondere a tale opposizione;
g) un parere del comitato di monitoraggio su una proposta dell’autorità di gestione per la modifica strategica di un piano strategico della PAC e, per quanto riguarda una proposta di modifica strategica di un piano strategico della PAC relativa al FEAGA, la data di decorrenza degli effetti della modifica strategica proposta dall’autorità di gestione a norma dell’articolo 124, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Il piano strategico della PAC modificato che accompagna la domanda di modifica strategica contiene le modifiche notificate alla Commissione a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 prima della presentazione di tale domanda di modifica strategica, a cui la Commissione non si è opposta entro il termine previsto all’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, di tale regolamento.
4. La domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC può contenere una o più proposte di modifica del piano strategico della PAC.
5. Lo Stato membro codifica, separatamente per ciascuna modifica proposta, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 nella sezione corrispondente al piano strategico della PAC del sistema elettronico di scambio di dati «SFC2021» conformemente all’articolo 7 del presente regolamento.
6. Gli Stati membri possono presentare una sola domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC alla volta. Lo Stato membro può presentare una nuova domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC solo dopo che la domanda precedente è stata ritirata o dopo che la Commissione ha notificato allo Stato membro la sua decisione in merito alla precedente domanda di modifica strategica di cui all’articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115.
7. Se uno Stato membro ritira una domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC, può presentare una nuova domanda di modifica strategica solamente dopo che la Commissione ha preso atto del ritiro della domanda precedente.
Articolo 3
Norme sulla procedura per la trasmissione delle notifiche di altre modifiche a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115
1. La notifica di altre modifiche del piano strategico della PAC di cui all’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 contiene le informazioni seguenti:
a) la descrizione di ciascuna delle altre modifiche proposte, unitamente all’indicazione della parte del piano strategico della PAC in cui ciascuna di tali modifiche è apportata;
b) i motivi che giustificano le altre modifiche proposte e i loro effetti previsti;
c) una giustificazione del motivo per cui la modifica proposta non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
d) per le modifiche relative alle norme per le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) 1 e 4, la giustificazione specifica di cui all’articolo 119, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115;
e) la data o le date di applicazione delle altre modifiche proposte nello Stato membro;
f) un parere del comitato di monitoraggio su una proposta dell’autorità di gestione relativa ad altre modifiche di un piano strategico della PAC conformemente all’articolo 124, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Gli Stati membri possono ritirare la notifica di altre modifiche del piano strategico della PAC solo prima della scadenza del termine di 30 giorni lavorativi di cui all’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Gli Stati membri includono le altre modifiche del piano strategico della PAC notificate alla Commissione nel piano strategico della PAC modificato che accompagna la successiva domanda di modifica strategica presentata alla Commissione dopo la scadenza del termine di 30 giorni lavorativi di cui all’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che la Commissione non si sia opposta a tali altre modifiche.
4. Lo Stato membro può decidere di aggiungere le altre modifiche notificate alle quali la Commissione si è opposta a una domanda di modifica strategica presentata in precedenza a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 4
Norme relative alla presentazione simultanea di domande di modifica strategica a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e di notifiche di altre modifiche a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento
1. Se lo Stato membro presenta nello stesso giorno una domanda di modifica strategica ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e una notifica di altre modifiche ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento, o se lo Stato membro presenta una domanda di modifica strategica dopo aver notificato alla Commissione altre modifiche ma prima della scadenza del termine di 30 giorni lavorativi di cui all’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, di tale regolamento, si applicano le norme seguenti:
a) entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’opposizione della Commissione a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, lo Stato membro informa la Commissione della sua decisione di aggiungere alla domanda di modifica strategica presentata in precedenza le modifiche notificate a cui la Commissione si è opposta;
b) se lo Stato membro non informa la Commissione entro il termine di cui alla lettera a) del presente paragrafo della sua decisione in merito alle altre modifiche notificate del piano strategico della PAC alle quali la Commissione si è opposta, tali modifiche possono essere aggiunte solo alla domanda di modifica strategica successiva in conformità dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
c) se, entro il termine di cui alla lettera a) del presente paragrafo, lo Stato membro informa la Commissione della sua decisione di aggiungere a una domanda di modifica strategica presentata in precedenza le altre modifiche notificate alle quali la Commissione si è opposta:
i) i motivi di opposizione della Commissione a tali altre modifiche notificate del piano strategico della PAC sono considerati osservazioni formulate conformemente all’articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;
ii) il termine per l’approvazione della domanda di modifica strategica di cui all’articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 è interrotto dal ricevimento dell’opposizione della Commissione fino a quando lo Stato membro non risponde appieno a tutte le osservazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento;
iii) entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ha informato la Commissione della sua decisione a norma della lettera a) del presente paragrafo, lo Stato membro include le altre modifiche notificate alle quali la Commissione si è opposta nel piano strategico della PAC modificato che accompagna la domanda di modifica strategica presentata;
iv) la Commissione può formulare osservazioni supplementari sulle altre modifiche notificate del piano strategico della PAC alle quali si è opposta, anche chiedendo ulteriori informazioni in merito a tali modifiche, nonostante il termine per la presentazione di osservazioni da parte della Commissione di cui all’articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 sia scaduto in relazione alla domanda di modifica strategica precedentemente presentata alla quale sono state aggiunte tali modifiche.
2. Se lo Stato membro notifica alla Commissione altre modifiche del piano strategico della PAC a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 dopo aver presentato una domanda di modifica strategica a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, di tale regolamento, lo Stato membro può presentare le altre modifiche alle quali la Commissione si è opposta a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, di tale regolamento solo nella domanda successiva presentata a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, di tale regolamento.
Articolo 5
Termini per la presentazione delle domande di modifica strategica e per le notifiche delle altre modifiche dei piani strategici della PAC
1. Il periodo di tre mesi di cui all’articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 è sospeso dalla data in cui la Commissione ha presentato allo Stato membro le osservazioni sulla domanda di modifica strategica fino alla data in cui lo Stato membro presenta, attraverso il sistema elettronico di scambio di dati «SFC2021», una nuova versione del piano strategico della PAC nella quale ha tenuto conto di tutte le osservazioni della Commissione. Se nella nuova versione del piano strategico della PAC lo Stato membro ha risposto solo parzialmente alle osservazioni della Commissione, il periodo di tre mesi continua a essere sospeso in relazione a tale domanda di modifica strategica.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di modifica strategica e le notifiche di altre modifiche relative ai tipi di interventi di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 entro il 30 settembre 2028.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di modifica strategica e le notifiche di altre modifiche relative ai tipi di interventi di cui al capo IV del regolamento (UE) 2021/2115 entro il 30 settembre 2029.
4. Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di modifica strategica relative ai trasferimenti di cui all’articolo 103, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 entro il 31 marzo 2026.
Articolo 6
Ulteriori casi di domande di modifica strategica del piano strategico della PAC
1. Le domande di modifica strategica del piano strategico della PAC non sono incluse nel computo del numero massimo di domande di cui all’articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115 se riguardano i casi seguenti:
a) modifiche dovute a misure di emergenza necessarie per far fronte a calamità naturali, eventi catastrofici o eventi climatici avversi ufficialmente riconosciuti come tali dall’autorità pubblica nazionale competente, o modifiche dovute a un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro;
b) modifiche dovute a cambiamenti nella normativa dell’Unione o a decisioni degli organi giurisdizionali dell’Unione europea;
c) modifiche a seguito di misure eccezionali adottate in virtù degli articoli 219, 220 o 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) modifiche a seguito dell’introduzione o della modifica degli strumenti finanziari di cui all’articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio;
e) modifiche dovute a un disimpegno automatico dei piani strategici della PAC di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2116;
f) modifiche notificate alle quali la Commissione si è opposta a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.
2. La domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), è presentata entro il 30 giugno di ogni anno civile.
3. Una domanda di modifica strategica che combina modifiche nei casi di cui al paragrafo 1 con altre modifiche del piano strategico della PAC è inclusa nel computo del numero massimo di domande di modifica strategica di cui all’articolo 119, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.
Articolo 7
Comunicazione formale attraverso «SFC2021»
Gli Stati membri e la Commissione utilizzano il sistema elettronico di scambio di dati «SFC2021» di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 per gli scambi di tutti i documenti formali riguardanti:
a) le domande di modifica strategica di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
b) le notifiche di altre modifiche di cui all’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115;
c) le correzioni puramente materiali o di errori palesi o le correzioni puramente redazionali di cui all’articolo 119, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2021/2115.
Articolo 8
Disposizione transitoria
Se una domanda di modifica di un piano strategico della PAC è stata presentata alla Commissione prima del 1° gennaio 2026, a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, nella versione applicabile al momento della presentazione di tale domanda, è possibile presentare una domanda di modifica strategica solo se lo Stato membro ha ritirato tale domanda di modifica o se la Commissione ha comunicato a tale Stato membro la sua decisione in merito a tale domanda di modifica.
Articolo 9
Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) 2023/370 è abrogato.
Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande di modifica dei piani strategici della PAC presentate dagli Stati membri alla Commissione prima del 1° gennaio 2026.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN