Settore vinicolo - Prodotti a denominazione di origine - Contributi pubblici per azioni di informazione, formazione e promozione - Consorzi di tutela - Graduatoria di merito - Procedura di valutazione - Commissione esaminatrice - Incompatibilità - Criteri di valutazione e punteggio numerico - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità - Erogazione di contributi pubblici destinati alla promozione e valorizzazione dei prodotti vitivinicoli contraddistinti da riconoscimento UE (ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013) - Legittimo l'operato dell'Amministrazione che attribuisce un punteggio numerico sintetico ai progetti presentati dai Consorzi di tutela qualora i criteri di valutazione siano stati predeterminati in modo chiaro nel bando o nei decreti direttoriali - Istituto del soccorso istruttorio non invocabile dai soggetti proponenti (nella specie, Consorzi di vini) per colmare carenze di contenuto del progetto o per migliorare l'offerta in fase di valutazione essendo tale strumento limitato esclusivamente alla completezza documentale della fase istruttoria.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16610 del 2022, proposto da
Consorzio per la Tutela dei Vini DOC Bolgheri e DOC Bolgheri Sassicaia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Giuseppe Lucchesi, Marco Giuri, Daniele Berti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Giuseppe Lucchesi in Roma, viale Parioli 63;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Consorzio Vino Chianti Classico, Consorzio di Tutela Vini Sannio, Consorzio di Tutela Vini Vesuvio, Consorzio di Tutela e Valorizzazione dei Vini Doc dell'Isola di Pantelleria, Consorzio di Tutela dei Vini Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria, Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, Consorzio di Tutela Vini della Maremma Toscana, Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, Consorzio di Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Consorzio Garda Doc, Consorzio Roma Doc, Consorzio per la Tutela della Doc Vini del Collio, Consorzio per la Tutela del Vino Bardolino D.O.C., Consorzio di Tutela Doc Prosecco, Ente Tutela Vini di Romagna Ovvero Consorzio Vini di Romagna, Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati, Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Consorzio Vino Chianti, Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia, Consorzio A Tutela del Vino Morellino di Scansano, Consorzio Tutela Vini Oltrepo' Pavese, Consorzio Tutela Vini D'Abruzzo, Consorzio Tutela Vini Montefalco, Consorzio Volontario di Tutela del Vino Lessini Durello D.O.C., Consorzio Vini Colli Bolognesi, Istituto Marchigiano di Tutela Vini - I.M.T., Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza, Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina, Consorzio Tutela Vini "Friuli Colli Orientali e Ramandolo", Consorzio per la Tutela dell'Asti, Vini Alto Adige - Suedtiroler Wein, Consorzio di Tutela e Valorizzazione delle Viti e del Vino Doc Bivongi, Consorzio di Tutela Vini Terre di Cosenza Dop, Consorzio Valtenesi, Consorzio Gavi, Consorzio di Tutela Lambrusco, Consorzio per la Tutela dei Vini Lugana Doc, Consorzio di Tutela Doc delle Venezie, Consorzio Barbera D'Asti e Vini del Monferrato, Consorzio Volontario per la Tutela e La Valorizzazione dei Vini D.O.P. "Gioia del Colle, Consorzio di Tutela e Valorizzazione dei Vini Salice Salentino D.O.P. e dei Vini "Salento I.G.P.", Vini del Trentino, Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini dei Colli di Parma, Consorzio Tutela Vini D'Acqui, Consorzio per la Tutela dei Vini del Montello e dei Colli Asolani, Consorzio di Tutela dei Vini Cerasuoloconsorzio di Tutela dei Vini Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria, non costituiti in giudizio;
Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Mirabile in Roma, via Borgognona 47;
per l'annullamento
- del Decreto direttoriale n. 629265 del 7 dicembre 2022 - Rettifica Decreto direttoriale n. 553922 del 28 ottobre 2022 (doc. 1);
- del Decreto prot. n. 0553922 del 28 ottobre 2022 di Approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi al contributo pubblico di cui al Decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022 (doc. 2);
- della nota prot. 0657259 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato parzialmente negato l'accesso agli atti formulato dal ricorrente (doc. 3);
- del verbale redatto dalla Commissione Ministeriale istituita con Decreto n. 0415594 del 12 settembre 2022 distinto con n. 9 redatto in data 10 novembre 2022 e della scheda di valutazione ivi allegata (doc. 4);
- del Decreto direttoriale n. 415594 del 12 settembre 2022 di nomina della Commissione ministeriale avente il compito di espletare i lavori disposti all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto direttoriale n. 0302355 del 7 luglio 2022 non pubblicato né rintracciabile sul sito del Ministero ma trasmesso in sede di accesso agli atti (doc. 5);
- del Decreto Direttoriale n. 0302355 del 07 luglio 2022 anche con specifico riferimento all'art. 2 comma 3 e agli artt. 9 comma 5 e 6 (doc. 6);
- dell'allegato A al Decreto Direttoriale n. 0302355 del 07 luglio 2022 (doc. 7);
- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 23 dicembre 2022 e depositato in data 28 dicembre 2022, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il provvedimento di approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi al contributo pubblico di cui al Decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022, che ha escluso il progetto presentato dall’istante denominato “Bolgheri, una denominazione in crescita: consolidamento sui mercati principali e valorizzazione dell’enoturismo”.
1.1 Poiché in data 1 dicembre 2022 l’esponente ha presentato istanza di accesso agli atti evasa in data 22 dicembre 2022 con ostensione soltanto parziale dei documenti richiesti, la parte ricorrente ha formulato in ricorso anche espressa domanda ex art. 116, comma 2 c.p.a., volta ad acquisire copia di tutti i verbali redatti dal Comitato tecnico di valutazione e di tutti gli atti di procedura, riservando all’esito l’eventuale proposizione di ricorso per motivi aggiunti.
2. In data 29 dicembre 2022, si sono costituiti in giudizio, con atto di stile, il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
2.1 In data 30 dicembre 2022 si è costituito il controinteressato Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane con memoria formale, successivamente depositando scritto difensivo.
3. Con ordinanza n. 507 adottata all’esito della camera di consiglio del 25 gennaio 2023, la Sezione ha respinto la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “RITENUTO: - quanto all’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, che il ricorso, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, non appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza tali da farne ipotizzare un esito favorevole nel merito, non emergendo infatti con immediata evidenza la fondatezza delle questioni dedotte; e che pertanto va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta; - quanto alla domanda di accesso ex art.116 c.p.a. proposta con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio, che la domanda vada decisa contestualmente alla sentenza che definirà il merito del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 116 e 32 c.p.a. comma 1, a tenore del quale “È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV””.
4. In vista della trattazione di merito le parti hanno depositato documenti e scritti difensivi.
5. All’udienza del 13 febbraio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. ed ha invece insistito sulle altre domande contenute nel ricorso. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
I) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 D. lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 9 del D.D. n. 0302355 / 2022 - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità – Irrazionalità manifesta”;
II) “Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 4 del D.M. n. 0138367 del 24 marzo 2022 - Violazione del principio del giusto procedimento - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione”;
III) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 6 del Decreto direttoriale n. 0302355 del 7 luglio 2022 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 97 della Costituzione per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa”;
IV) “Violazione del disposto di cui al 3 comma dell’art. 9 del Decreto direttoriale n. 0302355 del 7 luglio 2022 anche con riferimento agli articoli 6 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione del presupposto anche in riferimento al mancato ricorso all’istituto del soccorso istruttorio”;
V) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della L. 241 del 1990 - Violazione del procedimento - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto ed erroneità della motivazione - Erroneità dei presupposti e travisamento di atti e fatti, sviamento, manifesta ingiustizia”;
VI) “Violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 della Costituzione per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Illegittimità per mancato riconoscimento del corretto punteggio”;
VII) “Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni - Eccesso di potere per difetto di motivazione”.
7. Le parti resistente e controinteressata hanno eccepito l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
8. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio, previamente dando atto dell’intercorsa rinuncia alla domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., procede alla delibazione del gravame.
9. Oggetto del giudizio è la misura di sostegno alla promozione di iniziative volte a sviluppare azioni di informazione, formazione e promozione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione e sostenere lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli contraddistinti dal riconoscimento UE ai sensi del Regolamento UE n. 1308/2013, le cui modalità di applicazione sono state definite dal Decreto Ministeriale n. 138367 del 24 marzo 2022.
Con decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022, recante “Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione, formazione e promozione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione e sostenere lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli contraddistinti dal riconoscimento U.E. ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013”, l’Amministrazione ha avviato la procedura per la concessione dei contributi.
In data 16 agosto 2022, il Consorzio ricorrente ha presentato la propria domanda.
Con provvedimento n. 415594 del 12 settembre 2022, è stata nominata la Commissione prevista dall’art. 9 del citato Decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022 recante “istruttoria dei progetti ed erogazione del contributo”.
Con successivo Decreto Direttoriale n. 553922 del 28 ottobre 2022, pubblicato sul sito del Ministero, è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio.
Con nota del 7 novembre 2022, il RUP ha trasmesso alla Commissione il plico del Consorzio ricorrente, presentato nei termini ma rinvenuto successivamente alla pubblicazione della graduatoria.
La Commissione ha proceduto alla valutazione della proposta progettuale (verbale n. 9 del 10 novembre 2022) ed ha espresso valutazione negativa.
L’Amministrazione ha, quindi, proceduto a rettificare il provvedimento di approvazione della graduatoria esclusivamente con riferimento all’indicazione del numero delle proposte progettuali pervenute (64 in luogo di 63), per il resto confermando quanto già deliberato.
10. Così riepilogate le premesse in fatto, il Collegio ritiene quanto segue in ordine ai motivi di diritto formulati dalla parte ricorrente.
11. Con il primo motivo di gravame, la parte ricorrente lamenta la ritenuta illegittimità del Decreto di nomina della Commissione ministeriale in quanto, con riferimento al Presidente del Comitato di valutazione, si sarebbe verificata un’ipotesi di cumulo in sovrapposizione di funzioni che avrebbe inficiato tutte le attività poste in essere dall’organo collegiale, con conseguente necessità di declaratoria di annullamento della procedura di assegnazione dei fondi e della relativa graduatoria.
11.1 Il motivo è infondato.
Anche a prescindere dal profilo, sottolineato dalle parti resistenti e controinteressata, della inapplicabilità in via analogica al caso di specie dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (in quanto disposizione eccezionale parametrata allo specifico ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, e non a quello delle procedure per l’erogazione di contributi pubblici), risulta in atti che né il Presidente della Commissione né gli altri membri abbiano preso parte alla fase della individuazione e definizione dei paramenti per la valutazione dei progetti, avendo unicamente provveduto alla loro valutazione.
L’Amministrazione ha predeterminato i criteri di valutazione dei progetti senza l’intervento di alcuno dei membri della Commissione ed ha nominato la Commissione successivamente alla presentazione delle proposte.
Non risulta sussistere alcuna incompatibilità tra la carica di Presidente della Commissione ministeriale di valutazione dei progetti e la funzione di Direttore dell’Ufficio PQAI V (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 7 gennaio 2015, n. 32; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 6 maggio 2020, n. 466).
12. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole del fatto che il competente Dipartimento avrebbe totalmente omesso la fissazione e l’indicazione dei criteri specifici di selezione che la Commissione tecnica avrebbe poi dovuto utilizzare in fase di valutazione istruttoria dei singoli progetti pervenuti.
La tabella inserita nell’Allegato A al Decreto direttoriale conterrebbe esclusivamente un generico riferimento a “macro aree” di analisi dei contenuti del progetto, senza specificazione alcuna dei necessari “sub pesi” da applicare per l’assegnazione dei rispettivi punteggi.
Analogamente, l’Allegato A si sarebbe limitato a prevedere il solo punteggio massimo fissato in 20 punti per ciascun criterio, quale forbice troppo ampia di discrezionalità.
12.1 Anche questo motivo risulta infondato.
Con il decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022, avente ad oggetto “Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione, formazione e promozione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione e sostenere lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli contraddistinti dal riconoscimento U.E. ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013”, l’Amministrazione risulta avere correttamente provveduto (allegato A) a definire i parametri specifici ai quali la Commissione si è poi correttamente attenuta in sede di valutazione dei progetti.
“La suddivisione del punteggio numerico complessivo (ottenuto con l’utilizzo di chiari criteri di valutazione, come avvenuto nel caso di specie) in sub-punteggi (ciascun sub-punteggio per ciascun singolo criterio), seppur auspicabile in teoria, non è tuttavia necessaria ai fini della legittimità dell’iter valutativo concluso con l’attribuzione di un voto numerico, qualora la commissione esaminatrice abbia potuto operare la suddetta valutazione sulla base di chiari e puntuali criteri di giudizio” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2021, n. 5878; cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2022, n. 5099).
13. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce di avere avuto conoscenza, all’esito dell’accesso agli atti, che la sua iniziativa progettuale, presentata in data 18 agosto 2022, era stata rinvenuta presso gli uffici solo in data 7 novembre 2022 nonostante la graduatoria definitiva fosse stata già pubblicata in data 28 ottobre 2022. Sarebbe pertanto anomala e irrituale la valutazione dell’offerta de qua solo in data 10 novembre 2022, in quanto con la pubblicazione della graduatoria la Commissione aveva definitivamente esaurito ogni funzione attribuita.
13.1 Anche il terzo motivo di diritto non risulta meritevole di accoglimento.
Con nota del 7 novembre 2022 il RUP ha inviato alla Commissione il progetto del Consorzio ricorrente che, sebbene pervenuto nei termini, era stato trasmesso all’Ufficio competente solo in data 4 novembre 2022 in quanto originariamente ritirato per errore da ufficio diverso.
In data 10 novembre 2022, la Commissione si è nuovamente riunita al fine valutare il progetto in questione ed ha attribuito allo stesso il punteggio di 32 punti, inferiore alla soglia minima di 60.
L’Amministrazione ha dunque rettificato in autotutela il decreto di approvazione della graduatoria inserendo la modifica del numero dei progetti presentati e confermando l’indicazione dei soggetti ammessi alla fruizione del contributo.
Ritiene il Collegio che il sopra descritto iter non abbia inficiato l’intera procedura anche in considerazione della circostanza, sottolineata dalla difesa erariale, che, ove la proposta progettuale del Consorzio istante fosse stata positivamente valutata, l’Amministrazione, nell’esercizio del medesimo potere di autotutela, avrebbe potuto modificare la graduatoria e ammettere a beneficio anche il progetto per cui è causa, senza pregiudizio alcuno degli altri soggetti utilmente graduati poiché, come anche affermato dalla parte ricorrente, rispetto ai 25 milioni di euro stanziati per la misura, è stata assegnata la minor somma di euro 12.654.591,7.
14. Con il quarto motivo di gravame l’istante deduce che la Commissione, laddove avesse ritenuto non sufficientemente dettagliato il progetto, avrebbe dovuto richiedere al proponente chiarimenti e specificazioni, così consentendo il pieno ricorso all’istituto del soccorso istruttorio almeno con riferimento al rilevato “vizio” riportato nel verbale di valutazione dell’iniziativa progettuale, anche in considerazione della inusitata rilevanza probatoria che la Commissione avrebbe riconosciuto alla pagina Facebook del Consorzio e ad altre pagine rintracciate su internet.
14.1 Il motivo è infondato.
Il Decreto Direttoriale prot. n. 302355 del 7 luglio 2022, all’art. 9 (“Istruttoria dei progetti ed erogazione del contributo”), al comma 3, ha testualmente previsto che: “La Commissione, di cui al comma 1, richiede la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. In caso di soccorso istruttorio, è assegnato un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all’esclusione”.
L’attivazione del soccorso istruttorio è dunque stata prevista relativamente alla fase istruttoria e non a quella di valutazione dei progetti.
Peraltro, risulta condivisibile l’eccezione formulata dalla parte resistente secondo la quale non si evince con chiarezza, dalle argomentazioni della parte ricorrente, quale documentazione o quali osservazioni la stessa avrebbe potuto produrre e svolgere in fase procedimentale al fine di ottenere una diversa valutazione da parte della Commissione.
Ricorda in ogni caso il Collegio che il soccorso istruttorio “non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2014).
15. Con il quinto motivo di gravame l’istante deduce che, esaurita la fase istruttoria e di valutazione, l’Amministrazione ha pubblicato la graduatoria finale senza dare preventiva comunicazione dell’eventuale sussistenza di validi motivi ostativi all’accesso al finanziamento, omettendo la comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
15.1 Anche tale motivo non può essere accolto.
Ai sensi del penultimo periodo del comma 1 dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, le previsioni contenute nella disposizione “non si applicano alle procedure concorsuali”.
16. Con il sesto motivo, parte ricorrente contesta la mancata comunicazione di un provvedimento formale da parte della P.A. contenente l’esplicitazione dei motivi di esclusione. L’istruttoria espletata sarebbe stata contraddittoria e la Commissione avrebbe completamente travisato le evidenze documentali che, laddove correttamente valutate, non avrebbero che potuto condurre all’attribuzione di diversi e superiori punteggi.
16.1 Il motivo non è fondato.
Ai sensi dell’art. 12 (“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”) della legge n. 241 del 1990, la concessione di vantaggi economici è unicamente subordinata alla predeterminazione, ad opera dell’Amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione stessa deve attenersi.
Con la pubblicazione della graduatoria finale, l’Amministrazione ha assolto l’onere della comunicazione degli esiti della procedura.
“I provvedimenti con i quali l’Amministrazione valuta le proposte presentate dalle imprese ai fini dell’attribuzione di contributi pubblici, essendo fondati su valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla stessa p.a., sono insindacabili dal giudice amministrativo, salvo che in presenza di macroscopiche illogicità, contraddittorietà o irragionevolezze” (Cons. Stato, Sez. IV, 1 aprile 2011, n. 2043) che il Collegio non rinviene nel caso di specie.
17. Con il settimo motivo di gravame l’istante deduce che, anche a voler riconoscere al verbale redatto dalla Commissione natura di comunicazione dei motivi ostativi, questo risulterebbe comunque privo di valida motivazione, in quanto concretizzantesi in una semplice “tabellina” riportante mere indicazioni numeriche in assenza di una chiara e dettagliata predeterminazione di criteri ad opera del bando.
17.1 Il motivo è infondato.
Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, il punteggio numerico attribuito dalle Commissioni valutatrici “esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori giustificazioni quando, come nel caso di specie, siano stati elaborati criteri di massima e sufficienti parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato. La motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica e analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso. Non può invero negarsi che la votazione è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendosi ai corrispondenti criteri di valutazione prefissati dall’Amministrazione” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 28 settembre 2018, n. 9646).
18. Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento negativo già manifestato dalla Sezione nell’ordinanza cautelare di rigetto, peraltro non appellata.
19. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
20. La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Francesca Dello Sbarba
IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda