Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 08-10-2007
Numero provvedimento: 10113
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Documenti di accompagnamento settore vitivinicolo.

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, di pari oggetto, con la quale codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti in ordine a quale documento di accompagnamento debba scortare il trasporto di vino sfuso ceduto al privato cittadino in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, forniti dal consumatore stesso e riempiti in sua presenza per un quantitativo superiore a 30 litri.

Codesto Ufficio, in merito, sottolinea che si tratta di vini venduti allo stato sfuso, trasportati in recipienti non etichettati né muniti di dispositivi di chiusura a perdere, e fa presente che potrebbero essere emessi, in alternativa, i documenti previsti dall’articolo 2, comma 3, del D.m. n. 768/94 o dal Decreto dirigenziale 14 aprile 1999.

A riguardo si fa presente quanto segue.

Si premette che i trasporti di vino in questione non sono soggetti alle formalità di circolazione di cui alla direttiva 12/92, posto che, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lettera f), del D. lgs. 51/96, il vino è escluso dall’obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento specifici della disciplina delle accise e soggiace, come più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria, alle sole norme speciali del settore vitivinicolo.

In tal senso, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 884/01, sono riconosciuti come documenti di accompagnamento tutti i documenti recanti almeno le indicazioni di cui al paragrafo 1, nonché le eventuali indicazioni supplementari prescritte dai singoli Stati membri.

Inoltre, il paragrafo 3 della stessa disposizione prevede che per i trasporti in questione, che hanno inizio e che si concludono nel territorio di uno stato membro, questo possa autorizzare che il documento di accompagnamento non sia suddiviso in più caselle e che le indicazioni non siano numerate secondo il modello dell’allegato III del Regolamento. Ciò premesso, ai fini del rispetto dell’obbligo di emissione del documento di accompagnamento previsto dal citato regolamento (non derogabile, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), poiché il quantitativo trasportato eccede i 30 litri), questa Amministrazione centrale è dell’avviso che i trasporti in questione possono essere scortati, del tutto indifferentemente, dai documenti previsti dall’articolo 2, comma 3, del D.m. n. 768/94, dal Decreto dirigenziale 14 aprile 1999, ovverosia da un documento conforme a quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 884/01.

Si precisa, concordemente a quanto rappresentato da codesto Ufficio, che non sussiste in alcun caso l’obbligo della convalida, atteso che la stessa è prevista dall’articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del più volte citato regolamento, solo nel caso di recipienti di volume nominale superiore a 60 litri

Per lo stesso motivo non sussiste l’obbligo di completare il documento utilizzato con le indicazioni previste dal paragrafo 1, lettera g) ed h) del medesimo articolo.