Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 21-01-2026
Numero provvedimento: 149
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 26-03-2026

Regolamento delegato (UE) 2026/149 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune.

(Regolamento (UE) 21/01/2026, n. 2026/149, pubblicato in G.U.U.E. 26 marzo 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l’articolo 74,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici e della domanda geospaziale come elemento obbligatorio del sistema integrato.

(2) Il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio ha aggiunto un nuovo articolo 70 bis nel regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. Le tre valutazioni della qualità sono accorpate in un’unica valutazione della qualità. Gli articoli 1, 3, 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione dovrebbero pertanto essere modificati per tenere conto di tale accorpamento.

(3) Per ridurre il numero di visite nelle aziende agricole e l’onere per gli agricoltori, la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici e della domanda geospaziale dovrebbe vertere solo su condizioni di ammissibilità monitorabili, definite all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione. A fini di semplificazione è pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2022/1172,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/1172

Il regolamento delegato (UE) 2022/1172 è così modificato:

1) all’articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70 bis del suddetto regolamento;»;

2) all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri svolgono annualmente la valutazione della qualità di cui all’articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116 ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità. La valutazione della qualità comprende gli elementi seguenti:»;

3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Valutazione della qualità del sistema di domanda geospaziale

1. La valutazione annuale della qualità di cui all’articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116 verifica l’affidabilità delle informazioni contenute nella domanda geospaziale e la correttezza delle informazioni utilizzate ai fini dell’informativa sugli indicatori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2115. In particolare, la valutazione della qualità verifica la completezza e la correttezza delle informazioni precompilate nella domanda geospaziale, la completezza e la correttezza delle segnalazioni orientative fornite ai beneficiari durante la procedura di domanda e la tracciabilità di tutte le modifiche registrate nelle domande geospaziali dopo la loro presentazione.

2. La valutazione della qualità comprende gli elementi seguenti:

a) verifica che le informazioni utilizzate dallo Stato membro per precompilare la domanda geospaziale siano complete, corrette e aggiornate;

b) verifica da parte dello Stato membro che la superficie dichiarata dal beneficiario per un intervento basato sulle superfici sia stata correttamente stabilita in relazione alle condizioni di ammissibilità applicabili;

c) verifica che, nella misura del possibile, le condizioni di ammissibilità degli interventi e, ove pertinente, i requisiti di condizionalità siano stati presi in considerazione per l’emissione di segnalazioni orientative da parte dello Stato membro ai beneficiari durante la procedura di domanda;

d) verifica che tutte le modifiche apportate alla domanda geospaziale dopo la sua presentazione siano state registrate dallo Stato membro in modo da poter individuare se derivano da un sistema di monitoraggio delle superfici o da un’azione del beneficiario o da qualsiasi altra fonte.

3. La valutazione della qualità di cui al paragrafo 2, lettere a), c) e d), è svolta mediante test informatici e riesecuzione della procedura di domanda su un campione rappresentativo di domande di aiuto.

4. Per la verifica di cui al paragrafo 2, lettera b), la valutazione della qualità è svolta mediante analisi di immagini dello stesso anno civile e di qualità almeno equivalente a quella richiesta per la valutazione della qualità di cui all’articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116 o, se necessario, mediante visite in loco. Tale verifica è svolta misurando la superficie dichiarata in relazione a un intervento sul campione selezionato per la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

5. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli interventi basati sulle superfici gestiti dal sistema integrato che prevedono almeno una condizione di ammissibilità monitorabile siano inclusi nei campioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e verificati nell’esercizio di valutazione della qualità. Gli interventi che prevedono solo condizioni di ammissibilità non monitorabili non sono sottoposti all’esercizio di valutazione della qualità.

6. Qualora i risultati della valutazione qualitativa evidenzino carenze, lo Stato membro propone misure correttive adeguate.»;

4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici

1. La valutazione annuale della qualità di cui all’articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116 verifica l’affidabilità dell’attuazione del sistema di monitoraggio delle superfici, fornisce informazioni diagnostiche sulle fonti delle decisioni errate a livello di interventi e condizioni di ammissibilità monitorabili e, in particolare, verifica la correttezza delle informazioni fornite ai fini dell’informativa sugli indicatori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2115.

2. La valutazione della qualità è svolta mediante analisi di immagini del medesimo anno civile e, ove pertinente, di qualità almeno equivalente a quella richiesta per la valutazione della qualità di cui all’articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116 o, se necessario, mediante visite in loco. Le visite in loco possono essere effettuate in qualsiasi momento nel corso dell’anno e riguardano, nella misura del possibile, tutte le condizioni di ammissibilità monitorabili pertinenti per un determinato beneficiario durante la stessa visita. Le immagini utilizzate dagli Stati membri per la valutazione della qualità devono essere in grado di fornire risultati conclusivi e affidabili rispetto alla situazione effettiva in loco. Qualora gli Stati membri utilizzino fotografie geolocalizzate per l’osservazione, la sorveglianza e la valutazione delle attività agricole come dati di valore almeno equivalente ai dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, essi possono svolgere la valutazione della qualità delle decisioni basate su fotografie geolocalizzate mediante un’analisi non automatizzata delle stesse, purché garantiscano risultati conclusivi e affidabili.

3. A livello di interventi, la valutazione della qualità comprende gli elementi seguenti:

a) quantificazione degli errori dovuti a decisioni errate riguardo alle condizioni di ammissibilità monitorabili delle parcelle oggetto di un intervento basato sulle superfici. Il risultato è espresso in ettari;

b) quantificazione del numero di parcelle per le quali il sistema di monitoraggio delle superfici ha rilevato un’inosservanza delle condizioni di ammissibilità e del numero di parcelle che non soddisfano le condizioni di ammissibilità dopo il termine ultimo per la modifica delle domande di aiuto.

4. Le relazioni da presentare entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio 2027 includono inoltre la verifica che tutte le condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici considerate monitorabili siano state sottoposte a un sistema di monitoraggio delle superfici rispettivamente negli anni 2024 e 2026. A seguito della valutazione dei risultati di tali relazioni possono risultare necessarie misure correttive.

5. La valutazione della qualità è svolta verificando le condizioni di ammissibilità monitorabili di tutti gli interventi richiesti su un campione rappresentativo di parcelle.

6. A fini di semplificazione e dato che il campione della valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici fornisce un adeguato livello di garanzia riguardo al rispetto delle condizioni di ammissibilità per intervento, gli Stati membri possono decidere di tenere conto della valutazione della qualità di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento in relazione all’obbligo di istituire un sistema di controllo previsto dall’articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2116.

7. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli interventi basati sulle superfici gestiti dal sistema integrato che prevedono almeno una condizione di ammissibilità monitorabile siano inclusi nel campione di parcelle e verificati nell’esercizio di valutazione della qualità.

8. Qualora i risultati delle quantificazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), evidenzino carenze, gli Stati membri propongono misure correttive adeguate.

9. Le misure correttive per le condizioni di ammissibilità monitorate in modo non conclusivo possono includere lo svolgimento di visite in loco. Nei casi in cui risultino necessarie misure correttive a seguito dei risultati della valutazione della qualità per l’anno civile in questione, può essere necessario inserire ulteriori dettagli nella relazione di valutazione della qualità dell’anno successivo per quanto riguarda le carenze a cui occorre porre rimedio.».

 

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN